Corte di Appello di Napoli, Sez. Civ. 4 bis, 14 giugno 2011 - Infortunio in condominio e mancanza di prova certa 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

 

QUARTA SEZIONE BIS CIVILE

 

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE CIVILE IV bis, così composta

 

D.ssa Rosa Giordano - Presidente

 

Dr. Francesco Paolo Rossetti - Consigliere

 

D.ssa Aurelia D'ambrosio - Consigliere est.

 

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile n. 4144/2004 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 7231/2003 vertente

 

TRA

 

Fa.Vi., CF (...), elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza (...), presso lo studio dell'Avv. Gi.Ke., dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello

 

APPELLANTE

 

E

 

Condominio di via (...) Napoli, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via (...), presso lo studio dell'Avv. Ma.Pr., dal "quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

 

APPELLATO

 

 

Fatto

 

Con atto di citazione notificato in data 10.3.2000 Fa.Vi. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Condominio di via (...) di Napoli, in persona dell'amministratore pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle lesioni personali riportate nel sinistro verificatosi il giorno 25.3.1995, allorquando cadeva da un'altezza di circa quattro o cinque metri per il cedimento del ponteggio di legno di un'impalcatura, sulla quale si trovava per eseguire i lavori di saldatura alle putrelle del solaio nell'appartamento all'ultimo piano del condomino convenuto. Precisava inoltre l'attore che nel mese di marzo 1995 era stato contattato dall'Amministratore del condominio e dallo stesso incaricato, nella qualità di fabbro lavoratore autonomo, della esecuzione di lavori di saldatura; inoltre che l'impalcatura dalla quale cadeva gli era stata messa a disposizione dal committente condominio.

 

Deduceva, infine, che dalle lesioni personali riportate nella caduta, dopo un periodo di malattia, residuavano postumi invalidanti. Chiedeva, dunque, previa declaratoria di responsabilità, la condanna del convenuto condominio al risarcimento dei danni nella misura da precisarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione. Si costituiva il convenuto condominio, il quale contestava la domanda sostenendo che nessun rapporto era intercorso con l'attore, al quale il condominio non aveva mai affidato la esecuzione di alcun lavoro; in particolare le opere di saldatura erano state affidate con delibera condominiale del 24.1.1995 all'impresa Al.Ro., che le aveva regolarmente eseguite e per le quali era stata pagata.

 

Sosteneva inoltre l'assoluta inesistenza del nesso di causalità tra il sinistro e i danni subiti, atteso che la maggior parte dei referti medici erano stati redatti solo successivamente al 1998 e quindi ben tre anni dopo il sinistro.

 

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.

 

Ammessa ed espletata prova per testi, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

Con sentenza n. 72312004 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea ritenendola non provata in ordine alla responsabilità dell'evento e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

Avverso tale sentenza con atto notificato in data 17.9.2004 Fa.Vi. proponeva appello, chiedendo in totale riforma dell'impugnata decisione l'accoglimento della domanda come proposta.

 

A sostegno del gravame proposto deduceva la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze probatorie, essendo viceversa emersa, alla luce delle dichiarazioni dei testi Gr.An. e Iu.Gi., la prova dell'intervenuta conclusione dell'accordo ed in particolare dell'affidamento di lavori di saldatura, nonché di tutti fatti posti a fondamento della domanda. Ribadiva inoltre, come già eccepito in primo grado, la incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del teste Di., all'epoca dei fatti amministratore del condominio.

 

In via istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica di ufficio volta all'accertamento della natura ed entità delle lesioni subite. Si costituiva l'appellato condominio, il quale, riportandosi alle precedenti difese, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.

 

Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

 

Diritto

 

 

L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.

 

Invero, al di là di ogni considerazione in ordine alla incapacità a testimoniare del teste Di., all'epoca dei fatti amministratore del condominio e, pertanto, prescindendo del tutto dalle dichiarazioni da quest'ultimo rese, va rilevato che alla stregua delle risultanze processuali non emergono elementi di prova certi ed univoci in ordine alla conclusione di contratto avente ad oggetto la esecuzione di opere di saldatura tra l'appellante ed il condominio convenuto. Come già rilevato e dettagliatamente evidenziato nella sentenza di primo grado, che qui si richiama, le dichiarazioni dei testi escussi Gr.An. e Iu.Gi. si presentano in più punti contraddittorie e contrastanti, oltre che generiche ed in alcune parti equivoche, tanto da non poter fornire esse sole, in mancanza di ulteriori elementi, la prova dell'affidamento da parte dell'amministratore del condominio al Fa. di lavori di saldatura da eseguirsi nello stabile condominiale, contestato da parte avversa.

Parimenti non ricorre la prova che le impalcature, dalle quali secondo l'assunto attore il Fa. sarebbe caduto, gli siano state fornite dal condominio stesso.

Per converso, a rendere ancor più incerto e lacunoso il quadro probatorio, emerge che in data 24.1.1995 l'assemblea condominiale deliberava l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio di copertura della "verticale Gi." ed affidava la realizzazione degli stessi all'impresa Al.Ro..

Non ricorre pertanto la prova certa dei fatti posti a fondamento della pretesa, sicché va condivisa la pronuncia di rigetto della domanda e pertanto confermata la impugnata sentenza.

Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, d'ufficio in mancanza di parcella di parte.

 

 

P.Q.M.

 

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Fa.Vi. avverso la sentenza n. 7231/2003 del Tribunale di Napoli nei confronti del Condominio di via (...) Napoli, con atto notificato in data 17.9.2004, così provvede:

 

a) rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;

 

b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.370,00, di cui Euro 20,00 per esborsi, Euro 550,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.