Tipologia: CCNL
Data firma: 13 marzo 1988
Validità: 01.01.1988 - 30.06.1991
Parti: Intersind, Assaeroporti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale

Sommario:

Premessa
Parte comune
Art. 1 - Relazioni sindacali
A. Sistema di informazione
B. Innovazioni di carattere tecnico organizzativo
Art. 2 - Appalti
Art. 3 - Assunzione e documenti relativi
Art. 4 - Stipendi minimi
Art. 5 - Indennità di contingenza
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 7 - Indennità giornaliera
Art. 8 - Indennità di turno
Art. 9 - Indennità di campo
Art. 10 - Indennità maneggio denaro
Art. 11 - Inquadramento
Art. 12 - Quadri
Art. 13 - Orario di lavoro
A) Orario di lavoro
B)
C) Regimi di orario
D) Turni
Art. 14 - Lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità produttiva
Art. 16 - Assenze e trattamento di malattia
Art. 17 - Tutela della maternità
Art. 18 - Diritto allo studio - lavoratori studenti
Art. 19 - Contrattazione aziendale
Art. 20 - Visita di inventario e visite personali
Art. 21 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Art. 22 - Missioni e trasferte
Art. 23 - Procedura generale di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell’utenza
Art. 24 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Rilascio di documenti per cessazione dal servizio
Art. 27 - Diritti sindacali
1. Albi a disposizione dei sindacati
2. Assemblee
3. Permessi sindacali
4. Aspettativa per incarichi sindacali e per cariche pubbliche elettive
5. Permessi non retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione sindacale
6. Distribuzione del testo contrattuale
Art. 28 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 29 - Decorrenza e durata
Parte specifica A - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo a partecipazione statale
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Contratto a termine
Art. 3 - Erogazione mensile capi squadra
Art. 4 - Indennità di controllo
Art. 5 - Indennità di certificazione
Art. 6 - Indennità sostitutiva della mensa
Art. 7 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 8 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Aspettativa
Art. 13 - Assegni familiari suppletivi
Art. 14 - Benemerenze nazionali
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Indennità amministrativa o di mestiere
Art. 17 - Valore convenzionale della mensa
Art. 18 - Rimborso spese di locomozione
Art. 19 - Indennità di volo
Art. 20 - Indennità di zona malarica
Art. 21 - Indennità di trasferimento
Art. 22 - Premio di nuzialità. Congedo matrimoniale
Art. 23 - Divise
Art. 24 - Igiene e indumenti di lavoro
Art. 25 - Ambiente di lavoro
• Comitato per la sicurezza sul lavoro
Art. 26 - Infortuni sul lavoro
Art. 27 - Indennità per gli infortuni
Art. 28 - Assicurazione contro gli infortuni in volo
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Assenze
Art. 31 - Permessi
Art. 32 - Doveri del dipendente
Art. 33 - Consegna degli utensili e del materiale e relativa conservazione
Art. 34 - Divieti
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Multe e sospensioni
Art. 37 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
B) Licenziamento senza preavviso
Art. 38 - Cessazione o trasformazione della società
Art. 39 - Condizioni di miglior favore
Art. 40 - Fondo di previdenza
Art. 41 - Diritti sindacali
1. Trattenute sindacali
2. Consigli di azienda
Allegato A - Alitalia
Allegato B - Ati
Parte specifica B - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Intersind e all’Assaeroporti
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Assunzione a termine
Art. 3 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 4 - Riposo settimanale
Art. 5 - Giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Calcolo della quota giornaliera ed oraria
Art. 9 - Tredicesima mensilità
Art. 10 - Quattordicesima mensilità
Art. 11 - Trasferimenti
Art. 12 - Congedo matrimoniale
Art. 13 - Aspettativa
Art. 14 - Servizio militare
Art. 15 - Assenze e permessi
Art. 16 - Assicurazione infortuni
Art. 17 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 18 - Ambiente di lavoro
Art. 19 - Norme di comportamento
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 22 - Condizioni di miglior favore
Art. 23 - Fondo di previdenza
Art. 24 - Diritti sindacali
Allegati
Allegato n. 1 - Regolamentazione del contratto formazione e lavoro
• Schema allegato di progetto di formazione e lavoro
Allegato n. 2 - Pari opportunità
Allegato n. 3 - Unificazione parti specifiche
Allegato n. 4 - Fondo di previdenza
Appendice - Legge 20 maggio 1970, n. 300

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti (ex Aigasa)

Addì 13 marzo 1988, in Roma, fra l’Associazione sindacale Intersind, con la partecipazione dell’Alitalia - Linee aeree italiane società per azioni, dell’Ati - Aereo trasporti italiani società per azioni, dell’Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale società per azioni, l’Assaeroporti - Associazione italiana gestione aeroporti e servizi aeroportuali (ex Aigasa), e la Federazione italiana lavoratori trasporti - Filt/Cgil, la Federazione italiana trasporti - Fit/Cisl - settore trasporto aereo e servizi aeroportuali, la Unione italiana del lavoro trasporti - Uiltrasporti - settore trasporto aereo e con la partecipazione della Confederazione Cgil, della Confederazione Cisl e della Confederazione Uil, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli impiegati ed operai dipendenti dalle Aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle Aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Assaeroporti.

Parte comune
Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni industriali da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazione e di consultazione rivolto a realizzare l’approfondita conoscenza da parte del sindacato nelle fasi di progettazione esecutiva, di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli assetti occupazionali ed organizzativi delle imprese del settore.
Le relazioni tra le aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti si articoleranno nel seguente modo:

A. Sistema di informazione
1. A livello nazionale le aziende esporranno nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti:
- le prospettive produttive nei programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti, con le prevedibili implicazioni sulla occupazione, le condizioni di lavoro e le condizioni ambientali, ecologiche e la sicurezza sul lavoro; - le informazioni globali relative ai dati sull’occupazione, distinte per sesso, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto;
- gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
Analoga esposizione verrà effettuata dalle aziende, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel secondo semestre, qualora si verificassero aggiornamenti significativi di tali programmi.
2. A livello di unità produttiva, le aziende, nel corso di un apposito incontro annuale, con la partecipazione delle segreterie regionali/territoriali, forniranno alle corrispondenti rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali stipulanti, con esclusivo riguardo all’unità produttiva interessata e fermo restando quanto già contrattualmente previsto in materia a livello locale, informazioni circa:
- iniziative e programmi, con particolare riferimento ai riflessi sull’attività lavorativa dei cambiamenti connessi alle esigenze del servizio ed a quelli eventualmente conseguenti ad innovazioni tecnico- organizzative;
- programmi di addestramento e aggiornamento professionale del personale, a livello aggregato per aree di attività;
- programmi relativi all’ammodernamento delle strutture e degli impianti ed i loro eventuali riflessi sull’ambiente di lavoro;
- consistenza numerica globale del personale, distinta per sesso, fasce di età e tipologia di contratto.
L’incontro avrà luogo, di norma, nel primo semestre dell’anno e non dovrà comportare alcuna sovrapposizione con gli altri momenti e gradi di informazione previsti dalla vigente normativa contrattuale.
Qualora si verificassero variazioni significative relative a tali programmi e iniziative, analoga informazione sarà prevista, anche a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, in un successivo incontro.

B. Innovazioni di carattere tecnico organizzativo
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all’assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, immissione di nuovi aeromobili, ecc.) ne sarà data dall’azienda preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti ed alle corrispondenti istanze sindacali aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per l’esame in ordine ai riflessi sull’occupazione, sulle figure professionali e sulle condizioni di lavoro.
Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. L’azienda comunque non darà luogo all’attuazione delle modifiche suddette, prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongano problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale tra aziende a partecipazione statale del trasporto aereo e aeroportuali i problemi relativi formeranno oggetto di esame tra le organizzazioni stipulanti.

Nota a verbale per le società aderenti all’Intersind
L’Intersind, la Filt-Cgil, la Fit- Cisl e la Uiltrasporti, considerata la opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nel protocollo Iri 16 luglio 1986, e stante l’autonoma valenza di questo nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che, quanto sopra previsto ai precedenti punti A) e B) potrà essere invocato ed applicato solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti il citato protocollo Iri e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso protocollo.

Nota a verbale per le aziende aderenti all’Assaeroporti
Per migliorare ulteriormente le relazioni industriali tra le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-trasporti e le aziende associate all’Assaeroporti si conviene di procedere alla stesura di un autonomo protocollo d’intesa che, pur ispirandosi ai contenuti del protocollo Iri del 16 luglio 1986, si proponga di prevedere con maggior compiutezza gli aspetti peculiari delle singole aziende associate all’AssaeroportI con particolare riferimento alle medie e piccole imprese di gestione aeroportuale.

Art. 2 Appalti
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposita clausola che preveda l’osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Fermo quanto sopra, per l’assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 300/1970, le aziende appaltanti si impegnano a facilitare la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
I lavoratori di aziende appaltatrici di servizi operanti in azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Art. 3 Assunzione e documenti relativi
[…]
5. Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione da parte di un medico fiduciario della società.
[…]

Art. 9 Indennità di campo
Al personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza in esso, una indennità di campo nelle seguenti misure:
- ove l’aeroporto disti fino a km 20 dal centro urbano, L. 400 giornaliere;
- ove l’aeroporto disti più di km 20 dal centro urbano, L. 500 giornaliere.

Art. 13 Orario di lavoro
A) Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro è fissato dalla direzione; la relativa tabella deve essere affissa nel luogo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio della società.
2. L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un’ora.
Vengono riconosciute valide ad ogni effetto le situazioni in vigore relativamente alla durata del periodo di riposo.
Negli scali secondari l’orario giornaliero di lavoro per tutti i dipendenti in servizio, potrà essere o meno interrotto secondo la normativa in vigore in relazione alle locali esigenze operative.
3. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, "riposo compensativo" (sostitutivo della domenica).
4. Il lavoro notturno, sia a turni che straordinario, non può essere interrotto, ma deve avere carattere continuativo.
5. Per i lavoratori turnisti il cui orario di lavoro prevede, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, del limite dell’orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purché mediamente, nell’arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato.
6. La durata normale dell’orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di 40 ore, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Tale orario non può essere ripartito in modo da superare le 8 ore di lavoro giornaliero.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l’interruzione di 30 minuti per la refezione.
7. La ripartizione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni si applica a tutti i dipendenti, salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
8. La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Tale orario potrà essere ripartito in non più di 10 ore giornaliere.
[…]
9. In relazione al disposto dell’art. 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e dell’art. 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e dei minori potrà essere ridotto a mezz’ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.

C) Regimi di orario
Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo. Conseguentemente, previo confronto a livello aziendale, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente operativi i nuovi regimi degli orari di lavoro.
Con riferimento a quanto stabilito alla lettera A) del presente articolo le parti si danno atto che:
- le misure delle riduzioni di orario previste dal presente contratto - comunque realizzate - devono considerarsi di effettivo godimento nel quadro della specifica normativa prevista; parallelamente le quantità dell’orario di lavoro al netto delle riduzioni di cui sopra devono considerarsi di prestazione effettiva;
nel caso in cui locali e specifiche esigenze o situazioni organizzative - anche in relazione alle necessità di concreto utilizzo del servizio di refezione - comportassero difficoltà oggettive per la piena e fattuale applicazione del punto precedente, in sede aziendale si esamineranno le situazioni in essere per individuare soluzioni anche in natura normativo-contrattuale idonee alla realizzazione di quanto previsto alla presente lettera C).
Tale contesto costituisce un complesso inscindibile nei suoi diversi aspetti.

D) Turni
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell’orario di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello aziendale, le parti si danno atto della necessità che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, siano posti in essere comportamenti atti a consentire la concreta e tempestiva attuazione della flessibilità stessa.
In tale ambito, si conviene sull’adozione delle seguenti norme:
a) articolazione dell’orario di lavoro su due o più turni giornalieri;
b) istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di particolari esigenze;
c) attuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle ore diurne centrali e/o nelle ore notturne, in relazione all’andamento dell’attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aa/mm, di traffico pax/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, di attività di manutenzione e di revisione aa/mm, ecc.;
d) determinazione della durata normale dell’orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 48 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nell’arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato;
e) possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale;
f) possibilità, per un massimo di 11 volte l’anno, di articolare la durata giornaliera del turno in misura maggiore delle 8 ore, con un massimo di 10 ore, con compensazione nell’arco della durata del ciclo di turnazione e con la corresponsione, per le ore eccedenti le 8, delle maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario.
In ordine a quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f), trovano applicazione le procedure di cui all’art. 3, punto 3) dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
Dichiarazione a verbale per la Società aeroporti di Roma
Per i lavoratori dipendenti dalla Società aeroporti di Roma che effettuino turni di sei giorni consecutivi per un totale di 48 ore (turni plurisettimanali), non si intendono superati gli eventuali trattamenti aziendali per le ore eccedenti le 40.
[…]

Art. 15 Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità produttiva
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l’azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali. Queste ultime potranno richiedere entro tre giorni un incontro che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori all’interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee, di durata temporanea, dovuta ad assenze dei titolari e/o ad esigenze improvvise tecnico-operative.
L’azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Art. 17 Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Note:
1 I criteri e le modalità di utilizzo del personale interessato comportano, in ogni caso, anche l’espletamento di tutti i compiti complementari alla specifica prestazione lavorativa. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si fa riferimento alla situazione in atto.

Art. 19 Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale riguarda i seguenti istituti:
1) ambiente di lavoro;
2) premio di produzione (o erogazione annuale).
[…]

Art. 21 Disposizioni e regolamenti aziendali
1. Oltre al presente contratto collettivo, i dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono stabiliti dall’azienda entro i limiti della legge e del presente contratto collettivo.
2. I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro.

Art. 23 Procedura generale di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell’utenza
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda anche in considerazione dell’interesse dell’utente, le parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di conciliazione di cui al presente articolo.
Le controversie individuali e collettive dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e alla autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie individuali attinenti l’applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la direzione e i previsti organismi rappresentativi del personale in sede aziendale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla direzione del personale, che dovrà contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi del personale.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo fra la direzione aziendale e i predetti organismi rappresentativi del personale, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le organizzazioni territoriali che rappresentano i lavoratori interessati e la corrispondente organizzazione territoriale dei datori di lavoro, nei confronti della quale la richiesta dovrà essere fatta pervenire entro 10 giorni dal mancato accordo in sede aziendale; l’esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.
Le controversie collettive, costituiranno oggetto di confronto, in prima istanza, tra la direzione aziendale e gli organismi rappresentativi dei lavoratori.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, la controversia sarà esaminata, su richiesta di una delle parti, in un apposito incontro da tenersi entro 10 giorni, tra le organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta, ad iniziativa di una delle parti, all’esame delle competenti organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro un periodo di ulteriori 10 giorni dalla richiesta stessa.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire la autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Permanendo i motivi di disaccordo tra le parti, resta ferma l’osservanza degli impegni assunti in adesione alle iniziative promosse dal Ministro dei trasporti in tema di norme di comportamento e di autoregolamentazione sindacale.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente contratto sarà demandata all’esame delle competenti organizzazioni nazionali.

Art. 27 Diritti sindacali
1. Albi a disposizione dei sindacati

La società, presso la sede della direzione generale e presso le altre sedi di lavoro ove esista un albo per le comunicazioni della direzione, collocherà altro albo a disposizione di ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto per l’affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive segreterie.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materia sindacale, direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla direzione.

2. Assemblee
Nelle singole unità produttive, intendendosi per tali quelle già sede di commissione interna, potranno essere promosse congiuntamente o singolarmente dalle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 o, d’intesa con queste, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall’azienda, di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
[…]
Compete agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione […]

Parte specifica A - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo a partecipazione statale
Art. 2 Contratto a termine

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del presente contratto, in quanto applicabili.

Art. 9 Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
2. Il riposo settimanale cade, di regola, di domenica, salvo le eccezioni di legge, e non deve essere inferiore a 24 ore.
Qualora per esigenze di servizio, il riposo di cui sopra non venga concesso la domenica, è dovuto al personale il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 10 Lavoro straordinario, festivo, notturno
1. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può esimersi dall’effettuare lavoro straordinario, festivo o notturno, che venga richiesto dalla società entro i limiti di legge.
[…]
3. Il lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo deve essere preventivamente autorizzato dalla società.
4. Per gli impiegati, il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, esso non può essere contemplato nell’orario di lavoro, né avere soluzione di continuità, inoltre deve essere richiesto almeno un’ora prima che gli interessati si allontanino dalla propria sede di lavoro.
5. Il superiore diretto prima di procedere all’invito formale a prestare lavoro straordinario terrà nel dovuto conto i giustificati motivi eventualmente addotti dal lavoratore interessato. Qualora dopo aver addotto motivi di impedimento il lavoratore sia stato comandato a prestare lavoro straordinario, eventuali contestazioni potranno essere motivo di esame tra l’azienda e la commissione interna secondo quanto previsto dal vigente Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
[…]
9. Non è ammessa la forfettizzazione del lavoro straordinario.
[…]

Art. 19 Indennità di volo
Agli impiegati che vengano comandati a prestare servizio a bordo di aeromobili, è dovuta una indennità di volo nella misura oraria sottoindicata:
- livelli 1S, 1, 2A, 2B L. 1.500
- altri impiegati L. 1.200
con un minimo di un quarto d’ora, quando la permanenza a bordo sia di durata inferiore.
Agli operai che vengano comandati a prestare servizio a bordo di aeromobili in volo di collaudo (escluso il servizio di scorta), è dovuta una indennità di volo di L. 1.200 orarie, con un minimo di un quarto d’ora quando la permanenza a bordo sia di durata inferiore.
A decorrere dal 1 gennaio 1988 le misure di cui ai precedenti commi vengono unificate ed elevate per impiegati ed operai appartenenti a tutti i livelli a L. 15.000.

Art. 20 Indennità di zona malarica
Al personale che presti la sua attività nelle zone considerate malariche, ove siano in atto misure di prevenzione contro la malaria, viene corrisposta un’indennità nella misura di L. 2.250 mensili.

Art. 24 Igiene e indumenti di lavoro
1. A tutti gli operai la società fornisce a proprie spese una tuta all’anno. La società, inoltre, fornisce, a proprie spese, le divise e gli altri speciali indumenti che essa richiede agli operai di indossare sul luogo di lavoro.
2. Per tutto quanto riguarda l’igiene e la sicurezza del lavoro le parti fanno riferimento alle norme di legge.

Art. 25 Ambiente di lavoro
1. Viene istituito per ogni area significativa individuata di comune accordo il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo.
Le aree e i tempi di intervento dell’ente di cui sopra verranno individuati tra le rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori e la direzione.
Il registro verrà conservato dalla direzione e tenuto a disposizione delle RSA.
2. Per le stesse aree viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenteismo per malattie professionali e infortuni sul lavoro).
3. Per le stesse aree viene istituito altresì il libretto sanitario e di rischio individuale. In tale libretto, di cui il lavoratore interessato può prendere visione, verranno registrati, dall’azienda, i dati analitici concernenti:
a) le visite di assunzione;
b) le visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) le visite d’idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma terzo della legge 1970 n. 300;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Comitato per la sicurezza sul lavoro
Viene confermato l’attuale comitato per la sicurezza sul lavoro nella composizione e nei compiti tecnico-consuntivi precedentemente affidatigli ai fini della prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali.

Art. 26 Infortuni sul lavoro
1. In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto che lo invia all’infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali della società, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 32 Doveri del dipendente
1. Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla società;
[…]
d) aver cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli.
2. La società avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 33 Consegna degli utensili e del materiale e relativa conservazione
1. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
2. L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
3. È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in generale quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione della società.
4. L’ultimo giorno di lavoro della settimana, per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro viene sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla direzione al fine di permettere all’operaio di fare completa pulizia alla macchina ed al posto di lavoro.
5. L’operaio risponde della perdita o degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
6. L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla società di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 34 Divieti
È fatto divieto al dipendente:
[…]
b) di fumare nelle aviorimesse, nei magazzini, nelle officine e negli aeromobili o in prossimità di questi;
[…]
d) di adoperare senza ordine macchine non assegnategli.

Art. 35 Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del personale possono essere punite, secondo la loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 36 Multe e sospensioni
1. Incorre nei provvedimenti di multa e sospensione il dipendente che trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza.
2. La multa viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione si applica a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c) dell’articolo precedente.
3. A titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di multa o sospensione il dipendente che:
a) non si presenti come previsto nell’art. 30 (assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale della società o il materiale in lavorazione;
[…]
f) contravvenga al divieto di fumare nei locali indicati nell’art. 34 lett. b);
g) esegua entro i locali della società lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della società.

Art. 37 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 36 non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al comma b).
A titolo di esempio, rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale della società;
c) esecuzione, nei locali della società, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale della società;
d) rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti al punto e) del seguente comma b);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 36 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi.

B) Licenziamento senza preavviso
Quanto disposto dalla presente lettera si applica nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro o che provochino alla società grave nocumento morale o materiale o che compiano, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) non lieve insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale della società ed al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità ed alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione nei locali della società senza permesso di lavori per conto proprio o di terze persone, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale della società.

Art. 41 Diritti sindacali
2. Consigli di azienda

L’azienda prende atto che le sottoscritte organizzazioni sindacati dei lavoratori firmatarie del presente accordo riconoscono:
a) nel consiglio di azienda, costituito per ciascuna unità produttiva, intendendosi per tale quella già sede di commissione interna, l’organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell’ambito delle organizzazioni medesime, ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
b) nell’esecutivo espresso dal consiglio di azienda l’organo che rappresenta il consiglio stesso nei confronti della direzione e l’unica struttura sindacale delle predette organizzazioni abilitata nell’unità produttiva a trattare con la direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).
Quanto sopra premesso si concorda che:
[…]
7) il consiglio di azienda, per il tramite dell’esecutivo, esercita:
a) di fatto, i compiti riconosciuti alla commissione interna dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966, fino a quando questa non venga eventualmente rieletta;
b) i compiti di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi compresi quelli previsti dall’art. 9;
8) ove non esista il consiglio d’azienda e, quindi, l’esecutivo, sono abilitate a rappresentare i lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali designate dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti;
9) qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti, rispettive organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo si intende automaticamente sostituito dalle medesime.

Parte specifica B - Da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all’Intersind e all’Assaeroporti
Art. 2 Assunzione a termine

Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dalle norme di legge.
Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano gli istituti previsti dal presente contratto, fino alla scadenza del termine previsto nel contratto individuale e salvo quanto stabilito nei singoli istituti.
[…]

Art. 3 Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.
L’azienda si impegna ad organizzare l’attività lavorativa in modo da contenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea.
[…]

Art. 4 Riposo settimanale
Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica.
Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito tra le parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione previsti.

Art. 6 Ferie
[…]
Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione.
[…]

Art. 17 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
[…]
In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell’azienda, la denuncia viene estesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 18 Ambiente di lavoro
1) Viene istituito per ogni azienda il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo.
I criteri ed i tempi di intervento dell’ente di cui sopra verranno individuati tra il comitato esecutivo del consiglio di azienda e la direzione.
Il registro verrà conservato dalla direzione e tenuto a disposizione del consiglio d’azienda.
2) Per le stesse aziende viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenteismo per malattie professionali ed infortuni sul lavoro).
3) Nelle medesime aziende viene istituito altresì il libretto sanitario e di rischio individuale. In tale libretto, di cui il lavoratore interessato può prendere visione, verranno registrati dall’azienda i dati analitici concernenti:
a) le visite di assunzione;
b) le visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma terzo, della legge 1970, n. 300;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nota
Per la Sea di Milano, considerate le particolari caratteristiche e dimensione dell’azienda si fa riferimento agli accordi esistenti.

Art. 19 Norme di comportamento
Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza perché non sia procurato alcun danno a persone e cose.
Nei rapporti interpersonali, dovrà mantenere un comportamento tale da non ledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome dell’azienda.
Particolare cura dovrà usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e dovrà pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al particolare stato dei luoghi ove viene svolta l’attività.
In particolare il lavoratore:
[…]
4) per l’accettazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci, dovrà seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure fissate dalle compagnie di navigazione aerea e/o dalle aziende aeroportuali;
5) nell’immagazzinamento, la sosta e la riconsegna delle merci, dovrà agire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;
6) non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste tale divieto;
7) deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto;
8) è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro e ad usare tutti i mezzi di protezione che l’azienda mette a disposizione.

Art. 20 Provvedimenti disciplinari
1) Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri ed in violazione alle norme di comportamento, è passibile di provvedimenti disciplinari.
2) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
e) licenziamenti per giusta causa.
I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di gradualità.
Qualora, tuttavia, il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l’azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi senza tenere conto del principio di gradualità.
3) Richiamo verbale: il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.
4) Richiamo scritto, multa o sospensione: essi vengono comminati per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il licenziamento per giusta causa.
5) Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui al punto 4):
[…]
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non presentarsi al lavoro o ritardarne l’inizio o anticiparne la cessazione o sospenderlo o protrarlo o abbandonare il posto di lavoro;
c) non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) arrecare danno, per negligenza, anche se lieve, alle macchine, agli impianti o ai materiali o omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) costruire o fare costruire oggetti o comunque fare lavori, in luoghi di pertinenza dell’azienda, per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda;
[…]
g) commettere atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
h) mancato uso dei mezzi di protezione forniti dall’azienda;
[…]
6) Licenziamento
In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in azienda o che turbi il normale andamento del lavoro;
c) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
d) contravvenzione a divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
e) […] danneggiamento volontario del materiale stesso;
[…]
g) grave insubordinazione verso i superiori o comprovato abuso di potere;
h) volontario danneggiamento dei mezzi di protezione;
i) effettuazione di irregolare movimento diretto all’imbarco abusivo di passeggeri, bagagli, merci;
[…]

Art. 24 Diritti sindacali
Per i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
Consiglio di azienda
Le aziende prendono atto che le sottoscritte organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo riconoscono:
a) nel consiglio d’azienda, costituito presso ciascun aeroporto, l’organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell’ambito delle organizzazioni medesime, ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) nell’esecutivo espresso dal consiglio di azienda, l’organo che rappresenta il consiglio stesso nei confronti della direzione e l’unica struttura sindacale delle predette organizzazioni abilitata a trattare con la direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).
Quanto sopra premesso si concorda che:
[…]
6) ai componenti l’organo di cui al punto a) compete la tutela prevista dalla citata legge n. 300;
7) il consiglio di azienda, per il tramite dell’esecutivo, esercita di fatto:
a) i compiti riconosciuti alla commissione interna dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966;
b) i compiti di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi compresi quelli previsti dall’art. 9;
8) ove non esista il consiglio d’azienda e, quindi, l’esecutivo, sono abilitate a rappresentare i lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali designate dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti;
9) qualora intervenissero, per la materia regolata al presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo si intende automaticamente sostituito dalle medesime.
[…]

Allegati
Allegato n. 1 - Regolamentazione del contratto formazione e lavoro

1. Intersind, Assaeroporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell’intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente accordo che stabilisce, per le aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale aderenti all’Intersind ed all’Assaeroporti e per i lavoratori da esse assunti a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del CC, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle assunzioni.
2. Il presente accordo avrà la stessa validità del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata r.r.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell’applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
3. Le parti stipulanti - nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani - concordano la seguente procedura:
a) le imprese aderenti all’Intersind ed all’AssaeroportI presenteranno alle Commissioni regionali per l’impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
Le parti concordano che la conformità alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l’approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i rispettivi rappresentanti nelle commissioni di ogni livello rappresentanti ad assumere comportamenti finalizzati all’attuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applicazione della presente procedura.
b) Le parti convengono, altresì, per le aziende aderenti all’Intersind ed all’Assaeroporti attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni sul giudizio di conformità, il parere della Commissione regionale per l’impiego è dirimente.
c) I rappresentanti delle rispettive organizzazioni nelle Commissioni per l’impiego sono anche impegnati ad operare per il regolare funzionamento delle commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli uffici di collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.
4. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Copia del presente accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciale del lavoro ed alle Commissioni regionali per l’impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale.
Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7.
6. La durata del periodo di prova sarà pari:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
7. Inquadramento e trattamento retributivo.
[…]
10. La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
[…]
13. Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti alla approvazione preventiva della Commissione regionale per l’impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.