Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 50-3374

Assunzione e integrazione dell’accordosancito in data 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome , ai fini dell’attuazione dell’art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 , che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2006

Pubblicata sul Bollettino regionale del 10 agosto 2006, n. 32


LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di recepire l’accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.02.2006, ai fini dell’attuazione dell’art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 , che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- di rimandare a successive determinazioni delle competenti Direzioni Regionali la definizione degli atti necessari alla realizzazione dei corsi, secondo quanto previsto dall’accordo e dalle indicazioni di seguito riportate, finalizzate ad assicurare uniformità e trasparenza all’azione formativa e volte a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee.

1. censimento e diffusione, a favore dei potenziali utenti, dei nominativi dei soggetti che sul territorio regionale sono abilitati e intendono attivare percorsi formativi per i diversi moduli definiti dall’accordo;

2. definizione delle modalità per la richiesta di autorizzazione regionale per i soggetti di cui al punto 4.2 dell’accordo (Altri soggetti formatori) al fine dell’attivazione dei corsi;

3. indicazioni, ai soggetti formatori abilitati, per l’eventuale riconoscimento di crediti derivanti dalla frequenza ad attività formative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

4. indicazioni, ai soggetti formatori abilitati, per l’eventuale riconoscimento di crediti richiesti da persone che abbiano frequentato, successivamente all’emanazione del D.Lgs. 195/03 , corsi coerenti con i requisiti minimi indicati nell’accordo del 26 gennaio 2006;

5. predisposizione di un Modello Standard di verbale relativo alle verifiche finali e agli attestati di frequenza e profitto da rilasciarsi al termine dei singoli moduli;

6. modalità per il rilascio dell’attestato di frequenza e profitto , su presentazione del verbale di valutazione da parte del soggetto abilitato, di cui al punto 4.2 dell’accordo, per ciascuno dei moduli frequentati,;

7. creazione di un elenco di persone idonee a svolgere le funzioni di RSPP e/o ASPP e registrazione frequenze ai singoli moduli.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 8/R/2002.

(omissis)

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