Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Enav e OO.SS.
Settori: Trasporti, Trasporto aereo, Enav

Sommario:

Capo 1 Clausole riguardanti il CCNL e disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, procedure di rinnovo
Art. 3 - Distribuzione del CCNL
Art. 4 - Interpretazione del CCNL e prevenzione dei conflitti
Art. 5 - Relazioni sindacali
Art. 6 - Materie e limiti della contrattazione
Art. 7 - Contrattazione di 2° livello
Art. 8 - Forme di partecipazione
Art. 9 - Diritti di informazione
Art. 10 - Rapporti con l’utenza
Capo 2 Procedure di conciliazione e prevenzione dei conflitti
Art. 11 - Procedure di prevenzione dei conflitti
Art. 12 - Procedure per la proclamazione degli scioperi
Art. 13 - Procedure di conciliazione delle controversie individuali
Art. 14 - Procedure di soluzione arbitrale delle controversie individuali
Capo 3 Attività sindacale
Art. 15 - Elezioni dei rappresentanti sindacali ed agibilità
Art. 16 - Riunioni del personale e assemblee
Art. 17 - Permessi sindacali
Art. 18 - Diffusione di materiale sindacale
Art. 19 - Contributi sindacali
Art. 20 - Locali delle rappresentanze sindacali
Capo 4 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 21 - Procedure per le assunzioni
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale
Art. 23 - Lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Lavoro temporaneo
Art. 25 - Contratti di formazione e lavoro
Capo 5 Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 26 - Classificazione
Art. 27 - Quadri
Art. 28 - Mobilità geografica del personale
Art. 29 - Orario di lavoro
Art. 30 - Lavoro straordinario e prestazioni in reperibilità
Art. 31 - Festività
Art. 32 - Assenze per motivi personali o familiari
Art. 33 - Diritto allo studio
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Infortunio sul lavoro
Art. 36 - Tutela per condizioni particolari
Art. 37 - Idoneità psico-fisica alle funzioni e alle mansioni
Art. 38 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 39 - Richiamo alle armi
Art. 40 - Ristorazione
Art. 41 - Indumenti di lavoro
Art. 42 - Patrocinio del dipendente
Art. 43 - Pari opportunità
Capo 6 Regime retributivo e rimborsi
Art. 44 - Struttura della retribuzione
Art. 45 - Minimo contrattuale
Art. 46 - Elemento sostitutivo dell’indennità di adeguamento al costo della vita
Art. 47 - Retribuzione individuale di anzianità e scatto anomalo
Art. 48 - Elemento distinto della retribuzione
Art. 49 - Indennità di turno
Art. 50 - Indennità incarico
Art. 51 - Lavoro domenicale e notturno
Art. 52 - Pronto impiego
Art. 53 - Disponibilità fuori orario
Art. 54 - 13a mensilità
Art. 55 - Corresponsione della retribuzione
Art. 56 - Trattamento di trasferta
Art. 57 - Trattamento di trasferimento
Capo 7 Sicurezza del lavoro e tutela dell’integrità psico/fisica
Art. 58 - Igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione
Art. 59 - Elezione del rappresentante per la sicurezza
Art. 60 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 61 - Permessi
Art. 62 - Riunioni periodiche
Art. 63 - Misure preventive di sicurezza e controlli sanitari
Capo 8 Doveri del dipendente e disciplina
Art. 64 - Doveri del dipendente
Art. 65 - Sanzioni disciplinari
Art. 66 - Procedimento disciplinare
Capo 9 Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 67 - Cause dell’estinzione
Art. 68 - Estinzione su decisione dell’Ente
Art. 69 - Estinzione su decisione del lavoratore
Art. 70 - Decesso del dipendente
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto
Capo 10 Disposizioni transitorie e finali
Art. 72 - Previdenza integrativa
Art. 73 - Istituti di patronato
Parte specifica - Categoria professionale controllore traffico aereo
Art. 1 - Inquadramento
Art. 2 - Impiego
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Permessi
Art. 7 - Superminimo professionale
Art. 8 - Indennità di controllo
Art. 9 - Norme a tutela della specificità
Art. 10 - Responsabilità civile
Parte specifica - Categoria professionale esperto assistenza al volo
Art. 1 - Inquadramento
Art. 2 - Impiego
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Permessi
Art. 7 - Superminimo professionale
Art. 7 - Indennità controllo
Art. 9 - Norme a tutela della specificità
Parte specifica - Categoria professionale meteo
Art. 1 - Inquadramento
Art. 2 - Impiego
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Permessi
Art. 7 - Superminimo professionale
Art. 8 - Indennità di controllo
Art. 9 - Norme a tutela della specificità
Parte specifica - Categoria professionale naviganti
Art. 1 - Inquadramento
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Permessi
Art. 6 - Superminimo professionale
Art. 7 - Indennità di volo
Art. 8 - Norme a tutela della specificità
Parte specifica - Categoria personale tecnico/amministrativo
Art. 1 - Inquadramento
Art. 2 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 3 - Ferie
Art. 4 - Permessi
Art. 5 - Superminimo professionale
Art. 6 - Indennità tecnico/amministrativa
Art. 7 - Individuazione delle malattie professionali ed inabilitanti
Premi di produzione e produttività Criteri 1998/1999
Premio di sistema
Premio di risultato
Premio di sede
Premio produzione risultato 1998
Premio produzione sede 1998/1999
Premio risultato
Premio produzione risultato
Dichiarazione a verbale - Usppi/Enav
Dichiarazione a verbale - Filt/Cgil - CCNL 1998-2001
Dichiarazione a verbale - Up - CCNL 1998-2001

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell’Ente nazionale di assistenza al volo

Capo 1 Clausole riguardanti il CCNL e disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente contratto si applicano ai rapporti fra l’Ente ed i lavoratori da esso dipendenti, con rapporto sia a tempo indeterminato che determinato, pieno o parziale.
2. Il CCNL è articolato in una parte generale (riguardante tutto il personale) e nelle seguenti parti specifiche:
- Categoria professionale Controllori Traffico Aereo
- Categoria professionale Esperti Assistenza al Volo
- Categoria professionale Meteorologi
- Categoria professionale Naviganti, per il personale Pilota e Operatore RM
- Categoria Tecnico/amministrativa, per il personale EDP, tecnico, amministrativo e di supporto.

Art. 4 - Interpretazione del CCNL e prevenzione dei conflitti
1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia attinente l’applicazione e/o l’interpretazione del presente contratto si applicano le procedure di conciliazione previste al successivo capo 2.

Art. 5 - Relazioni sindacali
1. L’Ente si impegna ad instaurare e mantenere rapporti sindacali esclusivamente con OOSS firmatarie del presente CCNL o che, anche attraverso patti federativi, abbiano una quantità complessiva di iscritti non inferiore al 5% del totale delle deleghe sindacali.
2. Alle altre OOSS sottoscrittrici del patto per la definizione di nuove regole sindacali del 16 aprile 1999 e che rispettino lealmente gli accordi ex legge n. 146/90, l’Ente garantisce comunque relazioni sindacali secondo quanto definito nel presente CCNL e la trattenuta dei contributi sindacali; inoltre, fino all’avvenuta formalizzazione dei patti federativi e comunque sino ad un mese dalla firma del presente CCNL, alle stesse è garantita la partecipazione al Comitato di monitoraggio di cui all’art. 8.

Art. 6 - Materie e limiti della contrattazione
1. Appartengono al livello negoziale le materie concernenti il trattamento economico e normativo dei lavoratori, nel rispetto degli ambiti e con le modalità previste dal presente contratto. Il livello economico della contrattazione si basa sulla individuazione di budgets distinti per ciascuna categoria contrattuale.
2. Sono escluse dalla contrattazione, sia a livello nazionale sia decentrato, le seguenti materie:
- le responsabilità attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;
- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- i principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici;
- i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 7 - Contrattazione di 2° livello
1. La contrattazione di secondo livello di cui al protocollo del 23 luglio 1993 si svolge a livello centrale con le OOSSNN per quanto riguarda la quantificazione e la distribuzione del premio di produzione e produttività spettante al personale delle varie categorie, secondo quanto previsto nello specifico allegato.
2. La contrattazione di secondo livello presso le varie sedi aziendali riguarda le seguenti materie:
- articolazione dei turni ordinari e di reperibilità;
- applicazione della rotazione dei periodi di ferie;
- miglioramento dell’efficienza organizzativa in relazione alle fluttuazioni della domanda dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’organizzazione aziendale;
- determinazione delle priorità individuali di completamento e di riqualificazione professionale, nell’ambito della programmazione stabilita a livello nazionale;
- applicazione dell’aggiornamento professionale e delle norme del diritto allo studio;
- verifica su igiene e sicurezza del lavoro;
- altre materie esplicitamente delegate da accordi con le OOSSNN.

Art. 8 - Forme di partecipazione
1. Appartengono al livello della concertazione con le OOSSNN di cui all’art. 5 comma 1 le linee generali delle politiche dell’Ente concernenti:
- i piani di attività e gli investimenti;
- il disegno della rete e dei servizi;
- le innovazioni tecnologiche, organizzative e operative;
- i piani di formazione e aggiornamento professionale, salve le materie demandate al livello negoziale;
- politiche delle pari opportunità ed azioni positive proposte dal Comitato di cui al successivo art. 43.
2. La concertazione viene realizzata attraverso il Comitato di monitoraggio, il quale, nell’ambito dei rispettivi ruoli e delle distinte responsabilità, offre alle parti una sede stabile per l’informazione, l’elaborazione e la proposta. Il Comitato è formato in modo paritetico, per la parte aziendale dal Direttore Generale e da membri da lui designati, per la parte sindacale da rappresentanti designati alle OOSS di cui all’art. 5 comma 1.
3. Al fine di predisporre le condizioni per un’adeguata funzionalità del Comitato, l’Ente si impegna:
- ad attivare una struttura organizzativa dotata di tutte le attrezzature necessarie;
- a trasmettere le proposte riguardanti le suddette materie.

Art. 9 - Diritti di informazione
1. L’Ente, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità, fornisce tempestivamente informazioni a tutte le OOSSNN sulle seguenti materie al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi gestiti:
- criteri generali dell’organizzazione, configurazioni operative degli uffici, orari di servizio all’utenza;
- fabbisogni di personale e piani di assunzione;
- qualità e produttività dei servizi,
- carichi di lavoro, con possibilità di accesso presso le singole sedi ai dati, in tempo reale, sui carichi nominali ed effettivi.

Capo 2 Procedure di conciliazione e prevenzione dei conflitti
Art. 11 - Procedure di prevenzione dei conflitti

1. In presenza di una controversia, le OO.SS., le RR.SS.AA. (o le RR.SS.UU. ove costituite) possono richiedere un incontro con la Direzione aziendale competente che si terrà entro e non oltre tre giorni dalla richiesta.
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione o la corretta applicazione del presente CCNL o di accordi, l’Ente sospende il provvedimento che ha originato l’apertura della vertenza, in attesa che si raggiunga un’intesa o fino al pronunciamento del Comitato dei saggi di seguito previsto.
Se la controversia è di carattere locale, il primo incontro avviene a livello locale; in caso di mancata intesa, la controversia è esaminata a livello nazionale e deve concludersi entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopraindicato.
Nel corso degli incontri, vengono esaminate le ragioni della vertenza e si ricerca una soluzione consensuale. Le OO.SS., le RR.SS.AA. (o le RR.SS.UU.) hanno diritto ad ottenere tutte le necessarie informazioni necessarie ad un confronto costruttivo. Sulle proposte espressamente formulate, l’Ente è tenuto ad esprimere una posizione formale per iscritto entro i termini predetti.
Nel caso di mancato accordo, le parti formalizzano le proprie posizioni in documenti distinti e riacquistano le rispettive autonomie.
2. Il Comitato dei saggi è composto da quattro membri, di cui due di scelta sindacale e due di scelta dell’Ente, ed da un Presidente scelto di comune accordo tra le parti. I membri di parte sindacale sono nominati di anno in anno secondo un criterio di alternanza definito dalle OO.SS. di cui al punto 1 dell’art. 5. Il funzionamento e l’attività del Comitato sono disciplinati da uno specifico regolamento dal Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, un relatore indicato dalle OO.SS. che hanno promosso l’azione di risoluzione della controversia; il relatore, di norma, non può essere scelto tra gli iscritti di una delle OO.SS. già presenti con un proprio membro all’interno del Comitato ed ha diritto ad acquisire tutta la documentazione necessaria.
L’intervento del Comitato dei saggi può essere richiesto da ciascuna delle parti, con apposita istanza scritta depositata presso la segreteria del Comitato stesso, nel caso in cui una vertenza, esaminata a livello nazionale, non abbia trovato soluzione positiva. Il Comitato si pronuncia entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta formalizzata da una delle parti; trascorso tale termine le parti riacquisteranno le rispettive autonomie.
Le parti s' impegnano ad attenersi al parere espresso dal Comitato osservando prontamente le indicazioni di comportamento e dichiarando i tempi necessari per la loro applicazione.
3. Per la partecipazione ai lavori del Comitato, ai membri di nomina sindacale ed al relatore sono riconosciuti permessi retribuiti a carico dell’Ente.
4. Qualora l’Ente non si attenga prontamente e correttamente al parere espresso dal Comitato, le OO.SS., le RR.SS.AA. (o le RR.SS.UU.) riacquistano la rispettiva autonomia e possono richiedere la pubblicazione, a spese dell’Ente, di un inserto su quotidiani di maggior importanza per informare l’utente delle ragioni della vertenza.
5. Qualora le OO.SS., le RR.SS.AA. (o le RR.SS.UU.) non si attengano prontamente e correttamente al parere del Comitato, ciascuna O.S. è penalizzata per ogni azione di sciopero con una quota di ore di permessi sindacali spettanti pari all’1% dell’ammontare complessivo dei permessi usufruiti da tutte le OO.SS. nell’anno precedente ovvero, per quel che riguarda ciascuna RSA (o RSU), dell’1% dei permessi fruiti nell’anno precedente da tutte le RR.SS.AA. (o RSU) nella stessa sede.

Art. 13 - Procedure di conciliazione delle controversie individuali
1. Il dipendente che non intende avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, come modificati dal DLgs 31 marzo 1998 n. 80, può presentare, anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o alla quale conferisce apposito mandato, istanza di conciliazione della controversia a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o con istanza protocollata.
2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento, l’Ente fissa la data di convocazione per esperire il tentativo di conciliazione al quale l’interessato può partecipare anche per il tramite di un rappresentante dell’Organizzazione sindacale. Trascorsi sessanta giorni il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato indipendentemente dai motivi che hanno determinato il mancato esperimento, salvo i casi di forza maggiore.
3. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale; in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore.

Art. 14 - Procedure di soluzione arbitrale delle controversie individuali
1. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia fallito ovvero sia trascorso il termine previsto al punto 2 del precedente articolo, le parti possono concordare di deferire al Collegio arbitrale la soluzione della controversia. Il dipendente può partecipare anche per il tramite di un rappresentante dell’O.S. da lui designato.
2. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno nominato dall’Ente, uno nominato dal dipendente ed un Presidente nominato dalle parti. Qualora si tratti di dipendenti aziendali, per le assenze dal servizio legate a tale incarico, i membri hanno diritto a permessi retribuiti (con la sola esclusione delle indennità di pronto impiego e disponibilità) ed all’eventuale rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio.
3. Il dipendente deve presentare, anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o alla quale conferisce apposito mandato, istanza di soluzione arbitrale della controversia a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero con istanza protocollata.
4. Il Presidente del Collegio, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, fissa la data di convocazione del Collegio provvedendo, contestualmente, a darne avviso ai membri ed alla controparte.
5. Alla prima riunione, il Collegio procede all’eventuale istruttoria. Qualora la controversia riguardi l’interpretazione di disposizioni contrattuali e/o di accordi, il Collegio chiede al Comitato dei saggi un parere.
6. Il Collegio, entro e non oltre sessanta giorni, emette il lodo dandone formale comunicazione alle parti.
7. La misura dei compensi ai membri del Collegio ed al Presidente nonché le relative procedure di liquidazione sono stabilite dall’Ente nel rispetto delle tariffe professionali.

Capo 3 Attività sindacale
Art. 15 - Elezioni dei rappresentanti sindacali ed agibilità

1. Le OOSS di cui all’art. 5 comma 1 del presente contratto possono procedere nell’ambito delle unità produttive e della Sede centrale alla nomina dei rappresentanti sindacali secondo quanto previsto dalla legge n. 300/70.
[…]

Art. 16 - Riunioni del personale e assemblee
1. Le OO.SS. e le RR.SS.AA. (o le RR.SS.UU. ove costituite) possono tenere nei locali dell’Ente, con esclusione dei locali operativi, riunioni di personale per problemi riguardanti attività sindacale, fatta salva la completa funzionalità dei servizi operativi, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
2. Durante l’orario di lavoro ciascun dipendente può partecipare a riunioni sindacali sino a 12 ore per anno solare; l’Ente provvede a contabilizzare dette ore provvedendo alla sospensione di ulteriore fruizione in caso di supero di tale limite.
[…]
Nel caso che il locale messo a disposizione dall’Ente o indicato dal Sindacato promotore non dovesse risultare temporaneamente disponibile, sarà compito dell’Ente trovare, d’intesa con i promotori, altra idonea soluzione.
[…]

Art. 18 - Diffusione di materiale sindacale
1. La stampa ed il materiale di contenuto sindacale da diffondere ed affiggere nei locali aziendali negli appositi spazi o bacheche messi a disposizione dell’Ente deve, in conformità alle disposizioni generali sulla stampa, recare l’indicazione dell’O.S. che lo ha elaborato e prodotto, quale che sia il livello (nazionale, regionale, locale) della stessa. Una copia delle comunicazioni affisse deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione interessata. La deaffissione, secondo le norme generali sulla stampa, può avvenire a seguito di apposito ordine dell’autorità giudiziaria.
2. Non è ammessa l’affissione arbitraria di documenti sindacali al di fuori degli spazi messi a disposizione dall’Ente.
3. L’Ente, nei tempi tecnici strettamente necessari e nell’ambito delle proprie capacità tecniche, si impegna a mettere a disposizione delle OOSS strumenti informatici per la trasmissione dei documenti sindacali tra le varie sedi di lavoro.

Art. 20 - Locali delle rappresentanze sindacali
1. In tutte le sedi con almeno 200 dipendenti, l’Ente pone a disposizione delle RRSSAA (o delle RRSSUU ove costituite), per l’esercizio delle loro funzioni, un locale opportunamente attrezzato all’interno dell’unità produttiva o nelle vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con un numero di dipendenti inferiore a 200, la Direzione mette temporaneamente a disposizione delle predette rappresentanze - a richiesta - un locale idoneo per il tempo necessario. Nel corso di più richieste per il medesimo giorno e la medesima ora vale la priorità della domanda.

Capo 4 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 21 - Procedure per le assunzioni

1. L’assunzione è comunicata all’interessato con lettera contenente:
[…]
- la struttura sanitaria presso la quale dovrà essere sottoposto a visita medica se richiesta;
[…]
2. Al momento dell’assunzione, il dipendente deve presentare la seguente documentazione:
[…]
- la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria indicata;
[…]
3. L’assunzione in prova è subordinata all’esito positivo della visita medica e degli ulteriori eventuali esami psicofisici richiesti.
[…]

Art. 23 - Lavoro a tempo determinato
1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, concernenti le assunzioni temporanee e la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l’Ente può assumere, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56/87, lavoratori con contratto a tempo determinato (pieno o parziale) per le seguenti ulteriori esigenze:
- per sopperire a temporanee carenze di organico causate da assenze di lungo periodo di dipendenti a tempo indeterminato;
- per far fronte a periodi di ristrutturazione organizzative di settori ed uffici;
- quando si verifichi la necessità di intensificare in particolare aree l’attività lavorativa, senza che sia possibile sopperire, con il normale organico, alle esigenze determinate dalla maggiore domanda di servizio.
2. Il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, per le causali di cui al comma precedente, nonché con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 24 non può superare complessivamente il 15% dei dipendenti a tempo indeterminato di ciascuna categoria e comunque il 10% del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato.
3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fatta eccezione per quelle di seguito indicate.
[…]

Art. 24 - Lavoro temporaneo
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- aumento temporaneo delle attività;
- esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- sostituzione in una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.
Con riferimento al quarto comma lettera a) art. 1 della legge di cui sopra, per le qualifiche appartenenti all’area di supporto è escluso il ricorso al lavoro temporaneo.
2. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, impiegati per le fattispecie contrattuali sopra indicate, nonché assunti con contratto a tempo determinato per le fattispecie di cui all’art. 23 non possono superare complessivamente il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni specifico settore e comunque il 10% del complesso dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente.
3. L’Ente comunica preventivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrono motivate ragioni d’urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
4. Relativamente ai diritti sindacali dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 7 della citata legge 196/97.

Art. 25 - Contratti di formazione e lavoro
Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, trova applicazione quanto stabilito dagli accordi interconfederali in materia.

Capo 5 Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell’ambito dell’orario di servizio della sede in cui presta la propria attività. Il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato con sistemi imparziali ed automatici, che assicurino piena ed oggettiva conformità tra i dati rilevati e l’effettiva prestazione di lavoro.
2. Per il personale impiegato in attività di struttura, l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
Le modalità di resa sono le seguenti:
- l’inizio è fissato alle 08,00, con un’elasticità sino a 60 minuti dopo l’orario di inizio;
- l’orario settimanale è articolato su 5 giorni lavorative dal lunedì al venerdì;
- la giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 9 ore con una pausa non retribuita da 30 a 45 minuti da fruire all’interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative stabilita a livello locale, d’intesa con le RR.SS.AA., in relazione alle esigenze di servizio dei vari uffici.
Per l’anno 2000, limitatamente alle sedi ubicate nel Comune di Roma e Fiumicino, potrà essere concordata un’elasticità sino a 75 minuti e l’anticipo dell’orario di inizio alle 07,45.
Il personale docente presso il Centro di formazione impiega, fuori sede, parte dell’orario di lavoro (massimo 11 ore mensili) per l’espletamento di attività correlate all’insegnamento.
Per il personale impiegato in struttura presso la Sede centrale o le sedi periferiche, allo scopo di ottimizzare l’utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, l’Ente e le RRSSAA possono concordare l’impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto, con conseguente attribuzione dell’indennità di turno secondo quanto previsto al successivo art. 49.
3. Per il personale impiegato in linea operativa, l’orario ordinario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, intese come media plurisettimanale, comprensive di tutte le attività. La prestazione lavorativa può avere inizio da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l’orario stabilito senza variazioni della retribuzione, a condizione che i ritardi non superino le due ore complessive nel mese. I ritardi superiori a 15 minuti giornalieri o a 2 ore mensili sono considerati assenza non retributiva.
L’articolazione del suddetto orario settimanale è stabilita nelle parti specifiche.
Lo schema di turno (per uno o più mesi) deve essere emanato, d’intesa con le RR.SS.AA., con almeno 10 giorni di anticipo; qualora esigenze impreviste rendano necessario modificare lo schema di turno emanato, l’Ente è tenuto a concordare con le RRSSAA le modifiche necessarie.
Le richieste di modifica da parte dei lavoratori devono essere effettuate in tempo utile, con un preavviso di norma di almeno 24 ore, per consentire all’azienda di predisporre gli interventi necessari per garantire in ogni condizione la continuità del servizio e potranno essere accordate qualora non ostino motivi di servizio e non comportino il ricorso al lavoro straordinario o alla reperibilità.
4. Il riposo domenicale dei turnisti, qualora la domenica sia impegnata da una prestazione ordinaria, è fruito nel giorno libero più vicino alla domenica, antecedente o successivo la stessa (quello antecedente in caso di equidistanza). Eventuali cambi di turno comportano il conseguente spostamento dei riposi. Nell’articolazione dei turni, devono essere adottati accorgimenti tali da rendere liberi il sabato e la domenica consecutivamente, almeno una volta al mese.
5. All’ora prevista per l’inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi al proprio posto. Nessun lavoratore può cessare il lavoro e abbandonare il posto di lavoro prima del termine previsto. Durante l’orario di lavoro nessun lavoratore può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo o allontanarsi dalla sede di lavoro se non debitamente autorizzato.
6. Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata dall’azienda comporta la perdita della retribuzione per il tempo di assenza e rappresenta presupposto per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
7. Salvo autorizzazione o urgenti motivi di servizio, non è consentito entrare o intrattenersi nella sede di lavoro al di fuori del proprio orario di lavoro, tale disposizione è applicabile, limitatamente ai locali operativi, anche ai dirigenti sindacali.

Art. 30 - Lavoro straordinario e prestazioni in reperibilità
1. Costituiscono lavoro straordinario le ore effettivamente rese, su richiesta aziendale, in eccedenza all’orario ordinario previsto, sia nei giorni di riposo (feriale o domenicale) sia nei giorni lavorativi (in prolungamento o meno all’orario giornaliero). Per il personale turnista impiegato in linea operativa, è considerato lavoro straordinario sia quello effettuato in supero all’orario ordinario complessivo di 35 ore che quello effettuato in posizione operativa oltre l’orario operativo previsto, anche nei giorni di reperibilità.
2. L’Ente può ricorrere a lavoro straordinario (incluse le prestazioni in reperibilità, in disponibilità, in richiamo dalle ferie) nel limite complessivo di 60 ore annue per dipendente. I limiti individuali sono di 120 ore annuali, 15 mensili e 2 ore giornaliere in prolungamento della normale prestazione giornaliera.
3. Per quanto riguarda il personale impiegato in linea operativa, qualora si verifichi l’assenza del personale titolare di posizione, in mancanza di personale di supporto in turno l’Ente provvede a convocare il personale comandato di reperibilità nello schema di turno (mensile o plurimensile) pubblicato. Il personale è tenuto ad effettuare, se richiesto, una prestazione mensile in reperibilità.
[…]
5. Qualora sia necessario sopperire ad eventuali carenze organiche dovute a situazioni di particolare incremento della domanda dei servizi istituzionali, a problemi organizzativi e/o progetti di implementazione tecnologica, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l’Ente può ricorrere, nell’ambito delle prestazioni complessive fissate nelle parti specifiche, a prestazioni programmate nei giorni liberi dal turno operativo o di reperibilità per completare le necessità operative; in tal caso, l’Ente provvede a concordare con le RRSSAA le modalità di effettuazione di tali prestazioni. Le quantità orarie ed il compenso per tali prestazioni verranno definiti in sede di rinnovo della parte economica 2000/2001. Nelle more del rinnovo, si applica quanto previsto dall’accordo quadro 11 luglio 1998 fino al 31 marzo 2000 (2 prestazioni mensili in reperibilità programmabili).

Art. 36 - Tutela per condizioni particolari
1. I dipendenti assunti a tempo indeterminato in stato di tossicodipendenza o alcolismo, che intendano accedere, in applicazione dell’art. 124 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, ai programmi terapeutici e riabilitativi presso strutture sanitarie, sono collocati in aspettativa per infermità per tutta la durata del trattamento di riabilitazione, per un periodo non superiore a 3 anni.
[…]
3. Il dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere trasferito allo scopo di ricongiungersi con la propria famiglia ed impiegato in mansioni rientranti in quelle del profilo di appartenenza ma diverse da quelle normalmente espletate, qualora ciò sia ritenuto utile dal programma di riabilitazione.
4. A seguito dell’accertamento dello stato di tossicodipendenza o alcolismo, il lavoratore impiegato in sala operativa ovvero in qualunque altra funzione tale da poter comportare rischi per l’incolumità di terzi se non espletata nel pieno equilibrio psico-fisico deve essere immediatamente distolto da tali attività ed impiegato in mansioni del proprio profilo non aventi le caratteristiche sopracitate nel rispetto della necessaria riservatezza.
5. L’Ente dispone l’accertamento della idoneità al lavoro del lavoratore in stato di tossicodipendenza o alcolismo che non voglia sottoporsi ai previsti programmi di recupero ovvero al termine degli stessi.
[…]
7. In applicazione della L. 135/90 riguardante i malati di AIDS, l’Ente si impegna, in particolare a:
- non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all’individuazione della patologia;
- garantire il posto di lavoro e la riservatezza favorendo nel contempo l’inserimento nell’ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
6. In applicazione della legge riguardante la tutela dei portatori di handicap, al fine di facilitare l’inserimento e l’impiego, l’Ente ne favorirà la collocazione mirata con l’ausilio delle strutture pubbliche competenti, adottando specifici programmi e progetti, sia ai fini riabilitativi che integrazione socio-lavorativa.
[…]
8. I dipendenti che siano residenti in località colpite da calamità naturali ovvero i cui congiunti (entro il primo o in mancanza il secondo grado) siano residenti in località colpite da calamità naturali dichiarate tali dall’Autorità pubblica, hanno diritto ad agevolazioni nella turnazione del lavoro tali da consentire una adeguata disponibilità per il tempo necessario al ripristino delle normali attività dei luoghi interessati.

Art. 37 - Idoneità psico-fisica alle funzioni e alle mansioni
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni e mansioni previste per la categoria contrattuale o profilo professionale di appartenenza, l’Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le esigenze organiche dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2. L’Ente accerta, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale o di altra apposita struttura medica collegiale, le mansioni che il dipendente è in grado di svolgere, senza che sia necessario il cambio di categoria o profilo, avendo presenti le declaratorie professionali previste dal presente contratto.
3. Nel caso in cui il lavoratore, esperita la procedura prevista al punto 2, risulti idoneo al lavoro ma inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria contrattuale o per il profilo professionale di appartenenza, egli può essere a domanda collocato in un profilo o una categoria diversa, anche di parametro inferiore a quello precedente, a condizione che sia in possesso dei relativi requisiti. In tal caso, il dipendente conserva la retribuzione base già percepita (se più favorevole) con successivo riassorbimento dei maggiori importi eventualmente percepiti.
4. La procedura sopraindicata può essere attivata anche nei confronti del lavoratore temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni per oltre 30 giorni e per il solo periodo di inidoneità indicato dalla competente struttura sanitaria.

Art. 38 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione in materia, […]

Art. 40 - Ristorazione
1. Per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa di almeno 6 ore continuative, i dipendenti hanno diritto al servizio di ristorazione.
[…]

Art. 41 - Indumenti di lavoro
1. L’Ente mette a disposizione dei lavoratori gli eventuali mezzi protettivi di uso personale e gli indumenti speciali di lavoro (maschere, guanti, stivali di gomma, impermeabili,...) curandone la scelta, le modalità d’uso, il rinnovo ed il controllo. Mezzi e indumenti speciali sono assegnati in dotazione di squadra e/o individuale e devono essere mantenuti dal lavoratore in stato di efficienza; ove siano previsti appositi armadietti, questi sono sottoposti a periodica disinfestazione.
2. Gli indumenti normali che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle varie prestazioni sono determinati dall’Ente, che concorre per il 90% del costo relativo.

Art. 43 - Pari opportunità
1. In armonia con quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dalle direttive comunitarie, entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL è costituito il Comitato per le pari opportunità; esso è composto da rappresentanti di parte sindacale designati dalle OO.SS. di cui all’art. 5 comma 1 e da un pari numero di parte aziendale di cui uno con funzioni di presidente. I membri del Comitato di parte sindacale hanno diritto a permessi retribuiti a carico dell’Ente per la partecipazione alle riunioni del Comitato; per le altre attività, essi utilizzano il monte ore spettante alle OOSSNN.
2. Per consentire al Comitato la realizzazione delle finalità dell’istituto, l’Ente si impegna a:
- garantire e agevolare la circolazione dell’informazione documentale, deliberativa e propositiva sul lavoro del Comitato, anche attraverso i canali informativi dell’Ente;
- dare comunicazione ai responsabili aziendali circa la costituzione, i compiti e i diritti del CPO;
- portare a conoscenza dei soggetti preposti alla contrattazione le proposte d’intervento avanzate dal CPO;
- mettere a disposizione del CPO risorse per l’effettuazione di indagini conoscitive, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
- diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi con trasmissione delle stesse agli uffici competenti;
- mettere a disposizione del CPO sedi idonee, strumenti e materiale necessari;
- convocare il CPO nella persona di un membro, solo quale uditore, alle riunioni con le OO.SS. sugli atti di interesse generale concernenti le strategie, l’ordinamento e la gestione del personale, nonché sui progetti e i provvedimenti di ristrutturazione/riorganizzazione dell’Ente; ove si costituissero commissioni di studio e/o di valutazione del personale, inserire almeno una rappresentante del CPO negli osservatori/gruppi di lavoro/commissioni ove previste;
- garantire la partecipazione del personale femminile ai corsi di formazione, sia fra i discenti sia fra gli istruttori, secondo le indicazioni espresse dal CPO e fornire al CPO la preventiva informazione circa i programmi, i fini e le modalità dei corsi stessi, al fine di consentire la partecipazione di sue rappresentanti in qualità di uditrici; per le ore di corso che avranno come tema le pari opportunità, l’Ente terrà conto dei criteri e dei contenuti proposti dal CPO e invierà i resoconti statistici riguardanti l’attività formativa svolta al CPO ai sensi dell’art. 9 della L. 125/91;
- garantire al CPO la possibilità di effettuare visite periodiche presso gli impianti, anche su richiesta delle lavoratrici, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni discriminatorie e per proporre soluzioni alternative alle questioni evidenziate nell’ambito dei livelli di confronto negoziale.
3. Al fine di favorire uno sviluppo organico di queste iniziative, sono previsti incontri almeno semestrali tra il Comitato e l’Ente.
4. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, devono essere individuate condizioni e modalità per l’affermazione delle pari dignità del personale, anche per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personale e superare quegli atteggiamenti che rechino pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo 6 Regime retributivo e rimborsi
Art. 52 - Pronto impiego

1. Il personale navigante facente parte dell’equipaggio di volo ed il personale tecnico addetto alla manutenzione dei velivoli è soggetto al regime di pronto impiego nell’arco delle 24 ore in relazione allo svolgimento dell’attività di volo. Tale istituto comporta:
- la disponibilità del dipendente,
- l’obbligo di raggiungere il posto di lavoro o la base di partenza dell’aeromobile entro 90 minuti dalla chiamata,
- la flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa,
- la possibilità di variare il turno programmato con un preavviso minimo di 12 ore, in funzione delle esigenze operative e tecniche.
[…]

Art. 53 - Disponibilità fuori orario
1. Nei casi di seguito indicati, il personale può essere comandato ad essere disponibile al di fuori del normale orario di lavoro ed ad intervenire entro un’ora dalla chiamata:
a. tecnici, informatici, personale del CED/AOIS, non impiegati in turnazione, al fine di garantire gli interventi necessari per il ripristino degli apparati necessari per l’assistenza al volo;
b. CTA ed EAV impiegati in linea operativa presso gli aeroporti H18 e di Lampedusa e Pantelleria, onde fornire su chiamata i servizi oltre il normale orario di apertura ai voli umanitari, di emergenza, di Stato, militari ed in casi eccezionali, di linea;
c. responsabili (e loro sostituti) di CAV, NAV, CED/AOIS, ICC, NOF, AODO, per garantire gli interventi necessari per assicurare la continuità dei servizi.
2. La disponibilità può essere richiesta normalmente sino a 15 giorni al mese e comunque non oltre 20 giorni per un massimo di 6 mesi all’anno.
[…]

Capo 7 Sicurezza del lavoro e tutela dell’integrità psico/fisica
Art. 58 - Igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione

1. Per le parti non esplicitamente disciplinate dagli articoli che seguono, trovano integrale applicazione il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e l’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 59 - Elezione del rappresentante per la sicurezza
1. All’atto della costituzione della RSU, in tutte le unità produttive i lavoratori eleggono, tra i membri della RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel solo caso delle unità produttive con un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a quindici, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.
2. Nelle unità produttive che impiegano un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato non in prova fino a quindici, si applicano le specifiche norme dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
3. Nelle restanti unità produttive, i lavoratori eleggono tra i membri delle RSU il rappresentante per la sicurezza nel numero di:
- 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre i 200 dipendenti a tempo indeterminato.
Norma transitoria
Fino alla costituzione delle RSU, nelle unità produttive in cui operano le RSA, all’interno delle stesse è designato il rappresentante per la sicurezza la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive in cui operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie all’accordo interconfederale del 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a sedici, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione ed a trasmetterlo senza ritardo all’Ente.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestano la propria attività nell’unità produttiva.
Possono essere eletti tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova.
4. Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza, si applicano le specifiche norme dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

Art. 60 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il rappresentante ha diritto ad accedere nei luoghi di lavoro, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle esigenze produttive, segnalando preventivamente al datore di lavoro l’intenzione di effettuare tali visite che potranno essere svolte anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.
3. Per quanto concerne le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si richiamano i punti 2.2 e 2.3, parte 1a dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

Art. 61 - Permessi
1. Nelle unità produttive che occupano più di quindici dipendenti a tempo indeterminato, ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l’espletamento delle attività, 40 ore di permessi retribuiti senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
2. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si richiama il punto 1.1, parte 1a, dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
3. Per quanto concerne i permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza, si richiama il punto 3, parte 1a, dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
4. Il trattamento economico spettante durante i permessi, è pari all’intera retribuzione escluse le indennità di reperibilità, pronto impiego e disponibilità.

Art. 62 - Riunioni periodiche
1. In conformità al comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nell’Ente. Della riunione viene redatto verbale.
2. Il rappresentante è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Art. 63 - Misure preventive di sicurezza e controlli sanitari
1. L’Ente, in applicazione agli obblighi di legge, fa effettuare visite periodiche e preventive in relazione alle esigenze di mantenimento delle abilitazioni e dei brevetti e di integrità psico-fisica dei dipendenti. Le visite sono effettuate da strutture pubbliche e/o da quelle designate dall’Ente.
2. I risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche sono custoditi, nel rispetto della necessaria riservatezza, dall’Ente.

Capo 8 Doveri del dipendente e disciplina
Art. 64 - Doveri del dipendente

1. Nell’esercizio della propria attività, il dipendente ha l’obbligo di osservare una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina, correttezza, buona fede, dignità e moralità. In particolare è fatto obbligo al lavoratore:
a. usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’Ente, nonché di fornire una collaborazione attiva ed intensa;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai propri superiori in relazione alla disciplina ed alle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
c. avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari e strumenti a lui affidati;
d. mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell’Ente e non utilizzare a proprio profitto le notizie conosciute in ragione delle funzioni svolte ed in ogni caso non porre in essere un’attività contraria agli interessi dell’Ente ed in concorrenza con lo stesso;
[…]
i. rispettare le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
j. informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio gli accada durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
[…]
l. non allontanarsi, senza espressa autorizzazione di un proprio superiore, dal posto di lavoro durante l’orario di lavoro;
m. non permanere nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l’autorizzazione di un superiore;
[…]
2. Oltre ai sopracitati doveri (la cui elencazione non è da intendersi esaustiva ma a mero titolo esemplificativo), il lavoratore ha l’obbligo di rispettare ogni altra norma di legge o contrattuale nonché le disposizioni emanate dall’Ente nei limiti delle leggi vigenti.

Art. 65 - Sanzioni disciplinari
1. Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con i propri doveri o che commetta violazioni delle norme di civile convivenza è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato all’Ente o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa;
d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
e. licenziamento.
[…]
A. Richiamo verbale
Qualora il lavoratore commetta una violazione avente carattere di lieve gravità, lo stesso può essere richiamato dal diretto superiore gerarchico ad un comportamento corretto. Tale richiamo non necessita di alcun’operazione preventiva e non comporta alcuna conseguenza. L’eventuale difesa da parte dell’interessato può avvenire in forma scritta o verbale.
B. Richiamo scritto
Qualora il lavoratore commetta una violazione avente carattere di maggiore gravità rispetto a quella che può dare luogo al richiamo verbale, lo stesso può essere richiamato ad un comportamento corretto, per iscritto, dal responsabile della sede di lavoro, sulla base di un’eventuale relazione del diretto superiore gerarchico. Tale provvedimento non comporta alcuna conseguenza. L’eventuale difesa da parte dell’interessato avviene in forma scritta.
C. Multa
Il lavoratore che:
[…]
- abbia un comportamento incivile nei confronti dell’utente o nei confronti dei propri superiori;
- esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali dell’Ente compresa la vendita oggetti o biglietti al di fuori dell’orario di lavoro;
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- per negligenza o disattenzione danneggi anche lievemente il materiale affidatogli dall’Ente;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due richiami scritti negli ultimi dodici mesi;
può essere oggetto di una multa, d’importo pari fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base da devolvere ad un’organizzazione di solidarietà.
D. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Il lavoratore che:
[…]
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico, o sia lesivo per l’immagine dell’Ente;
[…]
- abbia un comportamento incivile nei confronti dei propri superiori o colleghi seguito da vie di fatto;
[…]
- abbia un comportamento, per pregiudizi di natura razziale, sessuale o di credo politico, religioso o sindacale, volto a ledere la dignità e la libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
- esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali dell’Ente compresa la vendita oggetti o di biglietti durante l’orario di lavoro anche senza l’utilizzo di strumenti dell’Ente;
- esegua lavori anche al di fuori dei locali dell’Ente e dell’orario di lavoro con l’utilizzo di strumenti dell’Ente;
- danneggi per negligenza materiale di proprietà dall’Ente anche solo in modo lieve;
- violi deliberatamente le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto il palese effetto di sostanze psicotrope;
- sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due multe negli ultimi dodici mesi;
può essere sospeso dal servizio e dall’intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
E. Licenziamento
Il licenziamento per motivi disciplinari può essere adottato dall’Ente nei confronti del lavoratore al verificarsi di mancanze di particolari gravità quali, in via esemplificativa, quelle di seguito indicate:
[…]
- esecuzione di lavori di notevole entità nei locali dell’Ente per conto proprio o di terzi;
- esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi durante o al di fuori dell’orario di lavoro, all’esterno o all’interno dei locali dell’Ente, con o senza l’utilizzo di mezzi aziendali, in concorrenza con l’attività dell’Ente;
[…]
- insubordinazione grave ed ingiustificata nei confronti di un superiore seguita da ingiurie e/o da vie di fatto;
- avviamento ingiustificato di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali;
- tenuta di un comportamento discriminante e/o offensivo sulla base di motivazioni di carattere razziale, religioso, sessuale, politico o sindacale volto a ledere gravemente la dignità e la libertà personale e sessuale di altri lavoratori ovvero mantenimento di un comportamento simile anche se di minore gravità, nonostante precedenti provvedimenti;
[…]
- danneggiamento volontario di beni per i quali i lavoratore è comunque tenuto al risarcimento;
[…]
- recidiva nei comportamenti già sanzionati con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Parte specifica - Categoria professionale controllore traffico aereo
Art. 2 Impiego

1. Il personale CTA è impiegato nelle funzioni definite nel proprio ruolo professionale ed in accordo con quanto previsto nella normativa per il riconoscimento delle licenze e delle abilitazioni previste.
2. Il personale CTA, oltre che nei compiti specifici attinenti il controllo del traffico aereo, è impiegato in struttura sia a livello centrale che periferico in attività professionalmente rilevanti, essenziali e strumentali per la resa dei servizi ATS. Detto impiego può comportare l’acquisizione anche di professionalità complementari a quella dei CTA in linea operativa e può essere a carattere definitivo o temporaneo per specifiche attività o progetti finalizzati. Il relativo orario di lavoro può essere articolato in funzione della massima flessibilità di impiego con l’obiettivo della piena operatività dei servizi e del mantenimento della massima professionalità.
3. L’Ente è tenuto a valutare le eventuali richieste avanzate da donne CTA, che si trovino in stato di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, relative all’impiego fuori linea operativa.

Art. 3 Formazione professionale
1. Per il mantenimento di elevati standards professionali, costantemente rispondenti alla specificità del servizio reso, sarà adeguatamente sviluppato l’aggiornamento professionale complessivo sia per gli aspetti tecnico/operativi sia per la migliore padronanza della lingua inglese.
2. La dotazione organica dovrà essere tale da consentire la possibilità di partecipare a corsi e stages di aggiornamento e di refresher linguistico. Gli stages prevederanno voli di familiarizzazione e visite ad altri Enti ATS nazionali ed internazionali. Metodologie e scadenza verranno definite con le OOSS. In tale contesto saranno previsti appositi check periodici tesi a verificare gli standards raggiunti.
3. La fase di impiego in linea operativa (salvo quanto previsto dal punto 3 dell’articolo precedente) dovrà di norma espletarsi per un periodo non inferiore a 10 anni al fine di assicurare il completamento del ciclo formativo del CTA e garantire, oltre la resa dei servizi, il raggiungimento dei massimi livelli di qualificazione ed esperienza. Dopo tale periodo, l’Ente, predisponendo all’uopo percorsi alternativi - anche temporanei - all’impiego diretto del CTA in linea operativa, potrà usufruire di un patrimonio professionale qualificato indispensabile alla miglior resa di altri settori produttivi. Tali percorsi dovranno articolarsi in modo da prevedere la formazione e la qualificazione del personale interessato, e selezionato, in funzione delle nuove esigenze di impiego. Allo scopo di destinare personale altamente qualificato ai più alti incarichi aziendali nonché al suo impiego presso altre organizzazioni ed istituzioni in ambito internazionale, l’Ente si impegna a definire un percorso formativo adeguato e selettivo, ricorrendo anche alla collaborazione degli istituti universitari italiani ed europei.

Art. 4 Articolazione dell’orario di lavoro
1. Per il personale CTA impiegato in linea operativa, l’orario di lavoro di 35 ore settimanali è articolato come segue.
2. Le ore da rendere in posizione operativa sono 130 ore per 30 giorni e 1570 annuali. Tuttavia, nell’ambito della futura organizzazione del lavoro ed in relazione ai processi di ottimizzazione previsti dall’accordo quadro dell’11 luglio 1998, l’Ente si impegna a verificare la possibilità di un orario di impiego operativo dei CTA tendente a 120/124 ore per 30 giorni.
3. Per i CRAV e gli aeroporti di Fiumicino, Linate (sino ad ottobre 1998) e Malpensa (da novembre 1998), è incluso il relief nella misura massima di 20 minuti ogni due ore nel periodo novembre/aprile e 30 minuti ogni due ore da maggio a ottobre, da fruire nella fascia oraria dalle 07,00 alle 23,00 con esclusione dell’ultima ora. Al di fuori di tale fascia oraria o nelle altre sedi, il relief è accordato, per il tempo strettamente necessario ed in funzione delle esigenze di resa del servizio, con l’utilizzazione del personale di supporto ove disponibile ovvero attraverso riconfigurazioni dei teams, accorpamento delle posizioni e dei settori in relazione all’andamento del traffico.
4. I criteri di turnazione sono i seguenti:
- i lavoratori devono essere avvicendati nei turni in modo che a ciascuno siano richieste prestazioni alternate nelle varie fasi di turno previste;
- in relazione alle configurazioni operative, nelle sedi in cui siano previste sia posizioni H24 che HX/HJ, l’impiego dei turnisti può essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni a seconda del possesso delle relative abilitazioni, ove necessarie, nello stesso ciclo di turno;
- la durata massima dello spezzone non può superare le 10 ore continuative diurne e 12 notturne;
- tra uno spezzone e l’altro deve essere garantito un risposo fisiologico di almeno 6 ore e di 24 ore dopo lo spezzone notturno.
5. Le ore di reperibilità sono 8 al mese, distribuite in una giornata, da due (o tre) ore prima a un’ora dopo l’orario di inizio dello spezzone di turno ovvero un’ora prima ed una dopo per quello notturno (ove necessario).
6. In aggiunta alle ore operative e di reperibilità, sono effettuate tutte le altre attività lavorative necessarie (acquisizione dati, sovrapposizione, aggiornamento professionale, visita idoneità psico-fisica,...), nelle misure necessarie stabilite dall’Ente sino al completamento delle 35 ore settimanali.
7. I CTA impiegati in posizione operativa, al fine di garantire adeguati standards di prevenzione e sicurezza della navigazione aerea, non possono in nessun caso essere impiegati a qualsiasi titolo per più di 152 ore per 30 giorni.

Art. 5 Ferie
[…]
5. Le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza; per motivi di servizio esse possono essere rinviate sino al 31 maggio dell’anno successivo.
[…]

Art. 9 Norme a tutela della specificità
1. Ferme rimanendo le disposizioni generali derivanti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni dettate dal presente contratto, in relazione alla specificità del servizio reso l’Ente adotterà, ove tecnicamente possibile, provvedimenti e misure volte a facilitare l’attività delle lavoratrici madri anche ricorrendo ai risultati di apposite ricerche e studi particolari nel settore e tenendone conto nella progettazione degli ambienti di lavoro. Verrà approfondito l’esame relativo all’articolazione dell’orario e all’impiego sulla base di appropriata documentazione medica.
2. L’Ente approfondirà gli studi per l’attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale CTA in relazione ai rischi connessi all’esercizio della professione ed in particolare per:
- perdita dell’idoneità psico/fisica,
- invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell’idoneità psico/fisica e/o morte ad essa collegata,
- responsabilità civile nell’espletamento del servizio ATC.
3. L’Ente provvede alla ricerca e dalla possibile eliminazione delle cause che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, possano favorire l’insorgenza di patologie con particolare riferimento al lavoro del controllo del traffico aereo e degli ulteriori servizi resi direttamente all’utenza.
4. Le malattie professionali riconosciute come tali da altre amministrazioni sono equiparate a quelle riconosciute dall’Ente. Le malattie professionali ed inabilitanti, fatte salve le disposizioni di legge, saranno formalizzate dall’Ente con apposita delibera, anche al fine del riconoscimento delle cause di servizio nonché delle coperture assicurative quando applicabili.

Parte specifica - Categoria professionale esperto assistenza al volo
Art. 2 Impiego

1. Il personale EAV è impiegato nelle funzioni definite nel proprio ruolo professionale ed in accordo con quanto previsto nella normativa per il riconoscimento delle licenze e delle abilitazioni previste.
2. Le funzioni specifiche relative ai diversi settori di impiego non possono essere attribuite a personale privo di licenza e delle abilitazioni previste.
3. Il personale EAV, oltre che nei compiti specifici attinenti i diversi settori di impiego, è impiegato in struttura sia a livello centrale che periferico in attività professionalmente rilevanti e connessi con i servizi di competenza. Detto impiego può comportare l’acquisizione anche di professionalità complementari a quella dei EAV in linea operativa e può essere a carattere definitivo o temporaneo per specifiche attività o progetti finalizzati.
4. L’Ente è tenuto a valutare le eventuali richieste avanzate da donne EAV, che si trovino in stato di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, relative all’impiego fuori linea operativa.

Art. 3 Formazione professionale
1. Per il mantenimento di elevati standards professionali, costantemente rispondenti alla specificità del servizio reso, sarà adeguatamente sviluppato l’aggiornamento professionale complessivo sia per gli aspetti tecnico/operativi sia per la migliore padronanza della lingua inglese.
2. La dotazione organica dovrà essere tale da consentire la possibilità di partecipare a corsi e stages di aggiornamento e di refresher linguistico nonché di effettuare visite ad altri Enti anche internazionali ove si rendano analoghi servizi. Metodologie e scadenze verranno definite con le OOSS. In tale contesto saranno previsti appositi check periodici tesi a verificare gli standards raggiunti.
3. L’Ente si impegna alla riqualificazione professionale necessaria all’espletamento di ulteriori servizi acquisiti nonché favorisce la crescita professionale attingendo al personale EAV in possesso dei previsti requisiti per le esigenze relative alle categorie professionali di CTA e Meteo.

Art. 4 Articolazione dell’orario di lavoro
1. Per il personale EAV impiegato in linea operativa, l’orario di lavoro di 35 ore settimanali è articolato come segue.
2. Le ore da rendere in posizione operativa sono 130 ore per 30 giorni e 1570 annuali.
3. Il relief è accordato, per il tempo strettamente necessario ed in funzione delle esigenze di resa del servizio, con l’utilizzazione del personale di supporto ove disponibile ovvero attraverso riconfigurazioni dei teams, accorpamento delle posizioni e dei settori in relazione all’andamento del traffico.
4. I criteri di turnazione del personale impiegato in linea operativa, salvo particolari esigenze di servizio, sono i seguenti:
- i lavoratori devono essere avvicendati nei turni in modo che a ciascuno siano richieste prestazioni alternate nelle varie fasi di turno previste;
- in relazione alle configurazioni operative, nelle sedi in cui siano previste sia posizioni H24 che HX/HJ, l’impiego dei turnisti può essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni a seconda del possesso delle relative abilitazioni, ove necessarie, nello stesso ciclo di turno;
- la durata massima dello spezzone non può superare le 12 ore continuative.
- tra uno spezzone e l’altro deve essere garantito un risposo fisiologico di almeno 6 ore, 24 ore dopo lo spezzone notturno.
5. Le ore di reperibilità sono sino ad un massimo di reperibilità sono 8 al mese, distribuite in una giornata, da due ore (o tre) prima a un’ora dopo l’orario di inizio dello spezzone di turno ovvero un’ora prima ed una dopo per quello notturno (ove necessario).
6. In aggiunta alle ore operative e di reperibilità, devono essere effettuate tutte le altre attività lavorative necessarie (acquisizione dati, sovrapposizione, aggiornamento professionale,...), nelle misure necessarie stabilite dall’Ente sino al completamento delle 35 ore settimanali.
7. Gli EAV impiegati in posizione operativa, al fine di garantire adeguati standards di prevenzione e sicurezza della navigazione aerea, non possono in nessun caso essere impiegati a qualsiasi titolo per più di 152 ore per 30 giorni.

Art. 5 Ferie
[…]
5. Le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza; per motivi di servizio esse possono essere rinviate sino al 31 maggio dell’anno successivo.
[…]

Art. 9 Norme a tutela della specificità
1. Ferme rimanendo le disposizioni generali derivanti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni dettate dal presente contratto, in relazione alla specificità del servizio reso l’Ente adotterà, ove tecnicamente possibile, provvedimenti e misure volte a facilitare l’attività delle lavoratrici madri anche ricorrendo ai risultati di apposite ricerche e studi particolari nel settore e tenendone conto nella progettazione degli ambienti di lavoro. Verrà approfondito l’esame relativo all’articolazione dell’orario e all’impiego sulla base di appropriata documentazione medica.
2. L’Ente approfondirà gli studi per l’attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale EAV in relazione ai rischi connessi all’esercizio della professione ed in particolare per:
- perdita dell’idoneità psico/fisica,
- invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell’idoneità psico/fisica e/o morte ad essa collegata,
- responsabilità civile nell’espletamento del servizio.
3. L’Ente provvede alla ricerca e alla possibile eliminazione delle cause che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, possano favorire l’insorgenza di patologie con particolare riferimento al lavoro del controllo del traffico aereo e degli ulteriori servizi resi direttamente all’utenza.
4. Le malattie professionali riconosciute come tali da altre amministrazioni sono equiparate a quelle riconosciute dall’Ente.
5. Le malattie professionali ed inabilitanti, fatte salve le disposizioni di legge, saranno formalizzate dall’Ente con apposita delibera, anche al fine del riconoscimento delle cause di servizio nonché delle coperture assicurative quando applicabili.

Parte specifica - Categoria professionale meteo
Art. 2 Impiego

1. Il personale Meteorologo è impiegato nelle funzioni definite nel proprio ruolo professionale ed in accordo con quanto previsto nella normativa per il riconoscimento delle licenze e delle abilitazioni previste nonché con la direttiva WMO n. 114.
2. Le funzioni specifiche relative ai diversi settori di impiego non possono essere attribuite a personale privo di licenza e delle abilitazioni previste.
3. Il personale meteo oltre che nei compiti specifici attinenti i diversi settori di impiego, è impiegato in struttura sia a livello centrale che periferico in attività professionalmente rilevanti e connessi con i servizi di competenza. Detto impiego può comportare l’acquisizione anche di professionalità complementari a quella dei Meteo in linea operativa e può essere a carattere definitivo o temporaneo per specifiche attività o progetti finalizzati.
4. L’Ente è tenuto a valutare le eventuali richieste avanzate da donne METEO, che si trovino in stato di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, relative all’impiego fuori linea operativa.

Art. 3 Formazione professionale
1. Per il mantenimento di elevati standards professionali, costantemente rispondenti alla specificità del servizio reso, sarà adeguatamente sviluppato l’aggiornamento professionale complessivo sia per gli aspetti tecnico/operativi sia per la migliore padronanza della lingua inglese.
2. La dotazione organica dovrà essere tale da consentire la possibilità di partecipare a corsi e stages di aggiornamento e di refresher linguistico nonché la possibilità di effettuare visite ad altri Enti anche internazionali ove si rende analogo servizio. Metodologie e scadenze verranno definite con le OOSS. In tale contesto saranno previsti appositi check periodici tesi a verificare gli standards raggiunti.

Art. 4 Articolazione dell’orario di lavoro
1. Per il personale Meteo impiegato in linea operativa, l’orario di lavoro di 35 ore settimanali è articolato come segue.
2. Le ore da rendere in posizione operativa sono 130 ore per 30 giorni e 1570 annuali.
3. Il relief è accordato, per il tempo strettamente necessario ed in funzione delle esigenze di resa del servizio, con l’utilizzazione del personale di supporto ove disponibile ovvero attraverso riconfigurazioni dei teams.
4. I criteri di turnazione del personale impiegato in linea operativa, salvo particolari esigenze di servizio, sono i seguenti:
- i lavoratori devono essere avvicendati nei turni in modo che a ciascuno siano richieste prestazioni alternate nelle varie fasi di turno previste;
- in relazione alle configurazioni operative, nelle sedi in cui siano previste sia posizioni H24 che HX/HJ, l’impiego dei turnisti può essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni a seconda del possesso delle relative abilitazioni, ove necessarie, nello stesso ciclo di turno;
- la durata massima dello spezzone non può superare le 12 ore continuative;
- tra uno spezzone e l’altro deve essere garantito un risposo fisiologico di almeno 6 ore, 24 ore dopo lo spezzone notturno.
5. Le ore di reperibilità sono sino ad un massimo di reperibilità sono di 8 al mese, distribuite in una giornata, da due (o tre) ore prima a un’ora dopo l’orario di inizio dello spezzone di turno ovvero un’ora prima ed una dopo per quello notturno (ove necessario).
6. In aggiunta alle ore operative e di reperibilità, devono essere effettuate tutte le altre attività lavorative necessarie (acquisizione dati, sovrapposizione, aggiornamento professionale,...), nelle misure necessarie stabilite dall’Ente sino al completamento delle 35 ore settimanali.
7. I Meteo impiegati in posizione operativa, al fine di garantire adeguati standards di prevenzione e sicurezza della navigazione aerea, non possono in nessun caso essere impiegati a qualsiasi titolo per più di 152 ore per 30 giorni.

Art. 5 Ferie
[…]
5. Le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza; per motivi di servizio esse possono essere rinviate sino al 31 maggio dell’anno successivo.
[…]

Art. 9 Norme a tutela della specificità
1. Ferme rimanendo le disposizioni generali derivanti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni dettate dal presente contratto, in relazione alla specificità del servizio reso l’Ente adotterà, ove tecnicamente possibile, provvedimenti e misure volte a facilitare l’attività delle lavoratrici madri anche ricorrendo ai risultati di apposite ricerche e studi particolari nel settore e tenendone conto nella progettazione degli ambienti di lavoro. Verrà approfondito l’esame relativo all’articolazione dell’orario e all’impiego sulla base di appropriata documentazione medica.
2. L’Ente approfondirà gli studi per l’attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale Meteo in relazione ai rischi connessi all’esercizio della professionalità ed in particolare per:
- perdita dell’idoneità psico/fisica,
- invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell’idoneità psico/fisica e/o morte ad essa collegata,
- responsabilità civile nell’espletamento del servizio.
3. L’Ente provvede alla ricerca e alla possibile eliminazione delle cause che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, possano favorire l’insorgenza di patologie con particolare riferimento al lavoro del controllo del traffico aereo e degli ulteriori servizi resi direttamente all’utenza.
4. Le malattie professionali riconosciute come tali da altre amministrazioni sono equiparate a quelle riconosciute dall’Ente.
5. Le malattie professionali ed inabilitanti, fatte salve le disposizioni di legge, saranno formalizzate dall’Ente con apposita delibera, anche al fine del riconoscimento delle cause di servizio nonché delle coperture assicurative quando applicabili.

Parte specifica - Categoria professionale naviganti
Art. 2 Formazione professionale

1. Per il mantenimento di elevati standards professionali, costantemente rispondenti alla specificità del servizio reso, sarà adeguatamente sviluppato l’aggiornamento professionale complessivo sia per gli aspetti tecnico/operativi sia per la migliore padronanza della lingua inglese.
2. La dotazione organica dovrà essere tale da consentire la possibilità di partecipare a corsi e stages di aggiornamento e di refresher linguistico. Gli stages prevederanno voli di familiarizzazione e visite ad altri Enti RM internazionali. Metodologie e scadenze verranno definite con le OOSS. In tale contesto saranno previsti appositi check periodici tesi a verificare gli standards raggiunti.
3. La fase di impiego in linea operativa dovrà di norma espletarsi per un periodo non inferiore a 10 anni al fine di assicurare il completamento del ciclo formativo del Navigante e garantire, oltre la resa dei servizi, il raggiungimento dei massimi livelli di qualificazione ed esperienza. Dopo tale periodo, l’Ente, predisponendo all’uopo percorsi alternativi - anche temporanei - all’impiego diretto del Navigante in linea operativa, potrà usufruire di un patrimonio professionale qualificato indispensabile alla miglior resa di altri settori produttivi. Tali percorsi dovranno articolarsi in modo da prevedere la formazione e la qualificazione del personale interessato, e selezionato, in funzione delle nuove esigenze di impiego. Allo scopo di destinare personale altamente qualificato ai più alti incarichi aziendali nonché al suo impiego presso altre organizzazioni ed istituzioni in ambito internazionale, l’Ente si impegna a definire un percorso formativo adeguato e selettivo, ricorrendo anche alla collaborazione degli istituti universitari italiani ed europei.

Art. 3 Articolazione dell’orario di lavoro
1. Per i Piloti e gli Operatori RM facenti parte dell’equipaggio, l’orario di lavoro di 35 ore medie settimanali è articolato giornalmente in modo flessibile su periodi di 30 giorni o diverso ciclo plurisettimanale.
2. I limiti della flessibilità giornaliera sono fissati da un minimo di 6 ore ad un massimo di 9, la relativa valutazione è effettuata dal Dirigente o fuori sede dal Comandante.
3. È considerato orario di lavoro:
a. il tempo durante il quale il personale è impegnato in voli prova, controlli, briefings, corsi, ivi compreso il controllo annuale al simulatore;
b. il tempo che intercorre tra la presentazione in aeroporto ed il momento in cui il dipendente lascia l’aeroporto ovvero due ore prima del primo volo e due ore dopo l’ultimo volo;
c. le soste a terra di durata inferiore alle 4 ore ovvero superiori alle 4 ore qualora non vi sia possibilità di riposo;
d. il tempo di volo, identificato dal momento in cui l’aereo lascia il parcheggio sino al rientro nello stesso; esso non può eccedere i seguenti limiti di programmazione:
- 4 ore giornaliere di attività radiomisure per VOR, DME, ecc., più trasferimento;
- 3 ore giornaliere di attività radiomisure per ILS e IOP, più trasferimento;
- 35 ore nei sette giorni consecutivi di calendario;
- 70 ore nei 30 giorni consecutivi di calendario.
In effettuazione dovranno essere rispettati i limiti ministeriali.
4. I turni coprono 7 giorni alla settimana a schieramento standard e/o a schieramento ridotto e sono articolati su 4 giorni di impiego e 3 liberi.
5. L’equipaggio può essere tenuto in posizione di riserva per il tempo non impiegato in missioni operative. L’orario di lavoro effettuato su chiamata è ordinario, fatta eccezione per la prestazione?.
6. Il riposo domenicale dei turnisti, qualora la domenica sia impegnata da una prestazione ordinaria, è fruito nel giorno libero più vicino alla domenica, antecedente o successivo la stessa. Dopo sei giorni di impiego continuativo in attività di lavoro e/o di volo, compete in ogni caso un giorno di riposo fisiologico in aggiunta al riposo domenicale o compensativo della domenica. Il riposo è effettuato normalmente nella località base di armamento. Qualora per esigenze di servizio il riposo sia goduto fuori sede, compete anche per tale periodo il trattamento di trasferta.
Per esigenze di servizio, un giorno al mese di riposo programmato può essere modificato con un preavviso minimo di 12 ore e riprogrammato nei due mesi successivi o retribuito come straordinario su richiesta del dipendente.
7. In caso di ferie o assenza superiore a 3 giorni di calendario, il limite delle 70 ore mensili di volo viene ridotto in misura proporzionale.
8. Su base annua non possono comunque essere superate le 880 ore di volo individuali.
9. L’equipaggio di volo - costituito da Comandante, Pilota e Operatore radiomisure - svolge esclusivamente fuori sede tutte le operazioni per la messa in linea dell’aeromobile e la chiusura post volo secondo le vigenti norme tecniche, attività che concorrono al recupero di produttività nell’ambito dell’impiego delle risorse disponibili e ferme rimanendo le competenze di dette categorie professionali.

Art. 4 Ferie
[…]
5. Le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza; per motivi di servizio esse possono essere rinviate sino al 31 maggio dell’anno successivo.
[…]

Art. 8 Norme a tutela della specificità
1. Ferme rimanendo le disposizioni generali derivanti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni dettate dal presente contratto, in relazione alla specificità del servizio reso l’Ente adotterà, ove tecnicamente possibile, provvedimenti e misure volte a facilitare l’attività delle lavoratrici madri anche ricorrendo ai risultati di apposite ricerche e studi particolari nel settore e tenendone conto nella progettazione degli ambienti di lavoro. Verrà approfondito l’esame relativo all’articolazione dell’orario e all’impiego sulla base di appropriata documentazione medica.
2. L’Ente approfondirà gli studi per l’attivazione di eventuali coperture assicurative specifiche per il personale Navigante in relazione ai rischi connessi all’esercizio della professione ed in particolare per:
- perdita dell’idoneità psico/fisica,
- invalidità dipendente da causa di servizio che abbia determinato la perdita dell’idoneità psico/fisica e/o morte ad essa collegata,
- responsabilità civile nell’espletamento del servizio.
3. L’Ente provvede alla ricerca e alla possibile eliminazione delle cause che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, possano favorire l’insorgenza di patologie con particolare riferimento al lavoro del controllo del traffico aereo e degli ulteriori servizi resi direttamente all’utenza.
4. Le malattie professionali riconosciute come tali da altre amministrazioni sono equiparate a quelle riconosciute dall’Ente.
5. Le malattie professionali ed inabilitanti, fatte salve le disposizioni di legge, saranno formalizzate dall’Ente con apposita delibera, anche al fine del riconoscimento delle cause di servizio nonché delle coperture assicurative quando applicabili.

Parte specifica - Categoria personale tecnico/amministrativo
Art. 2 Articolazione dell’orario di lavoro

1. Per il personale impiegato in linea operativa, l’orario di lavoro di 35 ore settimanali è articolato come segue.
2. Le ore da rendere in posizione operativa sono 130 ore per 30 giorni e 1570 annuali.
3. Il relief è accordato, per il tempo strettamente necessario ed in funzione delle esigenze di resa del servizio, con l’utilizzazione del personale di supporto ove disponibile ovvero attraverso riconfigurazioni dei teams.
4. I criteri di turnazione del personale impiegato in linea operativa, salvo particolari esigenze di servizio, sono i seguenti:
- i lavoratori devono essere avvicendati nei turni in modo che a ciascuno siano richieste prestazioni alternate nelle varie fasi di turno previste;
- in relazione alle configurazioni operative, nelle sedi in cui siano previste sia posizioni H24 che HX/HJ, l’impiego dei turnisti può essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni a seconda del possesso delle relative abilitazioni, ove necessarie, nello stesso ciclo di turno;
- la durata massima dello spezzone non può superare le 12 ore continuative;
- tra uno spezzone e l’altro deve essere garantito un risposo fisiologico di almeno 6 ore, 24 ore dopo lo spezzone notturno.
5. Le ore di reperibilità sono sino ad un massimo di reperibilità sono 8 al mese, distribuite in una giornata, da due (o tre) ore prima a un’ora dopo l’orario di inizio dello spezzone di turno ovvero un’ora prima ed una dopo per quello notturno (ove necessario).
6. In aggiunta alle ore operative e di reperibilità, devono essere effettuate tutte le altre attività lavorative necessarie (acquisizione dati, sovrapposizione, aggiornamento professionale,...), nelle misure necessarie stabilite dall’Ente sino al completamento dell’orario settimanale.
7. I dipendenti impiegati in posizione operativa, al fine di garantire adeguati standards di prevenzione e sicurezza della navigazione aerea, non possono in nessun caso essere impiegati a qualsiasi titolo per più di 152 ore per 30 giorni.
8. Per il personale AGA impiegato presso le sale operative dei CRAV, l’orario da rendere è di 35 ore medie settimanali. Non è richiesta la reperibilità.
9. L’Ente è tenuto a valutare le eventuali richieste avanzate da donne, che si trovino in stato di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, relative all’impiego fuori linea operativa.

Art. 3 Ferie
[…]
5. Le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza; per motivi di servizio esse possono essere rinviate sino al 31 maggio dell’anno successivo.
[…]

Art. 7 Individuazione delle malattie professionali ed inabilitanti
1. L’Ente provvede alla ricerca ed alla possibile eliminazione delle cause che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, possano favorire l’insorgenza di patologie con particolare riferimento al lavoro del controllo del traffico aereo e degli ulteriori servizi resi direttamente all’utenza.
2. Le malattie professionali riconosciute come tali da altre amministrazioni sono equiparate a quelle riconosciute dall’Ente.