Cassazione Penale, Sez. 3, 20 luglio 2011, n. 28921 - Tutela lavoro minorile
Responsabilità del titolare di una rosticceria per aver ammesso al lavoro un minore senza il prescritto accertamento sanitario, senza l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi e senza avergli fornito le dovute informazioni in materia di sicurezza.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che sia il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 che la Legge n. 977 del 1967 implicano che sussista un rapporto di lavoro subordinato. Invece nella specie - deduce il ricorrente - nessuna prova era emersa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si trattava invece di un occasionale collaborazione che il giovane rendeva, quando poteva e se voleva, all'esercizio di ristorazione gestito dall'imputato.
La Corte afferma che il motivo è infondato: il ricorrente denuncia una circostanza di fatto che è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata. Infatti il tribunale di Savona ha ritenuto la natura di lavoro subordinato anche se a chiamata. Ora la fattispecie della lavoro a chiamata o occasionale o intermittente è espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 all'articolo 33 ss. e pertanto rappresenta una delle tipologia di lavoro subordinato al quale trova applicazione non di meno la disciplina riguardante la tutela del lavoro minorile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A. LI. SO. , nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 24.6.2010 del tribunale di Savona;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
la Corte osserva:
Fatto
1. A. LI. SO., nato a (Omissis), sono stati contestati i seguenti reati contravvenzionali:
a) Legge n. 977 del 1967, articolo 7, comma 2, e articolo 8, comma 1, perchè, nella sua qualità di datore di lavoro del minore Pa. Da., e di titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di rosticceria (Omissis), corrente in (Omissis), ometteva di fornire ai genitori esercenti la potestà le informazioni obbligatorie di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21 e comunque per aver ammesso al lavoro un minore di età, adolescente, in assenza del prescritto accertamento sanitario;
b) Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, articolo 89, comma 1, perchè, nella suddetta qualità, ometteva di elaborare il documento di valutazione dei rischi lavorativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge n. 977 del 1967, articolo 7 per l'avvio al lavoro di minori di età ovvero ometteva di autocertificare per iscritto l'avvenuta valutazione dei rischi;
c) Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21, articolo 89, comma 2, perchè, nella suddetta qualità, ometteva di fornire al minore occupato Pa. Da. le dovute informazioni in materia di sicurezza (acc.to in (Omissis)).
Il tribunale di Savona con sentenza n. 959 del 2010 dichiarava LI. SO. colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un solo motivo.
Diritto
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che sia il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 che la Legge n. 977 del 1967 implicano che sussista un rapporto di lavoro subordinato. Invece nella specie - deduce il ricorrente - nessuna prova era emersa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si trattava invece di un occasionale collaborazione che il giovane Pa. rendeva, quando poteva e se voleva, all'esercizio di ristorazione gestito dall'imputato.
2. Il motivo è infondato.
Il ricorrente denuncia una circostanza di fatto che è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata. Infatti il tribunale di Savona ha ritenuto la natura di lavoro subordinato anche se a chiamata. Ora la fattispecie della lavoro a chiamata o occasionale o intermittente è espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 all'articolo 33 ss. e pertanto rappresenta una delle tipologia di lavoro subordinato al quale trova applicazione non di meno la disciplina riguardante la tutela del lavoro minorile.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.