Cassazione Penale, Sez. 3, 17 maggio 2011, n. 19311 - Obbligo del committente di mettere a disposizione della ditta appaltatrice un ponteggio a norma
Responsabilità di un committente per il decesso di un operaio della ditta T. alla quale spettavano lavori di decorazione: furono infatti accertate gravi violazioni della normativa sulla sicurezza, in particolare riguardanti il ponteggio sul quale lavorava l'operaio che era stato installato da altra ditta incaricata dal committente.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
"Il primo motivo risulta infondato. Il fatto che la ditta " T. " si sia attivata per porre rimedio all'assenza delle sicurezze che avrebbero dovuto essere state già installate rappresenta circostanza successiva all'utilizzo del ponteggio e non esclude affatto la coerenza logica della motivazione allorchè riconosce la rilevanza della condizione di pericolo causata da chi si era assunto la responsabilità di mettere a disposizione della stessa ditta un ponteggio che fosse utilizzabile e a norma."
Il secondo motivo è infine manifestamente infondato.
... Una volta affermato che gravava sul committente l'obbligo di mettere a disposizione della ditta incaricata dei lavori un ponteggio già dotato delle necessarie sicurezze, nessuna delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 3 e 6 contiene ipotesi che escludano la responsabilità del ricorrente discendente dalla violazione di detto obbligo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V. B. , nato a (Omissis);
Avverso la sentenza emessa in data 16 Dicembre 2009 dal Tribunale di Potenza, che lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 3 e articolo 89. Fatto accertato il (Omissis).
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
A seguito del decesso di un operaio della ditta "T. di. M. E. e. M. R.", personale del competente servizio dell'Azienda Sanitaria n. (Omissis) di Potenza provvide a verificare le condizioni di sicurezza del cantiere installato su incarico dell'odierno ricorrente. Il personale accertò l'esistenza di gravi violazioni della normativa di sicurezza del ponteggio, che il ricorrente aveva dato incarico di installare ad una ditta diversa dalla " T. ", mentre a quest'ultima spettava l'effettuazione dei lavori di decorazione che venivano svolti utilizzando detto ponteggio.
Sulla base di tali circostanze il Tribunale ha ritenuto che debba ritenersi sussistenti plurimi profili di responsabilità del ricorrente, non esclusi per il settore in esame dalla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996. In particolare, ha ritenuto che l'essersi assunto la responsabilità di incaricare altra ditta della installazione del ponteggio comporti il superamento di una posizione di mera committenza e un'assunzione di responsabilità in ordine alle modalità di installazione e al rispetto delle relative regole di sicurezza.
Avverso tale decisione il Sig. V. propone tramite il Difensore due motivi di ricorso:
1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ignorato che il ricorrente dette incarico alla ditta " T. " di completare l'installazione del ponteggio curando la predisposizione di misure di sicurezza avverso le cadute, come per altro verso la stessa sentenza riconosce quando afferma che la caduta dell'operaio è avvenuta proprio mentre la ditta stava provvedendo a installare tardivamente le misure di sicurezza, così che non possono operare i principi in tema di cooperazione del committente, cui non può chiedersi di intervenire con atti di supplenza rispetto alle omissioni che l'appaltatore pone in essere rispetto al proprio personale.
2. violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente sovrapposto la disposizione prevista dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996 in tema di cantieri mobili; l'articolo 7, infatti, può essere richiamato esclusivamente nei limiti del successivo articolo 9, comma 3, posto che il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 1 definisce ai termini dei successivi articoli 3 e 9 gli obblighi rispettivi di committente e datore di lavoro.
Diritto
La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Il primo motivo risulta infondato. Il fatto che la ditta " T. " si sia attivata per porre rimedio all'assenza delle sicurezze che avrebbero dovuto essere state già installate rappresenta circostanza successiva all'utilizzo del ponteggio e non esclude affatto la coerenza logica della motivazione allorchè riconosce la rilevanza della condizione di pericolo causata da chi si era assunto la responsabilità di mettere a disposizione della stessa ditta un ponteggio che fosse utilizzabile e a norma. Sul punto giova richiamare i principi fissati in terna di responsabilità del committente dei lavori che la Quarta Sezione Penale di questa Corte ha fissato con approfondite motivazioni nelle decisioni n. 42131 del 2008, Guerriero e altri (rv 242184) e 23090 del 2008, PM in proc. Scarfone (rv 240377).
La motivazione della sentenza impugnata, poi, non afferma in alcun modo che l'intervento della ditta " T. " per la messa in sicurezza fosse oggetto di un accordo preventivo col ricorrente e non, piuttosto, della necessità di porre rimedio all'inadempimento del ricorrente stesso. Anzi, il richiamo esistente a pag. 3 ai due documenti sottoscritti tra le parti nell'(Omissis) e nel (Omissis) lascia intendere con chiarezza che nel mese di (Omissis) il ricorrente ebbe ad autorizzare l'avvio delle opere di tinteggiatura e, dunque, l'utilizzo del ponteggio; autorizzazione intervenuta oltre un mese prima dell'incidente mortale. Su tale punto, nessun elemento specifico contrario è stato dedotto col motivo di ricorso, così che non sussistono ragioni per ritenere che la motivazione sia incorsa nel vizio di contraddittorietà o di radicale travisamento del fatto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Merita, infatti, integrale condivisione l'interpretazione che il Tribunale ha offerto delle norme richiamate dal ricorrente. Questa Corte condivide la qualificazione come disciplina generale delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, e in particolare dell'articolo 7, e la conseguente efficacia della contestazione mossa al ricorrente, con la conseguenza che non sussiste alcun contrasto con le ancora più stringenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 494 del 1996 per l'ipotesi di opere da eseguirsi nell'ambito di cantieri mobili. E dunque, una volta affermato che gravava sul committente l'obbligo di mettere a disposizione della ditta incaricata dei lavori un ponteggio già dotato delle necessarie sicurezze, nessuna delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 3 e 6 contiene ipotesi che escludano la responsabilità del ricorrente discendente dalla violazione di detto obbligo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, giusta la disposizione contenuta nell'articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.