Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degll AA.GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva
Divisione VII - Coordinamento ispezione del Lavoro
I MINORI AL LAVORO
Le regole essenziali per il corretto impiego
L’assunzione di un lavoratore e lo svolgimento del rapporto di lavoro comportano sempre per il datore di lavoro una serie di obblighi ed adempimenti tesi a garantire la tutela fisica, economica e previdenziale del lavoratore stesso.
Nel caso di assunzione di un bambino (minore dei 15 anni) o di un adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni) gli obblighi e gli adempimenti in parola vengono amplificati dalla minore età del lavoratore assunto.
La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla L. 17 ottobre 1967, n.977, come novellata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n.345, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalla normativa richiamata si possono sintetizzare come segue.
1. Costituzione del rapporto di lavoro
1.1 Non possono essere ammessi al lavoro né adibiti ad attività lavorative i minori di età inferiore ai 15 anni e/o che non abbiano adempiuto agli obblighi scolastici (artt.3 e 4, comma 1, L. n. 977/67, come novellati rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 345/99).
1.2 Prima di adibire un minore al lavoro occorre che lo stesso venga sottoposto visita medica preventiva, da effettuarsi presso la AUSL territorialmente competente a cura e spese del datore di lavoro, tesa ad accertare la specifica idoneità del minore alle mansioni cui sarà adibito nello svolgimento della propria attività lavorativa.
La medesima idoneità andrà poi, altresì, accertata nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro mediante visite periodiche da ripetersi ad intervalli non superiori ad un anno.
I risultati delle visite mediche preventive e periodiche devono essere comprovati da appositi certificati (art. 8 L. 977/67, novellato dall’art. del D.Lgs. 345/99).
1.3 E’ vietato adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni, processi e lavori, che sono indicati nell’allegato I, aggiunto alla L. n. 977/67 dall’art. 15 del D.Lgs. n. 345/99.
In deroga a tale divieto gli adolescenti possono tuttavia essere adibiti a tali lavorazioni, processi e lavori per motivi didattici o di formazione professionale, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.
La suddetta attività formativa può essere svolta, oltre che da istituti di istruzione e formazione professionale, anche da ogni altro soggetto (datore di lavoro o Enti di formazione etc.), purché preventivamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del lavoro con apposito atto rilasciato su domanda, atto da esibirsi qualora nel corso dell’accesso ispettivo ne venga fatta richiesta.(art.6, commi da 1 a 3, L. n. 977/67 novellata).
1.4 E’ lecito l’impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
In tal caso l’assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio (art.4, comma 2, L. n. 977/67, come novellata dal D.Lgs. n. 345/99).
Al fine di ottenere l’autorizzazione all’assunzione del minore occorre il preliminare assenso scritto dei genitori o del tutore, da allegare alla domanda presso la Direzione Provinciale del lavoro competente al rilascio dell’autorizzazione, unitamente alla documentazione (certificato medico della AUSL territorialmente competente) attestante l’idoneità fisica del minore allo svolgimento dell’attività per cui avviene l’assunzione.
Il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del lavoro, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ed esaminata – sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro – la compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell’attività lavorativa con l’assolvimento da parte del bambino dell’obbligo scolastico, nonché con la tutela psico-fisica del minore in genere, rilascia l’autorizzazione, valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle esigenze delle predette attività e comunque non eccedente i limiti indicati nell’autorizzazione stessa, che dovrà essere esibita a vista in caso d’ispezione.
1.5 Prima di adibire i minori al lavoro il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n. 626/94, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
Le informazioni che a norma dell’art.21 del D.Lgs. n. 626/94 il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori sono dovute anche ai genitori o al tutore del minore (art.7, L. 977/67, come sostituito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 345/99).
1.6 Sanzioni:
1.6.1 Nel caso di violazione del divieto di ammissione al lavoro del minore che pur avendo adempiuto all’obbligo scolastico non abbia compiuto i 15 anni, il datore di lavoro è punito con la pena alternativa dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a lire dieci milioni.
Qualora invece venga adibito ad attività lavorativa un minore inadempiente all’obbligo scolastico - abbia o non compiuto i 15 anni di età –, il datore di lavoro sarà punito con la più grave sanzione dell’arresto fino a sei mesi.
In questo caso, infatti, è esclusa la pena pecuniaria alternativa e di conseguenza la possibilità di usufruire del beneficio dell’estinzione del reato connesso alla prescrizione obbligatoria (art. 26, commi 1 e 2, L. n. 977/67 come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 345/99).
1.6.2. E’ prevista la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni per il datore di lavoro che occupi minori nelle attività elencate al punto 2 e sia sprovvisto dell’autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro ovvero non abbia rispettato le modalità operative ivi indicate (art. 26, comma 4, L. 977/67, nuova versione).
1.6.3 La mancata sottoposizione del minore alle prescritte visite mediche è punita con la pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda fino a lire dieci milioni.
1.6.4 Se nonostante il divieto gli adolescenti vengano adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato I, aggiunto alla L. n. 977/67 dall’art.15 del D.Lgs. n.345/99 (vedi punto 4) , il datore di lavoro è punito con l’arresto fino a sei mesi.
Qualora invece gli adolescenti siano adibiti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori di cui sopra per motivi didattici e di formazione professionale, ma oltre il tempo necessario alla formazione stessa e/o senza la sorveglianza di formatori competenti, nonché in assenza di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione, la sanzione applicabile è quella dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda fino a dieci milioni.
L’adibizione degli adolescenti, per motivi di formazione, alle lavorazioni vietate senza la prescritta autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro è punita con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni (art. 26, commi 1,2,5, L. n. 977/67 nuova versione).
1.6.5 E’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a dieci milioni il datore di lavoro che non fornisca anche ai titolari della potestà genitoriale le informazioni di cui all’art.21 D.Lgs. n. 626/94 (art. 26, comma 2, L. n. 977/67).
2. Svolgimento del rapporto di lavoro
2.1. Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto per più di 4 ore al giorno.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero dei bambini e degli adolescenti superi le 4 ore e mezza consecutive deve essere concesso al minore un riposo intermedio della durata di un’ora almeno, che può essere ridotta a mezz’ora dai contratti collettivi, ovvero su autorizzazione della DPL sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
La Direzione Provinciale del lavoro può proibire la permanenza dei minori nei locali di lavoro durante i riposi intermedi.
Per i lavori che presentino carattere di pericolosità o gravosità la Direzione Provinciale de lavoro può prescrivere che l’interruzione per riposo intermedio avvenga dopo non più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo (artt. 18, 19, comma 1,20 e 21, L. n. 977/67).
2.2 Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi a meno che tale sistema di lavorazione non sia consentito dai contratti collettivi e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti venga autorizzata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente (art. 19, comma 2, L. n. 977/67).
2.3 E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno. Con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
In deroga a tale divieto, la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo – preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro – può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso, il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere adibiti al lavoro notturno, in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, nei casi di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non vi siano lavoratori adulti disponibili. Al minore dovranno poi essere concessi periodi di riposo compensativo entro le tre settimane successive.
Il datore di lavoro che, alle condizioni suddette adibisca minori ultrasedicenni al lavoro notturno deve darne immediata comunicazione alla DPL territorialmente competente indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro (artt. 15 e 17 L. n. 977/67, come novellati rispettivamente dagli artt.10 e 11 del D.Lgs. n.345/99).
2.4 Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché agli adolescenti impiegati nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, L. n. 977/67, come novellato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 345/99).
2.5 I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 30 o a 20 giorni, rispettivamente per i minori di 16 anni e per gli ultrasedicenni (art. 23 L. n. 977/67).
2.6 Devono essere garantite le prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ai minori, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull’età minima di ammissione al lavoro (art. 24 L. n. 977/67).
2.7 Sanzioni:
2.7.1 Per il superamento del limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale il datore di lavoro è punito con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni. Con la stessa sanzione è punito il datore di lavoro che non ottemperi a quanto disposto dalla Direzione Provinciale del lavoro nei casi di pericolosità o gravosità del lavoro (interruzione obbligatoria del lavoro dei bambini e degli adolescenti dopo non più di 3 ore) (art. 26, comma 2, L. n. 977/67, novellata)
E’ punito invece con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni il datore di lavoro che adibisca un minore al trasporto pesi per più di 4 ore al giorno, nonché il datore di lavoro che non rispetti il regime dei riposi intermedi giornalieri.
2.7.2 E’ punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni il datore di lavoro che, senza preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro o in assenza di previsione del contratto di lavoro collettivo, adibisca adolescenti a lavorazioni con turni a scacchi.
2.7.3 E’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni il datore di lavoro che adibisca i minori al lavoro notturno o – per il settore dello spettacolo e delle attività culturali, artistiche, ecc. – faccia lavorare il minore oltre le ore 24 ovvero non gli conceda successivamente alla prestazione un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 26, comma 2, L. n. 977/67 novellata).
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni il datore di lavoro che adibisca un minore ultrasedicenne a lavoro notturno, qualora si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell’azienda, in difetto delle seguenti condizioni:
a) temporaneità del lavoro;
b) inammissibilità del ritardo per il lavoro da svolgere;
c) indisponibilità di lavoratori adulti;
E’ inoltre punito con la medesima sanzione il datore di lavoro che, pur in presenza delle suddette condizioni, non conceda al minore periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane, ovvero ometta di comunicare tempestivamente alla Direzione Provinciale del lavoro l’avvenuto svolgimento del lavoro notturno, ovvero la comunicazione non contenga tutte le indicazioni prescritte (art. 26, comma 3, L. n. 977/67 novellata).
2.7.4 E’ punito con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni il datore di lavoro che non assicuri ai minori un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, comprendente la domenica (salvo che per le attività di cui al punto 9), o
di almeno 36 ore, in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo (art. 26, comma 2, L. n. 977/67, novellata).
Nel caso di assunzione di un bambino (minore dei 15 anni) o di un adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni) gli obblighi e gli adempimenti in parola vengono amplificati dalla minore età del lavoratore assunto.
La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla L. 17 ottobre 1967, n.977, come novellata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n.345, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalla normativa richiamata si possono sintetizzare come segue.
1. Costituzione del rapporto di lavoro
1.1 Non possono essere ammessi al lavoro né adibiti ad attività lavorative i minori di età inferiore ai 15 anni e/o che non abbiano adempiuto agli obblighi scolastici (artt.3 e 4, comma 1, L. n. 977/67, come novellati rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 345/99).
1.2 Prima di adibire un minore al lavoro occorre che lo stesso venga sottoposto visita medica preventiva, da effettuarsi presso la AUSL territorialmente competente a cura e spese del datore di lavoro, tesa ad accertare la specifica idoneità del minore alle mansioni cui sarà adibito nello svolgimento della propria attività lavorativa.
La medesima idoneità andrà poi, altresì, accertata nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro mediante visite periodiche da ripetersi ad intervalli non superiori ad un anno.
I risultati delle visite mediche preventive e periodiche devono essere comprovati da appositi certificati (art. 8 L. 977/67, novellato dall’art. del D.Lgs. 345/99).
1.3 E’ vietato adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni, processi e lavori, che sono indicati nell’allegato I, aggiunto alla L. n. 977/67 dall’art. 15 del D.Lgs. n. 345/99.
In deroga a tale divieto gli adolescenti possono tuttavia essere adibiti a tali lavorazioni, processi e lavori per motivi didattici o di formazione professionale, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.
La suddetta attività formativa può essere svolta, oltre che da istituti di istruzione e formazione professionale, anche da ogni altro soggetto (datore di lavoro o Enti di formazione etc.), purché preventivamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del lavoro con apposito atto rilasciato su domanda, atto da esibirsi qualora nel corso dell’accesso ispettivo ne venga fatta richiesta.(art.6, commi da 1 a 3, L. n. 977/67 novellata).
1.4 E’ lecito l’impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
In tal caso l’assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio (art.4, comma 2, L. n. 977/67, come novellata dal D.Lgs. n. 345/99).
Al fine di ottenere l’autorizzazione all’assunzione del minore occorre il preliminare assenso scritto dei genitori o del tutore, da allegare alla domanda presso la Direzione Provinciale del lavoro competente al rilascio dell’autorizzazione, unitamente alla documentazione (certificato medico della AUSL territorialmente competente) attestante l’idoneità fisica del minore allo svolgimento dell’attività per cui avviene l’assunzione.
Il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del lavoro, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ed esaminata – sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro – la compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell’attività lavorativa con l’assolvimento da parte del bambino dell’obbligo scolastico, nonché con la tutela psico-fisica del minore in genere, rilascia l’autorizzazione, valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle esigenze delle predette attività e comunque non eccedente i limiti indicati nell’autorizzazione stessa, che dovrà essere esibita a vista in caso d’ispezione.
1.5 Prima di adibire i minori al lavoro il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n. 626/94, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
Le informazioni che a norma dell’art.21 del D.Lgs. n. 626/94 il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori sono dovute anche ai genitori o al tutore del minore (art.7, L. 977/67, come sostituito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 345/99).
1.6 Sanzioni:
1.6.1 Nel caso di violazione del divieto di ammissione al lavoro del minore che pur avendo adempiuto all’obbligo scolastico non abbia compiuto i 15 anni, il datore di lavoro è punito con la pena alternativa dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a lire dieci milioni.
Qualora invece venga adibito ad attività lavorativa un minore inadempiente all’obbligo scolastico - abbia o non compiuto i 15 anni di età –, il datore di lavoro sarà punito con la più grave sanzione dell’arresto fino a sei mesi.
In questo caso, infatti, è esclusa la pena pecuniaria alternativa e di conseguenza la possibilità di usufruire del beneficio dell’estinzione del reato connesso alla prescrizione obbligatoria (art. 26, commi 1 e 2, L. n. 977/67 come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 345/99).
1.6.2. E’ prevista la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni per il datore di lavoro che occupi minori nelle attività elencate al punto 2 e sia sprovvisto dell’autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro ovvero non abbia rispettato le modalità operative ivi indicate (art. 26, comma 4, L. 977/67, nuova versione).
1.6.3 La mancata sottoposizione del minore alle prescritte visite mediche è punita con la pena alternativa dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda fino a lire dieci milioni.
1.6.4 Se nonostante il divieto gli adolescenti vengano adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato I, aggiunto alla L. n. 977/67 dall’art.15 del D.Lgs. n.345/99 (vedi punto 4) , il datore di lavoro è punito con l’arresto fino a sei mesi.
Qualora invece gli adolescenti siano adibiti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori di cui sopra per motivi didattici e di formazione professionale, ma oltre il tempo necessario alla formazione stessa e/o senza la sorveglianza di formatori competenti, nonché in assenza di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione, la sanzione applicabile è quella dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda fino a dieci milioni.
L’adibizione degli adolescenti, per motivi di formazione, alle lavorazioni vietate senza la prescritta autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro è punita con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni (art. 26, commi 1,2,5, L. n. 977/67 nuova versione).
1.6.5 E’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a dieci milioni il datore di lavoro che non fornisca anche ai titolari della potestà genitoriale le informazioni di cui all’art.21 D.Lgs. n. 626/94 (art. 26, comma 2, L. n. 977/67).
2. Svolgimento del rapporto di lavoro
2.1. Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto per più di 4 ore al giorno.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero dei bambini e degli adolescenti superi le 4 ore e mezza consecutive deve essere concesso al minore un riposo intermedio della durata di un’ora almeno, che può essere ridotta a mezz’ora dai contratti collettivi, ovvero su autorizzazione della DPL sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
La Direzione Provinciale del lavoro può proibire la permanenza dei minori nei locali di lavoro durante i riposi intermedi.
Per i lavori che presentino carattere di pericolosità o gravosità la Direzione Provinciale de lavoro può prescrivere che l’interruzione per riposo intermedio avvenga dopo non più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo (artt. 18, 19, comma 1,20 e 21, L. n. 977/67).
2.2 Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi a meno che tale sistema di lavorazione non sia consentito dai contratti collettivi e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti venga autorizzata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente (art. 19, comma 2, L. n. 977/67).
2.3 E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno. Con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
In deroga a tale divieto, la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo – preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro – può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso, il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere adibiti al lavoro notturno, in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, nei casi di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non vi siano lavoratori adulti disponibili. Al minore dovranno poi essere concessi periodi di riposo compensativo entro le tre settimane successive.
Il datore di lavoro che, alle condizioni suddette adibisca minori ultrasedicenni al lavoro notturno deve darne immediata comunicazione alla DPL territorialmente competente indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro (artt. 15 e 17 L. n. 977/67, come novellati rispettivamente dagli artt.10 e 11 del D.Lgs. n.345/99).
2.4 Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché agli adolescenti impiegati nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, L. n. 977/67, come novellato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 345/99).
2.5 I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 30 o a 20 giorni, rispettivamente per i minori di 16 anni e per gli ultrasedicenni (art. 23 L. n. 977/67).
2.6 Devono essere garantite le prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ai minori, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull’età minima di ammissione al lavoro (art. 24 L. n. 977/67).
2.7 Sanzioni:
2.7.1 Per il superamento del limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale il datore di lavoro è punito con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni. Con la stessa sanzione è punito il datore di lavoro che non ottemperi a quanto disposto dalla Direzione Provinciale del lavoro nei casi di pericolosità o gravosità del lavoro (interruzione obbligatoria del lavoro dei bambini e degli adolescenti dopo non più di 3 ore) (art. 26, comma 2, L. n. 977/67, novellata)
E’ punito invece con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni il datore di lavoro che adibisca un minore al trasporto pesi per più di 4 ore al giorno, nonché il datore di lavoro che non rispetti il regime dei riposi intermedi giornalieri.
2.7.2 E’ punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni il datore di lavoro che, senza preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro o in assenza di previsione del contratto di lavoro collettivo, adibisca adolescenti a lavorazioni con turni a scacchi.
2.7.3 E’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni il datore di lavoro che adibisca i minori al lavoro notturno o – per il settore dello spettacolo e delle attività culturali, artistiche, ecc. – faccia lavorare il minore oltre le ore 24 ovvero non gli conceda successivamente alla prestazione un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 26, comma 2, L. n. 977/67 novellata).
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni il datore di lavoro che adibisca un minore ultrasedicenne a lavoro notturno, qualora si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell’azienda, in difetto delle seguenti condizioni:
a) temporaneità del lavoro;
b) inammissibilità del ritardo per il lavoro da svolgere;
c) indisponibilità di lavoratori adulti;
E’ inoltre punito con la medesima sanzione il datore di lavoro che, pur in presenza delle suddette condizioni, non conceda al minore periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane, ovvero ometta di comunicare tempestivamente alla Direzione Provinciale del lavoro l’avvenuto svolgimento del lavoro notturno, ovvero la comunicazione non contenga tutte le indicazioni prescritte (art. 26, comma 3, L. n. 977/67 novellata).
2.7.4 E’ punito con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni il datore di lavoro che non assicuri ai minori un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, comprendente la domenica (salvo che per le attività di cui al punto 9), o
di almeno 36 ore, in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo (art. 26, comma 2, L. n. 977/67, novellata).