Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2010, n. 44846 - Responsabilità dell'appaltatore e del coordinatore per la sicurezza


 

 

 

 

 

 

Responsabilità per infortunio di un lavoratore che, durante la rimozione di un piano solaio di un edificio, era precipitato da un'altezza di circa 3,6 metri.

Furono imputati il datore di lavoro della vittima, in qualità di subappaltatore, che ha patteggiato la pena e l'appaltatore (B.), assolto in primo grado, che fu invece condannato in appello insieme al coordinatore per la sicurezza (C.).

Ricorrono entrambi in Cassazione - Rigetto.

Il Collegio osserva che va innanzitutto evidenziato che i giudici di appello, con congruenza argomentativa, hanno affermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, essendo rimasto accertato che nel cantiere non erano state predisposte le strutture stabili che avrebbero consentito di svolgere il lavoro dal basso, o comunque le impalcature in grado di scongiurare i pericoli di caduta nel vuoto segregando di volta in volta con opportuni parapetti l'area di lavoro in altezza.

La Corte rileva che le violazioni poste in essere dal C. erano tanto gravi che erano immediatamente percepibili da chiunque. Dunque, egli essendo il massimo responsabile dell'andamento del cantiere, è venuto meno all'obbligo impostogli dalla funzione.


Relativamente alla posizione del committente la Corte d'Appello, nel ritenerlo responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore a seguito dell'infortunio occorsogli, ha evidenziato che l'obbligo, su di lui ricadente quale committente, di salvaguardare la sicurezza nel luogo di lavoro si estende sino alla predisposizione di tutte le misure individuali (informazione e formazione) e collettive (organizzazione del lavoro) dirette a consentire uno svolgimento dell'attività lavorativa immune da rischi, vigilando a che il responsabile dei lavori e della sicurezza adempiano correttamente ai loro doveri. Le mancanze del C. erano talmente macroscopiche e visibili che il B. non poteva non avere contezza e comunque era suo obbligo prima dell'inizio materiale dei lavori verificare come il lavoro si sarebbe svolto e con la predisposizione di quali sicurezze per i lavoratori.

"Con riferimento alla specifica deduzione difensiva di essere rimasto estraneo all'esecuzione di quelle opere appaltate ad un soggetto (lo S.) e coordinate da un altro soggetto (il C.) ed in relazioni alle quali lo stesso B. aveva provveduto a nominare un proprio direttore dei lavori, si osserva che la fonte normativa della posizione di garanzia, da individuarsi nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, non consente di ritenere gli obblighi di coordinamento e sicurezza se non a carico del committente, dell'appaltatore e del responsabile dei lavori. Da tali norme deriva l'obbligo dei "datori di lavoro delle imprese esecutrici di attuare quanto previsto nel piano" (cit. art. 12, comma 3) ed in particolare del committente di vigilare in modo diligente sull'effettivo adempimento di quanto previsto dalla normativa antinfortunistica e da quella tecnica per evitare rischi connessi al verificarsi dell'infortunio; e l'obbligo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 ..." (così il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a)."

 

Certo la cooperazione tra committente e appaltatore non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore.
Ma va anche affermato che il committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore medesimo e cooperare perchè, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi perchè garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) C.P.G., N. IL (OMISSIS);
2) B.E., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1268/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Monaco Antonio chiede la conferma della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Rossodivita per B., in sost. Dell'avv. Zanielo Stefania, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso;
L'avv. Zonzi Alberto per il C. che conclude per l'accoglimento del ricorso.

 

 

 

Fatto

 

C.P.G. e B.E. ricorrono in Cassazione avverso la sentenza, in data 24.02.2009, con la quale la Corte d'Appello di Milano, su impugnazione della parte civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese, emessa il 4.06.2007, di condanna del primo e di assoluzione del secondo, relativamente al delitto di lesioni personali aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche ai danni di C.R., ha condannato B.E. in solido con C.P. G. al risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa da liquidarsi in separata sede ed assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 200.000,00, oltre alla condanna sempre in solido per le spese processuali in favore della costituita parte civile.

 

In breve il fatto.

 

La vicenda attiene al grave infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS) da Cr.Re. che, durante la rimozione del piano solaio di un edificio, precipitava al suolo, riportando gravissime lesioni.
Il Cr., dipendente della ditta S.V. (impresa individuale) assunto dal 14/3/05, cadeva infatti da una soletta di legno, relativa al sottotetto, posta ad una altezza di circa 3.6 metri dal piano di camminamento sottostante e si procurava un trauma cerebrale commotivo con ematoma sub aracnoideo bilaterale, emorragia interna, contusione del polmone, lussazione della mano sx con pericolo di vita, tanto da essere ricoverato lungamente in rianimazione riportando un indebolimento permanente della mano sx.

 

S.V., diretto datore di lavoro del Cr. e titolare dell'impresa a cui erano subappaltati i lavori, definiva con patteggiamento la sua posizione.

 

Il Tribunale ha ritenuto che i committenti B. avessero dotato il cantiere dei presidi di sicurezza necessari, mettendo il tutto a disposizione dello S. e per tale ragione, unitamente al fatto della nomina di un responsabile della sicurezza nella persona del C., sono stati assolti; il C., che aveva la specifica funzione di coordinatore della sicurezza, non si accertò del loro uso e se mai aveva dato disposizioni non si è mai curato di accertare che le sue istruzioni fossero seguite, mai vigilando sulla concreta adozione delle misure di sicurezza.

 

 

La Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Cr.En., ha altresì ritenuto, ovviamente sotto il profilo della responsabilità civile, B.E. responsabile delle lesioni riportate dal Cr. evidenziando che, nella qualità di committente dei lavori, non può appellarsi ad una generica diligenza nella scelta del soggetto cui veniva delegato lo svolgimento dell'opera nè al fatto burocratico della nomina di un delegato alla sicurezza.

 

I ricorrenti, con un primo motivo, premesso che innanzi alla Corte d'Appello avevano eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile sul rilievo in diritto che la procura ad impugnare conferita al difensore deve essere di data anteriore alla proposizione dell'atto di impugnazione e non anche depositata contestualmente ad esso, denunciano violazione di legge. Nel caso di specie, si espone che l'atto di appello della parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Varese reca la data del 16.07.2007 e la procura speciale conferita all'avv. Monaco porta la medesima data. I giudici di appello hanno disatteso il principio statuito da questa Corte di Cassazione con la sentenza del 23.11.2007 n. 45526.

 

Con un secondo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata laddove è stata ritenuta la responsabilità del B. non considerando che era stato nominato, quale coordinatore della sicurezza il C. il quale aveva dato precise istruzioni al lavoratore Cr.Re. sulle modalità di esecuzione dei lavori, sull'obbligo e sull'uso degli strumenti antinfortunistici esistenti nel cantiere e messi a disposizione dall'impresa B.. In sentenza, diversamente da come emerso dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, si sostiene che il coordinatore per la sicurezza non ha compiuto il suo dovere che le funzioni gli imponevano. Si richiama la sentenza di questa Corte, sezione 3, del 9 maggio 2007 n. 33760, con cui si afferma che i limiti del dovere di sorveglianza del preposto sono individuati non nel compito di sorvegliare a vista ed ininterrottamente da vicino, senza soluzione di continuità, il lavoratore, ma semplicemente in quello di assicurare in modo continuo che il lavoratore segua le disposizioni impartite.

 

Con un terzo motivo, quanto alla specifica posizione del B., si rileva che è provato per tabulas che era stato nominato un coordinatore per la sicurezza e che l'impresa B. aveva messo a disposizione tutti i mezzi antinfortunistici.

 

Con memoria depositata il 26.03.2010 la costituita parte civile rileva che, in ordine al primo motivo, l'ordinanza con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione degli attuali ricorrenti circa la irregolarità dell'impugnazione della parte civile, è conforme ai principi in materia statuiti dalla Corte di legittimità.

Relativamente agli altri motivi se ne rileva l'inammissibilità in quanto attengono al merito.

 

Con atto depositato in data 18 ottobre 2010 a mezzo di altro difensore il B. espone nuovi motivi.

 

Con un primo motivo si eccepisce la nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, determinata dalla condizione di incompatibilità del difensore che ha assistito nei due gradi di giudizio sia il B.E. che il C. le cui posizioni sono tra di loro in contrasto di interessi ed inconciliabili.

 

Con un secondo motivo si contesta la ritenuta posizione di garanzia del B. il cui ruolo, nell'ambito del cantiere edile in atto al momento dell'infortunio, era quello di appaltante rispetto al lavoro di un terzo soggetto e che, nell'ambito dei medesimi lavori, la ditta principale appaltante, la V. aveva provveduto a nominare il coordinatore nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere in quel cantiere. Ciò che emerge è che il ricorrente rimaneva estraneo all'esecuzione di quelle opere, appaltate ad un soggetto, lo S., e coordinate da altro soggetto, il C., ed in relazione alle quali lo stesso B. aveva provveduto a nominare un proprio direttore dei lavori: sintomatico, del resto, che le violazioni di colpa specifica che vengono contestate al B. nel capo d'imputazione siano quelle di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 che disciplina gli obblighi del coordinatore. Si richiama la sentenza di questa Corte, sezione 4, n. 1490 del 20.11.2009 laddove vengono delineate le figure individuate dalle normative che disciplinano la materia. E con riferimento alla posizione del committente e subcommittente, quale è la posizione del B., vale il principio secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltatore è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso i cui il lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicchè possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro. La responsabilità dell'infortunio non può, quindi, farsi risalire al ricorrente in presenza di soggetti, dotati nell'esecuzione dell'opera di piena autonomia - e tali erano certamente il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, C., per parte della società appaltatrice principale, il direttore dei lavori M., nominato dal B., e lo S. quale datore di lavoro dell'infortunato - che avrebbero dovuto essi stessi sovrintendere alla sicurezza del cantiere.

 

Con un terzo motivo si rileva che già l'affidamento dei lavori in appalto (recte: subappalto) allo S. appare circostanza idonea a sollevare da responsabilità il ricorrente. E' emerso, infatti, dall'istruttoria che il B. avesse effettivamente fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione personale che tuttavia non furono consegnati dallo S. al proprio lavoratore.

 

Diritto

 

I motivi addotti, alcuni dei quali inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità, perchè concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono comunque infondati, sicchè il ricorso deve essere rigettato.


Circa la preliminare questione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile, si osserva che il principio di diritto stabilito da questa Corte nella sentenza richiamata nei ricorsi (sezione 1 sentenza n. 45526 del 23.11.2007 Rv. 238139) secondo cui "ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile, è necessario e sufficiente che la procura ad impugnare conferita al difensore sia di data certa anteriore alla proposizione dell'atto di impugnazione, non anche che sia depositata contestualmente ad esso", è stato male inteso.
Dalla documentazione in atti è dato rilevare che l'atto di appello è stato redatto contestualmente al rilascio della procura speciale in data 16 luglio 2007 ed è stato depositato il successivo 27 luglio.
Orbene, dalla lettura della parte motiva della richiamata sentenza di questa Corte emerge chiaramente che, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, la questione su cui la Corte è intervenuta è se il codice di rito, a pena di inammissibilità, impone il deposito della procura ad appellare (comunque rilasciata in data anteriore alla presentazione dell'appello) contestualmente al deposito dell'atto di gravame, salva la possibilità di verifica giudiziale della legittimazione del difensore appellante. In sostanza la Corte ha evidenziato che, a differenza da quanto prescritto per la costituzione di parte civile dall'art. 78 c.p.p., comma 3, secondo cui, se non apposta in calce od a margine della dichiarazione di costituzione, la procura deve essere depositata in cancelleria o presentata all'udienza unitamente alla dichiarazione stessa, non esiste alcuna norma analoga per la presentazione di atti di impugnazione da parte del difensore della parte civile, ferma la necessità dell'esistenza di una previa procura attributiva della facoltà di impugnare, rilasciata sin dall'inizio del procedimento od in epoca successiva, e fermo il potere-dovere del giudice, ex officio o su sollecitazione di parte, di verificare la legittimazione del difensore. Ebbene, come si è visto, ancorchè l'atto di appello è stato depositato, contestualmente alla procura, in data 27 luglio 2007, quest'ultima era stata rilasciata il 16 luglio precedente.
Comunque, quanto all'accertamento da effettuarsi anche di ufficio circa il rilascio della procura antecedentemente al deposito dell'atto di appello, si rileva che nell'atto di costituzione di parte civile in primo grado già venne rilasciata procura speciale con la specifica indicazione che essa valeva anche per gli ulteriori gradi e fasi del giudizio compresa l'assistenza e la rappresentanza davanti alla S.C. di Cassazione. Relativamente all'altra questione in rito denunciata con i motivi aggiunti se ne evidenzia l'inammissibilità per mancanza di specificità. Invero, non basta eccepire la condizione di incompatibilità del difensore che ha assistito contemporaneamente nei due gradi di giudizio il B. E. ed il C.P.G. per ritenere concretizzata, tout-court, la nullità sancita dall'art. 106 c.p.p..
Non è sufficiente, invero, come deduce il B. con i nuovi motivi, che nel caso di specie le rispettive difese dei due imputati apparivano sin dall'inizio assolutamente inconciliabili, in quanto ciascuno nell'ambito della propria difesa rendeva l'altro destinatario dell'obbligo di garanzia posta a fondamento della responsabilità civile.
E' necessario che in concreto si indichi l'effettiva lesione del diritto di difesa.
La stessa massima giurisprudenziale (Sezione 2A sentenza n. 40793 del 23.09.2005) indicata nei motivi nuovi stabilisce il principio di diritto secondo cui l'affidamento della difesa a più imputati è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra i coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa.


Il B.E. contesta la titolarità della posizione di garanzia, indicando il C. quale coordinatore della sicurezza e, quest'ultimo, non disconosce tale sua qualità, si difende evidenziando di aver compiuto il suo dovere.
Dunque, le tesi difensive non sono tra loro inconciliabili, con la conseguente insussistenza della eccepita nullità ai sensi dell'art. 106 c.p.p..
Quanto agli specifici motivi riguardanti le singole posizioni processuali, innanzitutto va evidenziato che i giudici di appello, con congruenza argomentativa, hanno affermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, essendo rimasto accertato che nel cantiere non erano state predisposte le strutture stabili che avrebbero consentito di svolgere il lavoro dal basso, o comunque le impalcature in grado di scongiurare i pericoli di caduta nel vuoto segregando di volta in volta con opportuni parapetti l'area di lavoro in altezza.
Dunque, qualsivoglia contestazione sul punto da parte del C. si risolve in una diversa valutazione delle risultanze probatorie (non viene eccepito il travisamento della prova e/o il travisamento del fatto) non consentita in sede di legittimità: la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e) in seguito alla L. n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La Corte rileva che le violazioni poste in essere dal C. erano tanto gravi che erano immediatamente percepibili da chiunque. Dunque, egli essendo il massimo responsabile dell'andamento del cantiere, è venuto meno all'obbligo impostogli dalla funzione.
Relativamente alla posizione del B.E. la Corte d'Appello, nel ritenerlo responsabile delle lesioni riportate dal Cr. a seguito dell'infortunio occorsogli, ha evidenziato che l'obbligo, su di lui ricadente quale committente, di salvaguardare la sicurezza nel luogo di lavoro si estende sino alla predisposizione di tutte le misure individuali (informazione e formazione) e collettive (organizzazione del lavoro) dirette a consentire uno svolgimento dell'attività lavorativa immune da rischi, vigilando a che il responsabile dei lavori e della sicurezza adempiano correttamente ai loro doveri. Le mancanze del C. erano talmente macroscopiche e visibili che il B. non poteva non avere contezza e comunque era suo obbligo prima dell'inizio materiale dei lavori verificare come il lavoro si sarebbe svolto e con la predisposizione di quali sicurezze per i lavoratori.
Con riferimento alla specifica deduzione difensiva di essere rimasto estraneo all'esecuzione di quelle opere appaltate ad un soggetto (lo S.) e coordinate da un altro soggetto (il C.) ed in relazioni alle quali lo stesso B. aveva provveduto a nominare un proprio direttore dei lavori, si osserva che la fonte normativa della posizione di garanzia, da individuarsi nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, non consente di ritenere gli obblighi di coordinamento e sicurezza se non a carico del committente, dell'appaltatore e del responsabile dei lavori. Da tali norme deriva l'obbligo dei "datori di lavoro delle imprese esecutrici di attuare quanto previsto nel piano" (cit. art. 12, comma 3) ed in particolare del committente di vigilare in modo diligente sull'effettivo adempimento di quanto previsto dalla normativa antinfortunistica e da quella tecnica per evitare rischi connessi al verificarsi dell'infortunio; e l'obbligo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 ..." (così il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a).
Anche le censure mosse dal B., pur essendo volte a contestare l'omessa od errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, si sostanziano nella richiesta a questa Corte di legittimità di un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata ed ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella congrua e logica cui sono pervenuti i giudici del merito. Al di là dell'inammissibile carattere di prospettazione in fatto delle doglianze formulate, si tratta, comunque, di censure già disattese dal collegio di appello con considerazioni coerenti all'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per mancata vigilanza.
Nè è conferente appellarsi al principio dell'affidamento laddove si è sostenuto che il B. avendo fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale che tuttavia non furono consegnati dallo S. al proprio lavoratore, non può rispondere della omissione di quest'ultimo essendosi affidato al medesimo.
Difatti, come evidenziato dalla Corte Territoriale, nel caso che ci occupa, attese le macroscopiche carenze antinfortunistiche, non si tratta del momentaneo sganciarsi di una cintura o liberarsi del casco protettivo da parte di un lavoratore che operi su un piano di lavoro a regola d'arte, ma di un luogo di lavoro in cui (come accertato sulla base della relazione del dipartimento della prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro datata 6.03.2006) erano state omesse le più elementari cautele.
Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità del committente, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l'appaltatore.
Ad avviso del ricorrente B., l'obbligo di controllo circa la piena attuazione del piano di sicurezza era posto a carico innanzitutto dello S., appaltatore-datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto provvedere in via esclusiva all'adozione delle misure antinfortunistiche.
Vero che questa Corte di legittimità con la sentenza n. 31459 del 3/7/2002, Zanini, ha affermato, in materia di cooperazione tra committente ed appaltatore, il principio, che la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsisia ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore.
Ma va anche affermato che il committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore medesimo e cooperare perchè, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi perchè garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro. Non ha, dunque, pregio la tesi difensiva prospettata perchè, nella specie, non si discute di rischi specifici propri dell'attività oggetto dell'appalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ed essendo la sentenza impugnata coerente ai principi fissati dalla Suprema Corte, peraltro anche con la sentenza n. 45068 del 30/3/2004, RV 230279, e con quelle n. 2748 del 23/1/1998, RV 210174, e n. 32943 del 27/5/2004, Rv 229084.
Correttamente, quindi, è stata riconosciuta la sussistenza a carico del ricorrente l'obbligo in ordine all'attuazione di quelle misure volte a garantire la sicurezza del lavoro e la protezione dai rischi: e, quindi, una loro posizione di garanzia e di controllo acchè le misure di prevenzione fossero rigorosamente adottate.
Al rigetto del gravami, consegue la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010