Tribunale di Genova, Sez. 1 Pen., 22 aprile 2011 - Taglierina priva di protezione: mancanza di formazione e di DPI


 

 

 

 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una s.a.s. che, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme previste dal T.U. n. 81/2008, cagionava lesioni gravi alla lavoratrice dipendente Me.D. (nella specie: amputazione completa sub - totale della falange distale del 11 e del III dito della mano sx da cui derivava l'indebolimento permanente dell'organo) in quanto da un lato ometteva di fornire alla lavoratrice dipendente la necessaria formazione in ordine ai rischi inerenti all'utilizzo di taglierine a lama verticale (art. 71 comma IV D.Lgs. 81/08) e dall'altro consentiva alla Me., in violazione dell'art. 2087 c. c. e delle norme poste a tutela dei lavoratori (art. 71 comma VII D.Lgs. 81/08), di disinserire la protezione alla lama della taglierina, proprio mentre la lavoratrice dipendente era intenta a tagliare, tramite ausilio di una taglierina a lama circolare, un tessuto plastificato, impugnando con la mano destra l'attrezzo mentre con la mano sinistra teneva il tessuto vicino alla lama onde seguire il tracciato del taglio sicché ad un certo punto la lama avvolgeva il tessuto trascinando seco la mano sinistra della vittima la quale veniva a contatto con la lama.

Ometteva inoltre di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori dipendenti ed in particolare alla lavoratrice dipendente Me.Da. fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso.

 

Il Tribunale di Genova dichiara l'imputato colpevole.


 





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE PENALE


In Composizione Monocratica

Dr.ssa Carla Pastorini

in data 7.4.2011 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

 



nei confronti di:

Ta.St. nato a Genova il (...)

Res. e dom. dich.to in Genova

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Pa.Sc. e Sa.Ni. del foro di Genova

Libero - Presente

IMPUTATO

Rg. 2253/09/21:

1) - art. 87 comma 1) lett. b del D.Lgs 81/2008 in rel. all'art. 71 co. 7 lett. a) del medesimo decreto, in quanto i lavoratori che utilizzavano le taglierine a lama verticale e circolare, non avevano ricevuto una adeguata e specifica formazione sull'uso di tali attrezzature da lavoro;

fatto accertato in Genova il (...).

2) - art. 87 co. 1) lett. b) del D.Lgs 81/2008 in rel. all'art. 71 c.c. 4 lett a) punti 1) del medesimo decreto, in quanto aveva consentito da parte del lavoratori, in difformità alle Istruzioni d'uso previste, l'utilizzo delle taglierine a lama verticale e circolare una volta rimossi i ripari posti a protezione delle lame;

fatto accertato in Genova, il (...).

Rg. 2229/09/21:

A) Art. 590 comma I, II e III c.p. perché, nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.S. Ta.St., sede in Genova, per colpa, consistente in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme previste dal T.U. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cagionava lesioni gravi alla lavoratrice dipendente Me.D. (nella specie: amputazione completa sub - totale della falange distale del 11 e del III dito della mano sx da cui derivava l'indebolimento permanente dell'organo) in quanto da un lato ometteva di fornire alla lavoratrice dipendente la necessaria formazione in ordine ai rischi inerenti all'utilizzo di taglierine a lama verticale (art. 71 comma IV D.Lgs. 81/08) e dall'altro consentiva alla Me., in violazione dell'art. 2087 c. c. e delle norme poste a tutela dei lavoratori (art. 71 comma VII D.Lgs. 81/08), di disinserire la protezione alla lama della taglierina, proprio mentre la lavoratrice dipendente era intenta a tagliare, tramite ausilio di una taglierina a lama circolare, un tessuto plastificato, impugnando con la mano destra l'attrezzo mentre con la mano sinistra teneva il tessuto vicino alla lama onde seguire il tracciato del taglio sicché ad un certo punto la lama avvolgeva il tessuto trascinando seco la mano sinistra della vittima la quale veniva a contatto con la lama.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la gravita delle lesioni riscontrate alla vittima.

In Genova, il (...).

B) Art. 71 comma IV e comma 7 D.Lgs 81/2008 perché, nella sua qualità di cui al capo A) dell'imputazione, ometteva di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori dipendenti ed in particolare alla lavoratrice dipendente Me.Da. fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso (nella specie: ometteva di controllare che la prefata utilizzasse correttamente la protezione alla lama della taglierina/la quale veniva disinserita dalla lavoratrice nonostante stesse effettuando operazioni specificatamente pericolose per la sua incolumità), nonché ometteva di prendere le misure necessarie, in presenza di attrezzature che richiedevano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro fosse riservata ai soli lavoratori incaricati che avessero ricevuto una formazione adeguata e specifica.

Acc.to in Genova il (...).






FattoDiritto

 



Con decreto in data 23 novembre 2009, nel procedimento R.G. 2229/09, il P.M. disponeva la citazione a giudizio dell'imputato per rispondere del reato di lesioni personali a seguito di violazione di normativa antinfortunistica e della violazione conseguente alla mancata osservanza dei precetti di cui all'art. 71 comma 4 e 7 D.Lgs. 81/2008. Con decreto del gip a seguito di opposizione a decreto penale, nel procedimento R.G. 2252/09, veniva disposta la citazione a giudizio in ordine al reato di cui all'art. 87 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/2008 in relazione all'art. 1) comma 7 lett. a) ed in relazione all'art. 71 comma 4 lett. a) punti 1).

 

I due procedimenti venivano riuniti. Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati ed acquisiti i documenti in atti; quindi, all'esito della discussione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il giudice decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

Dall'istruttoria è emerso che l'incidente, a seguito del quale la lavoratrice Me.Da. ha riportato l'amputazione della falange distale del II e del III dito della mano sinistra con indebolimento permanente dell'organo, si è verificato mentre la stessa stava utilizzando una taglierina a lama circolare intenta ad eseguire il taglio di un tessuto elasticizzato utilizzato per abbigliamento da ciclismo. Quella taglierina era stata prestata all'azienda in quanto la taglierina in dotazione all'azienda si era rotta; era simile a quella aziendale; la lavoratrice la stava utilizzando da circa un'ora quando si verificò l'incidente.

 

Come dichiarato dalla stessa lavoratrice, e come è risultato dagli accertamenti eseguiti da parte della Asl intervenuta, la lavoratrice stava tenendo con una mano la taglierina e con l'altra teneva stretto il tessuto affinché non si arricciasse; ad un certo punto, il tessuto si impigliava nella lama, così che la lama attirava a sé il tessuto e la mano della lavoratrice che stava tenendolo. La macchina, al momento del fatto, non era provvista dell'apposita protezione che avrebbe impedito l'evento in quanto la protezione riduce lo spazio libero rispetto alla lama impedendo che vi possa passare il dito (teste Pe.). La protezione deve essere presente durante il funzionamento; è fissata con viti a dadi o con sistemi a chiave che hanno dei profili particolari per cui solamente una chiave avente gli stessi profili può rimuovere la protezione, (teste Pe.). Sul punto la teste Me., la lavoratrice infortunata, ha dichiarato di avere lei stessa rimosso la protezione semplicemente con uno strappo; al dibattimento ha anche dichiarato di avere agito all'insaputa di altri e, specificatamente, del datore di lavoro. Trattasi di dichiarazione che contrasta con quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni nelle quali la teste dichiarava di avere rimosso la protezione in quanto le impediva di vedere bene il tracciato che doveva seguire nel taglio e che di tale fatto il datore di lavoro era a conoscenza. La lavoratrice stava utilizzando quella apparecchiatura da circa un'ora in quanto la tagliatrice solitamente utilizzata di proprietà dell'azienda si era rotta e quella tagliatrice era stata imprestata. La lavoratrice non utilizzava un guanto di protezione, né stava facendo uso del peso e, cioè, di una barra di metallo munita di una maniglia. Il teste Pe. ha spiegato che il peso deve essere utilizzato posizionandolo sulla stoffa a fianco dei movimento della taglierina così da affiancarla, solo in tal modo è utile in quanto permette di non tenere la stoffa. Al momento dell'interventi della Asl, come risulta dai fotogrammi prodotti, sul tavolo di lavoro si trovavano appoggiati due pesi. La lavoratrice, al dibattimento, ha confermato la presenza dei pesi e ha dichiarato anche di usarli; circa il fatto che al momento dell'infortunio non li utilizzasse, ha detto di averli momentaneamente spostati. Altra misura di protezione rilevante nel tipo di lavorazione quale quella in oggetto è il guanto di metallo. Circa la presenza in azienda di un guanto di metallo e la dotazione di esso all'infortunata, la teste Me. ha dichiarato che le è stato fornito un guanto di metallo al momento in cui stata assunta, che lo teneva da parte, insieme ad altre cose dentro una scatola. Sul punto, in sede di sommarie informazioni, la teste aveva dichiarato di essere a conoscenza che in azienda vi fosse un guanto di metallo, ma che non le era mai stato consegnato; di avere avuto un guanto di metallo nelle aziende in cui aveva in precedenza lavorato, ma di non utilizzarlo in quanto scomodo. Per quanto riguarda la formazione e l'informazione in merito ai rischi dell'utilizzo delle apparecchiature, la teste in udienza ha dichiarato di avere ricevuto, la mattina stessa prima di iniziare ad usare la taglierina che era stata imprestata, "un'istruzione sull'uso di essa ed, in particolare, di avere ricevuto un manuale di istruzioni che avrebbe letto. In sede di sit, in generale, sulla formazione ricevuta, aveva dichiarato di non essere stata mai" né formata né informata sui rischi della lavorazione.

Al dibattimento, contestata detta affermazione, ha precisato di intendere, con quella dichiarazione, corsi esterni, ma di confermare di avere ricevuto istruzioni da parte del suo datore di lavoro, Ta.St..

L'imputato, all'interno dell'azienda, risulta occuparsi di coordinare il lavoro e dell'attività grafica e, come specificatamente detto dalla teste Me., lo stesso non utilizza la macchina tagliatrice. Sulla base degli elementi indicati deve affermarsi che l'incidente si sia verificato a causa della condotta colpevole dell'imputato che ha omesso di impartire alla lavoratrice una corretta istruzione con riferimento ai rischi della lavorazione, che ha consentito che la stessa utilizzasse la tagliatrice senza l'adozione dei dispositivi di sicurezza specificatamente utili allo scopo e, principalmente, il salva lama o, comunque, il peso ed il guanto di metallo. La lavoratrice risulta persona che aveva lavorato da circa trenta anni nel settore al momento dell'infortunio e deve, quindi, considerarsi persona esperta delle lavorazioni. Ciò non esclude, però, un obbligo di istruzione ed informazione da parte del datore di lavoro soprattutto con riferimento ai rischi della lavorazione. Detto insegnamento non è stato prestato o, quantomeno, non è stato adeguatamente prestato.

Anche a voler prestar credito a quanto riferito dalla lavoratrice Me. in udienza e, cioè, che la stessa ricevette una istruzione, detta istruzione le sarebbe stata approntata dal datore di lavoro e, cioè, da persona che non risulta avere alcuna conoscenza dei macchinari in esame e che in azienda si occupa di tutt'altro settore. Un'istruzione adeguata sui rischi della lavorazione sarebbe stata senz'altro opportuna per evitare un utilizzo tanto disinvolto della tagliatrice.

Altra violazione addebitabile al datore di lavoro è quella di avere consentito alla lavoratrice di utilizzare la tagliatrice senza il salva lama. Vero è che al datore di lavoro non incombe un obbligo di vigilanza continua del lavoratore, così che il comportamento improvviso ed inevitabile di quest'ultimo non può essergli addebitato, ma tale situazione non ricorre nel caso di specie. Innanzitutto, occorre considerare che il salva lama non era facilmente asportabile, ma, come espressamente chiarito dal teste Pe., occorre l'utilizzo di una speciale chiave in dotazione, chiave che alla lavoratrice deve essere stata fornita; inoltre, la lavoratrice aveva dichiarato, sentita a sit, che il datore di lavoro era al corrente che la lavorazione avvenisse senza salva lama e questa è la dichiarazione che si ritiene attendibile.

Sul punto attendibilità delle dichiarazioni della teste in udienza, deve essere considerato il comportamento complessivo della lavoratrice quando è stata sentita in udienza, le cui dichiarazioni sono risultate contrarie a quanto in precedenza dichiarato e che ha formulato dichiarazioni poco credibili quando ha affermato di avere ricevuto, quella stessa mattina, prima di iniziare ad utilizzare la tagliatrice, istruzioni sul suo utilizzo ricevendo anche il relativo libretto di istruzioni che ha letto e che era scritto in italiano. Quanto "prodotto come" libretto di istruzioni" della tagliatrice Ve., quella che la lavoratrice stava utilizzando, contiene una prima pagina in cui vi è una dichiarazione in tutte le lingue che non contiene alcuna istruzione e delle pagine successive, staccate dalla prima pagina, con caratteri e grafica diversi, in cui, ancora, non vi è alcuna istruzione sull'utilizzo della tagliatrice. Infine, non sono stati messi a disposizione della lavoratrice e non si è proceduto in modo che la stessa li utilizzasse, altri dispositivi utili, soprattutto operando senza salva lama e, cioè, i pesi ed il guanto di acciaio. Quanto ai pesi, non è sufficiente prendere atto che, al momento dell'intervento della Asl, essi erano sul piano di lavoro, posto che la lavoratrice non li utilizzava. La giustificazione dalla stessa fornita, sentita in udienza, e, cioè, che era solita utilizzarli, ma che li aveva momentaneamente spostati, non è convincente, se inquadrata nella generale inattendibilità della dichiarazione resa e se si considera che non vi è alcuna giustificazione logica né è stata fornita, del perché ella li avesse momentaneamente accantonati. Quanto al guanto, la lavoratrice non lo utilizzava, sentita a sit ha dichiarato che non le era stato fornito, sentita in dibattimento ha dichiarato che le era stato fornito, ma che lo aveva riposto.

 

A parte le considerazioni che precedono che portano a ritenere di prendere in considerazione la versione resa nelle sit, comunque, deve rilevarsi che era consentito alla lavoratrice non utilizzare il guanto. Per i motivi che precedono deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'imputazione di cui al capo a).

Considerato che, all'interno dell'azienda dell'imputato, unica era la taglierina e che questa era utilizzata dalla sola lavoratrice che è risultata infortunata, si ritiene di dichiarare assorbite le ipotesi contravvenzionali di cui al capo b) del procedimento R.G. 2279/09R.G.P.M. e di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione di cui al procedimento R.G. notizie di reato 2252/09. Non è emerso alcun elemento che giustifichi la concessione delle attenuanti generiche. Considerata l'entità del fatto, stimasi pena equa quella di mesi quattro di reclusione Sussistono i presupposti per la sospensione condizionale della pena considerato che l'efficacia deterrente della condanna escluda il pericolo di recidiva.


P.Q.M.

 


Visto l'art. 530 c.p.p.

dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto sub a) del capo di imputazione RG2279/09

R.G.P.M., in esso assorbite le ipotesi di cui al capo b e di cui ai capi 1 e 2 del capo di imputazione di cui al procedimento R.G. notizie di reato 2252/09 e lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

pena sospesa.

Così deciso in Genova, il 7 aprile 2011.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2011.