DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 74/150/CEE )

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , in ogni Stato membro , i trattori debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti ; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea ;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati , se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri , sia come complemento , sia in sostituzione della loro legislazione attuale ;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva si applicano ai trattori montati su pneumatici con una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h ; che queste prescrizioni hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli ; che invece gli altri trattori , in particolare quelli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km / h , formeranno oggetto , ove occorra , di prescrizioni particolari ;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei trattori ai quali esse si applicano ; che questo controllo riguarda i vari tipi di trattori ;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore vengano definite in direttive particolari ;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni , come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di trattore ;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di trattore è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione ; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i trattori conformi al tipo omologato ; che quando sia munito di questo certificato il trattore deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni ; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta , inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di trattore omologato ;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie , man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del trattore e , per il resto , in base alle prescrizioni nazionali ;

considerando che , fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato , è opportuno prevedere , nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri , disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato ;

considerando che un trattore , benché conforme al tipo omologato , puo tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s'intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale . Esso puo essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h .

 

 

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva , si intende per :

a ) " omologazione di portata nazionale " , l'atto amministrativo denominato :

_ agréation par type / aanneming , nella legislazione belga ,

_ standardtypegokendelse , nella legislazione danese ,

_ allgemeine Betriebserlaubnis , nella legislazione tedesca ,

_ réception par type , nella legislazione francese ,

_ type approval , nella legislazione irlandese ,

_ omologazione o approvazione del tipo , nella legislazione italiana ,

_ agréation , nella legislazione lussemburghese ,

_ typegoedkeuring , nella legislazione olandese ,

_ type approval , nella legislazione del Regno Unito .

b ) " omologazione CEE " , l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II .

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei trattori

Articolo 3

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro . Essa è accompagnata da una scheda informativa , il cui modello figura nell'allegato I , come pure dai documenti citati in questa scheda . Per uno stesso tipo di trattore , tale domanda non puo essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri .

Articolo 4

1 . Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di trattore che soddisfi alle seguenti condizioni :

a ) il tipo di trattore è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa ;

b ) il tipo di trattore soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2 , lettera b ) .

2 . Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale sorveglianza si limita a sondaggi .

Per ogni tipo di trattore che omologa , esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione .

Articolo 5

1 . Entro il termine di un mese , le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di trattore che esse omologano o rifiutano di omologare .

2 . Per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato , viene compilato , dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione , un certificato di conformità , il cui modello figura all'allegato III .

3 . Tuttavia , gli Stati membri possono domandare , per la tassazione del trattore o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso , che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III , purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici .

Articolo 6

1 . Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa .

2 . Se questo Stato ritiene che una siffatta modificazione non esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione , le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri , mediante invii raggruppati e periodici , copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse .

3 . Se questo Stato costata che una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ed esiga pertanto una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione , le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e trasmettono questi nuovi documenti alle autorità competenti degli altri Stati membri , entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro compilazione .

4 . Nel caso in cui una scheda di omologazione venga modificato o sostituita ovvero qualora la produzione del tipo omologato venga sospesa , le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a tale omologazione comunicano , entro il termine di un mese , alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto conformemente alla scheda originaria e , se del caso , i numeri di serie del primo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l'uso di un trattore nuovo accompagnato dal certificato di conformità , per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso trattore .

2 . Tuttavia questo certificato non impedisce che uno Stato membro adotti siffatte misure per i trattori che non sono conformi al prototipo omologato .

Manca la conformità con il prototipo omologato quando , rispetto alla scheda informativa , sono state costatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6 , paragrafo 2 o 3 , dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione . Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono osservati .

Articolo 8

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata che diversi trattori , accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo , non sono conformi al tipo da esso omologato , prende i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , che possono giungere , se del caso , fino alla revoca dell'omologazione CEE .

Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un'omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

3 . Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato , gli Stati membri interessati faranno in modo di risolvere la controversia .

La Commissione è tenuta informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione .

Articolo 9

1 . Se uno Stato membro costata che trattori appartenenti ad uno stesso tipo , benché accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato , compromettono la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro , esso puo , per un periodo massimo di sei mesi , rifiutare l'immatricolazione dei trattori nuovi appartenenti a quel tipo o vietarne la vendita , la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio . Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi della sua decisione .

2 . Entro un termine di sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri interessati . Essa emette senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate . Qualora una modifica di cui all'articolo 11 le sembri necessaria , il termine previsto al paragrafo 1 è prorogato fino al compimento della procedura di cui all'articolo 13 .

CAPITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

1 . Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE :

_ negli Stati membri nei quali i trattori o una categoria di trattori sono oggetto di una omologazione di portata nazionale , le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle prescrizioni nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione , su domanda del richiedente dell'omologazione ;

_ negli Stati membri nei quali i trattori o una categoria di trattori non sono oggetto di un'omologazione , di portata nazionale , la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'uso di tali trattori non possono essere rifiutati o vietati per il fatto che sono state rispettate le prescrizioni tecniche armonizzate in luogo delle prescrizioni corrispondenti di origine nazionale , se il costruttore o il suo mandatario ne ha informato le autorità competenti di tali Stati ;

_ su richiesta di un costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3 , lo Stato membro completa le rubriche delle scheda di omologazione prevista all'articolo 2 , lettera b ) . Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente . Gli altri Stati membri accettano questo documento per lo stesso tipo di trattore come prova che i controlli previsti sono stati effettuati .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE .

CAPITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico :

_ gli allegati I , II e III della presente direttiva ,

_ le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato II , che saranno espressamente indicate in ciascuna di queste direttive ,

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 13 .

Articolo 12

1 . E istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali , in appresso denominato " comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

Articolo 13

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 14

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione , rifiuto d'immatricolazione o divieto di vendita o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva , è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 15

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

 

 

 

Fatto a Bruxelles , addì 4 marzo 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

W . SCHEEL

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA ( a )

0 . DATI GENERALI

0.1 . Marca ( ragione sociale )

0.2 . Tipo e denominazione commerciale ( specificare eventualmente le varianti )

0.3 . Nome e indirizzo del costruttore

0.4 . Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

0.5 . Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari :

0.5.1 . sul trattore

0.5.2 . sul motore

0.6 . Sul trattore la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero ...

1 . CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL TRATTORE

( accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore , nonché lo schema complessivo quotato del trattore )

1.1 . Numero di assi e di ruote

1.1.1 . Numero di assi con pneumatici accoppiati ( eventualmente )

1.2 . Ruote motrici ( numero , posizione , possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse )

1.3 . Posizione e disposizione del motore

2 . DIMENSIONI E PESI ( b ) ( mm e kg )

2.1 . Interasse o interassi ( c )

2.2 . Carreggiata dei vari assi ( misure tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici ) ( che il costruttore deve precisare ) ( d )

2.3 . Dimensioni massime ( o fuori tutto ) del trattore senza accessori forniti a richiesta e con dispositivo d'aggancio

2.3.1 . Lunghezza ( e )

2.3.2 . Larghezza ( f )

2.3.3 . Altezza ( g )

2.3.4 . Sbalzo anteriore ( h )

2.3.5 . Sbalzo posteriore ( i )

2.3.6 . Altezza minima dal suolo ( j )

2.4 . Peso a vuoto del trattore in ordine di marcia , senza accessori forniti a richiesta , ma con liquido di raffreddamento , lubrificanti , carburante , attrezzatura e conducente ( k )

2.4.1 . Ripartizione di tale peso tra gli assi

2.5 . Zavorratura ( descrizione )

2.5.1 . Ripartizione delle zavorre tra gli assi

2.6 . Pesi tecnicamente ammissibili dichiarati dal costruttore

2.6.1 . Peso massimo a pieno carico del trattore secondo i tipi previsti di pneumatici

2.6.1.1 . Ripartizione di tale peso tra gli assi

2.6.2 . Limiti della ripartizione del peso tra gli assi ( specificare i limiti minimi in percentuale sull'asse anteriore ... e sull'asse posteriore ... )

2.6.3 . Peso massimo su ciascuno degli assi secondo i tipi previsti di pneumatici

2.6.4 . Peso rimorchiabile

2.6.5 . Carico verticale massimo al punto d'aggancio ( gancio o stistema speciale sull'attacco a tre punti ) ( I )

2.6.5.1 . Posizione del punto d'applicazione

2.6.5.1.1 . Altezza dal suolo

2.6.5.1.2 . Distanza sul piano verticale passando per l'asse dell'assale posteriore .

3 . MOTORE

3.1 . Costruttore

3.2 . Denominazione

3.3 . Tipo ( a scoppio , ad accensione per compressione ecc . ) , ciclo

3.4 . Numero e disposizione dei cilindri

3.5 . Alesaggio , corsa , cilindrata

3.6 . Potenza massima ( indicare la norma seguita , ad esempio ISO , BSI , CUNA , DIN , DGM , SAE ) a ... giri / minuto con taratura di serie

3.7 . Coppia massima a ... giri / minuto ( la stessa norma che per il punto 3.6 )

3.8 . Carburante o combustibile normalmente utilizzato

3.9 . Serbatoio del carburante o del combustibile ( capacità e ubicazione )

3.10 . Serbatoio ausiliare del carburante o del combustibile ( capacità e ubicazione )

3.11 . Alimentazione del motore ( tipo )

3.12 . Eventuale compressore ( tipo , comando , sovrappressione di alimentazione del motore )

3.13 . Eventuale regolatore di velocità ( principio di funzionamento )

3.14 . Impianto elettrico ( voltaggio , terminale a massa negativo o positivo )

3.15 . Generatore ( tipo e potenza nominale )

3.16 . Accensione ( tipo degli apparecchi , tipo dell'anticipo )

3.17 . Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite ( descrizione )

3.18 . Raffreddamento ( ad aria , ad acqua )

3.19 . Livello sonoro esterno

3.20 . Dispositivo di scappamento ( silenziatore ) ( schema descrittivo )

3.21 . Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.22 . Dispositivo di arresto del motore

4 . TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO ( schema di trasmissione con disegno ) ( m )

4.1 . Tipo di trasmissione ( meccanica , idraulica , elettrica , ecc . )

4.2 . Frizione ( tipo )

4.3 . Scatola del cambio ( tipo , presa diretta , sistema di comando )

4.4 . Trasmissione motore , scatola cambio , differenziale ( o differenziali ) , eventuali relé , eventuale ruota libera

4.5 . Demoltiplicazione della trasmissione , con e senza gruppo di rinvio ( n )

* Rapporto * Rapporto del * Demoltiplica -

Marcia * del cambio * differenziale * zione totale

1

2

3

...

Retromarcia

4.6 . Velocità massima del trattore con la marcia più alta calcolata in km / h ( fornire gli elementi del calcolo ) ( n )

4.7 . Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo

4.8 . Indicatore di velocità , contagiri e rigistratore di tempo ( eventuali )

4.9 . Eventuale bloccaggio del differenziale

4.10 . Prese di forza ( numero dei giri / min . e rapporto tra questo numero di giri e quello del motore ) ( numero e posizione ) :

4.10.1 . _ principali

4.10.2 . _ altre

4.11 . Protezione delle prese di forza

4.12 . Protezione degli elementi motori , delle parti sporgenti e delle ruote

4.12.1 . protezione su un lato

4.12.2 . protezione su più lati

4.12.3 . protezione ad avvolgimento totale

5 . ORGANI DI SOSPENSIONE

5.1 . Pneumatici normalmente montati ( dimensioni , caratteristiche , pressione di gonfiamento su strada e carico massimo ammesso )

5.2 . Eventuale tipo di sospensione di ciascun asse o ruota

5.3 . Altri dispositivi eventuali

6 . DISPOSITIVO DI STERZO ( schema descrittivo )

6.1 . Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote , tipo degli eventuali servo-organi ( sistema e schema di funzionamento , eventualmente marca e tipo ) e sforzo sul volante

6.2 . Angolo massimo sterzatura delle ruote :

6.2.1 . volta a destra ... ( gradi ) . Numero di giri del volante

6.2.2 . volta a sinistra ... ( gradi ) . Numero di giri del volante

6.3 . Diametro minimo di volta ( senza freni ) ( o ) :

6.3.1 . a destra

6.3.2 . a sinistra

7 . FRENATURA ( schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento ) ( p )

7.1 . Dispositivo di frenatura di servizio

7.2 . Dispositivo di frenatura di soccorso ( eventuale )

7.3 . Dispositivo di frenatura di stazionamento

7.4 . Eventuali dispositivi supplementari ( in particolare rallentatore )

7.5 . Calcolo del sistema di frenatura : determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando

7.6 . Accoppiamento dei comandi di frenatura destro e sinistro

7.7 . Eventuali sorgenti di energia esterna ( caratteristiche , capacità dei serbatori di energia , pressioni massima e minima , manometro , segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto , serbatoi a depressione e valvole di alimentazione , compressori di alimentazione , osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione )

7.8 . Trattori per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio

7.8.1 . dispositivi per la frenatura del rimorchio

7.8.2 . raccordi , giunti , dispositivi di protezione

8 . CAMPO DI VISIBILITA , RETROVISORI , DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO I CAPOVOLGIMENTI E CONTRO LE INTEMPERIE , SEDILI , PIATTAFORMA DI CARICO E LIVELLO SONORO ALL'ALTEZZA DEGLI ORECCHI DEL CONDUCENTE

8.1 . Campo di visibilità

8.2 . Retrovisori

8.3 . Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti

8.3.1 . Descrizione ( tipo , amovibili o no , ecc . )

8.3.2 . Dimensioni interne ed esterne

8.3.3 . Materiali impiegati e modo di costruzione

8.4 . Cabina , prescrizioni generali

8.4.1 . Porte ( numero , dimensioni , senso d'apertura , serrature e cerniere )

8.4.2 . Parabrezza e altri vetri eventuali ( numero e posizione , materiali utilizzati )

8.4.3 . Tergicristallo

8.5 . Altri dispositivi di protezione contro le intemperie

8.6 . Sedili e poggiapiedi

8.6.1 . Sedile del conducente ( posizione e caratteristiche )

8.6.2 . Sedile per accompagnatore ( numero , dimensioni , posizione e caratteristiche )

8.6.3 . Poggiapiedi

8.7 . Piattaforma di carico :

8.7.1 . Dimensioni

8.7.2 . Posizione

8.7.3 . Carico tecnicamente ammissibile

8.7.4 . Ripartizione del carico sugli assi del trattore

8.8 . Livello sonore all'altezza degli orecchi del conducente

8.9 . Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida

9 . DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

( schemi esterni del trattore , con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi ; colore delle luci )

9.1 . Dispositivi obbligatori

9.1.1 . Proiettori anabbaglianti

9.1.2 . Luci di posizione anteriori

9.1.3 . Luci di posizione posteriori

9.1.4 . Indicatori di direzione

9.1.5 . Catadiottri rossi posteriori

9.1.6 . Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

9.2 . Dispositivi facoltativi :

9.2.1 . Proiettori abbaglianti

9.2.2 . Proiettori fendinebbia

9.2.3 . Luci di arresto

9.2.4 . Proiettori di lavoro

9.2.5 . Luci di stazionamento

10 . VARIE

10.1 . Segnalatori acustici

10.2 . Dispositivo di attacco previsto per uno sforzo orizzontale massimo di kg ... ; eventualmente per un carico verticale massimo di kg ... ( q )

10.3 . Sollevamento idraulico , attacco treppunte

10.4 . Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio ( eventualmente )

10.5 . Posizione e identificazione dei comandi

10.6 . Posizione delle targhe di immatricolazione

10.7 . Dispositivo anteriore di rimorchio

10.8 . Segnale di pericolo

Note

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di schemi , devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati .

( a ) Per ogni dispositivo approvato , la descrizione puo venir sostituita da un rinvio a tale approvazione . Del pari , la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda .

( b ) Raccomandazioni ISO R.612 _ 1967 e R.1176 _ 1970 .

( c ) Raccomandazione ISO R.789 _ 1968 ( termine A.3 ) .

( d ) Raccomandazione ISO R.789 _ 1968 ( termine A.2 ) .

( e ) Raccomandazione ISO R.789 _ 1968 ( termine A.5 ) .

( f ) Raccomandazione ISO R.789 _ 1968 ( termine A.6 ) .

( g ) Raccomandazione ISO R.789 _ 1968 ( termine A.7 ) .

( h ) Raccomandazione ISO R.612 _ 1967 ( termine 21 ) .

( i ) Raccomandazione ISO R.612 _ 1967 ( termine 22 ) .

( j ) Raccomandazione ISO R.612 _ 1967 ( termine 8 ) .

( k ) Il peso del conduttore è valutato forfettariamente in 75 kg .

( l ) Raccomandazione ISO R.1176 _ 1970 ( termine 4.14 ) .

( m ) I dati richiesti devono esesere forniti per tutte le varianti eventualmente previste .

( n ) E ammessa una tolleranza del 5 % .

( o ) Raccomandazione ISO R.789 _ 1968 ( termine A.14 ) .

( p ) Per ciascuno di dispositivi di frenatura occorre precisare :

_ tipo e natura dei freni ( schema quotato ) ( a tamburi , a disco , ecc . ; ruote frenate , collegamento con le ruote frenate , guarnizioni , loro natura , superfici frenanti , raggio dei tamburi , ganasce o dischi , peso dei tamburi , dispositivi di registrazione ) ,

_ trasmissione e comando ( allegare schema ) ( costituzione , registrazione , rapporto delle leve , accessibilità del comando , sua disposizione , comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione , cilindri e pistoni di comando , cilindri apriceppi ) .

( q ) Valori in relazione alla resistenza meccanica del dispositivo di attacco .

ALLEGATO II

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

A . Dati generali

La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione CEE comporta le seguenti operazioni :

1 . Compilare , sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni , dopo aver verificato la loro esattezza , le rubriche previste a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al punto B del presente allegato .

2 . Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione , dopo aver effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni :

" CONF " : verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni ;

" DP " : verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva particolare ;

" PV " : redazione del processo verbale del collaudo , che dev'essere allegato alla scheda di omologazione ;

" SCH " : verifica dell'esistenza di uno schema .

B . Modello di scheda di omologazione concernente un trattore

0 . DATI GENERALI

0.1 . Marca ( ragione sociale )

0.2 . Tipo e denominazione commerciale ( specificare eventualmente le varianti )

0.3 . Nome e indirizzo del costruttore

0.4 . Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

0.5 . Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul trattore DP .

0.6 . Sul trattore la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero ...

1 . DIMENSIONI E PESI ( mm e kg )

1.1 . Interasse o interassi CONF

1.2 . Lunghezza DP

1.3 . Larghezza DP

1.4 . Altezza a vuoto DP

1.5 . Zavorrature DP

1.6 . Peso massimo tecnicamente ammissibile a pieno carico CONF

1.6.1 . Ripartizione di tale peso tra gli assi CONF

1.7 . Peso massimo autorizzato a pieno carico DP

1.7.1 . Ripartizione di tale peso tra gli assi DP

1.8 . Peso massimo tecnicamente ammissibile su ciascuno degli assi CONF

1.9 . Peso massimo autorizzato su ciascuno degli assi DP

1.10 . Limiti tecnicamente ammissibili per la ripartizione del peso tra gli assi CONF

1.11 . Limiti autorizzati per la ripartizione del peso tra gli assi DP

1.12 . Peso rimorchiabile DP

1.13 . Carico verticale massimo al punto d'aggancio DP

2 . MOTORE

2.1 . Costruttore

2.2 . Potenza massima ( indicare la norma seguita ) a ... giri / minuto CONF

2.3 . Serbatoi del carburante o del combustibile DP

2.3.1 . Eventuali serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile DP

2.4 . Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite DP-PV

2.5 . Eventuale regolatore di velocità DP

2.6 . Livello sonoro esterno ammissibile DP-PV

2.7 . Dispositivo di scappamento ( silenziatore ) DP-PV-SCH

2.8 . Inquinamento atmosferico

2.8.1 . Opacità della fumata con motori diesel DP-PV

2.9 . Dispositivo d'arresto del motore DP

3 . TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO

3.1 . Velocità massima teorica calcolata con la marcia più alta ( in km / h ) CONF

3.2 . Velocità massima misurata con la marcia più alta ( in km / h ) DP

3.3 . Retromarcia DP

3.4 . Presa ( prese ) di forza DP

3.5 . Protezione degli elementi motori , delle parti sporgenti e delle ruote DP

4 . ORGANI DI SOSPENSIONE

4.1 . Pneumatici normalmente montati CONF

5 . DISPOSITIVO DI STERZO

5.1 . Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote DP

5.2 . Tipo del servocomando e sforzo sul volante DP

6 . FRENATURA

6.1 . Dispositivo di frenatura di servizio DP

6.2 . Dispositivo di frenatura di stazionamento DP

6.3 . Eventuali dispositivi supplementari CONF

6.4 . Dispositivo per l'azionamento della frenatura del rimorchio ( eventualmente ) DP

6.5 . Condizioni dei collaudi PV

6.6 . Risultati dei collaudi PV

7 . CAMPO DI VISIBILITA , RETROVISORI , DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO I CAPOVOLGIMENTI E CONTRO LE INTEMPERIE , SEDILI , PIATTAFORMA DI CARICO E LIVELLO SONORO ALL'ALTEZZA DEGLI ORECCHI DEL CONDUCENTE

7.1 . Campo di visibilità DP

7.2 . Retrovisori DP

7.3 . Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti DP

7.3.1 . Arco di sicurezza DP

7.3.2 . Telaio di sicurezza DP

7.3.3 . Cabina di sicurezza DP

7.3.4 . Eventuali altri dispositivi di protezione DP

7.4 . Cabina , prescrizioni generali

7.4.1 . Porte DP

7.4.2 . Parabrezza ed altri vetri DP

7.4.3 . Tergicristallo DP

7.5 . Altri dispositivi di protezione contro le intemperie DP

7.6 . Sedili e poggiapiedi

7.6.1 . Sedile del conducente DP

7.6.2 . Sedile per accompagnatore DP

7.6.3 . Poggiapiedi DP

7.7 . Piattaforma di carico DP

7.8 . Livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente DP

7.9 . Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida DP

8 . DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

8.1 . Dispositivi obbligatori :

8.1.1 . Proiettori anabbaglianti DP

8.1.2 . Luci di posizione anteriori DP

8.1.3 . Luci di posizione posteriori DP

8.1.4 . Indicatori di direzione DP

8.1.5 . Catadiottri rossi posteriori DP

8.1.6 . Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore DP

8.2 . Dispositivi facoltativi :

8.2.1 . Proiettori abbaglianti DP

8.2.2 . Proiettori fendinebbia DP

8.2.3 . Luci di arresto DP

8.2.4 . Proiettori di lavoro DP

8.2.5 . Luci di stazionamento DP

9 . VARIE

9.1 . Segnalatori acustici DP

9.2 . Collegamenti tra trattori e rimorchio DP

9.3 . Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio DP

9.4 . Posizione e identificazione dei comandi DP

9.5 . Posizione delle targhe d'immatricolazione DP

9.6 . Dispositivo anteriore di rimorchio DP

9.7 . Segnale di pericolo DP

Io sottoscritto certifico che la descrizione contenuta nella scheda di informazione n . ... fornita dal costruttore corrisponde al trattore n . ... motore n . ( 1 ) ... , presentato dal costruttore come prototipo del modello ...

Dalle costatazioni effettuate su richiesta del costruttore ... risulta che il trattore sopra descritto e presentato come prototipo di una serie soddisfa a tutte le menzioni indicate nella presente scheda .

Fatto a ... , il ...

...

( Firma )

( 1 ) Se indicato dal costruttore .

ALLEGATO III

MODELLO

CERTIFICATO DI CONFORMITA

Io sottoscritto ...

( nome del costruttore o del suo mandatario )

certifico che il trattore

1 . marca ...

2 . tipo ...

3 . numero della serie del tipo ...

è interamente conforme al tipo omologato ...

a ... , il ...

da ...

descritto nella scheda di omologazione n . ... e nella scheda di informazione n . ...

Fatto a ... , il ... ...

( Firma )

...

( Funzione )


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