Tipologia: CCNL
Data firma: 16 febbraio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e Cgil/Fp, Cisl/Fpi, Uil/Pa, Cisal/Fas, Confsal/Unsa, Rdb/Cub-Statali, Ugl/Statali-Andcd e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal, Rdb/Cub, Ugl
Comparti: P.A., Comparto Ministeri
Fonte: ARAN

Sommario:

Parte prima
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1: Campo di applicazione.
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Relazioni Sindacali
Capo I

Art. 3 : Obiettivi e strumenti
Art. 4 :Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 :Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo integrativo
Art. 6 : Sistema di partecipazione
Art. 7 : Comitato pari opportunità
Capo II: I soggetti sindacali
Art. 8 : Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art. 9 : Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
Art. 10 : Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
Capo III: Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 : Clausole di raffreddamento
Art 12 : Interpretazione autentica dei contratti
Parte seconda
Titolo I Ordinamento professionale
Capo I Sistema di classificazione

Art. 13 : Aree di inquadramento
Art. 14 : Accesso dall’esterno
Art. 15 : Passaggi interni
Art. 16 : Norme di prima applicazione
Capo II : Progressione economica
Art. 17 : Sviluppi economici all’interno delle aree
Art. 18 : Posizioni organizzative
Art. 19 : Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
Capo III
Art. 20 : Relazioni sindacali del sistema classificatorio
Parte terza
Titolo I Rapporto di lavoro
Capo I Flessibilità dei rapporti di lavoro

Art. 21 : Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 22 : Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
Art. 23 : Trattamento economico - Normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 24 : Mansioni superiori
Capo II: Orario di lavoro
Art. 25 : Riduzione dell’orario
Capo III
Art. 26 : Formazione
Capo IV Mobilità
Art. 27 : Mobilità volontaria all’interno del comparto
Parte quarta
Titolo I Trattamento economico
Art. 28 : Struttura della retribuzione
Art. 29 : Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 30 : Lavoro straordinario
Art. 31 : Fondo unico di amministrazione
Art. 32 : Utilizzo del fondo di amministrazione
Art. 33 : Indennità di Amministrazione
Parte quinta
Titolo I Norme finali, transitorie, e di rinvio
Art. 34 : Disposizioni particolari
Art. 35 : Norme di rinvio
Art. 36 : Previdenza complementare
Art. 37 : Commissione paritetica per l’istituzione nell’Area “C” di una separata Area dei professionisti
Art. 38 : Norma programmatica
Art. 39 : Disapplicazioni
Allegato A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella D/bis
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Dichiarazione congiunta 1
Dichiarazione congiunta 2
Dichiarazione congiunta 3
Dichiarazione congiunta 4
Dichiarazione congiunta 5

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri 1998 - 2001

Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente dall’amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della L. 401 del 1990 e al personale Unep dell’amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l’adeguamento della disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l’impiego di cui alla legge n. 56 del 1987, si applica il presente CCNL fino all’effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL è suscettibile di essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
5. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 29 del 1993.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 29/1993;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
[…]
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art. 20, comma 1, lett. a) e all’art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
È demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del CCNL 16 maggio 1995. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
- l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
[…]
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 Sistema di partecipazione
A) Informazione
1. Ciascuna amministrazione fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i)concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a)definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell’ufficio/ente;
c) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un’informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell’art. 31
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell’organico dell’ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell’ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell’ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell’ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficio/ente;
Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell’ufficio;
b) la verifica periodica della produttività dell’ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell’ art. 20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all’art. 35 del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all’art. 21, comma 10
2) i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell’ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. È, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
D) Forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all’applicazione della Legge 59/97, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall’art. 7, composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell’ Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa , nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell' amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Capo II I soggetti sindacali
Art. 8 Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa

1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3. lett. B) sono:
- le RSU
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.

Art. 10 Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I - A livello di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1;
II) Nelle sedi centrali o sedi distaccate di amministrazioni centrali e negli uffici periferici individuati come sede di contrattazione integrativa:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art. 8, comma 2.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

Capo III Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 12 Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del d. lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall’art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Parte terza Rapporto di lavoro
Titolo I Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo I
Art. 23 Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
[…]

Capo II Orario di lavoro
Art. 25 Riduzione dell’orario

1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.

Capo III
Art. 26 Formazione

1. Nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del personale nell’ambito dei processi di mobilità.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all’interno delle aree del sistema di classificazione da una posizione economica all’altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’ attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
4. Nell’ attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P. A. , degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell’art. 7, lett. e) del d. lgs. n. 39 del 1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d. lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’ Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L’Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera A) e verificati ai sensi dell’art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61, lettera c) del d. lgs. n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai programmi dell’Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.

Parte quinta
Titolo I Norme finali, transitorie e di rinvio
Art. 35 Norme di rinvio

1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti materie:
a) entro il 31 gennaio 1999.
- procedure di conciliazione e arbitrato:
- la mobilità (tra amministrazioni di diverso comparto e in conseguenza delle eccedenze)
- la disciplina sperimentale del telelavoro
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro temporaneo, contratti di solidarietà);
- la disciplina nell’area “C” della separata area dei professionisti sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall’art. 37.
2. Entro il 31.12.1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell’art. 72 del d. lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.

Art. 37 Commissione paritetica per l’istituzione nell’area “C” di una separata area dei professionisti
1. È istituita una Commissione paritetica Aran - Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - amministrazioni del Comparto, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza utili alla corretta individuazione - nell’area C del sistema classificatorio previsto dall’art. 13. - di una separata area di professionisti, con particolare riguardo al censimento delle professionalità utilizzate e una loro quantificazione, alle attribuzioni assegnate, al grado di autonomia delle stesse ed alla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 aprile 1999 e le proposte formulate verranno utilizzate ai fini del negoziato previsto dall’art. 35 comma 2.

Dichiarazione congiunta n. 2
Con riferimento all’art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi 626/1994 e 242/1996;
2. migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle finalità prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino la diffusione omogenea delle conoscenze e degli aggiornamenti;
3. prevedere un livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori promuovendo, anche mediante l’utilizzo di supporti multimediali, l’autoapprendimento in forme controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l’ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un’apposita programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Contratto collettivo nazionale di lavoro
Comparto ministeri 1998/2001

Visto il parere favorevole espresso, in data 11 dicembre 1998, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all’ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, con esclusione degli istituti giuridici ed economici previsti dell' art. 29, comma 1 Tabella D/bis e dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea;
Visto il parere favorevole espresso, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998 n. 449 (legge finanziaria 1999), in data 15 gennaio 1999 dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, riguardante gli istituti giuridici ed economici previsti dall'art. 29, comma 1 Tabella D/bis ed dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea, originariamente esclusi dalla suddetta valutazione in data 11 dicembre 1998;
Vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 1° febbraio 1999, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio il giorno 16 febbraio 1999 alle ore 10,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Prima della sottoscrizione del suddetto CCNL, le parti prendono atto delle rettifiche apportate al testo per alcuni errori materiali, dell'eliminazione dell'art. 34 relativo alla decorrenza diversificata dell'efficacia degli istituti contrattuali, di cui ai primi due commi del presente verbale, nonché della modifica della sequenza degli articoli successivi a quello espunto e dei relativi riferimenti normativi ad esso collegati.
Al termine della riunione, con le precisazioni di cui al presente verbale, viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999:
per l'Aran dal Presidente […]
e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:
Organizzazioni sindacali
Cgil/Fp, Cisl/Fpi, Uil/Pa, Cisal/Fas, Confsal/Unsa, Rdb/Cub-Statali, Ugl/Statali-Andcd
Confederazioni
Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal, Rdb/Cub, Ugl