N. 03329/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09522/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2008, proposto da:
I. Speranza erede di M. Raffaele; M. Mariano erede di M. Raffaele, M. Gaetano erede di M. Raffaele, rappresentati e difesi dagli avv. Arcangelo D' Avino, Paolo D'Avino, con domicilio eletto presso Alberto D'Auria in Roma, via Calcutta, 45;
contro
Usl n. 29 di S. Anastasia;
Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie presso il Ministero delTesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 09172/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie presso il Ministero del Tesoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2011 il Press. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FattoDiritto
1. Il 20 gennaio 1990 il sig. Raffaele M., già ricorrente in primo grado e dante causa degli attuali appellanti, è stato colpito da una ischemia (infarto) del miocardio.
L’interessato – che all’epoca era infermiere professionale presso la U.S.L. n. 29 della Campania – ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e, poi, l’equo indennizzo.
L’organo tecnico di prima istanza (Commissione medica ospedaliera) ha riconosciuto che l’infermità dipendeva da causa di servizio. Quindi gli atti sono stati rimessi al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.). Quest’ultimo, con atto del 27 maggio 1994, si è pronunciato in senso negativo. Infine l’Ente sanitario ha respinto l’istanza dell’interessato, motivando con richiamo al parere del C.P.P.O..
2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania. In corso di giudizio il ricorrente è deceduto e in sua vece si sono costituiti gli eredi. Il T.A.R., con sentenza del 23 luglio 2008 ha respinto il ricorso.
Gli eredi dell’originario ricorrente propongono ora appello davanti a questo Consiglio. Si è costituito il C.P.P.O.; l’Azienda USL, alla quale l’appello risulta regolarmente notificato, non è invece costituita.
3. Gli appellanti ripropongono le censure già dedotte in primo grado e motivatamente disattese dal T.A.R.; in particolare, la tesi secondo la quale l’ente datore di lavoro non avrebbe dovuto recepire puramente e semplicemente il parere del C.P.P.O., essendovi già in atti un parere (di opposto tenore) della Commissione medica ospedaliera.
Questo Collegio non può che richiamare la giurisprudenza consolidata secondo la quale la normativa in materia concepisce la C.M.O. ed il C.P.P.O. quali organi rispettivamente di primo e di secondo grado, sicché il parere del secondo prevale naturalmente su quello della prima. L’ente datore di lavoro semmai deve motivare autonomamente la propria decisione qualora voglia discostarsi dal parere del C.P.P.O., non quando lo recepisca.
Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcun vizio.
4. Resta da vedere se nella fattispecie il parere del C.P.P.O. sia viziato in sé.
A questo proposito tuttavia si osserva che si tratta di un parere tecnico, che si potrà dire viziato solo quando presenti manifesti errori logico-giuridici, travisamenti di fatto, carenza di istruttoria e simili.
Nel caso in esame non si ravvisano vizi di questo genere, perché la motivazione del parere del C.P.P.O., benché relativamente sintetica, appare dettagliata e precisa quanto basta per consentire il sindacato giurisdizionale. Vi si afferma, infatti, che l’ischemia (infarto) del miocardio è un effetto del progressivo restringimento e infine dell’occlusione del lume vasale delle arterie coronarie; si fanno brevi cenni alla genesi ed alle cause di tali fenomeni; si afferma infine che nessuna delle cause possibili può ricollegarsi all’attività di servizio del’interessato, tanto più che con riferimento a tale attività non sono stati evidenziati specifici fattori lesivi.
La motivazione così sintetizzata, oltre che sufficiente quale requisito formale del provvedimento, appare altresì conforme alle comuni conoscenze ed esperienze in materia di malattie cardiovascolari, sicché non si ravvisano vizi neppure sotto questo profilo.
5. In conclusione, l’appello va respinto. Le spese possono essere equitativamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)