Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 3 dicembre 2003
Parti: Fise-Confindustria, Confapi-Unionservizi, Lega Cooperative e Mutue Ancst, Conf Cooperative Federlavoro e Servizi, Agci-Ancosel e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Igiene ecc.

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inquadramento del personale
Art. 3 - Orario di lavoro dei lavoratori discontinui
Art. 4 - Indumenti di lavoro - Divise
Art. 5 - Regime transitorio

Accordo integrativo per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Il 3 dicembre 2003 tra Fise-Confindustria, Confapi-Unionservizi, Lega Cooperative e Mutue Ancst, Conf Cooperative Federlavoro e Servizi, Agci-Ancosel e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Le parti, nel prendere atto dell'evoluzione delle attività di:
- servizi di receptions e controllo accessi anche con supporti informatici e/o elettronici;
- servizi di accoglienza ed accompagnamento, custodia dei locali, attività connesse alla gestione di servizi fieristici, iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali compresi i servizi di primo intervento antincendio;
- attività di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche;
che risultano diffuse nei contratti di appalto di servizi integrati, al fine di definire una regolamentazione per tali attività, utile sia alle imprese che ai lavoratori, sottoscrivono il seguente Protocollo di accordo integrativo del CCNL servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001, che specifica ulteriori attività e figure professionali con i relativi inquadramenti.
Il presente Protocollo, pertanto, integra il CCNL servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 rappresentandone una oggettiva evoluzione nell'ottica dei multiservizi.
Inoltre le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da imprese di servizi integrati/multiservizi, convengono altresì di disciplinare, anche in funzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità del settore, a far data dall'1 gennaio 2004 (salvo quanto previsto di seguito al paragrafo "Regime transitorio"), i rapporti di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi integrati di sicurezza secondo le norme del CCNL servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente accordo, che specifica l'art. 1 del CCNL servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001, si applica alle seguenti attività:
- attività di servizi di receptions e controllo accessi anche con supporti informatici e/o elettronici; servizi di accoglienza ed accompagnamento, custodia dei locali;
- attività connesse alla gestione di servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio;
- attività di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center;
- attività ausiliarie alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre).

Art. 3 - Orario di lavoro dei lavoratori discontinui
Dopo l'art. 32 viene aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis - Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni.
Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del presente CCNL, sono limitate come segue:
1) custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2) custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
3) personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4) personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
5) personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addettovi rientra nella norma di cui al comma 2 dell'art. 32 del presente CCNL La presente norma non si applica nel caso di lavoro occasionale o sporadico.
Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali.
[…]
Le parti firmatarie del presente accordo, unitamente alla RSU ovvero, ove non costituita, alle RSA, si incontreranno a livello territoriale per la definizione di accordi finalizzati ad attuare le norme contenute nel presente articolo; in caso di mancato accordo entro il 31 dicembre 2003, si attiveranno i livelli superiori in conformità a quanto previsto nel CCNL multiservizi 25 maggio 2001.".

Art. 4 - Indumenti di lavoro - Divise
All'art. 27 del CCNL servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 va aggiunto il seguente capoverso:
"Qualora l'attività prestata preveda la fornitura di una divisa, indispensabile per lo svolgimento del servizio, questa sarà fornita dall'impresa compatibilmente con l'usura e comunque con cadenza biennale.
[…]