Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 1999
Validità: 01.07.1999 - 30.06.2003
Parti: Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Terme

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
A) Osservatorio nazionale

• Pari opportunità
B) Sistema di informazione
C) Relazioni a livello aziendale
Art. 2 - Appalti e decentramento produttivo
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Affissione del contratto
Art. 6 - Assunzioni
Art. 7 - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 8 - Documenti
Art. 9 - Visita medica
Art. 10 - Trattamento in caso di maternità e puerperio
Art. 11 - Assenze e permessi
Art. 12 - Precedenze
Art. 13 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Classificazione del personale
Art. 16 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 17
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Lavoratori discontinui
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Lavoro ripartito
Art. 22 - Contratto a termine
Art. 23 - Lavoro temporaneo
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 25 - Riposo per i pasti
Art. 26 - Interruzione del lavoro
Art. 27 - Recuperi
Art. 28 - Sospensione del lavoro
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 30 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali
Art. 31 - Ferie
Art. 32
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi
Art. 35 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 38 - Premio di fine stagione
Art. 39 - Premio di risultato
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Allegato - Anticipazioni da parte delle aziende dell'indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti
Art. 45 - Aspettativa per riabilitazione
Art. 46 - Infortuni sul lavoro
Art. 47 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 48 - Diritto allo studio
Art. 49 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 50 - Alloggio
Art. 51 - Spogliatoi
Art. 52 - Indennità mezzi di trasporto
Art. 53 - Indennità di istruzione figli
Art. 54 - Mense aziendali
Art. 55 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 56 - Certificato di lavoro
Art. 57 - Tutela igienica dei lavoratori
Art. 58 - Istruzione professionale
Art. 59 - Utensili di lavoro
Art. 60 - Norme di comportamento
Art. 61 - Disciplina aziendale
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Ammonizione, multa, sospensione
Art. 64 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 65 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 66 - Prestiti
Art. 67 - Visita di inventario e visite personali
Art. 68 - Patronati
Art. 69 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 70 - Ambiente di lavoro
Art. 71 - Permessi sindacali
Art. 72 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 73 - Affissioni
Art. 74 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 75 - Assemblea
Art. 76 - Previdenza integrativa volontaria
Art. 77 - Caso di morte
Art. 78 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 79 - Sostituzione degli usi
Art. 80 - Norme generali
Art. 81 - Minimi tabellari
Art. 82 - Indennità di contingenza
Art. 83 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali

Addì, 15 giugno 1999, tra Federazione italiana delle terme (Federterme), Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi mense e servizi (Filcams-Cgil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil) è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende termali.

Art. 1 - Relazioni industriali
A) Osservatorio nazionale

Le Associazioni imprenditoriali e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil manifestano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si aprirà con l'unificazione dei mercati europei, ed alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Nell'ottica indicata, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - concordano sulla opportunità di costituire un Osservatorio nazionale composto da 6 membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Tale Osservatorio avrà la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore termale e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi.
L'Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
L'Osservatorio entrerà in funzione entro 4 mesi dalla data di stipula del presente contratto e, in occasione della prima riunione, avvierà la programmazione della propria attività, individuando le più opportune iniziative per realizzare i propri compiti.
In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell'ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- l'andamento e la composizione qualitativa dell'occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l'evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all'utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative del D.Lgs. n. 626/1994 e del D.Lgs. n. 624/1996;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità.
L'Osservatorio inoltre per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all'utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le autorità e le amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti nonché gli Organismi previsti dagli accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura locale, in via sperimentale potranno essere realizzate articolazioni a livello territoriale dell'Osservatorio, con riferimento alle specifiche aree regionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende termali, aree che verranno individuate in occasione dell'insediamento dell'Osservatorio nazionale.
Le articolazioni territoriali dell'Osservatorio svolgeranno gli stessi compiti e funzioni dell'Osservatorio nazionale, in quanto compatibili e con riferimento all'ambito locale di specifica competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive amministrazioni pubbliche a livello locale.
Ciascuna articolazione territoriale dell'Osservatorio sarà composta da 6 membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil territoriali.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale durante la vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da 6 membri (3 designati dalla Federterme e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie) al quale è affidato il compito di monitorare l'andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare ove possibile il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di rapporto.
A tale scopo l'Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere indicativo in ordine alle suddette finalità.

Pari opportunità
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalla legge n. 125/1991 e dalla legislazione in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione delle professionalità femminili - e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà un apposito gruppo di lavoro composto da 6 membri (3 designati dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati dalle Segreterie nazionali di Filcams-Cgil, di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil) al quale è affidato il compito di:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali.

B) Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell'ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le aziende, anche con riferimento all'occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla Filcams-Cgil, alla Fisascat-Cisl e alla Uiltucs-Uil - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) annualmente, di norma entro il primo semestre, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine, di formazione e lavoro e a part-time, sull'andamento dell'occupazione femminile nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Associazioni nazionali individueranno consensualmente, nel corso dell'incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria stipulati, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine, di formazione e lavoro e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell'ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti, informazioni previsionali e a consuntivo relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione dei contratti a termine, di formazione e lavoro e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio.

C) Relazioni a livello aziendale
1) Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese forniranno alle RSU/ Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1) e 2) della precedente lett. B), previsioni di massima sull'andamento della stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con riferimento sia agli strumenti offerti dal mercato del lavoro e da particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di utilizzazione del personale eventualmente previste, in applicazione dell'art. 18, punto 3) del presente contratto.
In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome valutazioni finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alla altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, confermato il 1° febbraio 1999, le cui disposizioni in materia di assetti contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
3) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Tali materie sono:
a) il premio di risultato di cui all'art. 39;
b) gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall'art. 48, 4°, 5° e 7° comma;
c) l'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1° novembre-30 aprile di cui ai commi 1° e 2° del punto 3) dell'art. 18;
d) gli accordi di cui al penultimo comma dell'art. 22 sui contratti a termine;
e) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla Dichiarazione a verbale sub art. 40;
f) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall'art. 20;
g) gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art. 13;
h) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
i) gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al punto 4), ultimo comma, dell'art. 18 del CCNL.
Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la RSU e dall'altro l'azienda e l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione, che vede le aziende termali interessate a profondi processi di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare i disagi alla particolare clientela destinataria delle cure termali, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di micro-conflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento.
A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri per ciascuna azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell'ambito di correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze sindacali unitarie, e le corrispondenti strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede aziendale.
Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica a livello nazionale.
In attesa della specifica regolamentazione delle procedure di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle prestazioni terapeutiche fornite e dell'esigenza di salvaguardare la clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione con l'assistenza delle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori territorialmente competenti.

Art. 2 - Appalti e decentramento produttivo
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici, inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello delle norme previdenziali e antinfortunistiche.
Nel caso di iniziative di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi sull'occupazione assunte dalle aziende di cui al punto 4), lettera B) dell'art. 1, ne sarà data comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali unitarie, per gli aspetti qualitativi e quantitativi, in apposito incontro nel corso del quale le stesse potranno fare le opportune valutazioni sui predetti riflessi.

Art. 3 - Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione anche all'esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
In questo quadro le aziende di cui all'art. 1, lettera B), punto 4), forniranno alle RSU, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all'azienda.

Art. 4 - Reclami e controversie
Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità giudiziaria, alle competenti Organizzazioni sindacali nazionali.
Viene costituita una Commissione paritetica che entro il termine di 6 mesi fornirà indicazioni alle parti - tenendo conto delle intese che potranno essere raggiunte dalle rispettive Confederazioni ma anche dall'esigenza di salvaguardare il ruolo delle parti stipulanti nella rappresentanza di categoria - in merito alla armonizzazione delle disposizioni contrattuali concernenti le controversie individuali e collettive - con riferimento a conciliazione ed arbitrato (artt. 4 e 1, lett. c), punto 4) con le norme del D.Lgs. n. 80/1998 (e successive modifiche).

Art. 6 - Assunzioni
[…]
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 9 - Visita medica
Per quanto riguarda le visite mediche in costanza di rapporto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle successive disposizioni di legge in materia.

Art. 10 - Trattamento in caso di maternità e puerperio
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 13 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge salvo quanto previsto dai commi (punti) che seguono.
1) possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento CE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni;
2) la durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento Durata in mesi
36
4° e 4° super 30
24
18

3) la contrattazione di secondo livello può stabilire una durata maggiore;
4) per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata;
5) in relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
6) per le qualifiche inquadrate nel 6° livello è escluso l'apprendistato per le mansioni di addetto alle attività di manovalanza, fattorino, usciere ed inserviente;
7) l'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità, da riproporzionare, per gli apprendisti stagionali, in base ai mesi effettivamente lavorati:

Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80

8) viene costituita una Commissione paritetica nazionale con il compito di suggerire alle aziende modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. La contrattazione integrativa può stabilire un impegno formativo differente da quello di cui sopra e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna;
9) le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi;
[…]
12) è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, non oltre le cinque stagioni;
[…]

Art. 18 - Orario di lavoro
1) La durata massima dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, è fissata in 40 ore.
2) L'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) verrà distribuito di norma su 5 giorni alla settimana ad eccezione del periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo durante il quale l'azienda, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, potrà distribuire l'orario di lavoro su 6 giorni.
3) In relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative, l'orario settimanale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario e per l'assolvimento delle esigenze curative che si presentassero, su 6 giorni anziché su 5 anche in periodo diverso da quello previsto al punto 2).
L'attuazione di quanto sopra sarà determinata dall'azienda previa intesa con le RSU.
Fermo restando quanto previsto al punto 1) della lettera C) dell'articolo 1 - Relazioni industriali, a fronte di verificate situazioni ed esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario normale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco di più settimane. Le modalità di compensazione degli orari ed il personale interessato saranno oggetto di esame congiunto con la RSU. Le date di effettuazione della flessibilità, inoltre, saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
[…]
6) Per gli addetti ai lavori discontinui l'orario contrattuale settimanale di lavoro viene fissato come segue:
- discontinui con orario normale di 60 ore settimanali 48 ore;
- discontinui con orario normale di 54 ore settimanali 43 ore;
- discontinui con orario normale di 48 ore settimanali 40 ore.
7) L'orario di lavoro verrà affisso all'entrata dello stabilimento.
8) I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
[…]

Art. 19 - Lavoratori discontinui
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Le predette mansioni sono limitate come segue:
1) autisti;
2) custodi, guardiani diurni e notturni, portieri;
3) personale addetto alla sorveglianza delle piscine;
4) personale addetto agli spogliatoi delle piscine;
5) personale addetto alla sorveglianza delle sorgenti, delle canalizzazioni, degli apparecchi di sollevamento e distribuzione d'acqua.
[…]

Art. 21 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli aspetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Art. 22 - Contratto a termine
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ai sensi del 1° comma dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata di contratti di lavoro anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo;
b) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), legge n. 230/1962.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della precedente lettera a) non potrà superare, in ciascuna impresa, il 15% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato. È comunque consentita l'assunzione di almeno 8 lavoratori.
La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma precedente è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero. L'azienda comunicherà entro un mese alle RSU o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato in applicazione del presente articolo e il numero dei lavoratori interessati.
Ulteriori ipotesi di applicazione del 1° comma dell'art. 23 della legge n. 56/1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto potranno essere pattuite a livello aziendale.
La regolamentazione di cui al presente articolo è diretta a rispondere ad esigenze diverse ed aggiuntive rispetto a quelle cui si fa fronte con il ricorso al lavoro stagionale proprio all'attività termale.

Art. 23 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lettere b) e c), della legge stessa anche nelle seguenti fattispecie:
a) esecuzione di opere e/o servizi - anche di breve durata - definiti e predeterminati nel tempo;
b) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n. 230/1962;
c) sostituzione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso per un periodo massimo di 2 mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
d) intensificazioni temporanee delle attività dovute a flussi non ordinari e/o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti alle lettere a), c) e d) del presente accordo, non potranno superare in media trimestrale l'8%.
La base di computo per il calcolo di tale percentuale è costituita dal numero di lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero di lavoratori assunti per il contratto di formazione e lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo; le frazioni di unità si computano per intero. Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro da considerare nella base di computo.
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma, dell'art. 1, della legge n. 196/1997 è consentito lo svolgimento di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate ai livelli 5° e superiori della classificazione del personale. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro intermedio sono quelle inquadrate nel 6° livello.
L'azienda utilizzatrice comunica alle RSU la decisione di ricorrere al lavoro temporaneo.

Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per lavoro straordinario, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, nonché dal punto 3) dell'art. 18, ai fini del computo della relativa maggiorazione, si intende lavoro prestato in ore eccedenti l'orario di cui al precedente art. 18.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Ai fini del computo del lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre le 40 ore con riposo compensativo di cui al 2° capoverso del punto 3) dell'art 18 - orario di lavoro - che pertanto verranno retribuite come prestazione ordinaria.
Ferma restando la normativa di cui ai precedenti commi del presente articolo, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite massimo di 175 ore annuali per ciascun lavoratore.
In relazione a quanto sopra, trimestralmente, le aziende informeranno le Rappresentanze sindacali unitarie sulle ore di lavoro straordinario effettuate.
[…]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 25 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 18, viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Ai lavoratori che effettuano l'orario continuativo, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di lavoro continuativo ai sensi della legge 26 aprile 1934, n. 653 e della legge 17 ottobre 1967, n. 977 il riposo intermedio è di mezza ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati con orario continuativo quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre con orario continuativo.
[…]

Art. 27 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 29 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è regolato dalle norme di legge.

Art. 46 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[…]

Art. 51 - Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. […]

Art. 57 - Tutela igienica dei lavoratori
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 58 - Istruzione professionale
Le Organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Quanto sopra per realizzare da un lato l'obiettivo di una migliore qualificazione del servizio all'utenza, dall'altro per dare risposta alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori.

Art. 59 - Utensili di lavoro
L'operaio riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile di quelli che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Art. 60 - Norme di comportamento
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo ben visibile.
L'eventuale regolamento interno non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 61 - Disciplina aziendale
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'Organizzazione sindacale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e verso i superiori, i cui ordini è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda dovrà curare di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 60 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 64.

Art. 63 - Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
[…]
3) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
4) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
5) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
8) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
9) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
10) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
11) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
14) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla entità e alla gravità o alla abituale recidiva dell'infrazione.
[…]

Art. 64 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) lavorazioni o costruzioni nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiale;
[…]
10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell'azienda;
[…]
13) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
14) insubordinazione grave verso i superiori.
[…]

Art. 69 - Rappresentanze sindacali unitarie
In attuazione dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 cui si fa pieno ed integrale riferimento, per quanto concerne le modalità di costituzione e funzionamento e la disciplina della elezione, la RSU subentra alla RSA di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali, tutela e modalità di esercizio nonché compiti e funzioni previsti dal presente contratto.
[…]

Art. 70 - Ambiente di lavoro
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, la disciplina in merito alla costituzione ed alle attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è quella di cui all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 il cui testo verrà allegato al presente contratto; e ciò fermo il disposto contenuto nel D.Lgs. n. 624/1996.
Per quanto concerne i lavoratori stagionali, si richiama il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69, alle medesime condizioni.

Art. 73 - Affissioni
Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 75 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, fino a 10 ore all'anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 80 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.