Tipologia: CCNL
Data firma: 13 gennaio 1995
Validità: 01.10.1994 - 31.12.1997
Parti: Fism e Cisl Scuole, Sinascel/Sism, Cgil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Scuola privata, Materne, Fism

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
Art. 8 - Composizione delle sezioni
III - Assunzione
Art. 9 - Assunzione
Art. 10 - Tirocinio
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Minimi retributivi
Art. 17 - Indennità di contingenza
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 - Prospetto paga
Art. 20 - Tredicesima mensilità
Art. 21 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 22 - Trattamento previdenziale
Art. 23 - Supplenza personale docente
V - Orario di lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Completamento orario
Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Festività soppresse
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 30 - Vitto e alloggio
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Aspettativa
Art. 36 - Permessi per gravi motivi
Art. 37 - Permessi non retribuiti
Art. 38 - Permessi elettorali
Art. 39 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 40 - Diritto allo studio
VII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 41 - Regolamento interno
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 44 - Licenziamento
Art. 45 - Licenziamento per mancanze
Art. 46 - Disciplina dei licenziamenti individuali
VIII - Risoluzione del rapporto

Art. 47 - Preavviso di licenziamento
Art. 48 - Chiusura degli istituti
Art. 49 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 50 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 51 - Decesso del lavoratore
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 53 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 54 - Contratti formazione lavoro
IX - Diritti sindacali
Art. 55 - Rappresentanza sindacale
Art. 56 - Assemblea
Art. 57 - Permessi ai Dirigenti Sindacali Nazionali
Art. 58 - Affissioni
Art. 59 - Ritenute sindacali
Art. 60 - Personale religioso
Art. 61 - Rinvio alle leggi
Art. 62 - Quote di servizio
I - Relazioni sindacali
II - Commissione Paritetica nazionale o di contratto
III - Commissione Paritetica regionale
IV - Composizione delle controversie
V - Contratto a termine
VI - Contratto formazione - lavoro
VII - Costituzione RSU

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism

Il giorno 13 gennaio 1995 in Roma tra la Fism - Federazione Italiana Scuole Materne e la Cisl Scuole, Sinascel/Sism, il Sindacato Nazionale Scuola Cgil, la Uil Scuola, il Sindacato Nazionale Autonomo Scuola - Snals-Confsal, è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole gestite dagli Enti aderenti alla Fism.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto

Il presente contratto si applica al personale dipendente delle scuole materne gestite da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism, ivi compresa le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri istituti non associati alla Fism a condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
Il CCNL è applicabile anche per i rapporti di lavoro concernenti attività similari ad istruzione scolare e prescolare, rivolta ai bambini (esempio colonie estive e soggiorno).
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che sia già in atto l'applicazione di altro contratto nazionale di lavoro più favorevole ai lavoratori.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è Scuola Materna il complesso delle attività educative e scolastico-formative di cui all'art. 1 comma 1.
La Scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione della Scuola, ne determina l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il personale direttivo coordina l'attività didattica delle Scuole unitamente agli organi collegiali nel rispetto delle finalità delle Scuole.
[…]

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione

Ai fini del presente contratto il personale è classificato come segue:
I Livello
Personale ausiliario: bidelli, lavoranti di cucina addetti alle pulizie, accompagnatrici di bus;
II Livello
Personale esecutivo: cuochi, impiegati d'ordine, custodi, portieri;
III Livello
Puericultrici, cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze dello stesso istituto con la medesima mansione, economi;
IV Livello
Segretari, Docenti di scuola materna, compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento delle attività di sostegno degli alunni portatori di handicap, assistenti di colonie, personale educativo degli asili nido, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed altro personale con idoneo diploma;
V Livello
Personale direttivo senza insegnamento: direttori di scuola materna con 5 o più sezioni o responsabile di due scuole.

Art. 8 - Composizione delle sezioni
Le sezioni di scuola materna saranno costituite di norma di 25 alunni con la possibilità in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 20% di alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap, con diagnosi funzionale rilasciata della competente USL, la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini. In tale evenienza deve essere prevista la presenza di personale di sostegno: insegnante provvisto dello specifico titolo rilasciato ai sensi dell'art. 8 del DPR 970/75 e/o personale autorizzato dalla USSL o Enti Locali competenti.

III - Assunzione
Art. 9 - Assunzione

[…]
Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell'istituto, ove esista, e/o statuto.
[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
5. certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
8. libretto sanitario;
[…]

Art. 10 - Tirocinio
Il tirocinio nella scuola materna non comporta ai fini del presente CCNL nessun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Il presente art. ha valenza esclusivamente per il personale inviato dall'autorità scolastica o di altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.

Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra la Scuola e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7.10.63;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della L. 230/62, l'assunzione a tempo determinato con l'indicazione della data di presunta scadenza del rapporto.
Resta inteso che, nel caso della sostituzione, il termine del rapporto deve coincidere con il rientro del lavoratore assente e con la sospensione dell'attività didattica.
Ferma restando la possibilità di ricorso per l'assunzione al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l'apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1 comma, della L. 28.2.87, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
- per sostituire il personale dimissionario ad anno scolastico iniziato qualora la sostituzione avvenga dopo il 7 gennaio.
Nelle ipotesi indicate, applicative della L. 56 del 28.2.87, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'Istituto con un numero minimo di 2.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali o nazionali, le percentuali di lavoro assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell'istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.
[…]

V - Orario di lavoro
Art. 24 - Orario di lavoro

l'orario di lavoro per il personale appartenente ai livelli I, II, III e V è di 37 ore settimanali.
Per il personale appartenente al IV livello l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali.
l'orario di cui ai commi precedenti è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all'attività relativa al funzionamento della scuola.
Al fine di garantire l'estensione temporale del servizio, la scuola può richiedere di svolgere fino a 35 ore settimanali e l'insegnante, nel rispetto della programmazione della scuola, dovrà prestarle.
Tali ore verranno recuperate, sentiti i lavoratori:
a) come permessi retribuiti, anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.
Le eventuali ore eccedenti le 35 e fino alle 38 settimanali verranno retribuite con una maggiorazione oraria del 60% della paga base.
l'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza laddove intervengano accordi formali tra i gestori ed il personale e/o le RSU, possono essere concordate diversificazioni nell'applicazione dell'orario di lavoro.
Durante il periodo estivo al di fuori delle ferie ordinarie il personale potrà essere impegnato solamente in attività di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal collegio dei docenti d'intesa con la Direzione della scuola.
Il recupero delle ore per corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra lavoratore e scuola secondo le seguenti modalità:
a. come permessi retribuiti anche conglobati;
b. in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie;
c. mediante la corresponsione di una indennità giornaliera di L. 10.000.

Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Al personale del I, II, III e V livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annuali.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto deve essere autorizzato dal Direttore o coordinatore.
[…]

Art. 27 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 30 - Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alla L. 1204 del 30.12.71 e al DPR 25.11.76 n. 1026.

VII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 41 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo a verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
e) licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 43 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi i materiali dell'istituto;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto.
l'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 45 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal 2° comma dell'art. 8;
[…]
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 43 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 43, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 42.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso del materiale dell'istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'istituto;
- percosse nei confronti degli alunni;
[…]

VIII - Risoluzione del rapporto
Art. 49 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.

Art. 54 - Contratti formazione lavoro
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

IX - Diritti sindacali
Art. 55 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti rappresentanze sindacali di Scuole aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
- nelle Scuole fino a 15 dipendenti: 1 RSA per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di tre;
- nelle Scuole con oltre 15 dipendenti: 1 RSA per ogni O.S. con un massimo complessivo tra tutte le OO.SS. di tre; soltanto due membri nel caso di una sola O.S. presente nell'istituto. Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiori a 5 la rappresentanza sindacale è affidata, ad iniziativa del lavoratore, ad un unico delegato aziendale il cui nome verrà comunicato alla direzione della scuola e alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
[…]

Art. 56 - Assemblea
I dipendenti degli istituti potranno riunirsi all'interno dell'istituto di appartenenza nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro, saranno indette dalle RSA presenti nella scuola. […]

Art. 58 - Affissioni
I RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono affiggere, in appositi spazi indicati dalla Direzione ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 60 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano quelle parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori e i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Art. 61 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 15.7.66, n. 601, L. 20.5.70, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori nella L. 11.5.90, n. 108, nella L. 29.12.90, n. 407 1 e nella L. 23.7.91, n. 223 e nelle leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.

I - Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
La Fism conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni della Federazione Cgil-Cisl- Uil - Scuola e Snals ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio della Fism nella convinzione che solo gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e dare un contributo allo sviluppo dell'occupazione con il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare durante la vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo in quattro livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale o di Contratto,
- Commissione Paritetica Regionale,
- Tempo determinato,
- Contratti Formazione - Lavoro.

II - Commissione Paritetica nazionale o di contratto
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie ed è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione - Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero situazioni strutturali della scuola disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso altra sede accettata dalle parti, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dalla Fism o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo tra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

III - Commissione Paritetica regionale
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante territoriale di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dalla Fism;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dalla Fism.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione dell'art. 12 CCNL e quindi delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale.
È compito della Commissione Paritetica Regionale esaminare casi di contrattazione decentrata di cui all'art. 15 del presente CCNL, fra cui:
- organizzazione turni e orari di lavoro per il personale;
- organizzazione ferie per il personale;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente legate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico della scuola.
La Commissione Paritetica Regionale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.

IV - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente Contratto, circa i rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso Uplmo con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Fism, attraverso i suoi rappresentanti;
b) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Scuola Cgil- Cisl-Uil e dello Snals-Confal.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
l'Organizzazione sindacale, che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla Fism. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia alla Fism - per gli effetti dell'art. 411, 3o comma, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

V - Contratto a termine
La grave crisi occupazionale, dell'ultimo biennio nelle scuole non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
Le parti, nell'art. 12 dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine:
- per sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa o chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto, ecc.;
- per nuove assunzioni di personale docente.
l'assunzione a tempo determinato di personale docente, che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art. 12, non è rinnovabile ed i lavoratori assunti, ai sensi della prevista normativa, se non vi sono altri ostacoli, hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora la scuola assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che a livello territoriale le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell'art. 12 e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine, che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni scuola rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 10%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 2 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. 230/62).

VI - Contratto formazione - lavoro
Per il contratto di Formazione - Lavoro, se adeguatamente riformato con idonee modifiche legislative e negoziali, le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell'occupazione.
Difatti, lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta, anche in questi Istituti, una imprescindibile esperienza per una completa acquisizione della professionalità.
In tal senso, le parti ritengono necessario, ognuno per il proprio ruolo, puntare ad una ridefinizione normativa dell'istituto.
Le parti convengono di definire, entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, le disposizioni in materia di contratto formazione - lavoro e di prevedere un ruolo più incisivo delle Commissioni Paritetiche territoriali.

VII - Costituzione RSU
Le Organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil - Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
La Fism si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo del 23 luglio 1993 che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare, con idonea predisposizione di mezzi, la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Nota dello Snals al punto VII della presente intesa
Lo Snals esprime riserve sulle parti del presente documento che attengono all'istituzione e all'operatività delle RSU; nel merito, lo Snals ha da tempo sollevato, nelle opportune sedi, le proprie perplessità su tale istituto di rappresentatività nel comparto scuola.
Pertanto, lo Snals, pur condividendo, senza riserva alcuna, i contenuti politici, sindacali e programmatici del CCNL 1994/97 e del presente documento, alla cui stesura ha congruamente contribuito con le altre OO.SS., fa riserva di accettazione solo di quella parte che afferisce all'istituzione ed al funzionamento delle RSU.
La riserva in questione, tra l'altro, è tesa all'approfondimento della valenza politica dello strumento di rappresentatività sindacale proposto, alla valutazione della sua funzione sindacale, nonché alla capacità operativa nell'ambito del settore della scuola.