Tipologia: Accordo
Data firma: 12 gennaio 1996
Parti: Aran e Fils-Cisl, Uil-Statali, Unsa-Confsal, Usppi, Cgil-Fp, Cgil, Cisl, Uil, Confedir
Comparti: Ministeri, P.A.
Fonte: ARAN

Sommario:

Premessa.
Art. 1 - Turnazioni
Art. 2 - Orario plurisettimanale
Art. 3 - Orario di lavoro flessibile
Art. 4 - Rilevazione dell'orario
Art. 5 - Ritardi
Art. 6 - Recupero e riposi compensativi
Art. 7 - Pausa
Art. 8 - Reperibilità
Art. 9 - Personale in servizio all'estero
Art. 10 - Disapplicazioni

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l’Aran è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell’accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all’orario di lavoro, stipulato il 14 novembre 1995 ai sensi dell’art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, quest’ultimo già sottoscritto il 16 maggio 1995, il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10,00 presso la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo, ed i rappresentati delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: Fils-Cisl, Uil-Statali, Unsa-Confsal, Usppi, Cgil-Fp, Cgil, Cisl, Uil, Confedir.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’Accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all’orario di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del contratto nazionale di lavoro del comparto Ministeri, già sottoscritto il 16 maggio 1995.

Testo dell’accordo riguardante Le “ tipologie degli orari di lavoro” ai sensi dell’art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri.

Premessa.
Sulla materia è stato emesso, in data 14 giugno 1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'orario di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presente Accordo.
Tenuto conto che:
le parti, nel sottoscrivere il presente accordo ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, già avviata con l’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e si propongono I'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 19; comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro in nove ore di lavoro massime giornaliere, comprensive del lavoro straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, di cui all’art. 19 della legge n. 734 del 1973. nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge;
le applicazioni a livello decentrato degli istituti individuati nel presente accordo devono essere sottoposte alle procedure di informazione e di confronto previste dagli art. 7, 8 e 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro;
sull'argomento vanno tenute in considerazione le proposte formulate dai comitati per le pari opportunità;
I'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle amministrazioni e dai sindacati sull’insieme degli orari deve contemperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai sindaci dall’art. 36 della legge 142/1990 ed a quelle previste per i comitati metropolitani dall'art. 17 del decreto Legislativo n. 152/1991;
le diverse tipologie di orario il individuate possono coesistere tra loro all’interno di una stessa amministrazione;
nel determinare I'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate;
le amministrazioni favoriscono l’attuazione del nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati servizi sociali per il personale interessato;

Art. 1 - Turnazioni
1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro
su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le OO.SS, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede.
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 36 del CCNL, secondo le seguenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore; b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b ); lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento delle Dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.
4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Art. 2 - Orario plurisettimanale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3 del CCNL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le OO.SS., secondo le forme previste dal CCNL.
2. Ai fini dell' adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane .
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 3 - Orario di lavoro flessibile
1. Una volta stabilito I'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare I'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l' individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari ( L. 1204/71, L. 903/77, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

Art. 5 - Ritardi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'articolo 34 del CCNL.

Art. 6 - Recupero e riposi compensativi
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 7 - Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo 3 comma 2.

Art. 8 - Reperibilità
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l' orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compi ti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 36 del CCNL per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità [..]. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa […].
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Art. 9 - Personale in servizio all'estero
1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente Accordo, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.