Tipologia: CCNL
Data firma: 29 luglio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Unag e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Corse al galoppo

Sommario:

Titolo I Assunzione
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti di lavoro
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Periodo di prova
Titolo II Classificazione del personale
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori
Art. 6 - Mansioni del lavoratore
Art. 7 - Cumulo di mansioni e mansioni promiscue
Titolo III Forme di contratti di lavoro
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Formazione professionale
Art. 10 - Contratto di inserimento
Art. 11 - Salario di ingresso
Art. 12 - Contratti di lavoro a tempo parziale
Art. 13 - Contratti a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo
A) Contratto a tempo determinato
B) Contratti di fornitura di lavoro temporaneo
Titolo IV Rapporto di lavoro
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Flessibilità dell'orario
Art. 17 - Festività
Art. 18 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 19 - Permessi retribuiti
Art. 20 - Ferie
Titolo V Trattamento economico
Art. 21 - Minimi retributivi
Art. 22 - Indennità di contingenza
Art. 23 - Normale retribuzione
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 25 - Retribuzione di fatto
Art. 26 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Quattordicesima mensilità
Art. 30 - Trasferta
Titolo VI Sospensione del rapporto
Art. 31 - Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 32 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Gravidanza e puerperio
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Permessi
Titolo VII Norme generali - Clausole di salvaguardia
Art. 37 - Norme particolari
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e trattamento di miglior favore
Art. 39 - Computo anzianità frazione annua
Art. 40 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 41 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 42 - Polizza assicurativa
Art. 43 - Fondo integrazione pensioni e previdenza complementare
Titolo VIII Doveri e norme disciplinari

Art. 44 - Assenze
Art. 45 - Divieti
Art. 46 - Norme di disciplina interna
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Utensili e materiale
Titolo IX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Preavviso
Art. 50 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 51 - Dimissioni
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Art. 53 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 54 - Decesso del dipendente
Titolo X Relazioni sindacali
Art. 55 - Diritti sindacali
Art. 56 - Assemblea
Art. 57 - Contributo sindacale
Art. 58 - Contrattazione territoriale
Art. 59 - Ente bilaterale
Art. 60 - Composizione delle controversie
Art. 61 - Tentativo di composizione per licenziamenti individuali
Art. 62 - Pari opportunità
Art. 63 - Tutela delle lavoratrici
Art. 64 - Esclusività di stampa
Titolo XI Decorrenza e durata
Art. 65 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Disciplina apprendistato
• Apprendistato professionalizzante
• Qualificazione professionale e durata
• Limiti di età
• Periodo di prova
• Retribuzione
• Ferie
• Attività formativa
Allegato B - Progetto formativo standard da allegarsi al contratto di inserimento
Allegato C - Elenco artieri

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo

Il 29 luglio 2002 tra l'Unione Nazionale Allenatori Galoppo (Unag) e Slc-Cgil Sindacato Lavoratori della Comunicazione, Fisascat-Cisl Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), Uilcom Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, è stato stipulato il seguente CCNL per i Dipendenti delle Scuderie dei Cavalli da Corsa al Galoppo, composto da n. 65 articoli e n. 3 allegati.

Titolo I Assunzione
Art. 3 Donne e minori

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di legge.

Titolo III Forme di contratti di lavoro
Art. 8 Apprendistato

Il trattamento degli apprendisti verrà regolato dalle norme di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti.

Art. 9 Formazione professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione professionale come mezzo necessario per l'incremento dell'occupazione al fine di ottenere e mantenere stabilità dell'occupazione e delle attività del settore.
A tal fine nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 56, viene istituita una Commissione tecnica composta in modo paritetico tra le parti, che analizzerà i fabbisogni formativi e valuterà i progetti di formazione.
La realizzazione di tali progetti viene demandata alle strutture territoriali con possibilità di utilizzare tutti i supporti legislativi ed i programmi dell'Unire.

Art. 10 Contratto di inserimento
Instaurazione
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto del nuovo contratto di inserimento in quanto mezzo idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, Titolo VI, Capo II, artt. da 54 a 60 compresi, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende.
Il progetto di inserimento deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di inserimento. L'inquadramento previsto all'atto di assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento.
[…]
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dalla normativa vigente e cioè:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova;
- l'orario di lavoro, in funzione della tipologia del contratto a tempo pieno o parziale;
- l'inquadramento;
- il progetto individuale di inserimento.
La durata del contratto può variare da un minimo di 12 mesi (qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo) ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico).
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'Allegato B.

Art. 13 Contratti a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo
A) Contratto a tempo determinato

L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- attività a fasi successive che richiedano maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie e aspettativa;
- punte di più intensa attività derivanti da specifiche esigenze di allenamento e di partecipazione alle corse e che non si possano fronteggiare con il normale organico.
I contratti di lavoro a tempo determinato avranno una durata massima iniziale non superiore ad otto mesi e potranno essere rinnovati una sola volta.

B) Contratti di fornitura di lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge n. 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dalla legge stessa anche nei casi di possibile ricorso al contratto a termine di cui alla precedente lett. A), nonché per riscoprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° livello.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un periodo massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lett. A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 20% (venti per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle lett. A) e B) non potranno complessivamente superare il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il rapporto percentuale di un numero inferiore a 3 resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 3 contratti. In ogni caso il numero totale dei contratti in questione non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
In sede territoriale le parti potranno elevare le percentuali di cui sopra oppure potranno individuare nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
In appositi incontri, di norma annuali, le parti valuteranno lo stato, le modalità e la frequenza di utilizzo degli strumenti contrattuali di cui al presente articolo.

Titolo IV Rapporto di lavoro
Art. 14 Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario è di 39 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni.
I limiti del lavoro ordinario rimangono peraltro fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Qualora tale ripartizione giornaliera comporti l'osservanza di un orario spezzato le frazioni dell'orario giornaliero non potranno essere superiori a due e la durata di ciascuna frazione non potrà essere inferiore a un'ora e mezza.
Ai sensi dell'art. 12, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Essa dovrà indicare l'ora di inizio e termine del lavoro, nonché la durata delle pause.
[…]

Art. 15 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento. Nel caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale di lavoro, il giorno di riposo per legge ed il giorno contrattuale di non lavoro potranno essere anche non consecutivi. Qualora in relazione alla norma di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, i lavoratori godano del riposo settimanale di legge in giorno diverso dalla domenica, questa verrà considerata feriale ad ogni effetto e verrà loro riconosciuta una indennità in cifra fissa pari al dieci per cento dalla paga base e contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.

Art. 16 Flessibilità dell'orario
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 14, ma comunque non oltre le 48 ore, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nella settimana con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 14 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 14 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Dette prestazioni lavorative potranno superare un monte ore complessivamente determinato in 70 ore per ciascun anno.
Il recupero delle prestazioni di cui al punto precedente verrà effettuato anche attraverso riposi e/o permessi aggiuntivi, tenuto conto delle esigenze aziendali.
Qualora dette esigenze non consentano il recupero di tutto o parte del monte ore entro il 31 dicembre di ciascun anno, le aziende corrisponderanno ai dipendenti le retribuzioni contrattualmente dovute per ciascuna ora prestata oltre i limiti di cui all'art. 14 nell'ambito delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 18 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Le mansioni di ciascun lavoratore, ivi comprese quelle connesse all'accompagnamento dei cavalli in pista, devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. […]
In relazione a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di orario di lavoro, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. […]

Art. 20 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze aziendali, il lavoratore non fruisca dell'intero periodo di ferie spettanti, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione di cui all'art. 23.
[…]

Titolo VI Sospensione del rapporto
Art. 31 Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 34 Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui al punto precedente.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il risposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto a uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. […]

Titolo VII Norme generali - Clausole di salvaguardia
Art. 41 Igiene e sicurezza sul lavoro

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 300/1970, i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. In particolare i datori di lavoro si impegnano a intervenire presso tutte le società di corse ed enti competenti affinché siano assicurati, nei comprensori delle scuderie, impianti igienici efficienti e sufficienti, una sistematica manutenzione, un servizio di stazionamento di autoambulanza durante l'orario di lavoro mattutino, un rigido rispetto delle norme antincendio sui luoghi di lavoro.
Nota a verbale
Le parti convengono di intervenire congiuntamente presso gli enti e presso le società di corse al fine di ottenere l'impegno dei proprietari delle strutture ad operare tutti gli interventi necessari per la regolarizzazione di detti locali ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994.
A tal fine ribadiscono l'impegno ad intervenire presso gli enti e le istituzioni preposte alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 perché considerino tutte le scuderie operanti presso lo stesso ippodromo come un'unica azienda ai fini delle procedure di analisi, verifica e certificazione dei rischi.
Le parti concordano altresì di porre allo studio la possibilità di redigere insieme un manuale di applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 da distribuire a tutti i lavoratori, nonché di richiedere all'Unire un incontro con tutti i soggetti interessati affinché si affrontino le problematiche della sicurezza e si realizzino gli interventi di cui sopra.

Titolo VIII Doveri e norme disciplinari
Art. 45 Divieti

È proibita l'introduzione nelle scuderie di sostanze o farmaci che possano alterare le condizioni psicofisiche dei cavalli. È assolutamente proibito a tutto il personale fumare nei boxes dei cavalli. È altresì proibito al personale di prestare, anche nei periodi di riposo, la propria opera presso scuderie diverse da quella da cui è stato assunto. È fatto divieto di montare a cavallo senza casco di protezione.

Art. 46 Norme di disciplina interna
Il lavoratore deve attenersi, nella esecuzione del lavoro, alle istruzioni impartite dal datore di lavoro o dalla persona da questi espressamente indicata. Durante l'orario di lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso dal suo superiore diretto. Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nelle scuderie e dovrà restituire al datore di lavoro il cartellino di accesso agli impianti. Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie se non per ragioni di servizio. Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro, salvo casi eccezionali.
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, sempreché non siano in contrasto e non modifichino quelle previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 47 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b), e c), ovvero in caso di recidiva.
Il licenziamento di cui alla lett. e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri (anche se non espressamente richiamati nel presente contratto), che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo, e sempre che il fatto non abbia comportato più gravi conseguenze, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione, il lavoratore che:
- abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna e non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali;
- venga trovato addormentato durante l'orario di lavoro;
- si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
- fumi nei boxes o introduca nelle scuderie bevande alcoliche;
- dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto o dalla Direzione;
- arrechi offesa ai compagni di lavoro o in genere al personale addetto alle scuderie;
- non adoperi il casco durante il periodo in cui è a cavallo;
- trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale e puntuale andamento del lavoro.
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso nei casi di:
[…]
- insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
- rissa all'interno dei locali aziendali;
- gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici a tutto il materiale affidato;
- inosservanza delle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli;
[…]
- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]

Art. 48 Utensili e materiale
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Ogni lavoratore è responsabile degli oggetti che ha ricevuto in consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli oggetti stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
[…]
Il datore di lavoro fornirà agli artieri che montino a cavallo il casco di protezione usuale, con l'obbligo di usarlo.
[…]

Titolo X Relazioni sindacali
Art. 55 Diritti sindacali

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare rappresentanti sindacali.
[…]
Le rappresentanze hanno il compito di coordinamento fra unità produttive, e possono intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione del contratto e delle leggi. […]

Art. 56 Assemblea
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene che presso ciascuna azienda i lavoratori avranno diritto ad usufruire, per assemblee sindacali, di un monte ore annuo di 5 ore retribuite per ciascun anno solare.
[…]

Art. 58 Contrattazione territoriale
Le parti si danno atto che a norma di quanto previsto al punto 2 del Protocollo del 23 luglio 1993, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Conseguenza di ciò, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
- distribuzione ed articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro;
- individuazione delle ipotesi di ricorso alla flessibilità dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 16;
- ambiente e misure di sicurezza ed igiene sul lavoro.
[…]

Art. 59 Ente bilaterale
È costituito fra la Unione nazionale allenatori galoppo e la Slc/Cgil - Fisascat/Cisl e Uilcom/Uil, un Ente bilaterale con le seguenti funzioni:
1) istituire l'Osservatorio nazionale;
2) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le regioni e gli enti competenti.
Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate e da adottare in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine:
- programma ed organizza rilevazioni e studi sul quadro economico e normativo del settore, con specifico riguardo allo stato ed alle previsioni occupazionali;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione, di inserimento e di apprendistato;
- riceve gli accordi realizzati a livello territoriale e ne cura l'analisi e la registrazione.
Commissione nazionale
La Commissione nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche.
A tal fine:
- esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti;
- interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di secondo livello;
- esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 60, da valere agli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari.
[…]

Art. 60 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, così come di ogni altro contratto e/o accordo comunque riguardante i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi a cura della Commissione nazionale di cui all'art. 59 con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della sede della Unag competente per territorio;
b) per i lavoratori, della Organizzazione sindacale locale aderente alle Federazioni Cgil/Cisl/Uil del presente CCNL.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite una delle Organizzazioni sindacali di cui sopra alla quale è iscritta o conferisce mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, la Commissione nazionale di cui all'art. 59, ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro 8 giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, la Commissione provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla Commissione all'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui all'art. 411, 3° comma e 2113 cod. civ., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Art. 63 Tutela delle lavoratrici
Le parti premesso di considerare prioritaria la necessità di adottare misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro, provvederanno ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Sulla base di tale codice provvederanno a individuare misure atte a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Allegati
Allegato A Disciplina apprendistato
Apprendistato professionalizzante

In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato prevista dall'art. 26 del CCNL 15 giugno 2000.
Tuttavia le parti, in sede di rinnovo, hanno concordato la disciplina che segue al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

Qualificazione professionale e durata
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal ... al ... della classificazione.
I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori a 12 mesi; analogamente avverrà per i periodi di apprendistato nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Limiti di età
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Attività formativa
La durata della formazione interna ed esterna è quella disciplinata dal D.Lgs. n. 276/2003.