Tipologia: Accordo
Data firma: 22 gennaio 2004
Parti: Aisa e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Aisa

Sommario:

Premessa
A. Disposizioni di carattere generale
B. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
C. Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni
D. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
E. Segreto professionale
Nota a verbale

Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(Nuovo accordo siglato il 22 gennaio 2004)

Le parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro.
In considerazione dell'attività svolta dalle imprese Aisa le parti ritengono che l'attività di tutela ed informativa svolta dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia effettuata con riferimento all'azienda nel suo complesso.
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

A. Disposizioni di carattere generale
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è Organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo 3° comma, ha sede presso la sede di ogni singola azienda numericamente più consistente.
I componenti della Rappresentanza per la sicurezza devono essere, di norma, componenti di RSA presenti in azienda.
In caso di più imprese fra di loro funzionalmente integrate in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica di tali imprese.

B. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Ferma restando la sua unicità, l'Organismo di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza costituito tenendo conto della pluralità delle aziende, così come previsto al punto a del presente accordo, sarà composto nel modo che segue:
1 imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti fino a 100: 1 componente;
2 imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 500: 3 componenti;
3 imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti da 501 a 1.000: 4 componenti;
4 imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 1.000: 6 componenti.
Circa l'individuazione dei lavoratori che le RSA intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare.

C. Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni
Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell'azienda.
Le RSA indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, o lavoratori comunque da loro indicati, che saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati o il candidato che abbiano conseguito il maggior numero di voti. I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell'azienda invieranno il loro voto per posta. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all'art. 19, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.

D. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 24 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, punti b, c, d ed l.
In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

E. Segreto professionale
I componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza debbono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate, loro imposto dall'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Nota a verbale
Le competenze della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza confluiscono nelle competenze della Commissione paritetica.