Corte di Appello di Milano, Sez. 3, 05 maggio 2011 - Aperture e rischio di caduta: omissione di precauzioni


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA PENALE

 

Composto dai Signori:

 

1) Dott. SERGIO SILOCCHI - Presidente

 

2) Dott.ssa SILVANA D'ANTONA - Consigliere

 

3) Dott.ssa GIULIANA MEROLA - Consigliere EST.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

contro

 

BR.GI. nato omissis - APPELLANTE-LIBERO-PRESENTE

 

residente a omissis domicilio eletto omissis C/DIFENSORE

 

Imputato di: ART. 590 CO. 1, 2 E 3 IN REL. ARTT. 583 CO. 1 N. 1 C.P. - 68 D.P.R. 164/56 - 28 D.P.R. 547/55 commesso omissis

 

Difeso da: Avv. GI.CA. Foro di MILANO

 

- PRESENTE -

 

PARTE CIVILE:

 

CA.GI. ASSENTE - NON APPELLANTE Difensore Avv. AL.PI. Foro di MILANO

 

- PRESENTE-

 

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di MILANO numero 6773/2008 del 15.04.2009 con la quale veniva condannato alla pena di:

 

MESI 3 DI RECL. - PENA SOSPESA

 

CONDANNA BR. E IL RESPONSABILE CIVILE, IN SOLIDO TRA LORO, AL RISARCIMENTO DANNI, PROVVISIONALE IMMEDITAMENTE ESECUTIVA E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE.

 

PER IL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI INFORTUNI E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

 

per i reati di cui a:

 

BR.GI. ART. 590 CO. 1, 2 E 3 IN REL. ARTT. 583 CO. 1 N. 1 C.P. - 68 D.P.R. 164/56-28 D.P.R. 547/55 commesso omissis.

 

 

FattoDiritto

 

 

Con sentenza emessa il 15.4.2009 il Tribunale di Milano in composizione monocratica affermava la penale responsabilità di BR.GI. in ordine al reato ex artt. 590 c. 1,.2 e 3 c.p. in relazione agli artt. 583 co. 1 n. 1 c.p., 68 D.P.R. 164/56, 28 D.P.R. 547/55 per avere, in qualità di legale rappresentante della I.D. srl, esecutrice di lavori edili nel cantiere sito in omissis, nonché di datore di lavoro dell'infortunato, cagionato a Ca.Gi., lesioni personali gravi (trauma cranico facciale e contusioni multiple da precipitazione) dalle quali derivavano una malattia e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della durata di 70 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza imperizia, nonché inosservanza delle norme per la prevenzione sugli infortuni del lavoro.

 

In particolare per non avere adottato idonee precauzioni contro il rischio di caduta da aperture e per non avere assicurato, con adeguata illuminazione artificiale, una sufficiente visibilità nelle aree di transito interne al cantiere, cosicché Ca.Gi., mentre cercava degli elementi (cravatte) da utilizzare per approntare ed assemblare dei casseri prefabbricati, transitava in una zona del cantiere priva di regolare illuminazione e cadeva all'interno di un'apertura per il recupero delle acque piovane della profondità di circa m. 2,50 presente nel solaio di camminamento e non adeguatamente coperta riportando le sopradescritte lesioni.

 

Per tale reato BR.GI. veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione; il predetto ed il responsabile civile SOCIETÀ ID. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore venivano altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 4.000 Euro.

 

In data 8.11.04 erano in corso di realizzazione, presso il cantiere edile di Via omissis, opere di costruzione di box interrati, appaltate all'impresa ID. srl; i dipendenti della ID., Gi.Ca. e Jg.Do. che dovevano assemblare dei casseri prefabbricati per la realizzazione delle pareti verticali dei box al piano terra del cantiere, non avendo a disposizione altre "cravatte" (elementi per bloccare tra loro i casseri) verso le ore 13.40 si erano recati a cercarli presso un'altra area di cantiere dove poco prima erano stati disarmati dei casseri prefabbricati.

 

Ca., transitando a tal fine in un corpo di fabbrica già completo di solaio e non illuminato (i fari erano presenti ma spenti) cadeva all'interno di una buca per il recupero delle acque piovane presente nel solaio di camminamento e profonda circa 2.50, non adeguatamente coperta o protetta, procurandosi le lesioni descritte in imputazione.

 

La zona in cui era avvenuto il sinistro era liberamente accessibile mediante una porta di cantiere che non era mai stata transennata mentre nei giorni precedenti, come riferiva la p.l., la buca era protetta da parapetti alti circa m. 1,20; dopo l'incidente CA. aveva cambiato lavoro a causa degli attacchi di panico e di vertigini di cui aveva iniziato a soffrire.

 

La dinamica dell'infortunio descritta dalla p.l. era confermata dal teste D'An.Co., tecnico dell'Asl, intervenuto dopo il sinistro, che dichiarava:

 

- che la persona offesa era caduta all'interno di una fossa di raccolta di acqua piovana, profonda m. 2,50, contenente acqua e "chiamate di ferro", priva di regolari parapetti, posizionata in un corpo di fabbrica già realizzato che costituiva il collegamento tra il vano scale ed ascensori della palazzina in costruzione e la restante parte del cantiere;

 

- che il corpo di fabbrica, zona di passaggio per i lavoratori, era coperto da solaio e privo di illuminazione naturale;

 

- che la porta di accesso al corpo di fabbrica non era stata transennata e che il vano scale era stato disarmato il giorno precedente e vi erano i casseri e le "cravatte" che il Ca. si era recato a prendere.

 

Anche il teste Ig.Do. confermava che il corpo di fabbrica ove era avvenuto l'incidente era liberamente accessibile, essendosi ivi recati anche nei giorni precedenti, che era buio in quanto i faretti non erano attaccati al quadro elettrico, che la buca quel giorno non visibile e non era protetta da parapetti.

 

Riteneva il Tribunale che il quadro accusatorio non era inficiato dalla deposizione di Ed.De.Ra., coordinatore della sicurezza, che dichiarava di avere fatto la stessa mattina dell'incidente un sopralluogo nel cantiere, ma non dove si era verificato l'infortunio, senza riscontrare alcuna irregolarità e di avere constatato, un paio di settimane prima, la pericolosità della buca in cui il lavoratore era poi caduto, dando disposizioni affinché venisse perimetrata, segregato con tre tavole l'accesso parallelo del corridoio e la zona venisse illuminata, atteso che lo stesso teste ha riconosciuto che quando era giunto in cantiere aveva verificato che la buca non era perimetrata o segregata e che si poteva accedere alla zona dal vano scale.

 

Né appariva dirimente la testimonianza di Po.Mi., collaboratore del Br. che dichiarava che fino al giorno precedente l'accesso alla zona di cantiere dove era avvenuto il sinistro era transennata, che la buca era perimetrata e che comunque in quel corpo di fabbrica i lavori erano finiti, non essendoci materiali da recuperare e non avendo gli operai necessità di accedervi.

 

Invero, risultava pacificamente che il giorno dell'infortunio non erano state predisposte le doverose misure antinfortunistiche che il Br., quale datore di lavoro aveva l'obbligo di adottare e che, nel caso di specie, avrebbero eliminato il rischio di caduta del lavoratore.

 

La versione della persona offesa in ordine alla possibilità degli operai di accedere liberamente nel corpo di fabbrica, non essendo stato impartito alcun divieto in tal senso dal datore di lavoro e non essendo la zona transennata, era credibile e confermata dalla deposizione di Do. e dal sopralluogo di D'An., immediatamente intervenuto.

 

Riteneva il Tribunale che, anche a voler ritenere che Ca. e Do. si fossero introdotti nel corpo di fabbrica disattendendo le indicazioni contrarie del datore di lavoro che ne aveva vietato l'accesso, ugualmente era obbligo del datore di lavoro rendere sicuri, adottando tutte le misure antinfortunistiche imposte dalla legge, tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare potesse comunque accedere per qualunque motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate (Cass. Pen. 7/93 n. 6686).

 

"E' invece indubbio nel caso di specie che il Br., pur essendo ben consapevole di una situazione nel cantiere estremamente pericolosa per i lavoratori (evidenziata anche dal coordinatore della sicurezza), aveva omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, posizionando adeguate protezioni alla fossa di raccolta dell'acqua piovana che impedissero la caduta all'interno del lavoratore, assicurando un'adeguata illuminazione artificiale delle aree di transito che avrebbero consentito al lavoratore di rendersi conto del pericolo o impedendo agli operai, con la segregazione di ogni via di accesso, l'ingresso al corpo di fabbrica suddetto, precauzione quest'ultima che avrebbe certamente evitato l'evento" (pag. 4).

 

Non venivano concesse le attenuanti generiche ed irrogata la pena detentiva in luogo della pecuniaria per il grado della colpa e la gravità del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.

 

 

Avverso la citata sentenza ha interposto ritualmente appello l'imputato tramite il difensore di fiducia che chiede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per individuare chi abbia indebitamente rimosso le protezioni e, nel merito, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

 

Rileva la difesa l'insussistenza della violazione ex art. 28 D.P.R. 547/55 in quanto i fari erano presenti ma spenti (come si afferma in sentenza) poiché i dipendenti non avevano azionato l'interruttore, come confermato dallo stesso Ca. che onestamente dichiarava che nei giorni precedenti i fari erano accesi e che qual giorno "col piede andavo a memoria perché sapevo dove c'era la buca, sapevo... che c'erano i parapetti intorno a questa buca".

 

Al momento dell'infortunio, quindi, le barriere protettive erano state rimosse ma non per le disposizioni date da Br. o da Po. che aveva ispezionato l'area il giorno prima, trovando tutto in regola, transennature comprese ed essendo stata chiusa l'area ove si era verificato l'infortunio in quanto non più interessata ai lavori, come disposto dal Coordinatore per l'esecuzione, geom. De.Ra., che due settimane prima aveva fatto transennare non solo la buca ma l'intera area.

 

Sottolinea la difesa che da due settimane l'area era stata interdetta e che i materiali del cantiere erano stati trasferiti nel magazzino sito al piano terreno di talché non vi era nulla da prendere nell'interrato, come implicitamente riconosciuto dallo stesso DO. che aveva affermato di essere entrato nell'interrato in transito in quanto i materiali erano "dalla parte opposta rispetto a dove stavamo lavorando noi"; peraltro nel cantiere operavano altre imprese, essendo la ID. mero subappaltatore e le protezioni non erano state rimosse per disposizioni date dall'appellante.

 

L'infortunio era avvenuto nell'ora di pausa pranzo, a cantiere fermo e personale a riposo e non può escludersi che i due operai si fossero recati nell'area segregata per prolungare la "pausa pranzo", sottraendosi al controllo del capo, non accendendo la luce; l'area non era liberamente transitabile, essendo stata segregata da due settimane ed essendo l'unico accesso possibile quello attraverso la porta delle scale.

 

Si rilevava che tutte le disposizioni in tema di sicurezza erano state rispettate in quanto vi era il POS, la vigilanza era effettuata con abituali controlli nel cantiere, l'accesso e la recinzione di cantiere erano state gestite e segnalate su disposizione del Coordinatore, come confermato da tutti i testi, salvo che dal funzionario della ASL, l'illuminazione era presente ma non attivata dagli operai, le transenne a protezione della buca erano state poste e rimosse da persona sconosciuta.

 

All'odierna udienza, svoltasi in presenza dell'imputato ed in contumacia del responsabile civile, PG, patrono di parte civile e difesa concludevano come da separato verbale di causa.

 

L'appello proposto non merita accoglimento; va, pertanto confermata la sentenza di primo grado e conseguentemente l'imputato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali nonché, in solido con il responsabile civile Società ID. srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di proseguita rappresentanza ed assistenza della costituita parte civile che si liquidano in Euro 1.000, oltre 12,5% di spese, IVA e CPA.

 

Va infatti confermato il giudizio di penale responsabilità formulato nei confronti degli imputati, condividendosi il solido percorso argomentativo del primo giudice, atteso che nell'impugnata sentenza non si riscontra alcuna valutazione sommaria, imprecisa o illogica delle risultanze acquisite, nemmeno in relazione a marginali aspetti della vicenda.

 

Si evidenzia innanzitutto che in questa sede sono state riproposte, nei medesimi termini, questioni già sollevate innanzi al Tribunale che con ampia argomentazione le ha disattese con argomentazioni giuridicamente corrette e immuni da vizi logici.

 

La articolata motivazione del primo giudice, peraltro già sinteticamente sopra riportata, viene condivisa dalla Corte ed in questa sede si intende integralmente richiamata e trascritta sulla base del principio più volte sancito dalla Suprema Corte, secondo cui quando le decisioni di primo e secondo grado siano concordanti, la motivazione espressa in appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso corpo argomentativo (Sez. Un. 4.6.1992, Mu. e altri; Sez. 1, 14.7.1997, Zu.; Sez. 1, 3.11.1998, D.Ga. e altri; sez. I, 2.10.03 n. 46350, Gr.).

 

Pacifica, ad avviso della Corte, è la ricostruzione del fatto storico operata dal primo giudice; è infatti provato che la fossa di raccolta, il giorno dell'infortunio, non aveva parapetti, che il corpo di fabbrica non era transennato né illuminato, tanto che D'An., tecnico della ASL per effettuare i rilievi fotografici, aveva dovuto chiedere l'installazione di faretti (cfr. pag. 12 trascrizione deposizione ud. 12.11.2008) e che l'area de qua era una zona di passaggio ("era una zona di evoluzione del cantiere e quindi c'era proprio la necessità di accedervi, perché si vedono dei puntelli, nella foto".. che è l'armatura di sostegno del solaio sovrastante e pertanto lì c'era necessità di accedervi per rimuoverli..).

 

La deposizione della p.l. è, dunque, riscontrata dalle dichiarazioni di D'An. e di Do. avuto riguardo allo stato dei luoghi il giorno dell'infortunio, atteso che lo stesso Ca. ha confermato che in precedenza la buca aveva dei parapetti ed era illuminata.

 

Provata la colpevolezza di BR., non avendo adottato idonee e doverose precauzioni per evitare che qualcuno cadesse nella buca e per illuminare l'area di transito, essendo meramente allegato dalla difesa che terzi, ignoti e sconosciuti, possano avere indebitamente rimosso le protezioni predisposte; va pertanto respinta la richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, istituto di carattere eccezionale, essendo possibile decidere sulla base delle risultanze processuali e stante la genericità della istanza.

 

La zona di transito non era sicura per i lavoratori, il transito era effettivo, come affermato da D'An.; è mera ipotesi difensiva che gli operai si fossero recati nell'area per prolungare la pausa pranzo, avendo Ca. e Do., sulla cui attendibilità questa Corte non dubita, dichiarato che si stavano recando a prendere le cravatte e, quindi, che stavano lavorando.

 

Di tutta evidenza che se la fossa di raccolta dell'acqua fosse stata transennata, la via di accesso sbarrata e l'area di transito illuminata, l'evento non si sarebbe verificato.

 

La pena inflitta appare equa ed adeguata alla realtà processuale considerati tutti i criteri dettati dall'art. 133 c.p., correttamente esaminati e valutati in prime cure, anche avuto riguardo al grado della colpa.

 

 

P.Q.M.

 

 

Visto l'art. 605 c.p.p.

 

conferma

 

la sentenza emessa il 15.4.09 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nei confronti di BR.GI. che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nonché, in solido con il responsabile civile Società ID. srl, al pagamento delle spese di proseguita rappresentanza ed assistenza della costituita parte civile che si liquidano in Euro 1.000, oltre 12,5% di spese, IVA e CPA.

 

Così deciso in Milano, il 3 maggio 2011.

 

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2011.