Pretura di Trento, 25 gennaio 1999 - Infortunio mortale in una cella frigorifera: responsabilità


 

 

Fatto e diritto

 

 

 


I) Il fatto. Il fatto storico in relazione al quale sono stati trattati a giudizio gli odierni imputati, nelle loro rispettive qualità di presidente della cooperativa SFC, di direttore della stessa e di responsabile del servizio di sicurezza, riguarda la morte del lavoratore frigorista A.U., il quale si è introdotto all'interno di una cella frigorifera ad atmosfera modificata, cioè povera di ossigeno e ricca di anidride carbonica, sprovvisto di mezzi di protezione, in particolare di maschera respiratoria.

 

Deve e premettersi, in ordine alla ricostruzione dei fatti, che dall'istruttoria condotta risulta che:
1) nessuno ha visto l'A. introdursi nella cella n. 9;
2) l'A. è stato trovato da alcuni colleghi di lavoro disteso davanti all'oblò di ispezione, che era aperto e attraverso il quale il lavoratore si è introdotto nella cella, dovendosi escludere che sia entrato per il portellone principale che era regolarmente chiuso e sigillato;
3) l'A. indossava degli stivali che presumibilmente aveva calzato al fine di entrare nella cella, in quanto sul pavimento della stessa vi è sempre un piccolo strato di acqua.

Sulla base di questi dati di fatto non è dato stabilire in concreto quale fosse l'intervento che l'A. intendeva realizzare introducendosi nella cella, né quale fosse la ragione che lo ha spinto, atteso che è pacifico che le normali esigenze di lavorazione non richiedevano l'ingresso nella cella se non in ipotesi eccezionali e saltuarie, e questo costituisce ad avviso della difesa degli imputati l'elemento chiave per esimere da responsabilità penali i responsabili della SFC.

Per contro ad avviso di questo pretore il fatto che non sia stato possibile accertare il motivo che ha indotto l'A. ad introdursi nella cella non costituisce elemento di rilievo ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali. Si è discusso al proposito nel corso del dibattimento, anche a mezzo dell'acquisizione e dell'analisi dei tabulati registrati dal computer relativi al funzionamento della cella n. 9 (v. deposizione dell'ispettore del lavoro C. e elaborato del consulente tecnico di parte ing. D.), se in quella giornata o in giorni precedenti si fossero evidenziate delle anomalie. Il risultato di tali analisi pare indurre la conclusione che non si fosse manifestata alcuna anomalia.

In ogni caso, che la cella n. 9 funzionasse o meno, deve ritenersi certo che l'A. vi si sia introdotto per una qualche ragione connessa comunque con la sua funzione di frigorista, quindi nell'espletamento delle sue mansioni tipiche, non essendovi alcun motivo per ritenere che lo abbia fatto con intenti più o meno autolesionistici, anche in considerazione del fatto che il teste N. ha riferito che poteva succedere, anche se raramente, che si creasse la necessità di accedere all'interno della cella per operazioni di controllo. Pertanto il fatto deve qualificarsi come un infortunio sul lavoro e come per qualunque ipotesi di questo tipo, occorre valutare se da parte dei responsabili fossero state adottate tutte le misure necessarie e previste dalla legge per garantire la sicurezza dei lavoratori, ovvero se sussistano omissioni colpose da porsi in rapporto di causalità con l'evento realizzatosi.



II) Elemento oggettivo del reato. In relazione a tale valutazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, si osserva che la contestazione che viene mossa nel presente giudizio è quella della violazione degli art. 236 e 352 d.p.r. 547/55. La prima delle disposizioni richiamate impone che nel caso di lavorazioni all'interno di luoghi in cui possano esservi vapori tossici od asfissianti, il lavoratore debba essere assistito da altro lavoratore situato all'esterno, e che in caso di accesso disagevole sia collegato all'altro lavoratore con cintura di sicurezza e sia munito di apparecchio idoneo alla respirazione. La seconda norma prevede l'obbligo di affissione delle norme di sicurezza all'ingresso del luogo dove si svolgano lavorazioni con materie asfissianti, oltre che tossiche, corrosive, ecc.

Nel caso di specie risulta che presso le celle frigorifere della SFC, in particolare presso la cella n. 9, fossero affissi all'esterno due cartelli, di dimensioni adeguate e sicuramente visibili, indicanti pericolo di asfissia e obbligo di impiego della maschera. Inoltre era in dotazione del frigorista la bombola ad ossigeno con relativa maschera, in stato di efficienza.

Deve ritenersi che tali affissioni e dotazioni non siano sufficienti ed adeguate in relazione alle chiare ed inequivoche previsioni di legge.

Quanto alla previsione di cui all'art. 236, risulta pacificamente che nessuna procedura fosse mai stata elaborata all'interno della SFC, affinché venisse disposto che l'accesso alla cella frigorifera dovesse avvenire solo in presenza di due lavoratori collegati da una cintura di sicurezza. Nessun oggetto che avesse la parvenza di una cintura di sicurezza è stato trovato presso lo stabilimento. Risulta per contro che l'istruzione dell'A. relativamente a come effettuare l'accesso alla cella frigorifera fosse stata curata dal precedente frigorista, N., che è poi subentrato all'A. nelle medesime funzioni. Il N. nella sua testimonianza ha riferito che egli aveva appreso della necessità di essere in due quando si entrava nella cella nell'ambito dei corsi che aveva frequentato, con il che implicitamente ammettendo che nessuna disposizione in tal senso, quale norma di comportamento, aveva ricevuto da parte della direzione aziendale.

Sempre il N. inoltre ha riferito di aver accompagnato una volta l'A. all'interno della cella, al fine di istruirlo, ed ha descritto le modalità con cui ciò è avvenuto, in palese violazione del disposto di legge: i due lavoratori infatti sono entrati insieme, mentre nessuno si trovava all'esterno ed entrambi non erano assicurati con cordino di sicurezza. Il N., sulla base della sua conoscenza personale, ha riferito che «quando si è in due non c'è bisogno del cordino», ma tale interpretazione è del tutto soggettiva ed indice di una certa approssimazione nella conoscenza delle norme di sicurezza.
Dunque le norme di sicurezza, così come previste dall'art. 236, non erano state impartite, e tanto meno risultavano affisse all'interno dei locali come previsto dall'art. 352. L'affissione dei cartelli indicanti pericolo di asfissia e obbligo di utilizzare la maschera non esauriscono tutta la normativa di sicurezza prevista dalla legge, e come tali non possono ritenersi sufficienti.

La difesa degli imputati in relazione a ciò ha sostenuto che l'A. non potesse non ritenersi edotto dei rischi specifici della sua attività, in quanto aveva conseguito il patentino per l'utilizzo di gas tossici, e dunque in quella sede era stato più che esaurientemente informato di tutti i rischi e le modalità di comportamento ai fini della sicurezza.

Tale assunto non può essere condiviso. Invero la legge impone al datore di lavoro di predisporre delle procedure normativamente articolate (e ciò si evince dalla lettura dell'art. 236, che descrive tali procedure) che impongano al lavoratore, ancorché informato dei rischi specifici, di non effettuare operazioni oggettivamente rischiose per la sua incolumità. Non può infatti ritenersi sufficiente che il datore di lavoro «avvisi» il lavoratore del rischio di asfissia in cui incorre nell'entrare nella cella ad atmosfera modificata senza maschera (e per essere consapevoli di ciò non è nemmeno necessario conseguire il patentino per l'uso di gas tossici!), essendogli richiesto qualcosa di più, e cioè di stabilire delle prassi di lavoro che evitino il verificarsi dei rischi e di renderle note ai lavoratori con indicazioni inequivoche affisse all'ingresso dei luoghi dove sussiste il pericolo, secondo quanto stabilito dall'art. 352.

Tale conclusione, oltre che essere conforme al chiaro dettato normativo, riveste un contenuto di ragionevolezza proprio in relazione al caso di specie.
Si rileva infatti che sia il frigorista N. che il consulente tecnico di parte ing. D., sono venuti a riferire con tutta tranquillità al dibattimento che l'apertura dell'oblò senza misure di protezione non è fonte di pericolo, poiché l'aria che esce dalla cella non è pericolosa, in quanto non è tossica, ma semplicemente povera di ossigeno. Il N. ha dichiarato che la prassi di aprire l'oblò senza l'utilizzo della maschera era di uso comune, da lui sempre praticata.

L'ing. D. ha riportato considerazioni del medesimo tenore nel suo elaborato, ed ha riferito in dibattimento che è possibile respirare l'aria per un munito e mezzo o due all'interno della cella senza conseguenze per la sopravvivenza.

Tali convinzioni circa la non pericolosità dell'aria da parte di due «tecnici» sono sicuramente discutibili, se solo si considera che il medico legale, dott. B., all'udienza del 28 settembre 1998, ha dichiarato che la morte dell'A. è intervenuta in pochi attimi, in un tempo inferiore al minuto, proprio per la rapidità con cui si realizza l'arresto cardiocircolatorio per asfissia. Peraltro trovano una loro ragione e spiegazione nel fatto che l'aria che fuoriesce dalla cella non è di tipo tossico, nel senso che non contiene sostanze, nocive, ed è atta a confondersi con l'aria normale.

Tale circostanza ha consentito l'instaurarsi di prassi di «confidenza» con le celle, il cui oblò di ispezione (attraverso il quale, si noti, si è introdotto l'A., come avveniva sempre nel caso di necessità di accesso alla cella: v. deposizioni del N.), veniva aperto, vuoi per controllare le mele, vuoi per introdurre una manica per portare acqua, senza utilizzo di alcuno strumento di protezione.

Proprio sulla base di tali prassi si è presumibilmente inserito l'intervento dell'A., il quale, fiducioso del fatto, come sostenuto dall'ing. D., che si può resistere all'interno della cella qualche minuto trattenendo il respiro, è entrato nella stessa privo di strumenti di protezione, ponendosi in una situazione di pericolo. È chiaro che pericolo non equivale a sicuro danno, ed infatti molte volte seguendo medesime prassi non è accaduto nulla; nel caso di specie, però, quel pericolo si è concretato nel danno che il pericolo stesso prospetta.

Solo se i responsabili della SFC avessero disposto che l'accesso alle celle frigorifere era consentito in presenza di altro soggetto, con l'ausilio del cordino di sicurezza, può ritenersi che l'A. non avrebbe tenuto il comportamento imprudente che lo ha condotto alla morte.

Ovviamente, sotto un profilo strettamente naturalistico, l'A. avrebbe potuto comunque compiere un'imprudenza, ma la legge prevede che il datore di lavoro ponga in essere tutte le cautele necessarie per evitare tali comportamenti. Solo con l'adozione di tali cautele, che costituiscono un obbligo giuridico del datore di lavoro, la contravvenzione alle stesse da parte del lavoratore fa ricadere esclusivamente su questi ogni responsabilità, liberando il datore di lavoro, il quale non avrebbe tenuto comportamenti omissivi giuridicamente rilevanti.

Nel caso di specie peraltro il lavoratore ha violato solo una delle disposizioni impartite dal datore di lavoro, quella di indossare la maschera, ma non ha violato nessun'altra disposizione, che, contrariamente a quanto prevede la legge, non gli era mai stata impartita.

In questo senso l'accertamento della sussistenza di un'omissione da parte del destinatario di un obbligo giuridico è sufficiente per ritenere sussistente un nesso di causalità tra l'omissione colposa del datore di lavoro e l'evento realizzatosi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, non ché dalla ricostruzione dogmatica in tema di omissioni colpose, dove il nesso di causalità deve costruirsi in termini necessariamente ipotetici, in relazione ad un giudizio di equivalenza tra il comportamento omissivo e la causazione dell'evento.

Nello stesso senso prive di rilievo appaiono le osservazioni della difesa secondo cui, anche in ipotesi di adozione di una procedura di accesso alle celle che prevedesse una chiusura a chiave, poiché la chiave sarebbe stata sicuramente nella disponibilità dell'A., ciò non avrebbe impedito il realizzarsi dell'evento.

Al proposito si osserva che da un lato tali supposizioni sono meramente teoriche, dall'altro la configurazione normativa dell'omissione non consente di fare troppe ipotesi su quello che sarebbe successo anche qualora gli obblighi giuridici del soggetto responsabile fossero stati adempiuti, perché è la stessa legge che, nel prevedere un obbligo a garanzia di terzi, presume che la violazione di quell'obbligo sia da valutarsi quale contributo causale al verificarsi dell'evento.

Pertanto possono dirsi integrati gli elementi oggettivi del reato.

 



III) Responsabilità soggettiva dei singoli imputati. Quanto alla posizione soggettiva dei tre imputati, deve affermarsi in primo luogo che non vi sono dubbi in ordine alla responsabilità del presidente della SFC P.F. e del direttore Br. F. .

La difesa del Br. ha preliminarmente sottolineato che lo stesso era direttore solo da quattro mesi, e dunque non aveva avuto materialmente il tempo di prendere cognizione di ogni aspetto dello stabilimento. Tale assunto non può essere condiviso, in primo luogo perché la legge riconosce come destinatari degli obblighi giuridici in materia di prevenzione alcuni soggetti dal momento in cui svolgono le funzioni di responsabilità in ordine ai lavoratori, senza differimenti di sorta. Inoltre nel caso di specie il Br. aveva sicuramente preso visione, cosi come il P., della relazione della società di consulenza Sea a cui era stato commissionato di elaborare la mappa dei rischi dell'ambiente di lavoro. Ebbene in tale relazione si evidenzia chiaramente, alla pag. 9, capitolo «celle frigorifere», quali siano le situazioni a rischio e quali procedure vadano adottate, ponendo in luce che al momento del rilievo noti erano presenti nella SFC. Si rileva che la Sea nel suo elaborato non fa altro che riproporre il contenuto degli art. 236 d.p.r. 5471/55 quale procedura da adottarsi.

Ciò che deve porsi in evidenza, e ciò sia per quanto riguarda la situazione dei P. che del Br., è il fatto che le misure di sicurezza da adottarsi non necessitavano di elaborazione complessa, ma potevano evincersi dalla lettura stessa della legge.

Sotto questo profilo il tempo di permanenza alla direzione della cooperativa non può ritenersi elemento rilevante né costituire esimente circa una responsabilità soggettiva, in quanto non occorrevano interventi strutturali od analisi articolate per l'adozione delle misure già esaurientemente previste dalla legge.

La responsabilità del presidente della cooperativa, quale figura del datore di lavoro, e del direttore, quale preposto alla conduzione dello stabilimento, con piena potestà di direttive sui lavoratori, è dunque da ritenersi provata. Si osserva al proposito che la l. 626/94 non ha modificato la posizione di responsabilità del preposto nel dare la definizione di datore di lavoro, nel caso in cui il preposto stesso abbia inequivocabili poteri direttivi sui lavoratori.

Nel caso di specie tra l'altro l'adozione della procedura di sicurezza non comportava alcun impegno di spesa, e dunque poteva essere adottata anche dal direttore senza bisogno di delibere di organi superiori.

Diverso è il discorso quanto alla figura del terzo imputato, S., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, istituito ai sensi della l. 626/94. In primo luogo si osserva che la lettura complessiva della l. 626/94 consente con sufficiente chiarezza di ritenere che le funzioni del servizio di sicurezza siano di natura consultiva all'interno dell'organizzazione aziendale, essendo costituito allo scopo di supportare il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Ciò si evince sia dal contenuto dell'art. 9, che analiticamente elenca i compiti del servizio, individuandoli come compiti di analisi e studio e di elaborazione di interventi, e non come compiti di carattere decisionale, sia dal fatto che è espressamente previsto che il datore di lavoro si avvalga di persone esterne all'azienda, dotate di competenze professionali specifiche, sia infine dal fatto che in tutti i titoli della analitica normativa relativa ai vari settori di intervento non è mai previsto alcun obbligo o responsabilità del servizio o del suo responsabile.

L'unico punto che potrebbe costituire un obbligo diretto del responsabile del servizio nei confronti dei lavoratori, come posto in luce dal p.m. quando ha chiesto la condanna del S., è costituito dal richiamo effettuato dall'art. 9, lett. f), che prevede che compito del servizio di prevenzione è quello di fornire i lavoratori delle informazioni di cui all'art. 21. L'art. 21 indica che il datore di lavoro debba informare i lavoratori circa i rischi generali e specifici, circa le misure e le attività di prevenzione e circa le misure di pronto soccorso. La lettura congiunta dei due articoli porta alla conclusione che sia obbligo del servizio di prevenzione, cumulativamente all'obbligo del datore di lavoro di fornire le informazioni ai lavoratori di cui all'art. 21.

Tale conclusione deve essere sicuramente ricondotta all'interno di un'interpretazione sistematica, che, come posto in luce sopra, configura il servizio di prevenzione quale strumento di supporto del datore di lavoro nella gestione delle questioni relative alla sicurezza, non sostituendosi in alcun modo allo stesso nella responsabilità circa le omissioni in materia di prevenzione.

Per un verso pertanto deve sicuramente escludersi che la presenza di un responsabile del servizio di prevenzione sollevi da una qualche responsabilità il datore di lavoro, che resta destinatario in proprio degli obblighi, previsti dalla legge.
Nel caso di specie peraltro, come si è espresso sopra nell'individuazione dell'elemento oggettivo del reato, l'omissione nei confronti del frigorista non ha riguardato tanto l'informativa generale dello stesso circa i rischi specifici della propria attività, in quanto ciò faceva parte della sua formazione professionale. L'omissione ha riguardato piuttosto l'adozione di procedure di sicurezza per l'accesso alla cella e l'informazione delle stesse mediante affissione. Sotto tale profilo deve ritenersi che l'adozione di procedure di sicurezza e l'affissione delle relative norme all'esterno dei luoghi pericolosi non sia compito del servizio di prevenzione, il quale peraltro ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso provvedere all'applicazione delle prescrizioni del caso.

Relativamente a tale obbligo nei confronti del datore di lavoro, si osserva che nel caso di specie, poiché la società di consulenza Sea aveva già più che esaurientemente indicato l'omissione presente nell'azienda e la relativa procedura da adottarsi, non può ritenersi che da parte del responsabile del servizio di prevenzione dovesse essere svolta altra attività specifica sul punto, di elaborazione di procedure, anche ai sensi della lett. c) dell'art. 9 l. 626/94, perché il datore di lavoro fosse posto in grado di adottare i provvedimenti previsti dalla legge. Né d'altra parte può ritenersi che l'obbligo di informazione previsto direttamente in capo al servizio di prevenzione potesse riguardare l'informazione dei lavoratori circa una procedura che non era stata adottata dalla direzione aziendale.

Al proposito si osserva che nell'affermare che non vi è stata violazione dell'art. 21 da parte del responsabile del servizio di prevenzione, e dunque neppure del datore di lavoro e del preposto, non si addiviene ad una contestazione del fatto diversa da quella di cui al capo di imputazione, in quanto nello stesso è esplicitamente indicato che l'omissione di informativa riguarda quella relativa alla procedura di cui all'art. 236, mediante lo specifico strumento dell'affissione previsto dall'art. 352 d.p.r. 547/55.



Dunque S. B., nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione, deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli.
Quanto alla pena, agli imputati P. e Br., devono in primo luogo essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione al concorso di colpa della parte offesa, che ha sicuramente posto in essere una violazione delle norme di sicurezza che gli erano state impartite, e le stesse devono essere giudicate equivalenti all'aggravante contestata. In concreto, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare l'incensuratezza degli imputati, la pena da applicarsi equa appare quella di mesi quattro di reclusione.
 


Sussistono gli estremi per la concessione della sospensione condizionale della pena.