Tipologia: CCNL
Data firma: 6 novembre 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.08.1994
Parti: Confederazione italiana armatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi

Sommario:

Art. 1 - Norma generale
Art. 2 - Assunzione in servizio
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Classificazione unica degli addetti
Art. 6 - Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
Art. 7 - Contratti a termine
Art. 8 - Part time
Art. 9 - Mutamento di mansioni
Art. 10 - Benemerenze nazionali
Art. 11 - Orario di lavoro, lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Giorni festivi e semifestivi
Art. 14 - Trattamento per festività abolite
Art. 15 - Retribuzioni
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Contributo sostitutivo della mensa
Art. 18 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 20 - Assegno per nucleo familiare
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Permessi retribuiti
Art. 24 - Periodo di aspettativa
Art. 25 - Congedo matrimoniale
Art. 26 - Servizio militare
Art. 27 - Trasferte
Art. 28 - Trasferimenti
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 30 - Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 32 - Doveri dell’addetto
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Trattamento in caso di dimissioni
Art. 37 - Previdenza
Art. 38 - Indennità in caso di morte
Art. 39 - Cessione o trasformazione della Società
Art. 40 - Certificato di lavoro
Art. 41 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 42 - Interpretazione delle norme contrattuali
Art. 43 - Norme speciali
Art. 44 - Trattamenti di miglior favore
Art. 45 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Paga base
Allegato 2 - Accordo in materia di part-time per il personale amministrativo e operaio delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero al quale si applica il CCNL 6 novembre 1991
Allegato 3 - Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici di anzianità concordate in data 22 ottobre 1981
Allegato 4 - Dichiarazione a verbale
Allegato 5 - Dichiarazione a verbale
Allegato 6 - Verbale di accordo su qualifiche individuate ai sensi dell’art. 25 della Legge 23-7-1991, n. 223
Appendice
Assemblee sindacali
Permessi retribuiti
Affissione comunicazioni sindacali
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
Mobilità del personale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero

L’anno 1991 addì 6 del mese di novembre in Roma la Confederazione italiana armatori e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate: Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), Federazione italiana trasporti (Settore Marittimo), Uil-trasporti (Settore marittimo) hanno stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Addetti agli uffici ed ai terminals delle Società e Aziende di Navigazione che esercitano l’armamento libero.

Art. 1 - Norma generale
1. Nel testo del presente contratto per "Società" si intendono le Società, le Aziende di navigazione o i gruppi di Aziende che esercitano l’armamento libero; per "addetto" si intende la persona alla quale il contratto si applica.

Art. 3 - Visita medica
1. La Società ha facoltà di far controllare la idoneità fisica dell’addetto di nuova assunzione da parte del sanitario dell’Ente mutualistico di diritto pubblico.

Art. 7 - Contratti a termine
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni previgenti, la apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, anche nello spirito di evitare, dove è possibile, il ricorso ai servizi in appalto di breve durata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 1° comma, della legge 23 febbraio 1987 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
- per servizi stagionali collegati all’operatività delle navi;
- per lavori collegati a nuove costruzioni o ristrutturazioni o grandi riparazioni di navi;
- per lavori derivanti da periodi di assenze dal lavoro di qualsiasi natura superiori a 30 giorni;
- per la effettuazione di lavori occasionali che richiedano lavoratori diversi, per specializzazione, da quelli normalmente impiegati.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è, in via sperimentale, fissato nel 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva, con un minimo di un dipendente per ciascuna azienda.
Il contratto di lavoro a tempo determinato non potrà avere una durata inferiore a 60 giorni e, dello stesso, la Società darà comunicazione alle strutture sindacali aziendali e/o provinciali.

Art. 11 - Orario di lavoro, lavoro straordinario notturno e festivo
1. L’orario settimanale di lavoro è di 40 ore per tutto il personale e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale da concordarsi con le RSA e/o OO.SS. provinciali.
2. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro per le aziende con più di 20 impiegati sarà concordata tra la Società e la Rappresentanza Sindacale Aziendale tenendo conto delle oggettive esigenze operative dell’azienda.
3. La giornata del sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
[…]
11. Nessun addetto potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.
12. All’addetto, chiamato a prestare la propria opera nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi di cui all’art. 11, sarà riconosciuto il riposo compensativo nella misura di mezza giornata qualora la prestazione d’opera sia di durata inferiore a 4 ore e di una intera giornata qualora la prestazione dell’opera superi le 4 ore: oltre al riposo compensativo, all’addetto che presti la propria opera in tali giornate, sarà corrisposto un importo pari al 50% della quota oraria di retribuzione (come indicato al punto 9) - senza maggiorazione - per ogni ora di effettivo lavoro. […]
13. Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare fornite da ciascun addetto non potranno superare le 200 ore annue complessive.

Art. 12 - Riposo settimanale
1 Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, salve le eccezioni consentite dalla legge.

Art. 31 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1. Nel caso di gravidanza e puerperio di un’addetta, questa ha diritto al trattamento previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
[…]

Art. 32 - Doveri dell’addetto
1. L’addetto deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
d) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dell’addetto potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con indennità, escluso il preavviso;
f) licenziamento per giustificato e dichiarato motivo.
[…]
7. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
8. Il licenziamento di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’addetto colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria dei rapporto di impiego.
9. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’addetto.
[…]

Art. 42 - Interpretazione delle norme contrattuali
1. È istituita una Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti delle Organizzazioni armatoriali e 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali con il compito di interpretare, a richiesta di parte, le eventuali norme controverse.

Art. 43 - Norme speciali
1. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’addetto deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’addetto dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’addetto.
2. Nelle Società che abbiano più di venti addetti, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della Società, a ciascun addetto.

Allegati
Allegato 5 - Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che nelle Società ove già sussista, alla data della stipula del presente Accordo, una contrattazione integrativa aziendale conseguente alla gestione di specifiche attività connesse a quella armatoriale tale contrattazione non potrà essere rinnovata prima del 31 dicembre 1992 e non potrà avere ad oggetto materie già trattate a livello nazionale, salvo radicali modificazioni organizzative aventi rilevanti incidenze sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro.

Appendice
Affissione comunicazioni sindacali

1. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Mobilità del personale
1. L’efficienza organizzativa e il rendimento del lavoro, legati allo sviluppo e alla riconversione della flotta, sono fattori determinanti agli effetti della difesa dell’occupazione anche del personale amministrativo.
2. Un altro fattore che contribuisce al mantenimento dei posti di occupazione è la "mobilità", intesa come passaggio degli addetti da una Società, dove eccede l’occupazione, ad altra dove l’occupazione è carente.
3. A rendere più agevole la mobilità interna alle singole società contribuiscono le modifiche apportate all’art. 9 (mutamento delle mansioni) ed all’art. 28 (trasferimenti).
4. A tal fine è costituito un comitato paritetico al quale è demandata la definizione di un regolamento apposito.