Cassazione Penale, Sez. 3, 15 giugno 2011, n. 23969 - Utilizzo di una motosega mal funzionante


 

 

Responsabilità del titolare di una ditta individuale esercente attività di industria boschiva perchè non attuava tutte le idonee misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso degli attrezzi da lavoro, facendo utilizzare ad un proprio lavoratore una motosega con il maniglione anteriore blocca catena mal funzionante.

Condannato, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza invio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

Gu. Se. - nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 17.3.2010 del tribunale di Grosseto, sez. distaccata di Orbetello;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;

Udito l'avv. Aldi Ugo per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

 

Fatto



1. Gu. Se. è imputato del reato p. e p. dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 4, e articolo 89, comma 2, lettera a), perchè quale titolare della Ditta individuale omonima esercente attività di industria boschiva, nonchè quale datore di Pa. Gh. , non attuava tutte le idonee misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso degli attrezzi da lavoro, facendo utilizzare al lavoratore suddetto una motosega marca Husqvarna con il maniglione anteriore blocca catena mal funzionante (in (Omissis)).

L'imputato era citato a giudizio dinanzi alla Sezione distaccata del tribunale di Grosseto.

Nel corso del dibattimento, con l'accordo delle parti venivano acquisite le dichiarazioni rese dai testi Pa. Gh. , Ba. Ma. , P. M. , B. D. D. e Re. Ad. nel procedimento nei confronti dello stesso imputato per il reato di cui all'articolo 590 c.p.. Inoltre, sempre con l'accordo delle parti, erano acquisite le sommarie informazioni rese da Mu. Fe. , Vi. Ri. , M. E. e Ni. Mi. .

Il tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, con sentenza in data 17/03/2010, dichiarava il Gu. responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di euro 1.600,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

 

Diritto



1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata contestazione di fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione cosi denunciando la violazione degli articoli 522 e 521 c.p.p.. Secondo il ricorrente nel corso dell'istruzione dibattimentale era emersa una differenza sostanziale del fatto contestato. Infatti secondo la contestazione il Gu. avrebbe fornito al lavoratore una motosega di una certa marca con il maniglione bloccacatena mal funzionante, mentre nel corso dell'istruttoria è risultato che il lavoratore aveva utilizzato un'altra motosega perfettamente funzionante mentre la motosega malfunzionante sarebbe stata utilizzata da altro lavoratore.

Con il secondo motivo poi il ricorrente si duole che sulla motosega non era mai stato eseguito un accertamento tecnico non avendo il pubblico ministero mai nominato alcun consulente tecnico nè mai chiesto alcuna perizia.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la verifica compiuta dagli operatori della ASL non è un accertamento tecnico; essi sono stati esaminati come testi mentre il pubblico ministero avrebbe dovuto accertare e provare il difetto di funzionamento della motosega mediante un accertamento tecnico e seguito da tecnici specializzati.

2. Preliminarmente - non essendo il ricorso manifestamente infondato (quanto all'eccepita mancanza di un accertamento tecnico sul funzionamento della motosega, ciò che costituiva elemento della condotta contestata all'imputato e ritenuta non di meno sussistente dalla sentenza impugnata) - va rilevato che è maturato il termine prescrizionale (alla data del 15.9.2010) e quindi il reato è estinto.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

 



La Corte annulla senza invio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.