Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2001
Parti: Tavola Valdese e Fp-Cgil, Fps-Cisl , Fpl-Uil
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Enti Valdesi

Sommario:
Dichiarazione di intenti
Verbale di accordo e dichiarazione congiunta
Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Commissione paritetica bilaterale
Art. 7 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione
Art. 17 - Inserimento della lavoratrice e del lavoratore
Art. 18 - Mobilità
Art. 19 - Trasferimento tra enti, opere ed istituti
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 22 - Apprendistato
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Assunzione a tempo determinato
Art. 25 - Lavoro temporaneo
Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Termini del preavviso
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 29 - Comportamento in servizio
Art. 30 - Ritardi ed assenze
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
• Indicazione dei provvedimenti disciplinari

• Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
• Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Assistenza legale
Art. 33 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza
Art. 34 - Ritiro della patente
Art. 35 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 36 - Categorie di inquadramento e classificazione del personale
Art. 37 - Norma generale di inquadramento
Art. 38 - Norma di qualificazione e progressione professionale
Art. 39 - Passaggio di fascia economica nell'ambito della stessa categoria
Art. 40 - Passaggio di categoria
Art. 41 - Quadri
Art. 42 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Art. 43 - Funzioni temporanee di coordinamento
Titolo VII Orario di lavoro

Art. 44 - Orario di lavoro
Art. 45 - Riposo settimanale
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 48 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 49 - Gravidanza e puerperio
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Permessi per eccezionali motivi di famiglia
Art. 52 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 53 - Permessi brevi e recuperi
Art. 54 - Donazione sangue o suoi componenti e donazione di midollo osseo
Art. 55 - Aspettativa non retribuita
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Formazione ed aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute - ambiente di lavoro
Art. 58 - Malattia ed infortunio
• Malattia
• Tubercolosi
• Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 59 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 60 - Divise e indumenti di lavoro
Titolo XII Retribuzione
Art. 61 - Elementi della retribuzione
Art. 62 - Fasce economiche a regime
Art. 63 - Salario di anzianità
Art. 64 - Corresponsione della retribuzione
Art. 65 - Tredicesima mensilità
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Art. 67 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Art. 68 - Uso della mensa e dell'alloggio
Art. 69 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e lavoro supplementare
Art. 70 - Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 71 - Indennità di direzione
Art. 72 - Pronta disponibilità
Art. 73 - Indennità di funzione
Art. 74 - Missioni e trasferte
Art. 75 - Attività di soggiorno
Art. 76 - Premio di produttività
Titolo XIII Norme finali e transitorie
Art. 77 - Rinvio a norma di legge
Art. 78 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 79 - Condizioni di miglior favore
Art. 80 - Norme di inquadramento del personale in servizio
Art. 81 - Progressione nell'applicazione del presente contratto
Art. 82 - Previdenza complementare

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da enti, opere, istituti valdesi

Addì 24 luglio 2001, tra Tavola valdese Commissione sinodale per la diaconia e Fp-Cgil, Fps-Cisl , Fpl-Uil è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti da enti, opere, istituti valdesi.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si inquadra nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, si applica a tutto il personale dipendente dagli enti, le opere, gli istituti costituiti nell'ambito dell'Ordinamento Valdese e ne disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo.
Per ente, opera ed istituto si intende ogni singola unità produttiva.
Per l'attuazione delle loro finalità istituzionali, i predetti enti si avvalgono della collaborazione di persone che ne condividono i fini e si impegnano a perseguirli.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate dai singoli contratti vigenti in altre realtà del "non profit".
Può essere destinatario del presente CCNL il personale dipendente da enti afferenti ad altre confessioni religiose evangeliche che, pur non appartenendo all'Ordinamento valdese, intendano applicarlo, giudicandolo consono per spirito e finalità ai loro scopi statutari.

Art. 2 - Ambito di applicazione
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative ed attività svolte dai predetti enti, opere ed istituti:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico (comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti;
- servizi per minori (centri diurni, comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per portatori di handicap psico-fisici (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti (case di riposo, residence, case-albergo, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti (case protette, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- attività di educazione, di istruzione, di formazione professionale (centri giovanili formativi, centri culturali, scuole materne, scuole dell'obbligo, altri istituti di istruzione, ecc.);
- attività di accoglienza di gruppi e persone singole per campi e soggiorni di studio e di riposo, dibattiti, iniziative religiose, culturali ed associative (centri culturali e ricreativi, Case per ferie, colonie marine e montane, ostelli, ecc.);
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati o comunque denominati.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
Livello nazionale
Annualmente o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento per settori di attività;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
Livello regionale/territoriale
Annualmente o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni.
Livello di ente, opera ed istituto
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche, i piani, i programmi e gli investimenti dell'amministrazione.

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
- nazionale;
- territoriale o di ente, opera ed istituto.
Sono titolari della contrattazione a livello di ente, opera ed istituto le RSU, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91, dall'accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
Formano oggetto di contrattazione decentrata, previa informazione preventiva e di successivo controllo attuativo, le materie seguenti per quanto non siano già state disciplinate dal presente contratto:
- le norme di garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali;
- la politica degli organici;
- il funzionamento dei servizi;
- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro;
- le mense, i servizi del tempo libero, l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo di lavoro;
- la struttura degli orari (turni, straordinari, festività, reperibilità, permessi, flessibilità, ecc.);
- le missioni, le trasferte, i trasferimenti, la mobilità interna, l'uso di alloggi di servizio;
- i corsi di aggiornamento, qualificazione, riconversione e riqualificazione;
- la verifica degli inquadramenti professionali previsti dal presente contratto;
- i percorsi di carriera;
- i criteri, i sistemi, i piani, i premi, i programmi per l'aumento della produttività;
- altri istituti previsti nell'articolato contrattuale.

Art. 6 - Commissione paritetica bilaterale
La Commissione paritetica bilaterale a livello nazionale è composta da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dalla Tavola valdese e/o dalla Commissione sinodale per la diaconia e 3 (tre) dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica bilaterale nazionale costituisce lo strumento atto a dirimere, anche a richiesta di una delle parti, le controversie interpretative che dovessero insorgere nella applicazione del presente contratto; le parti si impegnano a definire consensualmente, entro 15 giorni dalla richiesta, la controversia.
Le parti possono avvalersi dell'assistenza delle rispettive strutture nazionali nella trattativa a livello decentrato di cui al precedente articolo 5 per dirimere situazioni di contenzioso altrimenti non superabili, riferibili soprattutto alla fase di prima applicazione del presente CCNL

Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della dipendente o del dipendente alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento definito tra le parti, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU, ovvero RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL
[…]

Art. 13 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Gli enti, opere ed istituti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione

[…]
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, ovvero alla loro autocertificazione nei casi previsti per legge, a prendere visione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del regolamento interno dell'ente, opera od istituto, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, in relazione alle peculiarità dell'opera ed istituto:
[…]
- libretto di idoneità sanitaria (ove richiesto a norma di legge);
- eventuale libretto di pensione;
[…]
Prima dell'assunzione in servizio l'ente, opera ed istituto disporrà accertamenti sull'idoneità fisica della lavoratrice e del lavoratore, sottoponendola/lo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
In relazione alle caratteristiche dell'ente, opera ed istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
[…]

Art. 17 - Inserimento della lavoratrice e del lavoratore
Gli enti, opere ed istituti che applicano il presente CCNL attuano un programma di inserimento della lavoratrice e del lavoratore che preveda:
- la presentazione dell'opera ed istituto e informazioni generali sull'Ordinamento Valdese;
- la presentazione dell'organizzazione del lavoro all'interno di ciascuna struttura e del personale direttamente superiore e dei colleghi di lavoro;
- la presentazione del presente contratto di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo aziendale o di secondo livello, con particolare riferimento ai diritti e ai doveri della lavoratrice e del lavoratore;
- tutte le informazioni che sono ritenute importanti per rendere note le peculiarità e le caratteristiche dell'opera;
- le informazioni sulle misure di sicurezza e dell'ambiente;
- la consegna di una copia del presente contratto di lavoro.

Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, della legge 19 luglio 1994, n. 451, dell'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché in osservanza alle norme applicative a livello regionale.
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere un inquadramento inferiore a quello di destinazione.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente CCNL
Sarà loro corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per le dipendenti ed i dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per le/i dipendenti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato ed il medesimo trattamento. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente CCNL Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed i lavoratori dovranno essere utilizzate/i in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, 5° comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e del CCNL I contratti di formazione lavoro devono essere notificati dalla parte datoriale, all'atto dell'accensione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente e al termine del rapporto la parte datoriale è tenuta a rilasciare le previste certificazioni dei risultati conseguiti dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Art. 22 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste ed apprendisti le/i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di 2 anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e di 24 mesi nelle categorie C e D.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue o a tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]

Art. 24 - Assunzione a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella L. n. 79 del 25 marzo 1983 e all'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive integrazioni e/o modifiche, anche a livello di normativa locale;
b) attività derivanti da progetti sperimentali, da commesse e/o convenzioni di durata temporanea, oppure da situazioni contingenti in relazione a transitori bisogni dell'utenza a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività o bisogni;
c) sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie in particolari esigenze organizzative;
e) sostituzione di lavoratrici e lavoratori con qualifica di autista o che per necessità di servizio sono tenute/i al possesso di una patente di guida, alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.
[…]

Art. 25 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificata dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
1) per particolari punte di attività;
2) per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
3) per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di qualifiche, professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'ente, opera ed istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'ente, opera ed istituto.
L'ente, opera ed istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'ente, opera ed istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 29 - Comportamento in servizio

La dipendente ed il dipendente, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'ente, opera ed istituto ed alle sue regole, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il regolamento interno predisposto, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le mancanze della dipendente e del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'ente, opera o istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
A) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla successiva lettera B).
B) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1 giorno.
La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla successiva lettera C).
C) Multa
Vi si incorre per:
[…]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'ente, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o di licenziamento;
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenze nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5), la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'ente di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare alla successiva lettera D).
D) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'ente, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanza stupefacenti;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6) insubordinazione verso i superiori;
[…]
8) assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, il personale che siano lesivi della dignità della persona;
9) rifiuto ingiustificato ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite;
[…]
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
E) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
4) grave insubordinazione verso i superiori: minacce o vie di fatto;
5) danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
6) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
8) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
10) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli atti e le molestie di carattere sessuale;
[…]
L'elencazione di cui alle lettere A), B), C), D), E) non è esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 42 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica

Nei confronti della dipendente o del dipendente riconosciuta/o fisicamente inidonea/o in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative, dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica professionale, o diversa qualifica professionale ma di pari fascia economica, purché in possesso della dovuta capacità, od a quella funzionale inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento la dipendente o il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento. Qualora l'inidoneità fisica dipenda da cause di servizio o infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente conserva la dinamica contributiva della qualifica precedentemente rivestita.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 44 - Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di norma su 5 o 6 giorni lavorativi.
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una riduzione di orario su base annuale pari a 5 (cinque) giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 33 (trentatrè) ore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 ed al D.P.R. 28 gennaio 1985, n. 792 nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di orario sarà fruibile di norma in giornate intere o in frazioni orarie non inferiori a due ore.
Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di enti, opere ed istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.
L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno dello stesso ente, opera ed istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al 1° comma.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale.
Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al R.D. n. 2657/1923 (portinai, custodi, ecc.) ovvero in attività presso comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia.
Per i docenti in scuole secondarie di primo e secondo grado l'orario di lavoro prevede 18 ore settimanali di cattedra ed un orario settimanale convenzionale di 20 ore destinate alle attività di istituto; è possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, fino ad un massimo di 8 ore settimanale, che comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è demandata alla contrattazione decentrata.
Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.

Art. 45 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 47 - Ferie

[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 49 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;
c) per tre mesi dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
L'ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'ente.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza, puerperio e congedi parentali (legge 8 marzo 2000, n. 53) valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 53 - Permessi brevi e recuperi
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del responsabile del servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario giornaliero, purché questo sia costituito almeno da 4 ore consecutive e non possono comunque superare le 38 ore annue.
Per consentire al responsabile del servizio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità di servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dalla direzione.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dalla direzione; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 54 - Donazione sangue o suoi componenti e donazione di midollo osseo
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Nel caso di personale donatore di midollo osseo valgono le norme della legge 6 marzo 2001, n. 52.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 57 - Formazione ed aggiornamento professionale

Gli enti, opere ed istituti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la specializzazione del personale.
Entro tre mesi dalla firma del presente contratto si dovranno attivare le procedure per il raggiungimento in sede locale di un'intesa sulle modalità della formazione e dell'aggiornamento del personale.
La definizione dei piani dei corsi di formazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati saranno definiti entro il 31 dicembre di ogni anno in accordo con le RSU, od in loro assenza con le RSA, od in loro assenza con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'ente di appartenenza.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
L'attività di formazione è finalizzata:
a) a garantire che ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali o professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuitile/gli nell'ambito delle strutture a cui è assegnata/o;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa.
La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale. Nell'accordo decentrato con le OO.SS., si potranno prevedere i profili professionali e/o posti di lavoro da ricoprirsi sulla base di esperienze professionali acquisibili solo all'interno dell'ente stesso.
La frequenza a corsi di qualificazione professionale con valutazione finale positiva comporta l'inquadramento in qualifica funzionale superiore a decorrere dal termine finale del corso, sempre che alla lavoratrice ed al lavoratore ne vengano assegnate le funzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 38; a detta lavoratrice e a detto lavoratore è riconosciuto, di norma, il diritto di precedenza nell'assegnazione delle nuove funzioni nel caso in cui se ne manifesti l'opportunità.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute - ambiente di lavoro
Art. 58 - Malattia ed infortunio
Tubercolosi

Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori affette/i da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Infortunio sul lavoro e malattie professionali
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 59 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, le parti concordano di definire in merito un protocollo d'intesa entro 3 mesi dalla data della firma del presente CCNL

Art. 60 - Divise e indumenti di lavoro
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, e la loro manutenzione sono a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.
Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di ente, opera ed istituto.

Titolo XII Retribuzione
Art. 69 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e lavoro supplementare

Fermo restando quanto detto all'art. 23 per il personale dipendente con contratto part time, il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
[…]
Con periodicità annuale, in sede di trattativa decentrata, le parti si incontrano per definire i criteri generali per l'utilizzo di dette ore.
Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto di 100 ore e fino a 160 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali, per comprovate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e/o straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]
Il lavoro supplementare e quello straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione.

Art. 72 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo o nelle festività infrasettimanali, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso lordo di lire 20.000, raddoppiato (lire 40.000) nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata di riposo settimanale.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, fermo restando il pagamento della maggiorazione.
Di norma non possono essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'ente, opera ed istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità

Titolo XIII Norme finali e transitorie
Art. 77 - Rinvio a norma di legge

Per quanto attiene le materie non disciplinate e/o parzialmente regolate dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabile.