Cassazione civile, Sezione Lavoro, 06 novembre 2006 , n. 23642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sciarelli Guglielmo - Presidente -
Dott. Picone Pasquale - Consigliere -
Dott. Stile Paolo - Consigliere -
Dott. D'Agostino Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. Curcuruto Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
s e n t e n z a
sul ricorso proposto da:
C.V., D.G., L.G., P. V., P.M., elettivamente domiciliati in Roma via Enrico Viarisio 12, presso lo studio dell'avvocato [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato [omissis], giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S. & M. B. S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14713/04 proposto da:
S. & M. B. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazza della Libertà 20/13, presso lo studio dell'avvocato [omissis], rappresenta difeso dall'avvocato [omissis], giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
C.V., D.G., L.G., P. V., P.M.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 214/04 della Corte d'Appello di Lecce, depositata il 13/02/04 r.g.n. 2004/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/10/2006 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'Agostino;
udito l'Avvocato [omissis];
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
Con ricorso depositato il 13.12.2000 gli attuali ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze della S. e M. B.s.p.a., con qualifica e mansioni di operai edili, fino al 7.3.1994, data a partire dalla quale erano stati assunti dalla B. Sud s.p.a. con qualifica e mansioni di operai metalmeccanici;
riferivano che fino al 7.3.1994 erano stati impiegati nel cantiere sito all'interno del Petrolchimico di Brindisi ed esposti all'inalazione di polveri di amianto; lamentavano che la società non aveva mai pagato all'Inail i contributi supplementari per l'assicurazione contro l'asbestosi e che, con nota del 25.3.1997, aveva escluso l'utilizzo dell'amianto nelle lavorazioni eseguite all'interno del Petrolchimico; riferivano di aver ottenuto dall'Inail un attestato che certificava l'esposizione all'amianto dalla data dell'assunzione fino al 31.12.1992. Ciò premesso i ricorrenti sostenevano che le omissioni della società avevano loro impedito di fruire dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992 e di maturare anticipatamente il diritto alla pensione di anzianità come operai dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile, nonchè di percepire l'indennità cd. A.P.E. straordinaria. Chiedevano pertanto la condanna della società al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata percezione dell'APE straordinaria, oltre che al risarcimento dei danni morali per il turbamento psico-fisico, conseguente al pericolo di contrarre un male incurabile, subito per essere stati costretti a continuare il lavoro in un ambiente inquinato.
Nella resistenza della società, l'adito Tribunale di Brindisi, con sentenza del 10.1.2002, respingeva il ricorso.
L'appello proposto dai lavoratori veniva respinto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 214 del 2004.
La Corte territoriale osservava in primo luogo che i lavoratori, già alle dipendenze dell'impresa edile S. e M. B. s.p.a., erano passati alle dipendenze dell'impresa metalmeccanica B. Sud s.p.a. senza soluzione di continuità, senza presentare domanda di pensione di anzianità al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa edile e senza richiedere all'Inps i benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992. Di conseguenza la perdita dell'APE straordinaria non era ricollegabile al mancato versamento dei contributi per i lavoratori esposti all'amianto, bensì esclusivamente all'omessa presentazione della domanda di collocamento in quiescenza all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa edile.
La Corte inoltre riteneva non fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'ulteriore logoramento psico- fisico dovuto alla necessità di proseguire l'attività lavorativa con esposizione all'amianto per non aver ancora maturato nel 1994 l'anzianità necessaria per il pensionamento, in quanto non era stata fornita alcuna prova in ordine alla gravità dell'evento ed all'asserito turbamento psichico subito, nè alla dipendenza causale del turbamento dall'esposizione all'agente patogeno.
Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. La soc. S. e M. B. s.p.a., che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con un motivo.
Diritto
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso i lavoratori denunciano violazione della L. n. 153 del 1969, art. 22 e addebitano alla Corte di Appello di non aver considerato che nel 1994 non avrebbero potuto percepire TAPE straordinaria in quanto, in base alla legislazione all'epoca vigente, requisito sostanziale imprescindibile per ottenere la pensione di anzianità era l'assenza di attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione. I ricorrenti, pertanto, in attesa della indispensabile certificazione dell'Inail sull'esposizione all'amianto, erano stati costretti a proseguire l'attività lavorativa per non restare senza mezzi di sostentamento. L'istruttoria amministrativa da parte dell'Inail si era resa necessaria per l'omesso versamento contributivo supplementare previsto per i lavoratori esposti all'amianto.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2729 e 1226 c.c. e censurano la sentenza impugnata per avere il giudice di appello escluso il diritto al risarcimento del danno senza considerare che l'impossibilità di conseguire il riconoscimento del beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa edile era stato determinato dal comportamento del datore di lavoro che aveva escluso l'utilizzo dell'amianto. Di conseguenza i ricorrenti erano stati costretti al proseguimento dell'attività lavorativa, non potendo beneficiare del collocamento anticipato in quiescenza consentito dalla L. n. 257 del 1992, e tale aggravio dello stress lavorativo costituiva un fatto negativo e pregiudizievole suscettibile di valutazione patrimoniale quanto meno in via equitativa.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2059, 1226 e 2729 c.c., nonchè vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo perchè mancava la prova della gravità del fatto, del turbamento psichico subito dai lavoratori e del rapporto di causalità tra il turbamento e l'evento lesivo. Sostengono i ricorrenti che l'evento di rilevante gravità (esposizione ultratrentennale all'amianto) risultava dagli attestati dell'INAIL e che il patema d'animo causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione a sostanze patogene non poteva essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, ma poteva essere desunto dai dati di comune esperienza.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società censura la sentenza impugnata per aver interamente compensato le spese del giudizio di appello, nonostante la totale soccombenza dei lavoratori, senza alcuna adeguata motivazione.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
I ricorrenti intendono far valere la responsabilità contrattuale da inadempimento della società convenuta per avere questa omesso di versare all'Inail i contributi supplementari per l'asbestosi (la dichiarazione di mancanza di rischio è del 25.3.1997 ed è quindi successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa edile). L'omesso versamento dei contributi, secondo i ricorrenti, avrebbe reso necessario un lungo procedimento amministrativo da parte dell'Inail per certificare l'esposizione all'amianto e non avrebbe consentito agli esponenti di godere dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992 e di andare in pensione anticipata alla data del 6.3.1994, nè avrebbe consentito loro di percepire l'indennità APE straordinaria da parte della cassa edile.
La Corte di Appello ha respinto la domanda dei lavoratori con argomentazioni che non presentano i vizi denunciati e che sono pienamente condivisibili. I ricorrenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa edile, hanno deliberatamente scelto di continuare l'attività lavorativa con la soc. B. Sud e di non presentare domanda di pensionamento di anzianità previo riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992. Trattasi di una scelta liberamente fatta dai lavoratori sulla base della legislazione all'epoca vigente, che richiedeva l'assenza di attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione (L. n. 153 del 1969, art. 22). Il timore di restare a lungo privi di reddito in attesa della certificazione dell'Inail sull'esposizione all'amianto costituisce un motivo del tutto rispettabile, ma che non inficia la libertà della scelta a suo tempo fatta. Nulla, al di fuori di ragioni pratiche giuridicamente ininfluenti, impediva agli attuali ricorrenti di chiedere la pensione di anzianità ed il trattamento APE al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa edile, previa ammissione ai benefici della L. n. 257 del 1992. Il mancato conseguimento della particolare indennità erogata dalla Cassa edile al momento del pensionamento, dunque, non è dipeso dalla omissione contributiva lamentata.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono parimenti infondati.
La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2515 del 21.2.2002 affermando che il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai soggetti esposti ad inquinamento ambientale per il turbamento psichico connesso a tale pericolosa esposizione, anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica, richiede innanzi tutto la prova della rilevante gravità dell'evento, in secondo luogo la prova di un effettivo turbamento psichico del soggetto e in terzo luogo la prova del nesso causale fra tale turbamento e l'evento dannoso. Ha rilevato quindi la Corte che i lavoratori non solo non hanno fornito la prova del turbamento psichico subito e della derivazione causale di tale turbamento dall'inquinamento ambientale, ma neppure hanno chiesto di provare tali circostanze. Conseguentemente ha respinto le domande di risarcimento a tale titolo perchè non provate.
Assumono ora i ricorrenti che mentre l'esposizione ultratrentennale all'amianto è documentata dalla certificazione dell'Inail, il turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato non ha bisogno di prova e può essere presunto sulla base della comune esperienza.
Osserva al riguardo la Corte che la situazione di turbamento psichico, se non può formare oggetto di prova diretta, alla pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali ad esempio la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento o altro. Pertanto il lavoratore che chiede il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico e questa prospettata situazione di sofferenza e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato.
Al riguardo nessun elemento di prova è stato fornito, nè è stata richiesta alcuna prova da parte dei lavoratori, come ammesso nello stesso ricorso. Il rigetto della domanda da parte del giudice di appello è, dunque, pienamente giustificato e le censure sollevate dai ricorrenti sono destituite di fondamento.
Per tutte le considerazioni sopra espresse, il ricorso principale deve essere rigettato.
Parimenti infondato è il ricorso incidentale della società. La Corte di Appello ha compensato le spese dei due giudizi di merito per la complessità della questione giuridica trattate e per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia. La statuizione del giudice di merito che dispone la compensazione delle spese e che sia congruamente motivata, come nella specie, rientra nei poteri discrezionali di quel giudice e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 1422 del 2006, Cass. n. 19161 del 2005, Cass. n. 8623 del 2005).
In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nella reciproca soccombenza, per compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2006