Tribunale di Modena, Sez. Lav., 18 febbraio 2011 - Demansionamento e condotta mobbizzante


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,

 

TRIBUNALE DI MODENA

 

Il giudice del lavoro, dott.ssa Carla Ponterio

 

ha pronunciato la seguente

 

sentenza

 

nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 1109/05, decisa all'udienza di discussione del 25.1.2011, promossa da: F.G., rappresentato e difeso dall'avv. S. Beltrami;

 

contro:

 

T. spa, in persona del legale rappresentante protempore,, rappresentata e difesa dall'avv. L. Caselli;

 

con la chiamata in causa di:

 

Assicurazioni Generali spa, persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Seidenari;

 

Conclusioni di parte ricorrente come da pagg. 3, 4,del ricorso. Conclusioni della T. spa come da pagg. 16, 17 della comparsa di costituzione.

 

Conclusioni della terza chiamata come da pagg. 5, 6 della comparsa di costituzione.

 

 

 

 

FattoDiritto

 

 

(art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 l. 69/09)

 

1. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'ex datore di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che si assumono causati da demansionamento del dipendente e da una pretesa condotta mobbizzante attuata nei suoi confronti.

 

La società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità del ricorso.

 

Ha negato qualsiasi demansionamento spiegando come al F.G., persona affetta da problemi psicologici e caratteriali, siano comunque assegnate, nel periodo in contestazione, mansioni controllo qualità e gestione del magazzino, perfettamente compatibili col VII livello di inquadramento. Ha inoltre escluso qualsiasi condotta mobbizzante posta in essere ai danni del predetto.

 

2. Deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società datoriale atteso che la domanda azionata concerne il danno differenziale, quello che residua al di là dell'indennizzo Inail, a cui è obbligato il datore di lavoro.

 

3. Benché formulato in maniera sintetica ed imprecisa, il ricorso non può considerarsi nullo.

 

Come è noto, nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, qualora non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto ed anche alla luce della documentazione allegata.

 

Tale indeterminatezza, ai fini del giudizio di nullità, deve essere tale da rendere impossibile l'esatta comprensione della pretesa attorea e da impedire al convenuto di apprestare una idonea difesa (cfr. Cass., 16855/03; Cass., 18930/04; Cass., 5794/04; Cass., 11149/98).

 

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è chiaramente esposta nel ricorso introduttivo e la causa petendi è enunciata nelle condotte illegittime di demansionamento e mobbing, il primo specificato nel senso dell'assegnazione al F.G. delle mansioni di magazziniere a partire dal marzo 1999.

 

4. È pacifico che il F.G. sia stato assunto dalla T. spa il 22.9.97 come impiegato tecnico di VII livello con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, prorogato di altri sei mesi (cfr. doc. 1, 2 conv.).

 

A far data dal 14.9.98 il predetto fu assunto a tempo indeterminato con la medesima qualifica (doc. 3 conv.).

 

È pacifico, in quanto allegato da entrambe le parti, che a far data dal settembre 1998 e fino al marzo 1999 il F.G. abbia svolto le mansioni di controllo qualità dei materiali in entrata.

 

Secondo le allegazioni contenute in ricorso, da marzo 1999 il ricorrente ha svolto prevalentemente le mansioni di magazziniere, non corrispondenti alla qualifica rivestita e sensibilmente inferiori.

 

Tale allegazione ha trovato conferma nelle prove testimoniali raccolte.

 

Il teste L.Cesare, dipendente della T. da marzo 2003 a giugno 2003 come magazziniere, ha dichiarato: "io ero aiutante del F.G. che era responsabile del magazzino. Il F.G. preparava gli ordini di produzione, scaricavamo il materiale dei fornitori e tenevamo a posto il magazzino. Tutti e due facevamo le stesse mansioni, lui all'inizio mi ha insegnato ma poi abbiamo fatto insieme le varie attività. Il F.G. faceva il controllo qualità ed io solo a volte. Quando sono andato via so che lui è rimasto a lavorare in magazzino. Da quando io sono entrato ho visto il F.G. fare sempre le stesse mansioni di addetto al magazzino. F.G. mi disse che prima di essere assegnato al magazzino lavorava nell'ufficio acquisti".

 

Il teste F.Gianluca, dipendente T. dal 1999 a fine 2003 come magazziniere, ha riferito: "il F.G. era magazziniere insieme a me, lui riceveva il materiale dei fornitori, faceva il controllo di qualità e sistemava la roba in magazzino. Arrivava il materiale, quello pesante lo scaricavo io col muletto perché ero anche carrellista, quello contenuto in scatole più piccole veniva consegnato dal fornitore direttamente al F.G. che lo sistemava in magazzino. Il controllo qualità Io faceva solo il F.G.. Lui mi disse che prima era stato all'ufficio acquisti. F.G. diceva che non gli piaceva il lavoro in magazzino perché non era la sua mansione. Non so perché fosse stato spostato dall'ufficio acquisti in magazzino".

 

Il teste P.Umberto, dipendente della T. come responsabile della produzione dal 14.2.00 e poi collaboratore a progetto nel 2008, ha così descritto le mansioni del ricorrente: "quando io ho iniziato a lavorare F.G. lavorava in magazzino, riceveva la merce. Lui aveva la distinta di ogni commessa, lui controllava il materiale arrivato, lo smistava...o in magazzino o in produzione. Faceva inoltre il controllo qualità con gli attrezzi che erano in magazzino, calibro, metro, tamponi ecc. Io a volte l'ho visto fare questo controllo. Io andavo in magazzino più volte al giorno e normalmente lo vedevo ricevere e smistare la merce che arrivava. Ricordo che lavoro ce ne era molto. Il controllo qualità in linea di massima lo faceva sui pezzi speciali e non su quelli standard. Lui decideva anche a quale commessa era riferita la merce che arrivava. In magazzino ci lavorava anche la Cristina e mi pare nell'ultimo periodo c'era anche un ragazzo che gli dava una mano. Lui non usava il muletto cosa che faceva un altro ragazzo. Nel magazzino lui aveva una scrivania e a fianco c'era un armadio con gli strumenti per il controllo qualità".

 

Il teste S.Daniele, rappresentante di vendita per la ditta Panciroli fornitrice della T., ha reso la seguente deposizione: "io passavo dal magazzino e F.G. mi consegnava gli ordini. Ciò succedeva nel 1997 e per sei-sette mesi, in cui F.G. mi faceva direttamente gli ordini. Negli anni successivi gli ordini me li dava un certo Luca e F.G. invece ritirava la roba. Io saltuariamente facevo le consegne e andavo in magazzino a consegnare il materiale al F.G. che controllava il materiale e metteva timbro e firma sui documenti. Non l'ho mai visto fare controlli con attrezzi ma devo precisare che il materiale che io consegnavo, bulloni e viti, poteva essere controllato solo visivamente".

 

Di analogo contenuto la deposizione della teste P.Tiziana, dipendente T. dal 2002 con mansioni di responsabile magazzino e spedizioni: "F.G. nel 2002 svolgeva attività di ricevimento merce, controllo qualità della stessa e smistamento per le varie commesse che andavano in produzione. Il controllo qualità doveva consistere nel controllo della quantità che corrisponda a quanto è stato ordinato e al disegno. Di solito il fornitore consegnava la merce insieme al disegno e quindi il F.G. controllava secondo il disegno che altrimenti poteva chiedere all'ufficio tecnico...Per il controllo qualità potevano servire attrezzi che lui aveva in un armadio. Io andavo anche in magazzino più volte al giorno e lo vedevo fare ricevimento merce e suddivisione della merce ma che facesse un controllo con gli strumenti non ricordo di averlo visto. Il controllo con i disegni lo faceva e alcune volte l'ho visto".

 

Le deposizioni riportate, di contenuto pressoché univoco, dimostrano come il ricorrente fosse prima addetto all'ufficio acquisti, incaricato della gestione degli ordini, poi fu assegnato al controllo qualità dei prodotti in entrata e dopo alcuni mesi, a partire da marzo 1999, svolse quasi esclusivamente mansioni di addetto al magazzino occupandosi di ricevere la merce in entrata, smistarla in magazzino o in produzione, controllare visivamente la corrispondenza della stessa con l'ordine effettuato.

 

I testimoni escussi, anche coloro che sono tuttora legati alla convenuta da rapporti di subordinazione o collaborazione, hanno precisato di aver visto il F.G. occupato essenzialmente a ricevere e smistare la merce e solo occasionalmente, ed in relazione a prodotti particolari, intento anche ad eseguire un controllo di qualità con uso di specifici attrezzi.

 

I testi L. e F., assunti come magazzinieri, hanno descritto il lavoro del F.G. come sostanzialmente sovrapponibile a quello da essi effettuato.

 

Le prove testimoniali hanno in sostanza confermato quanto dichiarato dal ricorrente nel corso del libero interrogatorio: "ho lavorato all'ufficio acquisti per un anno e dopo il sig. Scianchi mi chiese se volevo andare a fare il controllo qualità. Lui chiese prima a mia moglie se questo mi poteva interessare e mia moglie gli disse che doveva parlarne con me. Me lo ha proposto ed io ho detto sì nel senso che accettavo. L'ho fatto per sei mesi senza alcun problema e facevo quello che ha detto P., controllo pezzi in entrata. Dopo il settimo mese hanno detto che il controllo qualità non serviva a niente e io allora ho fatto proprio il magazziniere, nel senso che scaricavo la merce in pacchi piccoli, la mettevo in magazzino e la prelevavo per darla al montaggio. Dopo sei mesi non ho più fatto il controllo qualità che non faceva nessuno. Io come magazziniere facevo il controllo delle bolle, cioè controllo della quantità, con l'aiuto di Cesare. Per controllare la qualità di usano strumenti appositi e si fanno controlli a campione. Questo l'ho fatto per sei mesi e poi basta. Dalla produzione mi davano liste di prelievo ed io mandavo la merce in magazzino ma non facevo il controllo qualità perché non c'era tempo. Nei primi sei mesi il controllo qualità lo facevo con micrometri, calibri e comparatori, tamponi ecc. Dopo sei mesi il capo officina C. mi disse di lasciare l'ufficio ove facevo controllo qualità e di andare in magazzino in attesa che arrivasse un magazziniere che non è mai arrivato. In magazzino c'ero io, una signora addetta ai ricambi, Luca agli imballaggi in un periodo. Io aprivo le scatole del materiale e facevo un controllo visivo delle quantità, questo non è controllo qualità....Il controllo qualità l'ho fatto da settembre 98 a marzo 99".

 

Costituisce principio ripetutamente affermato in dottrina e giurisprudenza quello per cui "il bene giuridico, assicurato al lavoratore dalla disposizione dell'art. 13 l. 300/70 e costituente limite allo ius variandi dell'imprenditore, è rappresentato dalla professionalità intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni tecniche e abilità operativa acquisite nella precedente fase del rapporto e come possibilità di continuare ad utilizzare un tale patrimonio e di affinarlo ulteriormente (Cass. 6405-1983; 1833-1984; 1033-1985; 1038-1985; 2174-1985; 169-1986)...Il bene giuridico sopra definito è garantito in quanto tale al lavoratore, nel senso che è illegittima qualsiasi modificazione dell'organizzazione aziendale che incida su di esso, indipendentemente da una specifica volontà di declassamento dell'imprenditore; e d'altra parte, proprio perché la garanzia di quel bene si configura come limite al potere del datore di lavoro, secondo una scelta legislativa che, in conformità dell'art. 35-1 Cost., ha tutelato il "patrimonio professionale" come aspetto della dignità del lavoratore (cfr. Cass. 2231-1984 in foro it. 1985;1,1164 e segg.), esso non potrebbe essere sacrificato nemmeno in nome di pur comprovate esigenze organizzative e tecniche (richiamate nell'ult. parte del 1 comma del citato art. 13 solo con riferimento al trasferimento da un'unità produttiva ad altra). Tali esigenze, invero, in quanto garantite dalla libertà d'iniziativa economica, trovano, come questa, un limite (art. 41-1 Cost.) nella tutela della dignità umana nel cui ambito la legge n. 300-1970 ha ricondotto, per ciò che attiene alla dignità del lavoratore, la sua dignità professionale" (Cass., 6852/87).

 

Come si legge in Cass., 6865/01, "quando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 c.c., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale in quanto tale fattispecie implica una sottrazione di mansioni tale - per natura, portata ed incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e un consequenziale impoverimento della sua professionalità" (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato dequalificante per una addetta alle vendite che si occupava anche della stipulazione dei contratti l'affidamento di compiti limitati a prendere contatti telefonici con la clientela, sul principale rilievo che le comunicazioni telefoniche "de quibus" non costituivano, nel caso di specie, un diverso sistema di conclusione dei contratti ma esclusivamente un'attività preliminare rispetto all'attività negoziale vera e propria che era stata affidata ad altri venditori i quali si occupavano dei contatti personali diretti con i clienti onde raccoglierne le sottoscrizioni)".

 

Non vi è dubbio che nel caso di specie, sulla base degli elementi probatori acquisiti, ricorrano tutti i presupposti per ritenere integrata la violazione di cui all'art. 2103 cc avendo il F.G. subito un progressivo impoverimento delle mansioni e dei compiti affidatigli, tra cui, in ultimo, il controllo qualità, fino a svolgere un ruolo sostanzialmente assimilabile a quello di magazziniere, un ruolo meramente operativo, di ricezione, controllo visivo, sistemazione e smistamento della merce.

 

Più esattamente, il F.G. dopo marzo 1999 andò ad occupare un posto di magazziniere rimasto vacante mentre un altro dipendente andò a ricoprire le funzioni di addetto all'ufficio acquisti, originariamente svolte dal ricorrente. Il controllo qualità, che F.G. eseguì per alcuni mesi, fu invece abbandonato in ragione delle più pressanti esigenze del magazzino.

 

Né la dequalificazione del ricorrente può in alcun modo essere giustificata, come sembra pretendere parte convenuta, dal rilievo di inidoneità dello stesso a svolgere mansioni complesse posto che, al di là della mancanza di una prova esauriente di tale inidoneità, il diritto tutelato dall'art. 2103 cc non è nella disponibilità delle parti.

 

Il ricorrente ha allegato e dimostrato di aver subito, per effetto della condotta datoriale lesiva delle garanzie poste dall'art. 2103 cc e quindi illegittima, danni non patrimoniali dovendosi intendere con tale locuzione danni determinati dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilievo economico (cfr. Cass., ss.uu., 26972/08).

 

Si legge nella sentenza citata: "l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge. È questo il caso del contratto di lavoro...L'art. 2087 cc...inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già, implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Il presidio di detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa".

 

Il danno non patrimoniale include nel caso in esame, tenuto conto del contenuto della domanda, il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute, danno biologico, ed il danno morale. Il danno alla salute del ricorrente è adeguatamente dimostrato in base alla documentazione medica in atti e alla ctu che ha messo a fuoco l'episodio depressivo del 2004, legato alla condizione lavorativa vissuta come umiliante e degradante per le mansioni di magazziniere.

 

Il ctu, pur sottolineando la vulnerabilità individuale del ricorrente, ha selezionato le conseguenze della condotta datoriale demansionante che ha portato alla depressione insorta nel 2004 ed ha considerato tale episodio depressivo non in continuazione con altri episodi insorti nel 1998 e nel 2009.

 

Il ctu ha valutato come pari al 4-6% il danno biologico sofferto dal ricorrente e individuato un periodo di inabilità temporanea totale di tre mesi, una inabilità temporanea parziale di sei mesi al 75%, di altri sei mesi al 50% e di ulteriori tre mesi al 25%.

 

Le conclusioni del ctu, adeguatamente motivate e supportate dalla documentazione medica in atti e dall'esito dei test psicologici, sono pienamente condivisibili e non risultano validamente contraddette dal ct di parte convenuta.

 

La liquidazione del danno non patrimoniale (nelle componenti di lesione permanente dell'integrità psicofisica e di danno conseguente a tale lesione in termini di sofferenza soggettiva) viene effettuata in via equitativa utilizzando i criteri elaborati dalla giurisprudenza del tribunale di Milano.

 

Tenuto conto dell'età del ricorrente e della percentuale di danno calcolata dal ctu (5%), si determina il danno suddetto in euro 6.220,00.

 

Il danno biologico legato alla inabilità temporanea totale e parziale si liquida, in base ai criteri di cui alle citate tabelle, in euro 29.700,00.

 

Il danno non patrimoniale complessivo risulta così pari a euro 35.920,00, già rivalutato alla data del 31.12.09.

 

Il risarcimento del danno spettante al ricorrente ha natura di danno differenziale qualitativo, posto che l'assicurazione Inail non copre il danno biologico permanente al di sotto del 6% e quello temporaneo, e ricorrono nel caso in esame i requisiti di cui all'art. 10 dpr 1124/65.

 

In difetto di specifiche allegazioni e prove, deve respingersi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.

 

Gli elementi probatori raccolti non consentono di ravvisare una condotta mobbizzante, al di là della riconosciuta dequalificazione, come complesso di atti unificati da un unico fine di persecuzione e vessazione.

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

Si pongono a carico di parte convenuta, a titolo definitivo, le spese di ctu già liquidate come in atti.

 

 

5. Non può trovare accoglimento la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della società di assicurazione in ragione dei limiti della polizza da cui è escluso il risarcimento danni da malattia professionale nel cui ambito devono ricondursi le conseguenze in termini di danno biologico del demansionamento.

 

La domanda sarebbe, comunque, prescritta posto che le richieste risarcitorie del F.G. verso il datore di lavoro risalgono al 2004.

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

Visto l'art. 429 cpc,

 

 

 

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

 

condanna la T. spa al risarcimento dei danni in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 35.920,00 oltre interessi legali.

 

Respinge la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.

 

Condanna la T. spa alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per spese, Euro 2.300,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge e in favore della terza chiamata che liquida in euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

 

Pone definitivamente a carico della T. spa le spese della ctu già liquidate come in atti.

 

Modena, 25.1.2011

 

Depositata in Cancelleria il 18 FEB 2011