Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2001
Parti: Fenascop e Uil-Flp
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Fenascop

Sommario:

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Struttura della contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Art. 10 - Appalti - cambi di gestione
Art. 11 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 12 - Attività di volontariato
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicaps
Titolo III Diritti sindacali
Art. 14 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 15 - Assemblea
Art. 16 - Diritto di affissione
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali
Art. 18 - Aspettativa sindacale
Art. 19 - Contributi sindacali
Art. 20 - Licenziamento e trasferimento di dirigente sindacale
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione del personale
Art. 22 - Documenti di assunzione
Art. 23 - Visite mediche
Art. 24 - Periodo di prova
Art. 25 - Preavviso
Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 28 - Indennità in casi di decesso
Art. 29 - Rapporti di lavoro part - time
Art. 30 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 31 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 32 - Lavoro temporaneo
Art. 33 - Apprendistato
Art. 34 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 35 - Doveri del personale
Art. 36 - Ritardi ed assenze
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 39 - Tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro
Art. 40 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 41 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria
Art. 42 - Patrocinio legale delle dipendenti o dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 43 - Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 44 - Ritiro patente
Art. 45 - Copertura assicurativa nell'utilizzo dei mezzi propri di trasporto
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 46 - Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 47 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 48 - Orario di lavoro
Art. 49 - Riposo settimanale
Art. 50 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 51 - Ferie
Art. 52 - Servizio militare
Art. 53 - Gravidanza e puerperio
Art. 54 - Congedo matrimoniale
Art. 55 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 56 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 57 - Permessi e recuperi
Art. 58 - Donazione di sangue
Art. 59 - Aspettativa non retribuita
Titolo VIII Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 60 - Diritto allo studio
Art. 61 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 62 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 63 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 65 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 67 - Divise ed indumenti di servizio
Titolo XII Retribuzione
Art. 68 - Paga giornaliera e oraria
Art. 69 - Corresponsione della retribuzione
Art. 70 - Scatti di anzianità
Art. 71 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 72 - Cumulo delle mansioni
Art. 73 - Passaggio ad altra funzione per idoneità fisica
Art. 74 - Passaggio di livello
Art. 75 - Tredicesima mensilità
Art. 76 - Quattordicesima mensilità
Art. 77 - Trattamento di famiglia
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto
Art. 79 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 80 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 81 - Uso della mensa e dell'alloggio
Art. 82 - Servizio di reperibilità
Art. 83 - Pronta disponibilità
Titolo XIII Mobilità missioni e trasferimenti
Art. 84 - Mobilità
Art. 85 - Trasferimento
Art. 86 - Trattamento di missione
Art. 87 - Attività di soggiorno
Art. 88 - Trasferimenti di residenza
Art. 89 - Condizioni di trasferibilità
Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 90 - Commissione paritetica nazionale e provinciale
Tabella

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle istituzioni aderenti alla Fenascop

Addì, 31 gennaio 2001, tra Fenasco e Uil - Flp è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle istituzioni aderenti alla Fenascop.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, si applica a tutto il personale dipendente da imprese private o sociali, fondazioni, associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, nel seguito definite istituzioni, aderenti alla fenascop. Tali iniziative organizzate sono strutture intermedie extraospedaliere ed erogano in regime residenziale o semiresidenziale, prestazioni di tipo terapeutico, relazionale, riabilitativo ed ambientale a soggetti con problematiche psichiatriche.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire l'instaurarsi di corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli, anche al fine di realizzare la miglior gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL, anche nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi difficoltà di applicazione, vengono concordati appositi protocolli allegati al presente accordo, per farne parte integrante, in cui si individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente contratto.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello di istituzione
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste garantiranno, ove richiesto, alle RSU ed OO.SS. firmatarie del CCNL una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli Enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Art. 7 - Struttura della contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si articola su due livelli:
1- nazionale;
2- territoriale o di istituzione.
A livello di Istituzione, sono titolari della contrattazione le rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle OO.SS firmatarie del presente accordo, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dall'accordo 23 luglio 1993. A livello territoriale sono titolari della contrattazione le OO.SS. firmatarie del presente accordo territorialmente competenti.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale
- trattamento economico;
e comunque tutti i titoli e le tematiche presenti nel CCNL
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Istituzione quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative territoriali o di Istituzione.
[…]

Art. 9 - Commissione paritetica nazionale e regionale
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri dei quali 3 designati dalla Fenascop e 3 designati dalle OO.SS firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore socio sanitario assistenziale educativo, in materie di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
Entro 3 (tre) mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento sulla base del quale far funzionare la Commissione paritetica nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie alla stessa demandate nonché quant'altro necessario.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali con le medesime finalità.

Art. 13 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicaps
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicaps si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 14 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. e dalla Fenascop, che è parte integrante del presente accordo.
[…]
Qualora e fino a quando non siano elette le RSU le funzioni saranno svolte dalle RSA congiuntamente alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL

Art. 15 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante lo stesso, nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 14 del presente CCNL e nella misura di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza. Andrà altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 16 - Diritto di affissione
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Istituzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Documenti di assunzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni all'atto dell'assunzione le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del CCNL e del regolamento interno dell'istituzione ove esistente, ed a darne accettazione integrale di quanto in essi contenuto:
[…]
- certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;
- libretto di idoneità sanitaria, ove richiesto, a norma di legge;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell'Istituzione, potranno essere attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse a rischi professionali, il personale è tenuto a sottoporvisi.
[…]

Art. 23 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore), l'associazione potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti ad opera delle strutture sanitarie pubbliche; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione, ove previsti dalla legge vigente, saranno a carico dell'Istituzione.

Art. 30 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863, e della legge 29 dicembre 1990 n. 407, e della legge 19 luglio 1994 n. 451, dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive della associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti, in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b)inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D1 - D2 - D3.
Possono essere assunte/i con contratto di formazione e lavoro donne e uomini di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nulla osta.
[…]
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati, dall'Istituto all'atto dell'accensione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
[…]

Art. 31 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione, (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile1962 n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, è consentita, in relazione alle particolari esigenze dell'Istituto ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Istituzione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio - sanitaria, riabilitativo - psico - pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., province, regioni, comuni, ministeri od altri enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra;
e) attività derivanti da progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la pubblica amministrazione;
f) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'amministrazione;
g) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ritiro della patente per qualifiche per la quale ne è specificatamente previsto il possesso, nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
h) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunte/i con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 20% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito al punto b).
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.
Il personale assunto con contratto di lavoro a termine è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ad un periodo di preavviso di 7 giorni.

Art. 32 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i dalla Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Istituzione.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art. 24 del presente CCNL.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione Istituzione ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L'Istituzione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti convengono altresì di promuovere su tale tema un confronto allargato ai diversi soggetti interessati.

Art. 33 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le giovani ed i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e /o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di 2 anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazione e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nelle posizioni a1 a2, e di 24 mesi nelle altre posizioni.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo, normalmente pari ad almeno 120 ore annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]
Nota
Le parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.

Art. 34 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati avverrà secondo le norme di legge vigenti.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 35 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'istituzione ed alle regole della stessa, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Sono obblighi della lavoratrice o del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
[…]
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle e che possano compromettere la sicurezza della lavoratrice o del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Il regolamento interno, ove esistente, predisposto dall'Istituzione deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all'atto dell'assunzione od al momento della successiva stesura ed affisso in luogo pubblico per la sua consultazione.
Esso non potrà contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche

Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di tre ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni.
5) licenziamento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art.. o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti; compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempre che si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966 n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nella sede stessa senza permesso dell'Amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 38 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dalle rappresentanti o dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori e delle datrici o datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973 n. 533).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 39 - Tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere le lavoratrici e i lavoratori interessati nel tentativo di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973 n. 533).

Art. 40 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà della lavoratrice o del lavoratore o dell'Amministrazione di adire l'autorità giudiziaria.
Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o uomini, in numero di tre
saranno nominate o nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'organizzazione sindacale territoriale cui aderisce la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno su nomina dell'amministrazione;
c) una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui all'arbitrato irrituale.
Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'organizzazione sindacale territoriale cui aderisca la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b) una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c) una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina ad un ordine professionale alla presidente o al presidente del tribunale.
La decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolate dalle amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

Art. 41 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al precedente art.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 48 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutto il personale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario giornaliero, di norma, non può superare le otto ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle Amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza all'utenza e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con la stessa.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo del presente contratto.
All'interno della stessa istituzione e/o nelle singole unità operative potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario di lavoro secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, anche in fasce orarie differenti.
Nell'organizzazione del lavoro si tenderà al superamento dell'orario spezzato, fermo restando che non dovrà derivarne un maggior onere a carico dell'Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano la compensazione tra le diverse misure di orario settimanale, rispetto a quello ordinario di cui al primo comma.
[…]
Il numero di settimane consecutive per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore alle 38 ore non può superare le cinque, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverso da 38 ore con le adeguate compensazioni ed inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale.
[…]

Art. 49 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità prevista all'art. 68.
Qualora il giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno, il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore dallo smonto turno dell'ultimo servizio prestato.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 51 - Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.

Art. 53 - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 57 - Permessi e recuperi
A richiesta la lavoratrice o il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l'Istituzione, con altrettante ore di lavoro.

Art. 58 - Donazione di sangue
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 63 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 65 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive integrazioni e/o modificazioni, entro nove mesi dalla stipula del presente CCNL, le parti costituiranno apposito protocollo, che sarà parte integrante del presente CCNL

Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 le singole sezioni valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità i singoli interventi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla concessione edilizia.

Art. 67 - Divise ed indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Il lavaggio di dette divise o indumenti è a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti. Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Istituzione.

Titolo XII Retribuzione
Art. 73 - Passaggio ad altra funzione per idoneità fisica

Le amministrazioni, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente non venga riconosciuta l'idoneità fisica in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzativo delle sezioni, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità residuali, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Art. 79 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
[…]
Il lavoro straordinario diurno, festivo notturno, potrà anche essere retribuito, in accordo con la dipendente o il dipendente, con riposo sostitutivo, salvo la corresponsione della sola maggiorazione prevista dal contratto di cui all'articolo successivo.

Art. 82 - Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione territoriale o di Istituzione in relazione alle caratteristiche tecnico - organizzative delle strutture.

Art. 83 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede decentrata.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 45 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lire 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 90 - Commissione paritetica nazionale e provinciale

È istituita in Roma presso la Fenascop la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
I corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche provinciali aventi il compito di:
definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo;
con riferimento alla Legge 11 maggio 1990 n. 108 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.
Norma programmatica
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire, entro 3 mesi (tre mesi) dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia.