Tribunale di Perugia, Sez. Lav., 26 maggio 2011 - Tribunale di Perugia, Sez. Lav., 26 maggio 2011 - Mancanza di parapetto e caduta dall'alto: diritto di regresso dell'Inail


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO

 

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Alessio Gambaracci, nella causa civile iscritta al n. 1347/05 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

 

INAIL (avv. Sa.Mi.)

 

contro

 

Ma.Da. (avv. Ma.Va.)

 

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.5.2011, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente

 

SENTENZA

 

 

 

FattoDiritto

 

Il ricorso non è nullo, avendo INAIL dedotto nell'atto introduttivo i fatti costitutivi del vantato diritto di regresso: l'esistenza dell'infortunio sul lavoro; le lesioni subite dal lavoratore; la correlativa responsabilità penale del datore di lavoro; l'avvenuta erogazione a favore dell'infortunato delle prestazioni di legge.

 

È noto che il combinato disposto degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 attribuisce ad INAIL il diritto di regresso, per le somme pagate al lavoratore infortunato. L'azione è proponibile contro il datore di lavoro, nonché - ove si tratti di società - contro l'amministratore, della stessa, eventualmente responsabile del fatto. Il diritto di regresso di INAIL sorge inoltre a condizione che l'infortunio costituisca anche illecito penale perseguibile d'ufficio. Tanto premesso, con riferimento all'infortunio per cui è causa si osserva che in ordine ad esso è stata accertata in sede propria la penale responsabilità dell'attuale convenuto. Rifacendosi alle risultanze del processo penale, nel proprio ricorso INAIL ha ricostruito l'infortunio nei termini seguenti: Ri.Ai., dipendente del Ma., il (...) stava lavorando su di un solaio, quando scivolò e cadde al suolo, riportando lesioni tanto gravi da azzerare la sua capacità lavorativa generica; secondo gli accertamenti effettuati in sede penale, il fatto era addebitabile al datore di lavoro, il quale - come da capo di imputazione - non aveva provveduto all'esecuzione di adeguate opere provvisionali all'interno del cantiere ed in particolare non aveva provveduto a dotare i solai di adeguati parapetti. Questa ricostruzione non è stata specificamente contestata dal convenuto e deve dunque darsi per accertata: il lavoratore cadde dunque dal solaio perché esso era privo di adeguati parapetti.

 

Va a questo punto avvertito che, sebbene INAIL sia rimasto estraneo al processo penale celebrato in ordine all'infortunio in parola, tuttavia le sentenze pronunciate in sede penale possono avere un valore ed un peso anche nel presente procedimento. Per la formazione del proprio convincimento il Giudice può, infatti, utilizzare (cfr. Cass. nn. 12422/00 e 21115/05) anche le prove raccolte in altro giudizio (fra le stesse, o fra altre, parti) e valutarle congiuntamente ad ulteriori - eventuali - evidenze probatorie presenti negli atti di causa. In questa prospettiva, si rileva che la sentenza resa in altro processo costituisce documentazione delle prove raccolte in quel processo (Cass. nn. 21115/05, 11682/03, 13889/99).

 

Dagli atti del processo penale risulta, in particolare, che Ri.Ai. stava lavorando su di un piccolo ponteggio collocato su di un solaio e che, cadendo, precipitò non già sul solaio sopra il quale si trovava il ponteggio, bensì sul solaio sottostante.

 

A questo punto possono ritenersi sussistenti tutti gli elementi per l'accoglimento del ricorso. Poiché invero il dislivello fra il piccolo ponteggio di cui si diceva ed il solaio sottostante a quello sul quale il ponteggio poggiava era per forza di cose superiore ai 2 metri, il datore di lavoro aveva l'obbligo (art. 16 D.P.R. n. 164/56, all'epoca vigente) di adottare le misure provvisionali necessarie ad impedire la caduta di persone. Tali opere (ad esempio parapetti) invece mancavano. Nel fatto ricorrono pertanto gli elementi del reato - perseguibile d'ufficio - di lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 583 e 590 c.p.). In base tanto alla non contestazione quanto alle risultanze del processo penale può invero affermarsi: che Ma. tenne la condotta omissiva vietata dal ridetto art. 16; che per effetto di tale condotta Ri. cadde sul solaio sottostante (se vi fossero stati dei parapetti la caduta sarebbe stata impossibile); che la caduta determinò lesioni gravissime; che la condotta omissiva del Ma. era connotata dalla colpa, consistente precisamente nella violazione del più volte citato art. 16. Può pertanto anche in questa sede confermarsi, incidentalmente, la sussistenza della penale responsabilità dell'attuale convenuto in ordine all'infortunio del quale si discute.

 

Il predetto infortunio ha cagionato al lavoratore danni fisici, che hanno determinato inabilità lavorativa generica (valutata da INAIL nel 100%) ed inabilità temporanea assoluta (valutata da INAIL pari a 270 giorni). L'Istituto ha inoltre dichiarato di aver erogato al lavoratore l'indennità per inabilità temporanea (Euro 6.023,86), di aver costituito a suo favore la rendita di legge (valore capitale al 19.11.2007 Euro 479.002,81; ratei erogati al 18.11.1997 Euro 244.683,15) e di aver sostenuto spese mediche (Euro 77,46) e per protesi (Euro 85.300,00). Ha chiesto quindi la condanna del convenuto al rimborso di tali somme, pari complessivamente ad Euro 815.087,28 oltre interessi ed incrementi del valore capitale della rendita.

 

Mancando specifiche contestazioni da parte del convenuto, la quantificazione operata da INAIL può essere senz'altro posta a base della decisione. Il convenuto va pertanto condannato a pagare all'attore la somma di Euro 815.087,28, oltre che le somme di cui appresso. Come già accennato, l'Istituto ha chiesto la condanna di controparte al pagamento a) degli incrementi derivanti dalle rivalutazioni delle rendite agli assicurati INAIL e b) degli interessi.

 

Anche queste domande sono fondate. Il valore capitale della rendita e stato infatti calcolato con riferimento al 19.11.2007, mentre il responsabile deve pagare all'INAIL il relativo valore, come aggiornato a seguito dei Decreti ministeriali di rivalutazione delle rendite, in quanto incidenti sulle prestazioni erogate al Ri.

 

Quanto agli interessi, si tratta di interessi moratori che vanno corrisposti, al tasso legale e con decorrenza dalla data degli esborsi, in ordine ai ratei della rendita corrisposti sino al 18.11.2007, all'indennità per inabilità temporanea, alle spese mediche e per protesi. Gli interessi sul valore capitale della rendita (non attualizzato, ma riferito al 19.11.2007) vanno invece calcolati con decorrenza dal 19.11.2007.

 

L'onere delle spese segue la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 

 

Definitivamente pronunciando:

 

- condanna Ma.Da. a pagare all'attore la somma di Euro 815.087,28, oltre incrementi derivanti dai DD. MM. di rivalutazione delle rendite INAIL ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione, dal dovuto al saldo;

 

- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che qui si liquidano in Euro 7.500,00 per competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

 

Così deciso in Perugia il 25 maggio 2011.

 

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2011.