Cassazione Penale, Sez. 4, 09 giugno 2011, n. 23314 - Contratto di somministrazione e responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione
Responsabilità del legale rappresentante di una spa per infortunio di un dipendente che, mentre lavorava in virtù del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo con la mansione di carrellista presso lo stabilimento C. spa, durante le operazioni di spostamento di alcuni bancali, riportava fratture varie con prognosi iniziale di gg. 30 e successivamente superiore a gg. 40. All'imputato, nella qualità di datore di lavoro del D., era stato contestato di avere omesso di fornire al dipendente una formazione adeguata alle specifiche mansioni di carrellista, espressamente indicata nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo tra la S. e la C., in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22.
Ricorso in Cassazione - La Corte qualifica l'impugnazione come appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere
Dott. MAISANO Giulio Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.E., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 718/2006 TRIB. DI MACERATA SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE, del 26/03/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso perchè il ricorso venga qualificato come appello; udito il difensore avv. Perri Giacomo Mario del foro di Macerata, che si associa alla richiesta del PG.
FattoDiritto
Il Tribunale di Macerata, a seguito di giudizio abbreviato, ha ritenuto G.E., nella qualità di legale rappresentante della S. s.p.a., fornitrice di lavoro temporaneo, responsabile, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso in data (OMISSIS) al lavoratore D.M., il quale, dipendente, secondo la contestazione, della società sopra indicata, mentre lavorava in virtù del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo con la mansione di carrellista presso lo stabilimento C. spa, durante le operazioni di spostamento di alcuni bancali, riportava fratture varie con prognosi iniziale di gg. 30 e successivamente superiore a gg. 40 (fatto del (OMISSIS)).
All'imputato, nella qualità di datore di lavoro del D., era stato contestato di avere omesso di fornire al dipendente una formazione adeguata alle specifiche mansioni di carrellista, espressamente indicata nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo tra la S. e la C., in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22.
La sentenza argomentava la responsabilità dell'imputato proprio attraverso la constatazione, fondata sulla valutazione tecnica degli ispettori della S., del fatto che il D. non aveva adottato le procedure di sicurezza da considerarsi "scontate" per qualsiasi carrellista e comunque riportate in tutti i manuali d'uso dei carrelli che impongono di muovere il mezzo sempre con le forche abbassate fino ad un'altezza dal suolo di cm 20. Il giudicante riteneva altresì accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione contestata e l'evento ed escludeva l'interruzione del rapporto di causalità per comportamento abnorme del lavoratore.
Ricorre per cassazione il G. articolando sette motivi, con i quali lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sotto più profili.
Con il primo motivo lamenta la mancanza di ogni accertamento sulla durata effettiva della malattia e, pertanto, la improcedibilità del reato.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 5, comma 3, secondo il quale nelle ipotesi di contratti di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, nella specie, pertanto, a carico della C. s.p.a, alla quale erano altresì da imputare il mancato approntamento di presidi antinfortunistici: in particolare la mancanza di sensori di allarme ed il posizionamento del termo-aereatore non protetto, ad altezza inferiore rispetto a quella raggiungibile dai carrelli elevatori a forche retrattili che operavano in quella corsia.
Con il terzo e quarto motivo, strettamente connessi, lamenta la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento con riferimento all'asserita omessa informativa da parte della S. al lavoratore D., pur essendo stata fornita dall'imputato la dimostrazione di non essere tenuto a dare alcuna informativa al lavoratore. A supporto di tale affermazione sì deduce che: il D., come confermato dallo stesso e dal libretto del lavoro, aveva già svolto la mansione di carrellista presso altra ditta; il lavoratore era stato adibito dalla C. spa all'uso del carrello elevatore a forche retrattili, solo dopo qualche giorno dall'assunzione e dopo uno specifico corso di 9 ore e la consegna di opuscoli informativi. Inoltre il D. era stato affiancato da un capo operaio, responsabile del settore della prevenzione, incaricato di informarlo sui rischi specifici. Nessun addebito collegabile causalmente con l'evento era pertanto imputabile al somministrante una volta accertato che l'utilizzatore aveva provveduto alla formazione del lavoratore.
Con il quinto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ritenuto nesso di causalità risultante dal testo del provvedimento impugnato con la deposizione testimoniale raccolta nel giudizio abbreviato condizionato.
Il riferimento è alle dichiarazioni rese dal responsabile del servizio di prevenzione, che aveva confermato l'avvenuta formazione ed informazione del lavoratore.
Con il sesto motivo deduce l'inosservanza della legge penale in tema di applicazione della pena assumendo che la pena irrogata non terrebbe in alcun conto della diminuente del rito.
Con il settimo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio non richiesto, che si assume pregiudizievole in quanto riferito a pena pecuniaria.
In via preliminare osserva il Collegio che l'impugnazione proposta dall'imputato non può essere ritenuta ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., contenendo censure in ordine alla valutazione delle prove.
Il ricorso proposto va, pertanto, qualificato come appello e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di merito competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona.