Cassazione Penale, Sez. 4, 09 gennaio 2002, n. 500 - Nastro trasportatore e operazioni manuali




Fatto

 

Con sentenza del 06 luglio 2000 A. D. G. veniva ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose patite da A. P., dipendente dello stabilimento di S. M. E. della L. S. s.p.a., di cui il D. G., non datore di lavoro, era responsabile per il rischio.
 
Il profilo della colposità della condotta attribuita al D. G. era identificato, nell'assunto accusatorio, oltre che nella violazione di precetti generici di colpa, nella specifica violazione degli artt. 35, II° comma, d. l.vo 626/94 e 132 d.P.R. 547/55 che prevedono appunto l'obbligo della predisposizione di particolari accorgimenti tecnico-organizzativi, per ridurre i rischi connessi all'uso di nastri trasportatori nonché per proteggere, in maniera totale ed adeguata, la zona dei cilindri.
 
 

Il P., operando in tale contesto tecnico, aveva riportato appunto lesioni personali al II e III dito della mano sinistra, nonché la frattura del III dito della stessa mano, da cui era derivata una malattia giudicata guarita oltre il 40° giorno.
 
 

La valutazione della condotta omissiva attribuita al D. G. era stata svolta dal giudice di merito, esaminando in primis le dichiarazioni del predetto P., avvalorate da quelle dell'intervenuto ispettore del lavoro, C., dal cui contesto era emersa appunto la condizione di pericolosità cui era esposto l'impianto, nella parte in cui l'operazione di convogliamento del nastro metallico dalle cesoie ai rulli di avvolgimento era affidata alla manualità dell'operaio suddetto, tanto che, dopo il sinistro in esame, la impresa vi aveva installato un apposito scivolo metallico. Era appunto accaduto che l'operaio P. nel compiere l'anzidetta operazione manuale era rimasto con la mano sinistra incastrata nel rullo.
 
 

Quanto all'entità della lesione, l'ispettore C. assumeva di averla dedotta dall'esame della documentazione sanitaria esistente agli atti.
 
 

Era altresì emerso, nel corso degli eseguiti accertamenti, che il P. era munito di guanti di stoffa protettivi, durante le fasi lavorative.
 
 

Nella parte motiva della sentenza si argomentava, peraltro, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità, atteso che l'obbligo della concreta predisposizione delle prescritte misure antinfortunistiche mira anche all'obiettivo di evitare che dipendenti sprovveduti, possano, materialmente, anche con comportamenti abnormi, pregiudicare la propria integrità fisica.
 
Anche se -si precisa- in sentenza, nella specie, il P. si è limitato ad agevolare con le mani il passaggio del nastro metallico dalle cesoie al rullo, per ragioni attinenti al normale procedere delle operazioni produttive, senza cioè l'incidenza di eventi eccezionali.
 

Proponeva ricorso avverso l'anzidetta sentenza il D. G., lamentando, preliminarmente, (sub specie di violazione di legge: art. 606 lett. c) c.p.p., con riferimento all'art. 178 lett. c) c.p.p.) la inosservanza, da parte del giudicante della disciplina ordinamentale circa il rispetto dell'ordine del ruolo nella trattazione di procedimenti iscritti a ruolo, la cui inosservanza deve essere ritenuta violatrice del diritto della difesa.
 
 

Nel merito si contestava la circostanza della durata della malattia, atteso che non era riscontrabile dalle risultanze documentali la ritenuta durata di essa per giorni quarantadue e, quanto alla ritenuta violazione delle richiamate norme antinfortunistiche, si assumeva che esse hanno per destinatario il datore di lavoro e non il responsabile per il rischio, a norma dell'art. 4 d. l.vo n° 626/94.
 

Diritto

 

 
Il ricorso è infondato e và peraltro rigettato.
 
 

Preliminarmente và osservato che erroneamente è stata ritenuta inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 178 lettera c) la ritenuta inosservanza, da parte del Giudice monocratico di Caserta delle disposizioni ordinamentali concernenti l'ordine di "chiamata" dei procedimenti penali fissati per la medesima udienza.
 
 

Per stessa ammissione del ricorrente risulta acquisita agli atti (verbale di udienza del 06.07.2000) annotazione concernente la acquisizione, alle ore 11.00, della richiesta di rinvio della trattazione ritenuta intempestiva e quindi non accoglibile.
 
Prescindendo comunque dalla anzidetta puntualizzazione in fatto, corroborata dalla sottoscrizione del verbale e quindi del suo contenuto, appare inconsistente l'argomentazione posta a sostegno dell'eccepita nullità di ordine generale, sotto il profilo "dell'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato" atteso che, per il carattere della tassatività delle enunciate nullità, non è assimilabile alle anzidette figure, una ipotesi di evidente disguido esecutivo tra gli uffici di cancelleria, che ha determinato la ritardata consegna al Magistrato della istanza del difensore.
 
 

Quanto alla dedotta violazione di legge, ex art. 606 lett. b) in relazione all'art. 590 comma V° c.p., sotto il profilo della carenza di prove certe in ordine alla durata della malattia, và osservato che dal testo della sentenza risulta congrua e compiuta motivazione circa le ragioni del diverso, positivo, convincimento maturato dai giudici di merito, poggiate sulla argomentata attendibilità delle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro C., proprio in ordine al contenuto della documentazione medica da cui risulta essersi protratta per quarantadue giorni la durata di inabilità al lavoro del lavoratore A. P.
 
 

Né può assumere rilievo decisivo in proposito la mancata esecuzione di una perizia medico-legale stante il significato che la legge processuale annette all'anzidetto strumento di acquisizione probatoria.
 
Infondato appare altresì il terzo motivo di gravame (violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 4 d. l.vo 626/94) concernente la ritenuta non riferibilità del contesto delle norme che sono state violate nell'occorso alla persona del responsabile della sicurezza, appunto il D. G., dovendosi esso rapportare esclusivamente al datore di lavoro.
 
 

Una compiuta lettura della normativa, anche a mezzo dell'integrazione del citato testo, d. l.vo n° 626/94, con il successivo d. l.vo 242/1996, consente di affermare che i precetti normativi in argomento hanno per destinatario oltre il datore di lavoro anche il responsabile della sicurezza, in posizione di solidarietà e quindi di compartecipazione concorsuale.
 

 

 P.Q.M.

 


 
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.