Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 2001
Validità: 01. 01. 1998 - 31. 12. 2001
Parti: Aran e Cgil-Fp, Cisl-Fit, Uil, Salc-Unsa e Cgil, Cisl, Uil.
Comparti: Enti art. 70 d. lgs. 165/2001, P.A., Enac
Fonte: ARAN

Sommario:

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Obiettivi e modelli relazionali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Consultazione
Art. 8 - Concertazione
Art. 9 - Monitoraggio e verifiche
Art. 10 - Pari opportunità
Capo II Soggetti sindacali
Art. 11 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art. 12 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 13 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
Art. 14 - Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
Capo IV Prevenzione della conflittualità
Art. 15 - Principi e regole di comportamento
Art. 16 - Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Lavoratori disabili
Art. 19 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
Art. 20 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 21 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Titolo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Aspettativa per motivi familiari o personali
Art. 23 - Servizio militare e servizio sostitutivo civile
Art. 24 - Assenze per malattia
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 28 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 29 - Disposizioni comuni sulle aspettative
Art. 30 - Congedi per la formazione
Art. 31 - Congedi dei genitori
Art. 32 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 33 - Permessi retribuiti
Titolo V Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 35 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 39 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 40 - Contratto di formazione e lavoro
Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Turnazioni
Art. 43 - Reperibilità
Art. 44 - Lavoro straordinario
Art. 45 - Banca delle ore
Art. 46 - Riposo compensativo
Art. 47 - Riduzione dell'orario
Titolo VII Formazione
Art. 48 - La formazione: obiettivi e strumenti
Titolo VIII Sistema di classificazione
Art. 49 - Obiettivi
Art. 50 - Ordinamento professionale del personale
Art. 51 - Il sistema di classificazione del personale dell'area tecnica, economica e amministrativa
Art. 52 - Accesso dall'esterno alle categorie
Art. 53 - Progressione economica all'interno delle categorie
Art. 54 - Progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 55 - Incarichi di elevata responsabilità
Art. 56 - Conferimento e revoca degli incarichi di elevata responsabilità
Art. 57 - Valutazione delle prestazioni
Art. 58 - Clausole di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione
Art. 59 - Mansioni superiori nel nuovo sistema di classificazione
Art. 60 - Classificazione del personale dell'area operativa
Titolo IX Trattamento economico
Art. 61 - Struttura della retribuzione
Art. 62 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 63 - Trattamento economico delle categorie nel nuovo sistema di classificazione
Art. 64 - Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
Art. 65 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 66 - Collegamento tra produttività ed incentivi
Art. 67 - Trattamento di trasferta
Art. 68 - Copertura assicurativa
Art. 69 - Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 70 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Art. 71 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 72 - Struttura della busta paga
Art. 73 - Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Art. 74 bis - Bilinguismo
Titolo X Sezione dei professionisti
Capo I Ordinamento professionale

Art. 75 - Campo di applicazione
Art. 76 - Premessa
Art. 77 - Qualifiche professionali
Art. 78 - Impegno di lavoro e obblighi relativi
Art. 78 bis - Periodo di prova per i professionisti
Art. 79 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Capo II Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 80 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 81 - Termini di preavviso
Art. 82 - Relazioni sindacali per i professionisti
Capo III Incarichi professionali e valutazione
Art. 83 - Posizioni organizzative dei professionisti
Art. 84 - Affidamento degli incarichi di posizione organizzativa
Art. 85 - Valutazione dei professionisti
Art. 86 - Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento professionale
Capo IV Trattamento economico dei professionisti
Art. 87 - Struttura della retribuzione
Art. 88 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi per i professionisti
Art. 89 - Livelli economici di professionalità
Art. 90 - Criteri generali per l'attribuzione dei livelli economici di professionalità
Art. 91 - Costituzione e finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti
Art. 92 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti
Art. 93 - Indennità sostitutiva dell'indennità aeronautica
Art. 94 - Disposizione speciale per l'Avvocatura
Titolo XI Disposizioni transitorie e finali
Art. 95 - Previdenza complementare
Art. 96 - Recesso consensuale
Art. 97 - Disapplicazioni
Tabella 1 - Personale area tecnica-economica-amministrativa ed area operativa: corrispondenze per il primo inquadramento nel nuovo sistema di classificazione
Tabella 2 - Percorsi di sviluppo economico e nuovi tabellari al 1 novembre 1998
Tabella 2 bis - Percorsi di sviluppo economico e nuovi tabellari al 1 novembre 1998
Tabella 3 - Percorsi di sviluppo economico e nuovi tabellari al 1 giugno 1999
Tabella 3 bis - Percorsi di sviluppo economico e nuovi tabellari al 1 giugno 1999
Tabella 4 - Personale area tecnica, economica ed amministrativa ed area operativa: incrementi della retribuzione tabellare
Tabella 5 - Nuovi trattamenti economici tabellari
Tabella 6 - Professionisti dipendenti: corrispondenze per il primo inquadramento nel nuovo sistema di classificazione
Tabella 7 - Professionisti dipendenti: incrementi della retribuzione tabellare
Tabella 8 - Professionisti dipendenti: nuova retribuzione tabellare
Tabella 9 - Personale area tecnica-economica-amministrativa ed operativa: indennità di ente
Tabella 10 - Personale area tecnica-economica-amministrativa ed operativa: compenso accessorio una tantum
Allegato A - Declaratorie delle categorie/qualifiche professionali e relativi profili professionali esemplificativi area tecnica, economica ed amministrativa categoria operatori
Dichiarazioni congiunte

CCNL per il personale dipendente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999

A seguito del parere favorevole espresso in data 14 novembre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Enac sul testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non dirigente dell'Enac nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 13 dicembre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 19 dicembre 2001 alle ore 13,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran […] e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali: Cgil/Fp, Cisl/Fit, Uil, Salc/Unsa; Confederazioni Sindacali: Cgil, Cisl, Uil.

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente dall'Enac con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e a tempo parziale, esclusi i dirigenti. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente CCNL si applica altresì al personale non dirigenziale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Enac.
2. Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma restando l'applicazione dell'art. 40, comma 3, del d. lgs. 165/2001 e, pertanto, la previsione delle specifiche disposizioni di cui al titolo X per i professionisti dipendenti.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle disposizioni contenute nel D. Lgs 165 del 2001.
4. Al personale dell'Ente soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di fusione, soppressione, trasformazione o riordino, si applica il presente contratto sino alla data di decorrenza dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione.
5. L'ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Obiettivi e modelli relazionali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Enac di innalzare i livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione dei soggetti sindacali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali comprende:
a. la contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalità previste dal predetto contratto nazionale; in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b. la partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
c. le procedure per l'interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 11. Essa si avvale delle risorse dell'apposito fondo unico previsto dall'art. 64 e persegue la finalità di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e del lavoro nonché di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. La contrattazione collettiva integrativa è strutturata su due livelli: il primo a livello nazionale ed il secondo a livello territoriale, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle RSU.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale sono regolate le seguenti materie:
a) criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di cui all'art. 64 e di utilizzazione delle stesse risorse per le varie finalità indicate nell'art. 65;
b) criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di programmi, progetti e piani di attività, anche pluriennali, basati su sistemi di programmazione e controllo quali-quantitativo dei risultati, finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'organizzazione e di qualità dei servizi;
c) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale in linea con i processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
e) pari opportunità, per le finalità indicate nell'art. 10 del presente contratto collettivo, nonché per quelle indicate dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) criteri generali per le attività socio-assistenziali del personale;
g) adattamento alle esigenze specifiche dell'Enac delle tipologie di orario definite dall'art. 19 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente, con esclusione dell'articolazione degli orari oggetto di concertazione;
h) gli accordi mobilità per la gestione delle eccedenze del personale;
i) criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria;
j) criteri e modalità operative per la ripartizione, tra le varie unità operative territoriali, del contingente di personale autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 26, comma 1;
k) criteri per la utilizzazione dei congedi per la formazione di cui all'art. 30;
l) definizione delle iniziative di formazione connesse al telelavoro di cui all'art. 38, comma 10;
m) definizione del trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione di telelavoro di cui all'art. 38,comma15;
n) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori, nonché per l'utilizzo dei servizi sociali, in favore dei lavoratori temporanei ai sensi dell'art. 39, comma 6;
o) criteri generali per la organizzazione dei turni di cui all'art. 42, comma 1;
p) definizione della disciplina del servizio di pronta reperibilità di cui all'art. 43, comma 1;
q) criteri relativi alla mobilità d'ufficio e a domanda;
r) criteri per il superamento del limite individuale annuale delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 44 comma 4;
s) criteri di riparto della quota di risorse derivanti da entrate correlate agli incarichi conferiti al personale, tra il fondo di cui all'art. 64 e il fondo di cui all'art. 91;
t) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
u) individuazione dei nuovi profili professionali;
v) attivazione dei passaggi alla posizione C4, ai sensi dell'art. 65 comma 5.
4. In sede di contrattazione integrativa a livello territoriale, sono regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale:
a) i criteri di applicazione in sede locale della disciplina definita ai sensi del comma 3, lett. b), c), e), f), g), o).
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie ad agevolare il lavoro dei disabili.
5. Le componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a consuntivo, sulla base dei sistemi di incentivazione definiti livello di contrattazione integrativa, sono comunque correlate ai risultati conseguiti nell'attuazione di programmi, progetti e piani di attività e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti nell'ambito del sistema di controllo e valutazione adottato dall'Enac in attuazione dei principi di cui al d. lgs. 286/1999.
6. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative indicati nell'art. 15, sulle materie demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi senza esito trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e la libertà di iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
8. Fino alla elezione delle RSU, secondo la disciplina del CCNQ del 7/8/1998 e del protocollo di intesa del 16/6/1999, la contrattazione integrativa a livello territoriale si svolge soltanto con le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 6 - Informazione
1. L'Enac assicura ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale, aventi riflessi diretti sul rapporto di lavoro, ovvero concernenti l'organizzazione degli uffici o la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, l'Enac fornisce una informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
A. ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa a livello nazionale o territoriale ovvero la concertazione;
b) definizione dei criteri relativi alla programmazione dei fabbisogni di organici in conseguenza degli indirizzi formulati dagli organi istituzionali di governo;
c) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività;
d) verifica periodica della produttività delle unità organizzative centrali e periferiche;
e) verifica dello stato dell'occupazione e delle politiche degli organici;
f) definizione dei criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di razionalizzazione, anche finalizzati all'affidamento all'esterno dei servizi;
h) criteri generali di organizzazione degli uffici;
i) progetti per la sperimentazione del telelavoro, ai sensi dell'art. 38 comma 1;
j) numero, motivi, contenuto e durata dei contratti di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 39 comma 9;
k) interventi in materia di pari opportunità
l) definizione dei criteri e delle procedure relativi alla valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. ... e delle necessarie garanzie di contraddittorio;
m) individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) identificazione delle competenze e dei principali contenuti lavorativi dei profili professionali, anche di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 51, comma 4;
o) procedure e criteri per lo sviluppo professionale di cui all'art. 54;
p) criteri generali per il conferimento degli incarichi di elevata responsabilità di cui all'art. 55.
B. ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
a) verifica periodica della produttività delle unità organizzative;
b) verifica dello stato dell'occupazione e delle politiche degli organici aventi riflessi sulle sedi periferiche;
c) definizione dei criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro nelle sedi periferiche.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, l'Enac fornisce un'informazione successiva:
A. ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1:
a) applicazione di sistemi di monitoraggio della produttività e della qualità dei servizi;
b) andamento generale della mobilità del personale;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro a livello nazionale;
e) distribuzione complessiva delle risorse del fondo unico di ente di cui all'art. 64 per i trattamenti accessori;
f) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni a livello nazionale;
g) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
h) criteri e relativa graduatoria per la concessione dei permessi per il diritto allo studio, in caso di richieste superiori alle disponibilità individuate ai sensi dell'art. 26, comma 1;
i) rivalutazioni, sulla base degli indici Istat relativi al costo della vita, dei rimborsi massimi in caso di missione di cui all'art. 48 del CCNL RAI 14/07/1997, nonché rideterminazione del valore del buono pasto, per mantenere inalterato il reale potere di acquisto del buono stesso, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del CCNL RAI 14/07/1997.
B. ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
a) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
c) applicazione dei criteri concernenti l'organizzazione del lavoro nelle sedi periferiche.

Art. 7 - Consultazione
1. La consultazione è attivata dall'Enac prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per le seguenti materie, per le quali è obbligatoria:
A. nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1:
a) organizzazione e disciplina delle unità organizzative, comunque denominate, consistenza e variazione della dotazione organica e della sua articolazione;
b) elevazione del contingente massimo per la trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 35;
B. nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2:
organizzazione e disciplina degli uffici.
2. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 8 - Concertazione
1. Sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1, i criteri generali relativi:
a) alla definizione delle procedure di selezione per i passaggi di categoria di cui all'art. 54;
b) al conferimento, revoca e durata degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 55;
c) alla graduazione delle posizioni organizzative di cui all'art. 56 ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione;
d) all'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività;
e) ai procedimenti e criteri per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di formazione lavoro, ai sensi dell'art. 42, comma 14;
f) alla verifica periodica della produttività delle unità organizzative;
g) criteri generali relativi alla mobilità del personale tra differenti sedi di lavoro.
2. Sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, i criteri generali relativi:
a) alle modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità nelle sedi periferiche;
b) alla verifica periodica della produttività nelle sedi periferiche;
c) all'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro nelle sedi periferiche, sulla base delle esigenze dell'attività.
3. La richiesta della concertazione deve essere formulata con atto scritto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6, da parte dei soggetti sindacali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di correttezza e buona fede.
5. Nel corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire una posizione comune sulle materie oggetto del confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti.

Art. 9 - Monitoraggio e verifiche
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. È istituita una Conferenza di rappresentanti dell'ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina almeno due volte l'anno - una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti - le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 10 - Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro, nell'ambito delle più ampie previsioni di cui al d. lgs. 165/2001 ed alla legge n. 125/1991, sono definiti, con la contrattazione integrativa, interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle donne lavoratrici.
2. Presso l'Enac è inoltre costituito un Comitato per le pari opportunità, composto da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente.
3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a)svolgere, con specifico riferimento alla realtà dell'Enac, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione comunitari;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché di azioni positive ai sensi della legge 125/1991;
f) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa e partecipazione alle riunioni di contrattazione integrativa dedicate alla discussione delle predette proposte.
4. L'Enac assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato di cui al comma 3. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato. Quest'ultimo predispone una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito dell'Enac.
5. Tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato di cui al comma 3, in sede di contrattazione integrativa, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
d) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto all'orario dei servizi sociali anche nella fruizione del tempo parziale.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.

Capo II Soggetti sindacali
Art. 11 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa

1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello nazionale di cui all'art. 4, comma 3 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello territoriale di cui all'art. 4, comma 4, fatto salvo lo speciale regime transitorio di cui di cui all'art. 4 comma 8, sono:
a) le RSU;
b) le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 12 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), eletta ai sensi dell'accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'Aran e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 7o del D. Lgs. n. 165/2001;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo quadro indicato nella lettera a). e del relativo protocollo di intesa.

Art. 13 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. Per la parte pubblica, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dai dirigenti espressamente nominati dall'Enac;
b) in sede di contrattazione integrativa a livello territoriale: dai dirigenti espressamente nominati dall'Enac.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1;
b) in sede di contrattazione integrativa a livello territoriale: dai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2.

Capo IV Prevenzione della conflittualità
Art. 15 - Principi e regole di comportamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza e buona fede ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate alla contrattazione stessa.
3. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 2, nel negoziato di contrattazione integrativa che si svolge nelle sedi territoriali le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette prima di aver esperito almeno un tentativo di accordo alla presenza dei soggetti titolari della contrattazione integrativa di livello nazionale.
4. Durante il periodo in cui si svolgono la consultazione o la concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente all'impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della consultazione o della concertazione.

Art. 16 - Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del D. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e - per quanto concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 18 - Lavoratori disabili

1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, l'Enac, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.

Art. 19 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Enac non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo, anche di area diversa, riferito alla stessa categoria di inquadramento, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente inferiore, anche di area diversa.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo con trattamento tabellare inferiore il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'Enac con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 20.

Titolo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. All'art. 25 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente sono aggiunti i seguenti commi:
a) "4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 24.
b) 5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge. "

Art. 31 - Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs 151/2001 (T.U. di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
[…]
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. […]
9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

Titolo V Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato

1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modifica-zioni e dall'art. 23, comma 1, della legge n. 56/1997, l'Enac può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'art. 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dall'Ente, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L'Enac disciplina, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
[…]
7. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
[…]
9. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine […]

Art. 38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. L'Enac, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1, può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8. 3. 1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'Enac, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 3 dell'accordo quadro del 23/03/2000 in merito all'attivazione di dispositivi di controllo. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico dell'Enac, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. L'Enac definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'Enac definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'ente attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
[…]
11. L'Enac, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa Inail.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
[…]
14. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 39 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. L'Enac può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'Enac, arrotondando, in caso di frazioni, all'unità superiore.
4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
5. L'Enac è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 65, nonché l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'Enac. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
7. L'Enac comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.
8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'Enac i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
9. L'Enac provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza l'Enac fornisce l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
10. Alla fine di ciascun anno, l'Enac fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'Enac fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
11. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all'Enac di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Art. 40 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'Enac può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'Enac non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 20.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria di Funzionari e intermedie le professionalità inserite nella categoria di Collaboratori.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'Enac, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
[…]
13. Al termine del rapporto l'Enac è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
[…]
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 41 - Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi istituzionali, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate previa concertazione di cui all'art. 8 del presente contratto.
3. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
4. È possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n. 1204/1971, legge n. 53/2000, legge n. 903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa concertazione ai sensi dell'art. 8, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
7. Nei confronti del personale Enac, trova applicazione il d. lgs. 532/1999 in materia di lavoro notturno, in particolare per quanto concerne la tutela della salute dei lavoratori, i doveri del datore di lavoro anche con riferimento alle relazioni sindacali, le limitazioni alle relative prestazioni. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, trova applicazione l'art. 6, comma 1, del d. lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'applicazione della disciplina sul lavoro notturno di cui al citato d. lgs. n. 532/1999, relativamente agli aspetti applicativi che il predetto decreto rimette alla contrattazione collettiva.

Art. 42 - Turnazioni
1. L'Enac, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. Ai fini della determinazione dei compensi previsti dal comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro […]

Art. 43 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dall'Enac, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti anche volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sette volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso […]
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
[…]

Art. 44 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal dirigente. Sono escluse da tale previsione tutte le forme generalizzate di autorizzazione, nonché tutte le forme di lavoro straordinario o supplementare, comunque denominate, effettuate su richiesta del dipendente.
3. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, l'Ente può utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore di quelle destinate a tale scopo nell'anno 1999.
4. Il limite massimo individuale annuale per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilito in 300 ore. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, tale limite massimo individuale può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previsto dal precedente comma 3.
[…]
7. Le parti si incontrano a livello di Ente, almeno una volta l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
[…]

Art. 45 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui agli artt. 37 e 44, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o di lavoro supplementare di cui agli artt. 37 e 44, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Art. 46 - Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta una maggiorazione delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell'art. 61, nella misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
[…]

Art. 47 - Riduzione dell'orario
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, ivi compreso il lavoro prestato ordinariamente in periodo notturno, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione può realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2001 le parti si incontrano per valutare le modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.

Titolo VII Formazione
Art. 48 - La formazione: obiettivi e strumenti

1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso piani di formazione del personale, definiti in conformità alle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa, che individuano i percorsi formativi e le modalità operative di svolgimento delle attività, comprese le metodologie didattiche e di intervento. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Enac.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate devono interessare tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso l'Enac, partecipano ai programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi all'interno delle categorie del sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro, delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, l'Enac può avvalersi della collaborazione della scuola superiore della P.A., delle università e di altri soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del D. Lgs. n. 39/1993.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, l'Enac utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, come quelle del D. Lgs. n. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Enac è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Enac. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. L'Enac individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, lettera c) del D. Lgs n. 165/2001.

Titolo XI Disposizioni transitorie e finali
Art. 97 - Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono inapplicabili, nei confronti del personale dell'Enac, tutte le norme previgenti con esso incompatibili in relazione ai soggetti e alle materie dalle stesse contemplate.
2. Resta confermata la disciplina dei CCNL del quadriennio 1994-97, per le parti non in contrasto con il presente CCNL, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) CCNL 14/07/97 del personale non dirigente
- Art. 15 - Contratto individuale di lavoro
- Art. 20 - Ferie
- Art. 23 - Permessi brevi
- Capo V - Estinzione del rapporto di lavoro
- Capo VI - Norme disciplinari
- Art. 36 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Art. 38 - Lavoratori tossicodipendenti
- Art. 39 - Tutela legale e assicurazioni
- Art. 47 - Altri emolumenti
- Art. 49 - Trattamento economico di trasferimento
- Art. 54 - Servizi aziendali

- Art. 70 - Interpretazione autentica contratto
- Art. 95 - Indennità aeronautica e di impiego
- Art. 99 - Trattamento di missione
- Art. 100 - Trattamento economico di trasferimento
b) CCNL 14/07/97 del personale delle specifiche tipologie professionali
- Art. 79 - Tutela legale e assicurazioni, confermato con integrazioni e modificazioni
- Art. 84 - Indennità aeronautica e di impiego
- Art. 85 - Brevetti e abilitazioni di volo
- Art. 86- Indumenti di lavoro
- Art. 90 - Trattamento di missione
- Art. 91 - Trattamento economico di trasferimento

3. Sono inoltre confermate con integrazioni e/o modificazioni le seguenti disposizioni:

a) CCNL 14/07/97 del personale non dirigente
- Art. 24 - Assenze per malattia
- Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
- Art. 21 - Permessi retribuiti

- Art. 48 - Trattamento di missione
b) CCNL 14/07/97 del personale delle specifiche tipologie professionali
- Art. 79 - Tutela legale e assicurazioni