Cassazione Penale, Sez. 3, 10 giugno 2011, n. 23430 - Locazione di una lucidatrice non conforme ai requisiti di sicurezza


 

 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una s.p.a. per aver ceduto in locazione finanziaria ad una srl una lucidatrice non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, poichè: 1) il dispositivo di interblocco consentiva l'apertura dal riparo mobile dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora in movimento; 2) mancava un dispositivo di protezione dei rulli sulle zone laterali della macchina. Ciò aveva causato un infortunio sul lavoro.

A seguito di condanna in primo grado, viene proposto appello, convertito in ricorso in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

 



sul ricorso proposto da:

difensore di M. V., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 luglio del 2009;

Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il procuratore generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

 

Fatto



Il tribunale di Macerata, con sentenza del 10 luglio del 2009, condannò M. V. alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 6000,00 di ammenda, quale responsabile del reato p. e p. dall'articolo 91, comma 1 in relaz. al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2, perchè quale legale rappresentante della Co. de. Ch. s.p.a., aveva ceduto in locazione finanziaria alla ditta Bi. srl una lucidatrice marca Ficini mod. FR 1500, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, poichè: 1) il dispositivo di interblocco consentiva l'apertura dal riparo mobile dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora in movimento; 2) mancava un dispositivo di protezione dei rulli sulle zone laterali della macchina. Fatto accertato in (Omissis).

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, l'ispettore Ca. Ma., nel corso di un'ispezione eseguita in data (Omissis) unitamente alla collega C. G. presso la ditta Bi. srl con sede in (Omissis), a seguito di infortunio sul lavoro occorso al Ba. Ro., accertò che l'infortunio si era verificato per l'utilizzo da parte del Ba. Ro. della macchina denominata Ficini FR 1500, usata per lucidare le pelli. In particolare si appurò che la suddetta macchina era stata concessa in uso alla ditta Bi., dal proprietario/locatore Ma. Vi., quale legale rappresentante della ditta Co. de. Ch. con sede a (Omissis) e che non era rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, poichè in tale macchina all'apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell'inerzia continuavano a ruotare per circa 11 secondi fino all'arresto totale. L'ispezione, inoltre, evidenziò che nelle due zone laterali della macchina, i rulli non erano completamente protetti, presentando pericolo per gli operatori.

Sulla base di tali elementi è stata affermata la responsabilità del M. .



Avverso la decisione ha proposto appello, convertito in ricorso, il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione della norma incriminatrice perchè la macchina era stata acquistata dal M. nell'(Omissis) previo rilascio dal parte della ditta venditrice dell'attestato di conformità della stessa alle disposizioni regolamentari vigenti all'epoca della costruzione (anno (Omissis)), quindi nessun addebito gli poteva essere mosso anche perchè, trattandosi di macchina prodotta nel (Omissis), era priva del marchio CE introdotto solo con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996; d'altra parte non si poteva escludere che la macchina durante il lungo periodo in cui era rimasta presso l'azienda dell'utilizzatore, potesse essere stata manomessa con l'eliminazione degli originari meccanismi di protezione;

2) l'illegittimità della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che non era stato chiesto.

Diritto



Il collegio rileva che il reato si è prescritto. Nella contestazione la contravvenzione è stato considerata accertata il (Omissis). Si applica quindi la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la Legge n. 251 del 2005. Di conseguenza il termine prescrizionale prorogato trattandosi di contravvenzione punita alternativamente anche con l'arresto, è di anni quattro e mesi sei ed è maturato il 13 luglio del 2009 con decorrenza dalla data dell'accertamento.

Il ricorso non appare manifestamente infondato con riferimento all'attestazione della sicurezza della macchina, prodotta dal prevenuto, non potendosi escludere che durante il periodo di permanenza presso la ditta utilizzatrice, la lucidatrice possa essere stata manomessa. Inoltre quella indicata nel capo d'imputazione è la data dell'accertamento ma non della consumazione. Il reato in questione si consuma al momento della fabbricazione o della consegna all'utilizzatore. Di conseguenza potrebbe essersi prescritto anche prima della sentenza impugnata ed il dubbio deve essere risolto a favore dell'imputato.

Dalla sentenza non emergono elementi per un proscioglimento con formula più favorevole della declaratoria della prescrizione. Il reato contestato non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 perchè la norma originariamente contestata (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2, abrogato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 304) è stata sostituita dall'articolo 23, del predetto Decreto Legislativo. Sia la norma abrogata che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Di conseguenza il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte (cfr. per tutte Cass. Sez. 4 n. 32237 del 2009).

 

P.Q.M.

 


LA CORTE

Letto l'articolo 620 c.p.p.; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.