Cassazione Penale, Sez. 3, 01 febbraio 2011, n. 3634 - Funzionari ARPA e gestione illecita dei rifiuti


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
Avverso la ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data 23/4/2010;
nel procedimento a carico di:
Z.A., nata a (OMISSIS);
P.M., nata a (OMISSIS);
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore della Z. e della P., avv. Battello Nereo, che ha concluso per il rigetto.
Osserva:

 

Fatto
 


Il Tribunale del riesame di Trieste, pronunciandosi sull'appello avanzato dal p.m. sede, avverso la ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale, resa il 10/3/2010, con cui veniva rigettata la richiesta di applicazione di misura interdittiva nei confronti di Z.A. e P.M., con provvedimento del 23/4/2010, ha respinto il gravame.
Il p.m. aveva chiesto la sospensione temporanea dal pubblico ufficio per le predette Z. e P., dipendenti dell'A.R.P.A., in quanto queste erano indagate nel procedimento penale n. 7805/09, a carico di M.M. + 12, per i reati di gestione illecita di rifiuti, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, nonchè ex art. 260.
La contestazione sollevata dal p.m. era formulata nei seguenti termini: "art. 40 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, perchè la dirigente P.M. e il funzionario Z. A., consapevoli della esistenza dei rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perchè portate a conoscenza della esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta all'ASS n. 5, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di documentazione fotografica, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata".
 

Propone ricorso per cassazione il p.m., con i seguenti motivi:
- ha errato il Tribunale nel ritenere non individuata la norma di copertura in grado di costituire l'obbligo giuridico a carico delle indagate, la cui inosservanza avrebbe concretizzato la responsabilità contestata alle due funzionarie. Ritenere, infatti, come fa il giudice di merito, che il pubblico ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, reso edotto della esistenza di rifiuti interrati e che partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive significa negare la causa del potere esercitato;
- manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata allorchè si afferma che anche laddove si individuasse una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., in capo alle prevenute, non si riuscirebbe a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso;
- carenza di motivazione circa la assenza di esigenze cautelari in capo, quanto meno, alla P., considerando che la medesima attualmente riveste il ruolo di direttore del dipartimento provinciale Friuli Venezia Giulia di Udine e come tale rappresenta il soggetto più influente nelle scelte di politica operativa dell'ARPA di Udine, tutt'ora impegnata in siti contaminati anche di interesse nazionale.
La difesa delle indagate ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
 

 

Diritto
 

 


Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rilevasi che l'A.R.P.A., come evidenziato dallo stesso Tribunale, è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonchè alla erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.
Ne consegue che ritenere, come fa il decidente, che il pubblico ufficiale preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive poichè il D.Lgs. n. 152 del 2006, non prevede specificamente che si debba interessare della tipologia e dello smaltimento del rifiuto, si palesa errato, in quanto, peraltro, così ragionando si va a negare la causa del potere esercitato.
Va rilevato che tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 196, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia".
Orbene, per l'esercizio delle funzioni de quibus le Regioni e le Province si avvalgono del supporto dell'A.R.P.A., per cui, l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie la esistenza di una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., nei confronti delle prevenute non risulta corretto.
Il p.m. ricorrente rileva la sussistenza in capo alle indagate della ipotesi di responsabilità penale, in quanto esse non hanno eseguito o non hanno fatto eseguire il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare, pur avendo avuto contezza dell'attività illecita posta in essere dal M. e dagli altri coindagati.
Questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la ordinanza impugnata, affinchè il giudice ad quem riesamini la questione, nell'ottica di quanto evidenziato.
 


P.Q.M.
 

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011