Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2011, n. 16361

 

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Motivi

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 380-bis.
La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla s.r.l. ***, con lettera del 1°.4.2008, a *** - cui era addebitato di essersi rifiutata di svolgere le mansioni di sua spettanza, e in particolare di rendere idonee allo smaltimento alcune bombolette mediante la loro foratura - e aveva disposto a norma dell'art. 18 legge n. 300/1970.
Ad avviso della Corte dagli atti e dai documenti di causa risultava la prova della giustificazione addotta dalla lavoratrice per rifiutare l'incombenza che le era stata ordinata il giorno 18.3.2008. Infatti ella il giorno 22.1.2008, nell'eseguire la foratura di bombolette spray, aveva accusato un forte bruciore alla gola, verosimilmente per l'inalazione di sostanze tossiche o irritanti, con conseguente intervento dei sanitari del servizio 118 e riconoscimento da parte dell'Inail di un'inabilità temporanea per malattia professionale dal 24 gennaio al 20 febbraio. D'altra parte doveva ritenersi giustificato il rifiuto di svolgere un tipo di mansione che precedentemente aveva provocato alla lavoratrice disturbi alla salute.
Sarebbe stato poi onere del datore di lavoro dimostrare la presenza di una dimensione dell'impresa tale da escludere la tutela reale.
La s.r.l. *** ricorre per cassazione con due motivi.
La lavoratrice resiste con controricorso.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.
Con il primo motivo si lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta dalla società in appello, consistente:
a) nella risposta della *** in data 23.1.2008, a un quesito dell'azienda, nella quale si parla di probabile non esposizione a rischi del soggetto addetto se opportunamente protetto e se non ipersensibile al prodotto;
b) nell'esito positivo dell'accertamento da parte del Collegio medico dell'*** circa l'idoneità della *** alle mansioni della qualifica di operaia, con esclusione della ripetuta movimentazione di carichi oltre gli 8 kg.
Deve osservarsi, prescindendo dalla eccezione della controricorrente circa l'ammissibilità in appello di tali produzioni, che tali documenti non risultano rilevanti.
Il primo perché la pericolosità delle operazioni lavorative prese in esame - peraltro non chiaramente descritte nello stralcio riportato nel ricorso - è esclusa solo in caso di adeguata protezione del lavoratore esposto, rispetto alla quale manca qualsiasi riscontro, e fatta salva l'ipotesi di ipersensibilità al prodotto "o altre diatesi [cioè predisposizioni] particolari che ostino a tale mansione".
Il secondo perché quello formulato dalla ASL risulta essere un giudizio di idoneità in termini generici alle mansioni operaie, senza nessun riferimento alla particolare problematica inerente alla foratura delle bombolette spray.
Il secondo motivo attiene alla questione relativa all'onere della prova sulla dimensione dell'impresa ai fini dell'applicabilità della tutela reale o obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo. Al riguardo si ripropone la tesi, superata dalla più recente giurisprudenza (con l'adesione di Cass. S.U. 141/2006), che tale onere probatorio ricada sul lavoratore.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro trenta per esborsi ed Euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.