Tipologia

Tipologia: Ipotesi di Accordo interconfederale
Data firma: 28 giugno 2011
Parti: Cgil, Cisl, Uil, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI - Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai
Settori: Artigianato
Fonte: CGIL

Sommario:

Premessa
1. Campo di applicazione
2. Ruoli, compiti e funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2.1. Rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale
2.2. Rappresentante lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)
2.3. Rappresentante lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
3. Organismi paritetici
3.1. Costituzione, compiti e funzioni dell'Opna
3.2. Compiti e funzioni degli Opra
3.3. Compiti e funzioni degli Opta
4. Risorse
5. Formazione

In data 28 giugno 2011 le seguenti Organizzazioni: Cgil, Cisl, Uil, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI - Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai

Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi

premesso che
• in data 3 settembre 1996, fu sottoscritto a livello nazionale dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali un accordo per l'applicazione del D.Lgs 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• in data 9 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. n. 81e smi., che ha introdotto innovazioni in materia;
• il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
• il D.Lgs. 81/2008 e smi. prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
• in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell'Ebna la quale alla lettera b) determina le risorse per l'RLST e per la formazione sicurezza;

considerato
▪ che il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese;
▪ che gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli Stati e le Parti Sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
▪ che le Parti s'impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salute e sicurezza su lavoro e dello sviluppo del comparto;
▪ che sono maturate positive esperienze, in alcune realtà territoriali, nell'esercizio della rappresentanza attraverso il sistema della pariteticità artigiana, a seguito del precedente accordo 3 settembre 1996;
▪ che le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
▪ che le Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
▪ che le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.Lgs. 81/2008 e smi con particolare riferimento alla rappresentanza, ai diritti di informazione, formazione, consultazione e alla partecipazione dei lavoratori.
Sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 81/2008 e smi, in sostituzione all'accordo del 3 settembre 1996, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, già realizzate nel corso dell'ultimo decennio in materia di prevenzione su salute e sicurezza sul lavoro.

1. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica alle imprese aderenti a Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente accordo.
Il presente accordo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili di riferimento.

2. Ruoli, compiti e funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le Parti firmatarie del presente accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata. Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale.
Nello imprese che occupano oltre i 15 lavoratori il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale.
Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

2.1. Rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale
2.1.1. Vengono istituiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali Cgil Cisl Uil, così come definito al punto 2.1.6. Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno essere designati o eletti dai lavoratori delle imprese interessate ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

2.1.2. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del co. 8, art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dal presente accordo.

2.1.3. Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, le Parti si incontreranno a livello regionale per definire un Protocollo di attuazione coerente con il presente Accordo. Al fine di definire tale Protocollo, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli OPRA rileveranno presso gli Enti Bilaterali Regionali le informazioni relative a:
1. quantità totale delle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010 (sia presenti nel conto corrente di pertinenza per ciascuna regione sia derivanti da altre forme di versamento su base regionale);
2. imprese versanti la quota di cui al punto b) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010;
I dati di entrambi i punti 1. e 2. dovranno essere disaggregati su base provinciale.

2.1.4. Entro i 30 gg. di cui al comma precedente verranno altresì rilevate da parte degli OPRA le imprese che hanno comunicato all'Inail il nominativo dell'RLS aziendale.

2.1.5. Sulla base dei dati raccolti, le OOSS a livello Regionale definiranno congiuntamente il numero degli RLST afferenti a ciascuna provincia, che sarà indicato nel protocollo previsto al primo periodo del punto 2.1.3.

2.1.6. Entro 15 giorni dalla firma del protocollo di cui al punto 2.1.3, le OOSS regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito e le rispettive aree/territori di competenza all'OPRA, all'OPTA e per loro tramite alle Associazioni datoriali.
Solo a seguito della trasmissione di tali nominativi, saranno erogate con le cadenze previste, le risorse destinate agli RLST.
A regime, alla fine di ciascun anno, le OOSS provvederanno congiuntamente a comunicare all'OPRA e all'OPTA gli RLST nel numero e nei nominativi.

2.1.7. Gli OPTA o in caso di mancanza gli OPRA provvederanno a comunicare, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica, a ciascuna azienda (con le modalità definite dagli stessi organismi), all'INAIL e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST.
In occasione delle suddetta comunicazione al datore di lavoro, gli OPTA (o in mancanza gli OPRA), provvederanno a trasmettere una scheda, predisposta dall'Opna, nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell'RLST, come previsti dagli artt. 48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Tale scheda dovrà essere consegnata tempestivamente da parte del datore di lavoro a tutti i lavoratori.

2.1.8. Periodicamente, ed almeno alla fine di ogni anno, gli OPRA rileveranno dall'Ente bilaterale regionale le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.

2.1.9. In caso di sostituzione, le OOSS, a livello regionale, provvederanno alla nuova individuazione e le successive comunicazioni avverranno secondo le modalità definite ai punti precedenti.

2.1.10. Nella fase transitoria continuano ad avere efficacia gli accordi regionali in essere sino alla definizione del nuovo protocollo attuativo. Sono fatti salvi gli accordi regionali che hanno già definito una regolamentazione sulla gestione territoriale del sistema della sicurezza basata sulla nuova quota di € 18,75 e che sono complessivamente equivalenti al presente accordo.

2.1.11. In caso di mancata stipula del Protocollo a livello regionale si attiverà un incontro tra le Parti stipulanti il presento Accordo a livello nazionale con le Parti a livello regionale per verificare la situazione e rimuovere eventuali ostacoli.

2.1.12. In caso di mancato assolvimento dogli adempimenti dovuti, a partire dall'attribuzione degli RLST per ciascuna azienda, dopo 30 giorni l'Organismo paritetico di livello superiore è tenuto alla definizione degli stessi.
In ogni caso, ciascuna delle Parti sociali potrà attivare l'Organismo paritetico nazionale al fine di conseguire la definizione degli stessi.

2.1.13. In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di informazione e consultazioni (art. 50, co. 1, lett. b), c), d), e) del D.Lgs. 81/2008 e smi) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti di norma nella sede dell'organismo paritetico territoriale, con le modalità previste al successivo punto 2.1.16 per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, e/o da soggetti qualificati e specificatamente incaricati dal datore di lavoro.

2.1.14. Gli RLST predispongono un programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli Opta almeno 30 gg. prima della sua attuazione, e relazionano periodicamente sull'attività svolta con l'ausilio di appositi moduli predisposti dall'Opna in collaborazione con gli Opra.

2.1.15. In caso di accesso in azienda (art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs.81/2008 e smi), al di fuori della programmazione prevista al punto precedente, l'RLST dovrà comunicare per scritto alla componente datoriale dell'OPTA, con un preavviso di 6 gg., le aziende interessate.
L'esercizio dell'attribuzione prevista all'art. 50, co. 1, lett. .a), del D.Lgs.81/2008 e smi, avverrà alla presenza dell'Associazione datoriale cui l'impresa è iscritta (o alla quale ha conferito mandato), nel caso in cui la stessa confermi la propria disponibilità ad essere presente, entro la data fissata.
Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al primo periodo del presente articolo.
Restano fermi i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato.

2.1.16. Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi per conoscenza presso la sede degli organismi paritetici, secondo schede predisposte dall'Opna in collaborazione con gli Opra, nel rispetto dei contenuti di cui ag art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi.

2.1.17. Gli RLST, qualora dipendenti delle imprese aderenti al Sistema, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.1.18. Gli RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva.
Nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo pieno dell' RLST, le Parti definiranno a livello regionale, in deroga al presente Accordo, i tempi dell'attività utilizzando le risorse dedicate, comunicandolo all'Opna.
Qualora gli RLST siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il presente accordo verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro mandato, su richiesta della Organizzazione Sindacale, che li ha individuati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso. Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza.
I costi relativi alla retribuzione, e agli oneri assicurativi e contributivi saranno coperti esclusivamente dalle risorse di cui al punto 4.2 sub.l del presente Accordo, risorse regionali destinate al finanziamento degli RLST.
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.

2.1.19. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché gli RLST, acquisiscano attraverso la formazione le competenze per l'esplicazione del proprio ruolo.

2.2. Rappresentante lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)
2.2.1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di norma eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

2.2.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è trasmesso senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro lo trasmette all'OPRA/OPTA, anche per il tramite della Associazione di appartenenza, anche ai fini del recupero della quota di cui al punto 4.2.3.
Il datore di lavoro comunica all'Inail il nominativo ai sensi dell'art 18, co. 1, lett. aa). Hanno diritto al voto tutti i lavoratori e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva. La durata dell'incarico è di 3 anni.

2.2.3. Per l'espletamento del ruolo previsto dall'art. 50 del D.Lgs 81/2008 e smi, al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 50, comma 1, lett. a), h), m),o):
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
m. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Vengono inoltre imputate a tale monte-ore le attività inerenti alle funzioni, svolte al di fuori dell'azienda; l'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa. Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza, quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

2.2.4. In applicazione dell'articolo 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 81/2008 e smi, al rappresentante verranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni relative a tutti gli infortuni e alle malattie professionali.

2.2.5. L' RLS riceve, dietro richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi ove previsto e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione (i Duvri sono riferiti ai contratti di appalto o d'opera stipulati dall' azienda). Al ricevimento dei documenti l'RLS rilascia una firma che conferma l'avvenuta consegna e che fissa la data dell'evento.

2.2.6. L'RLS ha inoltre diritto ad accedere ai dati relativi ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente essere indicati nel Duvri.

2.2.7. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.

2.2.8. Le consultazioni del rappresentante per la sicurezza si devono svolgere in modo da garantire la loro effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta l'RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

2.2.9. L'RLS è tenuto ad apporre la propria firma sul verbale di consultazione esclusivamente a conferma dell'avvenuta consegna.

2.2.10. Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso con un ordine del giorno scritto:
• nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori, almeno una volta all'anno, direttamente dal datore di lavoro;
• nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS richiedere la convocazione di tale riunione.
Di dette riunioni viene redatto verbale.

2.3. Rappresentante lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Sono fatti salvi gli accordi che regolamentano il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 81/2008 e smi. siglati dalle Associazioni datoriali e sindacali in essere alla data di stipula del presente Accordo.

3. Organismi paritetici
In attuazione degli artt. 2, co. 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs n. 81/2008 e smi è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10,11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati;
a. Organismo Paritetico Nazionale Artigianato - OPNA
b. Organismi Paritetici Regionali Artigianato - OPRA
c. Organismi Paritetici Territoriali Artigianato - OPTA
L' OPNA, gli OPRA gli OPTA operano sulla base di Statuti e regolamenti.
L'OPNA definirà lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli organismi si adegueranno.
Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

3.1. Costituzione, compiti e funzioni dell'Opna
3.1.1. A livello nazionale è costituito, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, un specifico organismo paritetico tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'Opna è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell'attività formativa, anche in rapporto con il Fondo interprofessionale, e per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia (lett. ee, co. 1, art. 2, D.Lgs. 81/2008 e smi).

3.1.2. Le Parti firmatarie la presente intesa designano bilateralmente e pariteticamente i propri componenti in numero di 12, rispettivamente 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali (2 Cgil, 2 Cisl; 2 Uil).

3.1.3. L'Opna partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art. 52, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo.
Inoltre Opna può svolgere ulteriori attività, sempre in ambito "salute e sicurezza", in rapporto con organismi, preferibilmente pubblici, internazionali e nazionali.

3.1.3b/s L'OPNA svolge prioritariamente funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici dell'artigianato.

3.1.4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Opna, derivanti dal D.Lgs 81/2008 e smi,
le Parti firmatarie sottoscrivono con l'Ebna una convenzione per le funzioni di segreteria e uno specifico finanziamento.
Le Parti Sociali, ai fini dell'assunzione di impegni nei confronti di soggetti terzi, definiranno tramite Accordo nazionale la forma giuridica idonea dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro primo del Codice Civile. Inoltre, l'OPNA potrà utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali e/o partecipare a bandi e concorsi pubblici.

3.1.5. L'Opna riceve dall' Ebna tutte le informazioni relative alle risorse e alla loro ripartizione sia a livello regionale sia per bacino di interesse Opta , raccolte ai sensi della lettera b) della delibera del Comitato Esecutivo dell' Ebna del 12 maggio 2010, e ogni altra informazione utile al proprio funzionamento.

3.1.6. Per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio l'Opna riceve dagli Opra:
a. le informazioni sulla costituzione di Opra e Opta, i nominativi e i riferimenti dei loro componenti e le eventuali variazioni
b. le informazioni relative ai programmi regionali di azioni a supporto delle imprese di cui al successivo punto 3.2.9
c. la relazione annuale sull'attività svolta di cui al successivo punto 3.2.10
d. contestualmente alla comunicazione all’Inail di cui alla lett. 8 bis dell'art. 51, da parte degli Opra, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli RLST

3.1.7. L'Opna svolgerà un ruolo proattivo per la costituzione e il buon funzionamento della rete degli Organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti, o siano di recente costituzione e/o nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione.
L'Opna organizzerà almeno un incontro all'anno tra tutti i Coordinatori (o figure equivalenti) degli organismi regionali.

3.1.8. Al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l'Opna predispone in collaborazione con gli Opra:
a. criteri relativi alle competenze delle quali gli Organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 51 co. 3 e 6;
b. criteri relativi alle "specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti", di cui all'art. 51 co. 3 ter, nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
c. criteri e modalità per l'attuazione della "collaborazione" in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, alla luce di quanto previsto al punto 3.2.12 del presente Accordo;
d. i modelli richiamati negli articoli del presente Accordo.

3.1.9. L'Opna attua inoltre la propria funzione di coordinamento, favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza, nell'ambito del Sistema e nei confronti delle Istituzioni. A tal fine l'Opna promuove la progettazione e gestione di una pagina web Salute e Sicurezza nel sito dell'Ebna, nell'ambito della quale verranno diffuse informazioni in merito a:
a. struttura e articolazione della rete, con link ai siti regionali;
b. progetti realizzati a livello nazionale, regionale e territoriale dalla rete degli organismi;
c. dati relativi a infortuni, infortuni mortali e malattie professionali elaborati sulla base dei dati Inail (flussi informativi), del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e del Sistema di sorveglianza delle malattie professionali;
d. buone prassi attuate dagli organismi paritetici territoriali (OPRA e OPTA) e dalle aziende aderenti al sistema.

3.1.10. L'Opna parteciperà, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art. 8, co. 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e smi.

3.1.11. L'Opna promuoverà, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.

3.2. Compiti e funzioni degli Opra
3.2.1. A livello regionale sono costituiti, ai sensi dell'Art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi., specifici organismi paritetici tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali confederali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Accordo.

3.2.2. Le Parti, a livello regionale, ai fini dell'assunzione di impegni nei confronti di soggetti terzi, definiranno tramite Accordo regionale la forma giuridica idonea attraverso la costituzione dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro primo del Codice Civile.
Gli OPRA gestiscono la quota di cui al punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'Ebna del 12 maggio 2010, corrisposta dalle aziende aderenti al sistema e godono di autonomia amministrativa, seppure nelle forme stabilite e regolate a livello territoriale. Tale quota, individuata in apposite poste di bilancio dall'Ente bilaterale regionale, verrà stornata dallo stesso nel rispetto delle scadenze di versamento dell'EBNA.
Le risorse così amministrate consentono di esercitare le funzioni e i compiti propri in funzione delle decisioni autonomamente assunte dall'organismo.
In relazione alle forme organizzative sono fatti salvi gli accordi regionali già in essere alla data di stipula del presente Accordo, purché equivalenti al medesimo.

3.2.3. Gli Opra costituiscono istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. Gli Opra costituiscono prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli Opta.

3.2.4. Gli Opra svolgono funzioni di:
• promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
• promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione
• monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale
• promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali e di supporto all'attività degli RLST.

3.2.5. Gli Opra ricevono dall'Ente bilaterale regionale tutti i dati relativi alle aziende e al numero dei lavoratori aderenti al sistema, secondo l'articolazione territoriale.

3.2.6. Gli Opra trasmettono all'Opina i nominativi, i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli organismi territoriali.

3.2.7. Per svolgere le funzioni di supporto all'attività degli RLST, gli Opra predispongono, di concerto con gli Enti Bilaterali regionali, il sistema informativo regionale, contenente:
▪ i dati relativi alle aziende aderenti al sistema ( sia di quelle con RLST che quelle con RLS aziendale)
▪ le informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, devono inviare al RLST inerenti anche la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva da predisporre da parte dell'Opna, entro 3 mesi dalla firma del presente Accordo.
Gli Opra assolvono inoltre ai compiti di comunicazione dei nominativi degli RLST e le eventuali variazioni nei confronti:
• delle aziende di riferimento
• dell'Inail
• dell'Organo di vigilanza
• dell'Opna

3.2.8. Gli Opra sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST, qualora gli Opta non siano in grado di assolvere a questo compito.

3.2.9. Gli Opra definiscono un programma annuale o pluriennale di azioni a supporto delle imprese incentrate sui rischi prioritari per la salute e sicurezza, evidenziati dai dati territoriali relativi alle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente accordo.
Tale programma viene trasmesso all'Opna e può essere trasmesso al Comitato regionale di coordinamento, dì cui all'art. 7, D.Lgs. 81/2008 e smi.
Qualora previsto dagli accordi regionali, ulteriori risorse messe a disposizione dall'Ente Bilaterale possono contribuire alla realizzazione di detto programma.

3.2.10. Gli Opra elaborano e trasmettono al Comitato Regionale di Coordinamento e all'Opna la relazione annuale di cui al co. 7, art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sull'attività svolta a livello territoriale e regionale.

3.2.11. Gli Opra promuovono attività formativa nei confronti di RLS, RLST, Lavoratori, Datori di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti e preposti, anche favorendo l'utilizzo di risorse regionali, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Inail e tramite la collaborazione con Fondartigianato, tenendo conto della domanda proveniente dalle aziende aderenti al sistema.
Gli Opra in collaborazione con gli Opta promuovono e finanziano la formazione degli RLST.

3.2.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi, avviene : "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (Art. 37 co. 12), va intesa nel senso che "i corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici". La formazione dei dirigenti e preposti potrà essere effettuata anche in collaborazione con gli organismi paritetici.
Tale collaborazione si attiva (in conformità agli accordi a livello regionale tra le Parti stipulanti), attraverso almeno uno dei seguenti strumenti:
1. Comunicazione delle imprese all'organismo paritetico;
2. Attestazione di verifica circa la conformità dei contenuti della formazione alla normativa vigente.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, dello eventuali indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dalla sua ricezione, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

3.2.13. Gli Opra, che intendano svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente accordo, previste dall'art. 51, devono attuare i criteri definiti dal presente Accordo al punto 3.1.8.

3.2.14. Gli Opra promuovono la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati regionali, i progetti e le buone prassi e partecipano alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi e sulle malattie professionali, promosse dal Opna.

3.3. Compiti e funzioni degli Opta
3.3.1. La costituzione degli OPTA è individuata, di norma, a livello provinciale, salvo che a livello Regionale le Parti definiscano organismi equivalenti o diversi ambiti territoriali.

3.3.2. Gli Opta sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3.3. Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST a carico del datore di lavoro, previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi,.sono assolti di norma presso la sede degli Opta.

3.3.4. Gli Opta partecipano alla definizione e attuano le azioni a supporto delle imprese, individuate nei piani regionali annuali di cui al punto 3.2.9.

3.3.5. Gli Opta trasmettono annualmente i dati di pertinenza territoriale agli Opra ai fini della relazione sull'attività svolta di cui al punto 3.2.10.

3.3.6. Gli Opta sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST.

3.3.7. Gli Opta collaborano alla raccolta e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati provinciali, i progetti e le buone prassi e partecipano, anche mediante l'Opra, alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi e sulle malattie professionali, promosse dall'Opna.

3.3.8. Gli Opta, favoriscono l'individuazione della domanda proveniente dalle imprese aderenti al sistema, promuovono, in collaborazione con l'Opra, la definizione dell'offerta formativa, coerentemente con le priorità individuate nei piani annuali di attività e partecipano alle specifiche attività di formazione promosse dall'Opra

3.3.9. Gli Opta che intendono svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle imprese aderenti al Sistema, previste dall'art. 51, attuano i criteri definiti dal presente Accordo al punto 3.1.8.

4. Risorse
4.1. Sulla base di quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, le risorse di cui al punto b) di detta delibera, pari a € 18,75 annue per lavoratore, sono versate dalle imprese ad EBNA. Tali risorse verranno trasferite in maniera automatica, con cadenza mensile, nel conto corrente di pertinenza di ciascuna regione, sulla base delle indicazioni delle Parti sociali regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Tali risorse saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le stesse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.

4.2. Le risorse regionali relative punto b) di detta delibera saranno così suddivise;
1. una quota annua per lavoratore di almeno € 12,00 sarà destinata alle OOSS regionali, a seguito della nomina degli RLST, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;
2. una quota annua per lavoratore fino a € 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità degli organismi paritetici (OPRA/OPTA), le attività formative e i programmi e le iniziative dì tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
3. nel caso ci sia l'RLS aziendale, all'impresa ritorna la quota di cui al punto 1.

4.3. Gli accordi regionali potranno regolamentare la quota di cui al punto 2 tenendo conto che le spese fisse di struttura (OPRA/OPTA) dovranno essere contenute e comunque non potranno risultare superiori al 8% del gettito complessivo annuo mentre le attività formative non potranno risultare inferiori al 20% dello stesso gettito.

4.4. Fermo restando la ripartizione delle risorse come sopra previsto, nel caso in cui le risorse destinate a garantire la funzionalità degli organismi e le attività formative di cui al punto 4.3, risultassero assolte con altre risorse bilaterali, finanziamenti, etc, le stesse risorse potranno essere attribuite al punto 1 di cui all'articolo 4.2 attraverso Accordo a livello regionale fra le Parti.

4.5. Le Parti si danno atto che tutte le cifre sopra indicate sono da considerarsi al lordo delle sole spese di esazione, previste ai sensi della convenzione Ebna/Inps del 2 febbraio 2010, le quali andranno proporzionalmente detratte dall'importo delle singole quote.

5. Formazione
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché di quello Territoriale viene svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per quanto attiene alla formazione degli altri soggetti della sicurezza di cui al presente accordo interconfederale, le Parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla data di definizione dell'Accordo Stato - Regioni sull'art. 37 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., al fine di armonizzare le disposizioni con i contenuti del presente accordo interconfederale.