Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2011, n. 28780 - Ribaltamento di un'autobetoniera e rampa di accesso al cantiere
Responsabilità dell'amministratore unico e del direttore di cantiere di una s.p.a, perchè, in concorso con altri, non ricorrenti, per colpa generica e specifica cagionavano lesioni personali gravi al dipendente di una s.r.l. che, alla guida di un'autobetoniera si dirigeva verso il cantiere della spa per scaricare del calcestruzzo.
La dinamica del sinistro è incontestata: quasi alla fine della rampa di accesso che portava al cantiere, il margine destro del piano stradale cedeva sotto il peso dell'autobetoniera che si ribaltava su di un lato causando al guidatore lesioni personali gravi. Agli imputati, nella rispettive qualità, era stato contestato di aver omesso di adottare le misure idonee a prevenire infortuni legati alla circolazione degli automezzi nel cantiere e di avere omesso di predisporre e mantenere la necessaria segnaletica in ordine alla portata massima del terrapieno ove avveniva l'infortunio.
Assolti in primo grado, vengono condannati in appello - Ricorso in Cassazione: Inammissibile.
La Suprema Corte, riprendendo il ragionamento sviluppato in appello, evidenzia come gli imputati abbiano tenuto una condotta penalmente rilevante: essi non avrebbero tenuto conto che la rampa, per la natura del materiale da cui era formata (sabbia limosa), non era in grado di sopportare carichi simili a quelli della betoniera di cui si tratta, come dimostrato dal fatto che in origine era presente nei luoghi quel cartello che vietava il transito degli automezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate e che gli stessi avevano ritenuto necessario rinforzare le aree prospicienti il tracciato di circa 100 metri tra la base di arrivo della rampa ed il cantiere; non avevano tenuto conto inoltre delle dimensioni della rampa, ritenendo privo di rischi un tracciato di soli 35 cm più largo rispetto all'ingombro dei mezzi, senza considerare il rischio che a causa di una manovra incauta di un'autista, quest'ultimo si venisse a trovare nella condizione di transitare sul lato esterno destro della rampa.
Gli imputati, nelle rispettive qualità, sono venuti meno, pertanto, ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i terzi non dipendenti dell'impresa stessa. E sul punto va rimarcato che per luogo di lavoro, condizionante l'obbligo dell'attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere.
Per quanto concerne il comportamento dell'infortunato, la Corte di merito ha congruamente affermato che il comportamento del lavoratore, pur improvvido, si è comunque sviluppato in una condotta affatto abnorme ed inconferente rispetto alle mansioni, essendosi sostanziata tale condotta nell'utilizzo di una rampa che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, doveva ritenersi "funzionale al cantiere" e, pertanto, pienamente utilizzabile durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Parimenti infondato è il motivo con il quale si sostiene la carenza di motivazione anche in relazione alla valutazione sulla delega di funzioni conferita dall'amministratore unico della spa.
In particolare, il giudicante ha correttamente applicato il principio secondo il quale, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. In applicazione di tale principio la Corte di merito ha correttamente ritenuto che l'obbligo primario della valutazione dei rischi non fosse obbligo di per se delegabile e comunque l'evento fosse riconducibile a difetti strutturali dell'organizzazione complessiva messa a disposizione dei lavoratori che comunque accedevano al cantiere, la cui eliminazione in ogni caso non poteva gravare sul delegato, peraltro nominato poco più di un mese prima della data dell'infortunio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE. AR. N. IL (Omissis);
2) T. P. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 446/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 04/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
Udito il Procuratore Generale in pedona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
Udito il difensore Avv.to Frizzi Stefano del Foro di Trento, per T. , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed in subordine, per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
FattoDiritto
TE. Ar. e T. P. , rispettivamente, amministratore unico e direttore di cantiere della Ad. Bi. s.p.a, sono stati ritenuti responsabili, in concorso con altri, non ricorrenti, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, T. A. , dipendente della Be. Ad. s.r.l. il quale, alla guida di un'autobetoniera si dirigeva verso il cantiere dell' Ad. Bi. di (Omissis), per scaricare del calcestruzzo (il fatto risale al (Omissis)).
La dinamica del sinistro è incontestata: quasi alla fine della rampa di accesso che portava al cantiere, il margine destro del piano stradale cedeva sotto il peso dell'autobetoniera che si ribaltava su di un lato causando al guidatore lesioni personali gravi.
Agli imputati, nella rispettive qualità, era stato contestato di aver omesso di adottare le misure idonee a prevenire infortuni legati alla circolazione degli automezzi nel cantiere e di avere omesso di predisporre e mantenere la necessaria segnaletica in ordine alla portata massima del terrapieno ove avveniva l'infortunio.
Il giudice di primo grado assolveva i predetti imputati sul rilievo che, in assenza di un immediato accertamento sull'effettiva portata della rampa in questione e non essendosi verificato nessun altro incidente, oltre a quello che aveva coinvolto il T. , doveva logicamente ritenersi che l'evento de quo fosse riconducibile proprio alla incauta condotta di guida del predetto, per essersi tenuto troppo sul lato destro, e, a valle, del percorso e, per tale motivo, perdeva il controllo del mezzo, deragliando sulla banchina non transitabile e causando il crollo di parte della medesima. La sentenza di appello, nel ribaltare l'impostazione della sentenza di primo grado, sottolineava che la strada non era idonea per la manovra di passaggio sicuro del mezzo, della larghezza complessiva di cm 255, in quanto la carreggiata percorribile era della misura di cm 290, come individuata dai vigili urbani intervenuti nella immediatezza del fatto.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati proponendo quattro motivi, articolati sotto più profili.
Con il primo sostengono la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta condotta omissiva degli imputati consistente nella mancata valutazione del rischio concernente il passaggio dei mezzi in uno spazio non sufficientemente sicuro (solo cm. 35). Con la censura si prospetta la non coerenza dei dati afferenti la dimensione della strada sulla quale si era verificato l'incidente rispetto alle fonti di prova. In particolare agli atti non risulterebbe alcun intervento dei vigili urbani, essendo intervenuti nella immediatezza i carabinieri di Trento, i quali come emerge dalla sentenza di primo grado, nell'annotazione di servizio davano atto di una strada larga cm 310 e non cm 290, misurazione confermata dai consulenti di parte. Si sostiene altresì che dal libretto di circolazione del veicolo emergeva che la lunghezza del mezzo era di 250 cm e non 255, circostanza mai posta in discussione dalla parte civile.
Con il secondo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla norma antinfortunistica richiamata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 4 (ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 108), che prescrive una larghezza della strada tale da consentire uno spazio di 79 cm oltre l'ingombro del veicolo. Si sostiene l'inapplicabilità di tale norma al caso de quo, riferendosi la stessa alla viabilità all'interno dei cantieri, mentre l'incidente si era verificato su di una strada pubblica ed aperta al pubblico transito di proprietà del Demanio, data in concessione al Comune di (Omissis), ed ampiamente all'esterno del cantiere Analoga censura viene svolta con riferimento all'altro profilo della condotta omissiva individuato nella mancata apposizione dei segnali e/o divieti relativi alla non percorribilità della banchina, laddove la Corte di merito afferma che gli imputati erano certamente a conoscenza della non transitabilità della banchina, in assenza di ogni riferimento probatorio. Tale conclusione erroneamente non aveva tenuto conto del precetto normativo di cui all'articolo 37 C.d.S., relativo alla competenza esclusiva dell'ente proprietario della strada nell'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
Con il terzo motivo si dolgono della manifesta illogicità della motivazione sotto ulteriori profili:con riferimento alla riconducibilità agli imputati di un evento riguardante un lavoratore estraneo alla società Ad. Bi. ; trascurando il dato che la strada era pubblica ed esterna all'area del cantiere. Si censura la sentenza anche con riferimento al ritenuto nesso causale essendo rimasto indimostrato che i rimedi alternativi proposti avrebbero effettivamente evitato la fuoriuscita del mezzo. Sul punto si sostiene che l'affermata inidoneità della strada, quanto alla sua larghezza, non aveva trovato riscontro negli atti processuali. Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, la condotta di guida anomala del lavoratore infortunato, che non aveva alcun rapporto di subordinazione rispetto agli imputati, non era prevedibile da parte degli stessi.
Si sostiene la carenza di motivazione anche in relazione alla valutazione sulla delega di funzioni conferita dal T. per atto notarile, come evidenziato dal giudice di primo grado. La Corte di merito aveva invece confuso la posizione dell'amministratore di Ad. Bi. , con quella facente capo al datore di lavoro del T. ( Be. Ad. s.r.l). La mancata valutazione dei requisiti di validità della delega effettiva si traduceva, pertanto, in un vizio di violazione di legge con riferimento alle normative in materia antinfortunistica esistenti al momento del conferimento della delega.
E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della parte civile con la quale si conclude, previa contestazione di ogni singola censura, per il rigetto dei ricorsi.
Ciò premesso, i ricorsi sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata è corretta nell'applicazione dei principi di diritto, non presenta vuoti motivazionali nè è caratterizzata dalle asserite illogicità.
In proposito, giova preliminarmente evidenziare che la Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la dinamica dell'infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado.
Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale deve procedersi a verificare la correttezza della decisione.
E', pertanto, incontrovertibile il fatto che l'infortunio si è verificato mentre il lavoratore, dipendente della Be. Ad. s.r.l., alla guida dell'autobetoniera Fiat Iveco, del peso complessivo di circa 33 tonnellate, affrontava in discesa una rampa in terreno battuto, che era l'unica via di accesso al cantiere della Ad. Bi. spa; che nessun cartello recante il divieto di circolazione sulla rampa de qua per veicoli di stazza superiore ai 3, 5 quintali era sulla predetta rampa, imposto, invece in precedenza, dall' ente proprietario della strada e nuovamente dopo l'infortunio de quo.
Ciò che è tuttora controverso, in quanto contestato dai ricorrenti, è l'idoneità o meno al transito della strada sterrata pubblica, unica via di accesso al cantiere.
In proposito le argomentazioni difensive, fondate in sostanza su di un travisamento delle prove da parte del giudice di appello non meritano accoglimento.
Con riferimento al primo motivo, è, infatti, sufficiente osservare che i ricorrenti propongono, anche in questa sede, una diversa versione del fatto a fronte di una ricostruzione "in fatto" della vicenda che non merita di essere rivalutata in questa sede, per i noti limiti del giudizio di legittimità.
Va ricordato, in premessa, che l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri "atti del processo" specificamente indicati nei motivi di gravame".
Anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non è però tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Infatti, allorchè si deduca il vizio di motivazione risultante dagli "atti del processo", non è sufficiente che detti atti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Pertanto, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica ed internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernente "atti del processo". Tale controllo è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Mentre resta precluso al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: operazioni, queste, che trasformerebbero la corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (v., Sezione 1, 10 luglio 2007, Brusca ed altri).
Alla luce di tali principi è evidente la infondatezza delle doglianze che propongono un travisamento delle prove a fronte di un apprezzamento del materiale probatorio convenientemente sviluppato con motivazione affatto illogica o insufficiente da parte del giudice di merito.
La Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha evidenziato che in ogni caso (cioè, sia nella ipotesi che fosse stata ritenuta possibile in ragione della sua ampiezza la percorribilità della banchina sia nell'altra opposta) gli imputati avrebbero tenuto una condotta penalmente rilevante: nel primo caso, perchè non avrebbero tenuto conto che la rampa, per la natura del materiale da cui era formata (sabbia limosa), non era in grado di sopportare carichi simili a quelli della betoniera di cui si tratta, come dimostrato dal fatto che in origine era presente nei luoghi quel cartello che vietava il transito degli automezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate e che gli stessi avevano ritenuto necessario rinforzare le aree prospicienti il tracciato di circa 100 metri tra la base di arrivo della rampa ed il cantiere; nel secondo caso, perchè non avevano tenuto conto delle dimensioni della rampa, ritenendo privo di rischi un tracciato di soli 35 cm più largo rispetto all'ingombro dei mezzi, senza considerare il rischio che a causa di una manovra incauta di un'autista, quest'ultimo si venisse a trovare nella condizione di transitare sul lato esterno destro della rampa. Le censure proposte dai ricorrenti afferenti il giudizio di inidoneità al transito della rampa, espresso dai giudici di appello, non colgono nel segno. Innanzitutto, nel lamentare il travisamento della prova sulla larghezza della rampa, i ricorrenti non assolvono all'onere (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso) di indicazione specifica dell'atto travisato, limitandosi ad affermare che il dato esatto sulla larghezza della strada emergeva dall'annotazione di servizio dei CC.
Ciò che rileva, però, in maniera assorbente, a prescindere dalla larghezza della strada, è l'accertamento afferente l'insicurezza statica dell' unica via di accesso al cantiere, caratterizzata altresì da una evidente ed ulteriore situazione di pericolo costituita da una banchine esterna non recintata, che cedette per l'incidenza del sovraccarico.
Gli imputati, nelle rispettive qualità, sono venuti meno, pertanto, ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro. E sul punto va rimarcato che per luogo di lavoro, condizionante l'obbligo dell'attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere (v. Sez. 4, 21 dicembre 2010, Di Mascio).
Nè è sostenibile legittimamente che l'obbligo di apporre la segnaletica di divieto di accesso alla rampa per gli automezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate spettasse solo all'ente pubblico proprietario o concessionario. Sul punto la suindicata tesi difensiva tralascia di considerare che, anche a prescindere da specifiche indicazioni normative di dettaglio norma dell'articolo 2087 c.c. spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, in relazione all'attività prestata, si rendano necessarie a tutela della integrità fisica del lavoratore e, in particolare, di mettere a disposizione dello stesso attrezzature e mezzi meccanici efficienti e muniti di efficaci e funzionanti mezzi di protezione (v. ex pluribus, Sezione 4, 27 febbraio 2007, parte civile Faitori in proc. Ciammaruconi ed altri). E va altresì ricordato che in tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacchè per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato articolo 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli).
Infatti, il datore di lavoro- e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia- devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
In questa prospettiva, merita di essere ricordato che l'obbligo posto a carico dei titolari delle posizione di garanzia individuate, da ultimo, nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera b), d) ed e) di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi (cfr. Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli).
In sostanza, gravava sugli imputati l'obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza statica della rampa, anche se tale accertamento non fosse stato eseguito dall'ente proprietario della strada. La circostanza incontestata che prima dell'apertura del cantiere risultava presente un cartello recante il divieto di circolazione per veicoli di stazza superiore a 3,5 tonnellate, ricomparso dopo l'infortunio, è stata logicamente e correttamente valorizzata dal giudice di appello per sottolineare la conoscenza da parte degli imputati della inidoneità della rampa per veicoli di stazza superiore a 3,5 quintali.
L'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche nei confronti di terzi non dipendenti dall'impresa.
E', infatti da disattendere la censura afferente la non riconducibilità agli imputati del comportamento di un lavoratore estraneo alla società. Sul punto è da rilevare assorbentemente che, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi (v., tra le altre, Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli).
Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod.pen.: in tale evenienza, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui all'articolo 589 c.p., comma 2, e articolo 590 c.p., comma 3, nonchè il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purchè la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purchè, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (v. Sezione 4, 10 novembre 2005, Proc Trento in proc. Sartori e Sezione 3, 29 novembre 2007, Sava).
Parimenti manifestamente infondata è la censura avverso quella parte della motivazione che ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato.
I giudici di appello, con motivazione logica e coerente, hanno escluso che l'infortunio abbia avuto origine dalla condotta di guida dell'autista, che, invece di tenersi sul lato sinistro della rampa, ne percorreva il lato destro ed a valle, ritenendo tale condotta non abnorme nè estranea all'attività lavorativa ed alle mansioni del suddetto lavoratore.
La Corte di merito ha congruamente motivato il proprio convincimento relativamente al fatto che il comportamento del lavoratore, pur improvvido, si è comunque sviluppato in una condotta affatto abnorme ed inconferente rispetto alle mansioni, essendosi sostanziata tale condotta nell'utilizzo di una rampa che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, doveva ritenersi "funzionale al cantiere" e, pertanto, pienamente utilizzabile durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La sentenza è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le tante, Sez. 4, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc Brignone ed altri) secondo la quale la responsabilità del datore di lavoro (e soggetti assimilati) non è esclusa, in linea tendenziale, neppure dalla "colpa" del lavoratore, salvo che la condotta di questi non abbia assunto i caratteri dell'"abnormità", risultando eccezionale ed imprevedibile: in tal caso, conseguendone l'interruzione del nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2) tra l'evento lesivo e la condotta del datore di lavoro. La condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro, quindi, solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'abnormità, logicamente e correttamente esclusi nel caso in esame. L'addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro anche per gli infortuni dovuti a comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, si fonda sul principio secondo cui al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera f)).
Parimenti infondato è il motivo con il quale si sostiene la carenza di motivazione anche in relazione alla valutazione sulla delega di funzioni conferita dal T. per atto notarile.
Pur condividendosi la censura nella parte in cui evidenzia l'errore in cui è incorsa la Corte di merito nell'indicare il nome del delegato del T. , va rilevato che lo stesso si palesa con evidenza un mero errore materiale del tutto irrilevante, giacchè la motivazione relativa alla delega è del tutto conforme ai principi consolidati di questa Corte.
In particolare, il giudicante ha correttamente applicato il principio secondo il quale, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (v. Sez. 4, 10 dicembre 2008, Vespasiani ed i riferimenti in essa contenuti).
In applicazione di tale principio la Corte di merito ha correttamente ritenuto che l'obbligo primario della valutazione dei rischi non fosse obbligo di per se delegabile e comunque l'evento fosse riconducibile a difetti strutturali dell'organizzazione complessiva messa a disposizione dei lavoratori che comunque accedevano al cantiere, la cui eliminazione in ogni caso non poteva gravare sul delegato, peraltro nominato poco più di un mese prima della data dell'infortunio.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., Sezioni unite. 22 marzo 2005, Bracale).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.