Tipologia: CCNL
Data firma: 13 giugno 1992
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Intersind e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale, PP.SS.
Fonte: FILT-CGIL Piemonte

Sommario:

Premessa
Parte comune
Art. 1 - Relazioni industriali.
• Modello relazionale di informazione e consultazione
Punto A)
Punto B)
• Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo

• Protocollo per le aziende aderenti ad Assaeroporti
Punto C) Pari opportunità
Punto D) Materie di competenza del livello aziendale
Art. 2 - Appalti.
Art. 3 - Assunzione e documenti relativi.
Art. 4 - Stipendi minimi.
Art. 5 - Indennità di contingenza.
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7 - Indennità giornaliera.
Art. 8 - Indennità di turno.
Art. 9 - Indennità di campo.
Art. 10 - Indennità maneggio denaro.
Art. 11 - Inquadramento.
Art. 12 - Quadri.
Art. 13 - Orario di lavoro.
A) Orario di lavoro

B) (riduzione orario)
C) Regimi di orario
D) Turni
Art. 14 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 15 - Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva.
Art. 16 - Assenze e trattamento di malattia.
Art. 17 - Tutela della maternità.
Art. 18 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti.
Art. 19 - Contrattazione aziendale.
Art. 20 - Visita di inventario e visite personali.
Art. 21 - Disposizioni e regolamenti aziendali.
Art. 22 - Missioni e trasferte.
Art. 23 - Procedura generale di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell'utenza.
Art. 24 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 26 - Rilascio di documenti per cessazione dal servizio.
Art. 27 - Diritti sindacali.
1) Albi a disposizione dei sindacati.

2) Assemblee.
3) Permessi sindacali.
4) Aspettativa per incarichi sindacali e per cariche pubbliche elettive.
5) Permessi non retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione sindacale.
• Disposizione transitoria.
• Distribuzione del testo contrattuale.
Art. 28 - Tutele sociali.
• Tossicodipendenza.
• Molestie sessuali.
• Portatori di handicap.
Art. 29 - Cessione e trasformazioni di azienda.
Art. 30 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Art. 31 - Decorrenza e durata.
Art. 32 -Procedura generale per il rinnovo del contratto collettivo
Parte specifica A Da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo aderenti a Intersind
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Contratto a termine.
Art. 3 - Erogazione mensile capi squadra.
Art. 4 - Indennità di controllo.
Art. 5 - Indennità di certificazione.
Art. 6 - Indennità sostitutiva della mensa.
Art. 7 - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 8 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.

Art. 11 - Ferie.
Art. 12 - Aspettativa.
Art. 13 - Assegni familiari suppletivi.
Art. 14 - Benemerenze nazionali.
Art. 15 - Tredicesima mensilità.
Art. 16 - Indennità amministrativa o di mestiere.
Art. 17 - Valore convenzionale della mensa.
Art. 18 - Rimborso spese di locomozione.
Art. 19 - Indennità di volo.
Art. 20 - Indennità di zona malarica.
Art. 21 - Indennità di trasferimento.
Art. 22 - Premio di nuzialità - Congedo matrimoniale.
Art. 23 - Divise.
Art. 24 - Igiene e indumenti di lavoro.
Art. 25 - Ambiente di lavoro.
• Comitato per la sicurezza sul lavoro
Art. 26 - Infortuni sul lavoro.
Art. 27 - Indennità per gli infortuni.
Art. 28 - Assicurazione contro gli infortuni in volo.
Art. 29 - Servizio militare.
Art. 30 - Assenze.
Art. 31 - Permessi.
Art. 32 - Doveri del dipendente.
Art. 33 - Consegna degli utensili e del materiale e relativa conservazione
Art. 34 - Divieti.
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36 - Multe e sospensioni.
Art. 37 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

B) Licenziamento senza preavviso.
Art. 38 - Condizioni di miglior favore.
Art. 39 - Fondo di previdenza.
Art. 40 - Diritti sindacali.
1) Trattenute sindacali.
2) Consigli di azienda.
Allegato A Alitalia
Allegato B Ati
Parte specifica B Da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti a Intersind e Assaeroporti
Art. 2 - Assunzione a termine.
Art. 3 - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 4 - Riposo settimanale.
Art. 5 - Giorni festivi.
Art. 6 - Ferie.
Art. 7 - Retribuzione mensile.
Art. 8 - Calcolo della quota giornaliera e oraria.
Art. 9 - Tredicesima mensilità.
Art. 10 - Quattordicesima mensilità.
Art. 11 - Trasferimenti.
Art. 12 - Congedo matrimoniale.
Art. 13 - Aspettativa.
Art. 14 - Servizio militare.
Art. 15 - Assenze e permessi.
Art. 16 - Assicurazione infortuni.
Art. 17 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 18 - Ambiente di lavoro.
Art. 19 - Norme di comportamento.
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 21 - Condizioni di miglior favore.
Art. 22 - Fondo di previdenza.
Art. 22 - Diritti sindacali.
Consiglio di azienda

Allegati
Allegato 1 Verbale di accordo, 29 novembre 1988
Allegato 2 Verbale d'intesa, 19 gennaio 1989
Allegato 3 Verbale di accordo (inquadramento)


Addì 13 giugno 1992 in Roma tra l'Associazione sindacale Intersind, con la partecipazione di: Alitalia, Ati, Aeroporti di Roma, Atitech, Assaeroporti e Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti è stato stipulato il presente CCNL per quadri, impiegati e operai dipendenti dalle Aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale aderenti a Intersind e dalle Aziende di gestione aeroportuale aderenti ad Assaeroporti.

Premessa
Il presente contratto si articola in:
- parte Comune;
- parte Specifica "A" da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo aderenti a Intersind;
- parte Specifica "B" da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti a Intersind e Assaeroporti;
- allegati.
I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente CCNL sostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in vigore per i quadri, gli impiegati e operai dipendenti dalle Aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale aderenti a Intersind e dalle Aziende di gestione aeroportuale aderenti ad Assaeroporti.

Parte comune
Art. 1 - Relazioni industriali.

Le Parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni industriali, da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazioni e di consultazione rivolto a qualificare fasi di positiva partecipazione tra Aziende e Sindacati stipulanti e a realizzare l'approfondita conoscenza da parte delle OOSS dei lavoratori, nelle fasi di progettazione esecutiva, di realizzazione e verifica, degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli assetti occupazionali e organizzativi delle imprese.
Le relazioni tra le Aziende e le OOSS stipulanti si articolano nel seguente modo:

Modello relazionale di informazione e consultazione
Le Parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali un sistema di informazione e consultazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OOSS;
- allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità del servizio, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza, attesa la progressiva globalizzazione dei mercati e il processo d'integrazione europea;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema di relazioni sindacali;
ravvisano l'opportunità di realizzare il seguente modello relazionale che non dovrà comportare, nella propria struttura, alcuna sovrapposizione con gli altri momenti e gradi di informazione previsti nella vigente normativa contrattuale:

Punto A)
1) A livello nazionale, al fine di realizzare una più complessiva e puntuale conoscenza delle problematiche del settore le OOSS dei lavoratori stipulanti verranno informate, nel corso di un apposito incontro annuale di raggruppamento/comparto (rispettivamente per le realtà aderenti a Intersind e Assaeroporti), sulle questioni di più elevata rilevanza strategica che caratterizzano, per la specifica situazione congiunturale, le attività del trasporto aereo e della gestione aeroportuale.
2) A livello nazionale le Aziende esporranno nel corso di apposito incontro, da tenersi nel 1° quadrimestre, alle OOSS stipulanti dei lavoratori:
- l'andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree d'interesse strategico per le Aziende;
- le prospettive di sviluppo dell'attività anche con riferimento ad acquisizione e/o accordi commerciali con altre imprese;
- l'andamento dalla produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio in riferimento all'anno precedente e in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze del mercato;
- le prospettive produttive nei programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti, con le prevedibili implicazioni sulla occupazione, le condizioni di lavoro, le condizioni ambientali-ecologiche e la sicurezza sul lavoro;
- le informazioni globali relative ai dati sull'occupazione, distinte per sesso, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto;
- gli orientamenti in materia di appalti, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché gli ambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
Analoga esposizione verrà effettuata dalle Aziende, anche a richiesta delle OOSS stipulanti, nel corso dell'ultimo quadrimestre, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali programmi.
3) A livello di unità produttiva, le Aziende, nel corso di un apposito incontro annuale, forniranno alle Segreterie regionali/territoriali e alle corrispondenti RSA delle OOSS stipulanti, con esclusivo riguardo all'unita produttiva interessata e fermo restando quanto già contrattualmente previsto in materia a livello locale, informazioni previsionali/programmatiche circa:
- iniziative e progetti, con particolare riferimento ai riflessi sull'attività lavorativa dei cambiamenti connessi alle esigenze del servizio e a quelli eventualmente conseguenti ad innovazioni tecnico-organizzative;
- addestramento e aggiornamento professionale del personale, a livello aggregato per aree di attività;
- ammodernamento delle strutture e degli impianti e i loro eventuali riflessi sull'ambiente di lavoro;
- miglioramento della qualità del servizio, con particolare riguardo a standard e performance di riferimento interni ed esterni.
In tale ambito, verranno inoltre fornite a consuntivo informazioni circa la consistenza numerica globale del personale, distinta per sesso, fasce d'età e tipologia di contratto.
Qualora si verificassero variazioni significative relative a tali programmi e iniziative, analoga informazione sarà prevista, anche a richiesta delle Segreterie regionali/territoriali e delle RSA, in un successivo incontro da tenersi nel corso del 2° semestre.

Punto B)
Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo

Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es: introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, immissione di nuovi aeromobili, etc.) ne sarà data dall'Azienda preventiva comunicazione alle Segreterie nazionali delle OOSS stipulanti, cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle Parti da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro, presenti inoltre le relative Segreterie Regionali/territoriali e i dirigenti delle RSA, per l'esame in ordine ai riflessi sull'occupazione, sulle figure professionali e sulle condizioni di lavoro.
Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le Parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa.
L'Azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette, prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale tra le Aziende del trasporto aereo e aeroportuali aderenti a Intersind, i problemi relativi formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale.
Intersind, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, considerata la opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nel Protocollo Iri 16.7.86, e stante l'autonoma valenza di questo nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che, quanto sopra previsto ai precedenti punti A) e B) potrà essere invocato e applicato solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti il citato Protocollo Iri e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso protocollo.

Protocollo per le aziende aderenti ad Assaeroporti
Assaeroporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti convengono di istituire a livello nazionale un Osservatorio congiunto, che consenta lo scambio di informazioni, con riferimento alla situazione comunitaria e alle normative di carattere pubblico riguardanti il trasporto aereo.
I componenti l'Osservatorio, che entrerà in funzione a far data dall'1.9.92, si riuniranno quadrimestralmente.
Assaeroporti provvederà ai servizi di segreteria dell'Osservatorio.

Punto C) Pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635, della Risoluzione del Consiglio CEE del 29.5.90, dalla legge 10.4.91 n. 125 e dalle altre disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali situazioni che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò verrà costituita, nel corso della vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica composta da 3 membri designati da Intersind e Assaeroporti e da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, che - per l'eventuale esame di specifiche problematiche riscontrate in particolari ambiti territoriali/aziendali potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà territoriali/aziendali, alla quale è affidato il compito di:
(1) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base di dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 9, legge 10.4.91 n. 125;
(2) in base allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e delle iniziative in tema di azioni positive eventualmente promosse in Italia e nei Paesi CEE in applicazione della Raccomandazione CEE del 13.12.84, n. 635 e dei Programmi di azioni nn. 82/85 e 86/90 della Comunità Europea, proporre compatibilmente con le specifiche esigenze tecnico-produttive, sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere le eventuali situazioni di cui al capoverso 1;
(3) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
(4) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con le situazioni nei Paesi della Comunità Europea;
(5) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive" nel quadro degli obiettivi contenuti nell'art. 1, legge n. 125 del 10.4.91.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma 2 volte l'anno e invierà annualmente alle Parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta. Ognuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione straordinaria, con un preavviso di 15 giorni.
Sei mesi prima della scadenza del presente contratto la Commissione presenterà alle Parti un rapporto conclusivo, completo del materiale raccolto e degli elaborati, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Punto D) Materie di competenza del livello aziendale
Le parti stipulanti, nel quadro del perseguimento degli obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità, produttività ed efficienza, ritengono indispensabile valorizzare e sviluppare il sistema di Relazioni Azienda/sindacato, che deve rappresentare, quindi, uno strumento strategico per la realizzazione delle finalità sopra indicate.
Nell'ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL e in conformità ai contenuti, ai criteri e alle modalità ivi disciplinate, le specifiche materie come di seguito indicate sono considerate di competenza del livello aziendale per la definizione dei relativi aspetti gestionali:
- tematiche di carattere applicativo in materia di orario di lavoro (ad es.: turni, flessibilità della prestazione e regimi d'orario, orario flessibile, effetti del part-time);
- effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro e riorganizzazioni settoriali/aziendali (fatto salvo quanto già regolato dal contratto sulla stessa materia);
- ambiente di lavoro relativamente agli aspetti specificamente connessi a situazioni settoriali.

Art. 2 - Appalti.
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia (procedure, lavoro, antimafia, etc.).
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Fermo quanto sopra, per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge n. 300/70, le Aziende appaltanti s'impegnano a facilitare la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
I lavoratori di Aziende appaltatrici di servizi operanti in Azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice.

Art. 3 - Assunzione e documenti relativi.
[…]
5) Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione da parte di un medico fiduciario della Società. In tale occasione, la Società, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 5.6.90 n. 135, si asterrà dallo svolgimento di indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività.
[…]

Art. 9 - Indennità di campo.
Al personale dipendente dalle Aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza in esso, un'indennità di campo nelle seguenti misure:
- ove l'aeroporto disti fino a km. 20 dal centro urbano, £ 400 giornaliere;
- ove l'aeroporto disti più di km. 20 dal centro urbano, £ 500 giornaliere.

Art. 13 - Orario di lavoro.
A) Orario di lavoro

1) L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione; la relativa tabella deve essere affissa nel luogo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della Società.
2) L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in 2 periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore a 1 ora.
Vengono riconosciute valide ad ogni effetto le situazioni in vigore relativamente alla durata del periodo di riposo.
Negli scali secondari l'orario giornaliero di lavoro per tutti i dipendenti in servizio, potrà essere o meno interrotto secondo la normativa in vigore in relazione alle locali esigenze operative.
3) Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, "riposo compensativo" (sostitutivo della domenica).
4) Il lavoro notturno, sia a turni che straordinario, non può essere interrotto, ma deve avere carattere continuativo.
5) Per i lavoratori turnisti il cui orario di lavoro prevede, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, del limite dell'orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purché mediamente, nell'arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato.
6) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di 40 ore, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Tale straordinario non può essere ripartito in modo da superare le 8 ore di lavoro giornaliero.
Possono essere istituiti 2 o più turni di lavoro, ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
7) La ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni si applica a tutti i dipendenti, salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
8) La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Tale orario potrà essere ripartito in non più di 10 ore giornaliere.
Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.
9) In relazione al disposto dell'art. 18, legge 26.4.34 n. 653 e dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977 si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e dei minori potrà essere ridotto a mezz'ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.

C) Regimi di orario
Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo. Conseguentemente, previo confronto a livello aziendale, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente operativi i nuovi regimi degli orari di lavoro.
Con riferimento a quanto stabilito alla lett. A) del presente articolo le parti si danno atto che:
- le misure delle riduzioni di orario previste dal presente contratto - comunque realizzate - devono considerarsi di effettivo godimento nel quadro della specifica normativa prevista; parallelamente le quantità dell'orario di lavoro al netto delle riduzioni di cui sopra devono considerarsi di prestazione effettiva;
- nel caso in cui locali e specifiche esigenze o situazioni organizzative
- anche in relazione alle necessità di concreto utilizzo del servizio di refezione - comportassero difficoltà oggettive per la piena e attuale applicazione del punto precedente, in sede aziendale si esamineranno le situazioni in essere per individuare soluzioni anche di natura normativo-contrattuale idonee alla realizzazione di quanto previsto alla presente lett. C).
Tale contesto costituisce un complesso inscindibile nei suoi diversi aspetti.

D) Turni
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello aziendale, le parti si danno atto della necessità che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, siano posti in essere comportamenti atti a consentire la concreta e tempestiva attuazione della flessibilità stessa.
In tale ambito, si conviene sull'adozione delle seguenti norme:
(a) articolazione dell'orario di lavoro su 2 o più turni giornalieri;
(b) istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze;
(c) attuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle ore diurne centrali e/o nelle ore notturne, in relazione all'andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aa/mm, di traffico pax/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, di attività di manutenzione e di revisione aa/mm, ecc.;
(d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 48 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nell'arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato;
(e) possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale;
(f) possibilità, per un massimo di 11 volte l'anno, di articolare la durata giornaliera del turno in misura maggiore delle 8 ore, con un massimo di 10 ore, con compensazione nell'arco della durata del ciclo di turnazione e con la corresponsione, per le ore eccedenti le 8, delle maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario.
In ordine a quanto previsto alle precedenti lett. a), b), c), d) ed f), trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3, punto 3), Accordo interconfederale 18.4.66.
Dichiarazione e verbale per la Società Aeroporti di Roma.
Per i lavoratori dipendenti dalla Società Aeroporti di Roma che effettuino turni di 6 giorni consecutivi per un totale di 48 ore (turni plurisettimanali), non si intendono superati gli eventuali trattamenti aziendali per le ore eccedenti le 40.
[…]

Art. 15 - Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli d'inquadramento e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali. Queste ultime potranno richiedere entro 3 giorni un incontro che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee, di durata temporanea, dovuta ad assenze dei titolari e/o ad esigenze improvvise tecnico-operative.
L'Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Art. 17 - Tutela della maternità.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 21 - Disposizioni e regolamenti aziendali.
1) Oltre al presente CCNL, i dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono stabiliti dall'Azienda entro i limiti della legge e del presente CCNL.
2) I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro.

Art. 23 - Procedura generale di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell'utenza.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in Azienda anche in considerazione dell'interesse dell'utenza, le parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di conciliazione di cui al presente articolo.
Le controversie individuali e collettive dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e alla Autorità giudiziaria.
Sono escluse dalle procedure di cui trattasi:
- la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli Accordi Interconfederali in vigore;
- la materia di cui agli artt. 35, parte Specifica A e 20, parte Specifica B (Provvedimenti disciplinari).
Per le controversie individuali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione e i previsti Organismi rappresentativi del personale in sede aziendale delle OOSS dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione del Personale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti Organismi rappresentativi del personale.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo fra la Direzione aziendale e i predetti Organismi rappresentativi del personale, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le Organizzazioni territoriali che rappresentano i lavoratori interessati e la corrispondente Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, nei confronti della quale la richiesta dovrà essere fatta pervenire entro 10 giorni dal mancato accordo in sede aziendale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.
Le controversie collettive, costituiranno oggetto di confronto, in prima istanza, tra la Direzione aziendale e gli Organismi rappresentativi dei lavoratori.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, la controversia sarà esaminata, su richiesta di una delle parti, in un apposito incontro da tenersi entro 10 giorni, tra le OOSS territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta, ad iniziativa di una delle parti, all'esame delle competenti OONN, che s'incontreranno entro un periodo di ulteriori 10 giorni dalla richiesta stessa.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire la Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Permanendo i motivi di disaccordo tra le parti, resta ferma l'osservanza degli impegni assunti in adesione alle iniziative promosse dal Ministro dei trasporti in tema di norme di comportamento e di autoregolamentazione sindacale.
Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente contratto sarà demandata all'esame delle competenti OONN.

Art. 27 - Diritti sindacali.
1) Albi a disposizione dei sindacati.

La società, presso la Sede della Direzione generale e presso le altre sedi di lavoro ove esista un albo per le comunicazioni della Direzione, collocherà altro albo a disposizione di ciascuna delle OOSS stipulanti il presente contratto per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materia sindacale, direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Direzione.

2) Assemblee.
Nelle singole unità produttive, intendendosi per tali quelle già sede di Commissione Interna, potranno essere promosse congiuntamente o singolarmente dalle RSA, costituite ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300 o, d'intesa con queste, dalle OOSS dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unita medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall'Azienda, di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell'assenza dal lavoro verrà; a tal fine, rilevata dal cartellino individuale.
[…]

Disposizione transitoria.
Le disposizioni del presente articolo saranno oggetto di armonizzazione in relazione a quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 20.12.93 in materia di costituzione delle RSU.

Art. 28 - Tutele sociali.
Molestie sessuali.

Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali - ritenendosi per tali quelle manifestazioni offensive per i soggetti destinatari - costituiscono violazione della dignità e dei diritti della persona anche in considerazione di quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea del 27.11.91.
Dovranno essere evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essa sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le Aziende adotteranno le opportune iniziative, con specifico riferimento a quelle proposte dalla Commissione per le pari opportunità.

Portatori di handicap.
Allo scopo di favorire l'inserimento di portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le cosiddette "barriere architettoniche", anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento pubblico.
Le parti inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l'evoluzione del quadro legislativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto della recente emanazione delle disposizioni di cui alla legge 5.2.92 n. 104, da realizzarsi con opportune verifiche tra le parti stipulanti a partire da gennaio 1993.

Art. 31 - Decorrenza e durata.
[…]
Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare dai propri iscritti, per il periodo di validità, il presente CCNL. A tal fine le OOSS dei lavoratori s'impegnano a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare il contratto stesso.

Parte specifica A Da valere per il personale dipendente dalle aziende di trasporto aereo aderenti a Intersind
Art. 2 - Contratto a termine.

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del presente contratto, in quanto applicabili.
In caso di assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, parte Comune, costituirà titolo preferenziale a parità di requisiti individuali, lo svolgimento nella medesima azienda di almeno 2 contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge n. 230 del 18.4.62, per posizioni di lavoro di identico contenuto professionale.

Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
2) Il riposo settimanale cade, di regola, di domenica, salvo le eccezioni di legge, e non deve essere inferiore a 24 ore.
Qualora per esigenze di servizio. Il riposo di cui sopra non venga concesso la domenica, è dovuto al personale il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
1) Il personale, salvo giustificato motivo d'impedimento, non può esimersi dall'effettuare lavoro straordinario, festivo notturno, che venga richiesto dalla Società entro i limiti di legge.
[…]
3) Il lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo deve essere preventivamente autorizzato dalla Società.
4) Per gli impiegati, il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, esso non può essere contemplato nell'orario di lavoro, né avere soluzione di continuità, inoltre deve essere richiesto almeno 1 ora prima che gli interessati si allontanino dalla propria sede di lavoro.
5) Il superiore diretto, prima di procedere all'invito formale a prestare lavoro straordinario, terrà nel dovuto conto i giustificati motivi eventualmente addotti dal lavoratore interessato. Qualora dopo aver addotto motivi di impedimento il lavoratore sia stato comandato a prestare lavoro straordinario, eventuali contestazioni potranno essere motivo di esame tra l'Azienda e la Commissione interna secondo quanto previsto dal vigente Accordo interconfederale (18.4.66).
[…]
9) Non è ammessa la forfettizzazione del lavoro straordinario.
Nota a verbale.
Ai sensi dell'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 e RD 10.8.23 n. 1955, le limitazioni in materia d'orario di lavoro non si applicano agli impiegati con funzioni direttive.

Art. 19 - Indennità di volo.
Agli impiegati che vengano comandati a prestare servizio a bordo di aeromobili, è dovuta una indennità di volo nella misura oraria sottoindicata: Quadri e impiegati £ 15.000 con un minimo di un quarto d'ora, quando la permanenza a bordo sia di durata inferiore.
Agli operai che vengano comandati a prestare servizio a bordo di aeromobili in volo di collaudo (escluso il servizio di scorta), è dovuta un'indennità di volo di £ 15.000 orarie, con un minimo di un quarto d'ora quando la permanenza a bordo sia di durata inferiore.

Art. 20 - Indennità di zona malarica.
Al personale che presti la sua attività nelle zone considerate malariche, ove siano in atto misure di prevenzione contro la malaria, viene corrisposta un'indennità nella misura di £ 2.250 mensili.

Art. 24 - Igiene e indumenti di lavoro.
1) A tutti gli operai la Società fornisce a proprie spese una tuta all'anno.
La Società, inoltre, fornisce, a proprie spese, le divise e gli altri speciali indumenti che essa richiede agli operai di indossare sul luogo di lavoro.
2) Per tutto quanto riguarda l'igiene e la sicurezza del lavoro le parti fanno riferimento alle norme di legge.

Art. 25 - Ambiente di lavoro.
1) Viene istituito per ogni area significativa individuata di comune accordo il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un Ente specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo.
Le aree e i tempi d'intervento dell'Ente di cui sopra verranno individuati tra le RSA dei lavoratori e la Direzione.
Il registro verrà conservato dalla Direzione è tenuto a disposizione delle RSA.
2) Per le stesse aree viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenteismo per malattie professionali e infortuni sul lavoro).
3) Per le stesse aree viene istituito altresì il libretto sanitario e di rischio individuale. In tale libretto, di cui il lavoratore interessato può prendere visione, verranno registrati, dall'Azienda, i dati analitici concernenti:
(a) le visite di assunzione;
(b) le visite periodiche compiute dall'Azienda per obbligo di legge;
(c) le visite d'idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge n. 300/70;
(d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Comitato per la sicurezza sul lavoro
Viene confermato l'attuale Comitato per la Sicurezza sul lavoro nella composizione e nei compiti tecnico-consuntivi precedentemente affidatigli ai fini della prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali.

Art. 26 - Infortuni sul lavoro.
1) In caso d'infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto che lo invia all'infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali della Società, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 32 - Doveri del dipendente.
1) Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, e in particolare:
[…]
(b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società;
[…]
(d) aver cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli.
2) La Società avrà cura di mettere in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 33 - Consegna degli utensili e del materiale e relativa conservazione
1) Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l'operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
2) L'operaio è responsabile degli utensili che riceve, in regolare consegna […]
3) È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in generale quanto e a lui affidato.
L'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della Società.
4) L'ultimo giorno di lavoro della settimana, per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro viene sospeso prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all'operaio di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
5) L'operaio risponde della perdita o degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
6) L'operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da diritto alla Società di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 34 - Divieti.
È fatto divieto al dipendente:
[…]
(b) di fumare nelle aviorimesse, nei magazzini, nelle officine e negli aeromobili o in prossimità di questi;
[…]
(d) di adoperare senza ordine macchine non assegnategli.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari.
1) Le mancanze del personale possono essere punite, secondo la loro gravità, con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
(e) licenziamento con preavviso;
(f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 36 - Multe e sospensioni.
1) Incorre nei provvedimenti di multa e sospensione il dipendente che trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza.
2) La multa viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione si applica a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b), e c) dell'articolo precedente.
3) A titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di multa o sospensione il dipendente che:
(a) non si presenti come previsto nell'art. 30 (Assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
(d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale della Società o il materiale in lavorazione;
[…]
(f) contravvenga al divieto di fumare nei locali indicati nell'art. 34 lett. b);
(g) esegua entro i locali della Società lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della Società.

Art. 37 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 36 non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al comma B).
A titolo di esempio, rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) lieve insubordinazione ai superiori;
(b) danneggiamento colposo al materiale della Società;
(c) esecuzione, nei locali della Società, senza permesso, di lavori per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale della Società;
(d) rissa nel luogo di lavoro;
(e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti al punto e) del seguente comma B);
[…]
(h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 36 quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione negli ultimi 18 mesi.

B) Licenziamento senza preavviso.
Quanto disposto dalla presente lettera si applica nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro o che provochino alla Società grave nocumento morale o materiale e che compiano, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) non lieve insubordinazione ai superiori;
[…]
(d) danneggiamento volontario al materiale della Società e al materiale di lavorazione;
(e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità e alla sicurezza degli impianti;
(g) esecuzione nei locali della Società senza permesso di lavori per conto proprio o di terze persone, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale della Società.

Art. 40 - Diritti sindacali.
2) Consigli di azienda.

L'Azienda prende atto che le sottoscritte OOSS dei lavoratori firmatarie del presente accordo riconoscono:
(a) nel Consiglio di Azienda, costituito per ciascuna unità produttiva, intendendosi per tale quella già sede di Commissione interna, l'Organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le RSA, costituite nell'ambito delle Organizzazioni medesime, ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300;
(b) nell'Esecutivo espresso dal Consiglio di Azienda l'Organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione e l'unica struttura sindacale delle predette Organizzazioni abilitata nell'unità produttiva a trattare con la Direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).
Quanto sopra premesso si concorda che:
[…]
(7) Il Consiglio di Azienda, per il tramite dell'Esecutivo, esercita:
(a) di fatto, i compiti riconosciuti alla Commissione interna dall'Accordo interconfederale 18.4.66, fino a quando questa non venga eventualmente rieletta;
(b) i compiti di cui alla legge 20.5.70 n. 300, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9;
(8) Ove non esista il Consiglio d'Azienda e, quindi, l'Esecutivo, sono abilitate a rappresentare i lavoratori le RSA designate dalle OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti;
(9) Qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti, rispettive OOSS nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo s'intende automaticamente sostituito dalle medesime.

Parte specifica B Da valere per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti a Intersind e Assaeroporti
Art. 2 - Assunzione a termine.

Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dalle norme di legge.
Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano gli istituti previsti dal presente contratto, fino alla scadenza del termine previsto nel contratto individuale e salvo quanto stabilito nei singoli istituti.
Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine, ai sensi di legge, il contratto si considera a tempo indeterminato e il lavoratore sarà definitivamente inquadrato nella categoria corrispondente alla mansione svolta, con anzianità utile a tutti gli effetti contrattuali, dal giorno dell'assunzione a tempo determinato.
In caso di assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, parte Comune, costituirà titolo preferenziale a parità di requisiti individuali, lo svolgimento nella medesima azienda di almeno 2 contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge n. 230 del 18.4.62, per posizioni di lavoro di identico contenuto professionale.

Art. 3 - Lavoro straordinario festivo e notturno.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.
L'Azienda si impegna ad organizzare l'attività lavorativa in modo da contenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea.
[…]

Art. 4 - Riposo settimanale.
Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, a un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica.
Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito tra le parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione previsti.

Art. 6 - Ferie.
[…]
Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione.
[…]

Art. 17 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
[…]
In caso d'infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'azienda, la denuncia viene estesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. 18 - Ambiente di lavoro.
1) Viene istituito per ogni Azienda il registro dei dati ambientali costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un Ente specializzalo di diritto pubblico scelto di comune accordo.
I criteri e i tempi d'intervento dell'Ente di cui sopra verranno individuati tra il Comitato esecutivo del Consiglio di Azienda e la Direzione.
Il registro verrà conservato dalla Direzione è tenuto a disposizione del Consiglio d'Azienda.
2) Per le stesse aziende viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenteismo per malattie professionali e infortuni sul lavoro).
3) Nelle medesime aziende viene istituito altresì il libretto sanitario e di rischio individuale. In tale libretto, di cui il lavoratore interessato può prendere visione, verranno registrati dall'Azienda i dati analitici concernenti:
(a) le visite di assunzione;
(b) le visite periodiche compiute dall'Azienda per obbligo di legge;
(c) le visite di idoneità compiute da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge n. 300/70;
(d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nota.
Per la Sea di Milano, considerate le particolari caratteristiche e dimensione dell'azienda si fa riferimento agli accordi esistenti.

Art. 19 - Norme di comportamento.
Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza perché non sia procurato alcun danno a persone e cose.
Nei rapporti interpersonali, dovrà mantenere un comportamento tale da non ledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome dell'Azienda.
Particolare cura dovrà usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e dovrà pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al particolare stato dei luoghi ove viene svolta l'attività.
In particolare il lavoratore:
(1) dovrà consegnare gli oggetti rinvenuti agli appositi uffici secondo le istruzioni impartite dall'Azienda;
[…]
(3) dovrà immediatamente segnalare al proprio capo, per le necessarie constatazioni, i colli e i bagagli rinvenuti aperti o manomessi;
(4) per l'accettazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci, dovrà seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure fissate dalle Compagnie di Navigazione aerea e/o dalle Aziende aeroportuali;
(5) nell'immagazzinamento, la sosta e la riconsegna delle merci, dovrà agire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;
(6) non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste tale divieto;
(7) deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto;
(8) è tenuto a indossare con cura gli abiti di lavoro e ad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione.

Art. 20 - Provvedimenti disciplinari.
1) Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri e in violazione alle norme di comportamento, è passibile di provvedimenti disciplinari.
2) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
(a) richiamo verbale;
(b) richiamo scritto;
(c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
(e) licenziamenti per giusta causa.
I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di gradualità.
Qualora, tuttavia, il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l'Azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi senza tenere conto del principio di gradualità.
3) Richiamo verbale.
Il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.
4) Richiamo scritto, multa o sospensione.
Vengono comminati per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il licenziamento per giusta causa.
5) Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui al punto 4):
[…]
(b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non presentarsi al lavoro o ritardarne l'inizio o anticiparne la cessazione o sospenderlo o protrarlo o abbandonare il posto di lavoro;
(c) non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
(d) arrecare danno, per negligenza, anche se lieve, alle macchine, agli impianti o ai materiali o omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
(e) costruire o fare costruire oggetti o comunque fare lavori, in luoghi di pertinenza dell'azienda, per conto proprio o di terzi con danno per l'Azienda;
[…]
(g) commettere atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale e alla sicurezza delle persone e degli impianti;
(h) mancato uso dei mezzi di protezione forniti dall'Azienda;
[…]
6) Licenziamento.
In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
(b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in azienda o che turbi il normale andamento del lavoro;
(c) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
(d) contravvenzione a divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
(e) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti dell'Azienda o comunque asportazione di materiale dell'Azienda o danneggiamento volontario del materiale stesso;
[…]
(g) grave insubordinazione verso i superiori o comprovato abuso di potere;
(h) volontario danneggiamento dei mezzi di protezione;
(i) effettuazione di irregolare movimento diretto all'imbarco abusivo di passeggeri, bagagli, merci;
[…]

Art. 22 - Diritti sindacali.
Consiglio di azienda

Le aziende prendono atto che le sottoscritte OOSS dei lavoratori firmatarie del presente accordo riconoscono:
(a) nel Consiglio di Azienda, costituito presso ciascun Aeroporto, l'Organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti s'identificano le RSA, costituita nell'ambito delle Organizzazioni medesime, ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300;
(b) nell'Esecutivo espresso dal Consiglio di Azienda, l'Organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione è l'unica struttura sindacale delle predette Organizzazioni abilitata a trattare con la Direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).
Quanto sopra premesso si concorda che:
[…]
(7) il Consiglio di Azienda, per il tramite dell'Esecutivo, esercita di fatto:
(a) i compiti riconosciuti alla Commissione interna dall'Accordo interconfederale 18.4.66;
(b) i compiti di cui alla legge 20.5.70 n. 300 ivi compresi quelli previsti dall'art. 9;
(8) ove non esista il Consiglio d'Azienda e, quindi, l'Esecutivo, sono abilitate a rappresentare i lavoratori le RSA designate dalle OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti;
(9) qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti OOSS nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo s'intende automaticamente sostituito dalle medesime.
[…]