T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania 2, 27 maggio 2011, n. 1357 - Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo
N. 01357/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04384/1999 REG.RIC.
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4384 del 1999, proposto da R.A., rappresentato e difeso dagli avvocati L.N. e G.V., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Catania, via F. C:, 225;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via V.O., 149;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con ricorso notificato in data 29 ottobre 1999 e depositato in data 9 novembre 1999, il ricorrente espone:
- di essere stato in servizio nella Polizia di Stato dal 20 giugno 1978;
- di essere stato sottoposto, in data 24 ottobre 1994, a visita medica da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Messina, che, con verbale numero 5346, lo aveva giudicato non idoneo al S.I. in modo assoluto, ma tuttavia impiegabile ai sensi dell'articolo 4 DPR 339/82, contestualmente dichiarando che degli atti in suo possesso non emergeva che la patologia dell’odierno ricorrente dipendesse da causa di servizio;
- che successivamente, in seguito alla trasmissione di ulteriore documentazione da parte della Questura di Messina, la stessa Commissione Medica Ospedaliera, con verbale 5179 del 15 novembre 1995, confermava la diagnosi e dichiarava la dipendenza da causa di servizio;
- che, con lo stesso verbale, la stessa Commissione Medica Ospedaliera affermava che l'infermità dell'odierno ricorrente fosse di «…grave grado ascrivibile alla tabella A categoria 8 misura massima, nonché per le infermità consistenti in trauma degli arti inferiori e frattura 5° metacarpo come ascrivibili a tabella A categoria 8 misura massima e ciò ai fini dell'equo indennizzo…»;
- di essersi recato, a seguito di tale determinazione, presso gli uffici competenti per ottenere l'effettiva liquidazione dell'equo indennizzo, è che il personale addetto avrebbe rifiutato di dar corso alle richieste adducendo che egli non avrebbe titolo l'ottenimento dei benefici per tardività della domanda;
- che in data 7 agosto 1996 è stato collocato in congedo assoluto perché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio di istituto.
Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione erronea e falsa applicazione ed interpretazione dell'articolo 3, comma 2, D.P.R. 349/94. Secondo la norma citata, la domanda di equo indennizzo si intenderebbe presentata contestualmente alla domanda per ottenere il riconoscimento della causa di servizio se la menomazione dell'integrità psicofisica si è manifestata contestualmente alla infermità.
2. Diritto soggettivo. Azionabilità nel termine di prescrizione. L'accertamento operato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina avrebbe determinato nel ricorrente l'affidamento che alla liquidazione avrebbe provveduto d'ufficio la stessa amministrazione; inoltre, trattandosi di diritto soggettivo, l’azionabilità del diritto all'equo indennizzo sarebbe soggetta a prescrizione e non a decadenza.
3. Mancata comunicazione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera. In difetto della comunicazione o notificazione del verbale, non potrebbe decorrere il termine di sei mesi per chiedere la liquidazione dell'equo indennizzo.
Si è costituita l'amministrazione, spiegando difese nel merito.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Diritto
Il ricorso non è fondato.
Nel caso di specie, dalla esposizione delle parti, il ricorrente risulta aver presentato istanza di riconoscimento da causa di servizio ma non istanza di liquidazione di equo indennizzo.
L'articolo 3 del D.P.R. 349/94 dispone : «…1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende (…) 2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subìto una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione…».
Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato che il Collegio ritiene di condividere «…la richiesta dell'equo indennizzo deve essere contestuale a quella per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, salvo che la menomazione non si sia manifestata successivamente all'infermità o alla lesione (…) il termine quinquennale di prescrizione riguarda il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo, laddove nei confronti della concessione dell'equo indennizzo, qual è la fattispecie di cui si discute, la posizione dell'interessato non è diritto soggettivo, ma di interesse legittimo e trovano applicazione i termini di decadenza semestrali cui si è fatto riferimento in precedenza…» (Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5533). La necessità di una istanza ai fini della concessione di equo indennizzo permette di superare anche gli altri motivi di ricorso, che presuppongono entrambi che l’istanza di riconoscimento della infermità da causa di servizio valga anche quale istanza di concessione di equo indennizzo.
Il Collegio è dell'avviso che, in ragione della natura della presente controversia e del suo andamento, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)