Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Ancst-Legacoop, Federsolidarietà-Confcooperative, Agci-Solidarietà, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fps-Cisl, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, Cooperative

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità e ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Persone svantaggiate
Art. 3 - Rinvio a norma di legge
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 6 - Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa
Art. 7 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 8 - Protocollo di relazioni industriali
Art. 9 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
1) Informazione e confronto
2) Comitati misti paritetici e Osservatori
Art. 10 - Struttura della contrattazione
1) Il contratto nazionale
2) Il contratto territoriale
Art. 11 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 12 - Procedure per la prevenzione del conflitto
Art. 13 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 15 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 16 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991
Titolo III Diritti sindacali
Art. 17 - Rappresentanze sindacali
Art. 18 - Permessi per cariche sindacali
Art. 19 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 20 - Assemblea
Art. 21 - Affissione
Art. 22 - Contributi sindacali
Titolo IV Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione
Art. 24 - Documenti di lavoro
Art. 25 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Art. 27 - Contratti di formazione e lavoro - C.f.l.
Art. 28 - Apprendistato
A) Finalità dell'istituto

B) Ammissibilità
C) Limiti numerici e di età per l'assunzione
D) Durata dell'apprendistato
E) Assunzione
F) Periodo di prova
G) "Tutor"
H) Trattamento normativo
I) Trattamento economico
L) Durata impegno formativo
M) Contenuto della formazione
N) Estinzione del rapporto
O) Disposizione finale
Art. 29 - Lavoro ripartito
Art. 30 - Telelavoro
A) Definizione

B) Prestazione lavorativa
C) Postazione di lavoro
D) Collegamenti telefonici
E) Arredi
F) Orario
G) Comunicazione, informazione
H) Riunioni e convocazioni aziendali
I) Diritti sindacali
L) Controlli a distanza
M) Sicurezza
N) Riservatezza
Art. 31 - Lavoro temporaneo
Art. 32 - Periodo di prova
Art. 33 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 34 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Mobilità e trasferimenti
Art. 37 - Cambi di gestione
Art. 38 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 39 - Arbitrato
Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 40 - Comportamento in servizio
Art. 41 - Ritardi ed assenze
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza
Art. 44 - Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 45 - Ritiro della patente
Art. 46 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 47 - Inquadramento del personale
Art. 48 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 49 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Art. 50 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore
Titolo VII Orario di lavoro

Art. 51 - Orario di lavoro
Art. 52 - Flessibilità
Art. 53 - Lavoro straordinario
Art. 54 - Lavoro notturno
Art. 55 - Indennità di turno
Art. 56 - Servizio con obbligo di residenza nella struttura
Art. 57 - Pronta disponibilità - Reperibilità
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 58 - Festività
Art. 59 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 60 - Permessi e recuperi
Art. 61 - Congedo matrimoniale
Art. 62 - Tutela della maternità
Art. 63 - Servizio militare, servizio civile
Art. 64 - Donazione sangue
Art. 65 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 66 - Aspettativa non retribuita
Art. 67 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 68 - Diritto allo studio
Art. 69 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 70 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 71 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 72 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 73 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo XII Retribuzione
Art. 74 - Elementi della retribuzione
Art. 75 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 76 - Accordi di gradualità
Art. 77 - Indennità professionali
Art. 78 - Tredicesima mensilità
Art. 79 - Scatti di anzianità
Art. 80 - Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 81 - Rimborsi di trasferta o di missione
Art. 82 - Attività di soggiorno
Art. 83 - Corresponsione della retribuzione
Art. 84 - Abiti da lavoro
Art. 85 - Previdenza complementare
Disposizione finale
Contributi di servizio contrattuale
Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale
Salario convenzionale
Note interpretative congiunte
Art. 72, commi 2 e 3
Dichiarazione congiunta
Documento preliminare al CCNL 8 giugno 2000
Allegati
Tabelle sul costo del lavoro
Verbale di accordo per il superamento del salario convenzionale
Decreto Ministeriale 22 settembre 2000
Direzione centrale Entrate contributive circolare 4 dicembre 2000, n. 200 D.M. 22 settembre 2000 - Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991) e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
Appendice
Protocollo sul nuovo modello di relazioni industriali nel sistema delle imprese cooperative
Accordo interconfederale sul contratto di formazione-lavoro
Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione
Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative del lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

Addì, 26 maggio 2004, tra Ancst - Legacoop, Federsolidarietà - Confcooperative, Agci - Solidarietà, Funzione pubblica - Cgil, Fisascat - Cisl, Fps - Cisl e Uil - Fpl è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
[…]

Titolo I Validità e ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione.
Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio ed a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e/o di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziane e anziani;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi-residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti.
Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, dell'art. 1, legge n. 381/1991 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto/dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL
Le Parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice e di socio-lavoratore.

Art. 2 - Persone svantaggiate
Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".
Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento.
I Comitati misti paritetici di cui all'art. 9, là dove costituiti, assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali una azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:
- servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
- di assistenza alla persona ed alla famiglia;
- di trasporto;
- di formazione;
- di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
- di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità;
- di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.
Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento obbligatorio (L. n. 68/1999), i Comitati misti paritetici in collegamento con le Istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento:
A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.
B) I Comitati misti paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego ed i servizi della Azienda sanitaria locale, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di una articolata informazione fornita dall'impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:
1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali Organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di contratti di formazione e lavoro (C.f.l.);
2) contratti a tempo determinato;
3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro;
4) salari di primo ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).
C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado di idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la pubblica amministrazione.
I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate. Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente.
D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.
E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate.
F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza. Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, entro il 30 settembre 2001, un confronto sulla intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL

Art. 3 - Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Art. 6 - Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa
Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che intervenissero nell'arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il presente CCNL saranno recepite nell'ambito dello stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra le parti.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 8 - Protocollo di relazioni industriali

Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del Protocollo nazionale di relazioni industriali del 5 aprile 1990 sottoscritto tra Centrali cooperative e Cgil-Cisl-Uil.
Pertanto tale Protocollo costituisce allegato al presente CCNL e ne è, quindi, parte integrante. Lo stesso Protocollo costituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non è previsto specificatamente dal presente CCNL

Art. 9 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.

1) Informazione e confronto
Le sedi di informazione e confronto, anche utilizzando i dati forniti dagli Osservatori, sono le seguenti:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro ottobre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- valutare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale e provinciale
Annualmente, di norma entro dicembre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare:
- a livello regionale per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali ex legge n. 381/1991;
- valutare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la pubblica amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- a livello provinciale per:
- valutare l'andamento del settore, ai diversi livelli con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
C) Livello aziendale
1) Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli enti pubblici, i progetti ed i programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
2) È demandata al confronto con le RSU, o in loro assenza con le RSA o in loro assenza con le Rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL la verifica dell'applicazione delle norme contrattuali, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.
È, altresì, prevista per le stesse parti a livello aziendale la discussione sull'applicazione delle seguenti materie:
- ambiente;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- formazione professionale;
- inquadramento professionale;
- gestione dell'orario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire la trasformazione delle giornate del 2 giugno e 4 novembre da giornate a retribuzione aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);
- diritto allo studio;
- nonché ogni altra materia espressamente rinviata.
Tale confronto avverrà entro un mese dalla firma del presente CCNL per la prima applicazione dello stesso ed almeno annualmente per quanto attiene le materie ad esso rinviate.

2) Comitati misti paritetici e Osservatori
A) Comitato misto paritetico nazionale
1) A livello nazionale le parti stipulanti costituiscono il "Comitato misto paritetico nazionale", con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni cooperative e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, nonché eventuali supplenti.
2) Compiti principali di tale Comitato sono:
I) Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di sviluppo.
II) Incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione.
III) Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, percorsi formativi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, anche in riferimento all'apprendistato ed ai conseguenti possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi finalizzati ai medesimi scopi.
IV) Analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità di accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo.
V) Predisporre progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale e/o territoriale.
VI) Promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con i Ministeri competenti, le regioni ed altri enti interessati.
VII) Collaborare per l'applicazione settoriale del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sulla sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con la Commissione prevista dall'accordo interconfederale del 5 ottobre 1995.
VIII) Valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della cooperazione sociale.
IX) Promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promotori del Fondo pensione complementare Cooperlavoro.
X) Estendere e rafforzare l'esistenza dei Comitati misti paritetici regionali.
XI) Rafforzare e diffondere l'azione degli Osservatori (a cominciare da quelli esistenti, attraverso la definizione di obiettivi annuali e un minimo di risorse).
XII) Confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore.
XIII) Realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema socio-sanitario-assistenziale-educativo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità.
XIV) Sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione e sul dialogo sociale europeo, nonché individuare apposite forme finalizzate alla certificazione della corretta applicazione contrattuale da parte delle cooperative operanti nel settore per gli usi previsti dalle leggi e segnalare agli Organismi competenti eventuali inadempienze.
XV) Attivare iniziative e strumenti per favorire l'applicazione del CCNL anche utilizzando i dati forniti dagli appositi Osservatori.
XVI) Ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati, valutarne la rispondenza al dettato del presente CCNL e trasmettere le valutazioni alle parti.
3) Il Comitato misto paritetico nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra stabilirà un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali (Coop Form nazionali o regionali), sottoponendo le iniziative individuate in materia di formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle attività di tali enti e di ottimizzare l'accesso e l'utilizzazione delle relative risorse necessarie.
4) In caso di assenza o di inattività dei Comitati misti paritetici regionali o per progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato misto paritetico nazionale può svolgere anche funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998.
5) Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente CCNL il regolamento attuativo del Comitato misto paritetico nazionale di cui al presente articolo.
6) Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/XVI) e per l'attività dell'Osservatorio nazionale il C.M.P.N. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime, per il quale vi sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni cooperative firmatarie del presente contratto.
7) Il C.M.P.N. si attiverà per la costituzione presso lo stesso dell'Osservatorio nazionale con le seguenti caratteristiche e funzioni:
- le parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione socio-sanitaria-assistenziale-educativa e di inserimento lavorativo cooperativo dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione, previsto dal Protocollo d'intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
La sezione dell'Osservatorio è guidata dal Comitato composto da sei (6) componenti effettivi e sei (6) supplenti, nominato dalle parti stipulanti. La Sezione opererà secondo le norme del regolamento approvato dal Comitato di cui sopra fermo restando l'impegno ad individuare le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa, nel quadro della integrazione con l'Osservatorio generale sulla cooperazione secondo i piani di lavoro ai sensi del precedente punto 6.
Le problematiche che potranno essere oggetto di ricerca ed analisi del settore della cooperazione di cui trattasi sono di massima le seguenti:
a) presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche;
b) stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore di attività;
c) verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello stato delle relazioni industriali e sindacali;
d) applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro, sullo stato della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro;
e) situazione del mercato del lavoro del settore, con analisi della struttura del medesimo nonché di quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali nonché il monitoraggio delle modalità applicative dell'art. 1, comma 3;
f) andamento del lavoro interinale e dei lavori atipici nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;
g) qualità ed efficienza dei servizi nell'ambito del settore;
h) dinamiche contrattuali e del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale e rispetto alle stazioni appaltanti.
Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni nonché il loro eventuale utilizzo.
B) Comitati misti paritetici regionali
1) A livello regionale e, con accordo tra le parti a livello provinciale, le parti stipulanti costituiranno i "Comitati misti paritetici", composti da 3 rappresentanti delle Associazioni cooperative e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, nonché eventuali supplenti.
2) Compiti principali di tali Comitati sono:
I) Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.
II) Effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore.
III) Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo regionali, sottoponendo le iniziative individuate in materia di formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle attività di tali Enti e di ottimizzare l'accesso e l'utilizzazione delle relative risorse necessarie.
IV) Svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998.
V) Svolgere le competenze specifiche di cui all'art. 2 del CCNL; in attesa di specifica definizione e attivazione della sede (prov. o reg.) per l'espletamento del presente compito, continuano a svolgere la propria funzione le Commissioni paritetiche di cui all'art. 2 del CCNL 7 maggio 1997.
VI) Presso tali Comitati avranno sede la Commissione di conciliazione e i Collegi arbitrali secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 39.
3) I Comitati misti paritetici regionali coordineranno la propria attività con il Comitato misto paritetico nazionale stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali regionali Coopform, in merito alle iniziative individuate e sviluppando quei compiti previsti per il C.M.P.N. che hanno attinenza con lo specifico territorio.
4) Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente CCNL il regolamento attuativo dei C.M.P.R. in coerenza con quello nazionale di cui al presente articolo.
5) Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/VI) e per l'attività dell'Osservatorio regionale il C.M.P.R. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime, per il quale vi sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni cooperative regionali.
6) I C.M.P.R. si attiveranno per la costituzione presso gli stessi degli Osservatori regionali aventi analoghe competenze con l'Osservatorio nazionale.

Art. 10 - Struttura della contrattazione
In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, confermate dal Patto sociale del 22 dicembre 1998, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.

1) Il contratto nazionale
a) Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

2) Il contratto territoriale
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o subregionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi.
Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha competenza nel definire l'Elemento retributivo territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza del contratto territoriale sono esclusivamente le seguenti:
a) definizione delle modalità atte a permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all'attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69;
b) utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art. 46);
c) attività di soggiorno (art. 82);
d) inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all'art. 47, garantendo la coerenza con lo stesso;
[…]
Il contratto di secondo livello può prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli effetti dell'accordo stesso da affidare agli Osservatori competenti.
Le parti ribadiscono infine che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente contratto e dai contratti di secondo livello vigenti per lo stesso territorio, salvo quanto previsto dall'art. 76.
Dichiarazione a verbale congiunta
Le OO.SS. nel caso di decisione di ambito di contrattazione di secondo livello, provinciale e/o sub-regionale, per la predisposizione delle piattaforme, si impegnano a presentarle in tutta la realtà regionale.
In caso di mancato rispetto del precedente impegno da parte delle OO.SS., le Associazioni cooperative assumeranno un orientamento teso a favorire omogeneità territoriale.

Art. 12 - Procedure per la prevenzione del conflitto
Le parti sottolineano l'importanza di una coerente applicazione delle procedure previste dal Titolo 8 del Protocollo 5 aprile 1990 tra le Centrali cooperative e le Organizzazioni sindacali. Nello specifico le parti firmatarie su richiesta motivata di almeno una delle stesse, si riuniranno entro 30 gg dal ricevimento della richiesta per fornire interpretazione autentica sulle norme definite dal presente CCNL

Art. 14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge n. 162/1990.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 15 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate". La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa legge non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 17 - Rappresentanze sindacali

Le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto tra Legacoop, Confcooperative, Agci, e Cgil, Cisl, Uil in data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante del presente CCNL
Ad integrazione dell'art. 3 di detto Protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i.
Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le Rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9.
[…]

Art. 20 - Assemblea
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'azienda cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 17 del presente CCNL e nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente alle OO.SS. firmatarie del contratto.
[…]

Art. 21 - Affissione
È consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.

Titolo IV Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 24 - Documenti di lavoro

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
[…]

Art. 25 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28 febbraio 1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con ASL, province, regioni, comuni, Ministeri od altri enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civile);
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa.
Per le cooperative di tipo "b" inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico.
Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al 1° comma del presente articolo.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendale.

Art. 27 - Contratti di formazione e lavoro - C.f.l.
Per l'assunzione di personale con C.f.l. si fa riferimento all'accordo interconfederale del 5 ottobre 1995 intercorso in materia.
In riferimento a quanto previsto nella apposita tabella allegata a tale accordo, concernente i livelli da escludersi e l'individuazione delle professionalità intermedie ed elevate, in considerazione dei contenuti del presente CCNL, la sezione relativa risulta così modificata:
- professionalità da escludersi: quelle relative ai livelli 1°, 2°, 3°;
- professionalità intermedie: quelle relative ai livelli 4°, 5°;
- professionalità elevate: quelle relative ai livelli 6°, 7°, 8°, 9°, 10°.
Nota a verbale
Il presente articolo mantiene i propri effetti secondo le condizioni previste dall'accordo interconfederale in materia sottoscritto il 23 ottobre 2003.
Per quanto riguarda la normativa sul contratto di inserimento prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 54, si fa riferimento all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, che si allega.

Art. 28 - Apprendistato
A) Finalità dell'istituto

Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, convengono sull'utilità della diffusione del suo utilizzo, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità nel realizzare quanto previsto dall'art. 1 della L. n. 381/1991 in materia di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini.
Preso atto della rivalutazione conseguita dall'istituto a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 e della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per rispondere adeguatamente alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e consentire da parte degli apprendisti l'acquisizione di professionalità conformi.

B) Ammissibilità
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese del 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° livello della classificazione del personale di cui all'art. 47.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 50% della prestazione di cui all'art. 51, 1° comma, del presente CCNL, fermo restando le ore di formazione medie annue di cui alla normativa vigente e la durata di cui alla successiva lett. D).

C) Limiti numerici e di età per l'assunzione
Considerato che la legge n. 196/1997 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi del 1° comma, dell'art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56, è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle imprese che abbiano meno di tre lavoratori qualificati o specializzati.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 16, 1° comma, della legge n. 196/1997, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate dal citato 1° comma dello stesso art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di due anni.

D) Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:
2°, 3°, 4° livello 36 mesi
5°, 6° livello 24 mesi
7°, 8° livello 18 mesi
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente contratto valgono le precedenti disposizioni dell'accordo in essere. Per gli operatori del 4° livello se in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla attività da svolgere il rapporto di apprendistato avrà una durata inferiore di sei mesi.
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore a diciotto mesi.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Nel caso di apprendista minore, l'impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
L'impresa si impegna alla verifica intermedia con l'apprendista circa l'andamento dell'impegno formativo di questi.
[…]
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata idonea certificazione di avvenuta formazione.

E) Assunzione
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alla quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il percorso formativo in cui saranno impegnati e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

G) "Tutor"
Per quanto concerne la figura del "tutor" e dei suoi compiti si fa riferimento allo specifico decreto ministeriale 28 febbraio 2000.

H) Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto.
Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell'orario normale di lavoro.

L) Durata impegno formativo
La durata dell'impegno formativo dell'apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:

Titolo di studio

Durata
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario o laurea 60

Nel secondo livello di contrattazione potranno essere stabiliti una durata e differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

M) Contenuto della formazione
Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati od emanandi in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, 2° comma, legge n. 196/1997, i contenuti delle attività formative esterni all'azienda saranno quelli elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
a) Le attività formative per gli apprendisti di cui all'art. 2, lett. a), del decreto Ministero del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- le misure collettive di prevenzione e sicurezza ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
b) I contenuti di cui all'art. 2, lett. b), dello stesso decreto Ministero del lavoro 8 aprile 1998, e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra gli enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali datoriali e/o sindacali.
Le parti si impegnano altresì ad intervenire nei confronti del Ministero del lavoro affinché le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, qualora non abbiano potuto ricevere l'offerta formativa dalle regioni, mantengano le agevolazioni contributive connesse all'assunzione di apprendisti.

O) Disposizione finale
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti faranno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
In caso di modifica delle stesse l'adeguamento sarà automatico tranne che per le parti rinviate alla contrattazione collettiva per le quali si procederà a specifico incontro tra le parti entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dispositivo.

Art. 29 - Lavoro ripartito
A) Definizione, costituzione e svolgimento
Il contratto di lavoro ripartito (o "job sharing") consiste in un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa.
[…]
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
[…]

Art. 30 - Telelavoro
A) Definizione

Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

B) Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
4) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione;
5) applicazione del presente CCNL
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

C) Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.

E) Arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.

F) Orario
L'attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.

G) Comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.

H) Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al comma 6.

I) Diritti sindacali
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione, alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL

M) Sicurezza
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 626/1994) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico-sanitario ad opera del Responsabile alla sicurezza della cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

Art. 31 - Lavoro temporaneo
Per l'assunzione di personale con contratto di lavoro temporaneo le parti recepiscono i contenuti dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1998 intercorso in materia, che fa parte integrante del presente CCNL
Le parti si impegnano a definire nell'ambito del prossimo rinnovo del CCNL le apposite modifiche in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 38 - Conciliazione in sede sindacale
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperative, o presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato.
La Commissione di cui al punto 1) è composta:
a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.
L'Associazione delle cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ.
Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione delle cooperative o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro.
Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto.
[…]
Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

Art. 39 - Arbitrato
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o all'art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal cod. proc. civ., ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal cod. proc. civ., artt. 412 ter e quater e dal presente articolo.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall'Associazione di rappresentanza della cooperativa ovvero dall'Organizzazione sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater cod. proc. civ.

Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 40 - Comportamento in servizio

La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione aziendale ed alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della legge n. 300/1970 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
[…]
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 4 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
[…]
- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
[…]
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 47 - Inquadramento del personale

[…]
Commissione studio per classificazione
La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo e dell'inserimento lavorativo, necessitano di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.
La richiesta disponibilità all'integrazione e all'intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse situazioni lavorative, potranno rivelarsi elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale.
Le parti convengono di costituire una Commissione paritetica nazionale che abbia il compito di:
- svolgere una analisi approfondita della realtà e delle esigenze specifiche del settore della cooperazione sociale in riferimento alla tematica di cui trattasi;
- studiare, in coerenza con tale analisi, le eventuali e possibili ipotesi e proposte di evoluzione ed aggiornamento del sistema di classificazione del lavoro e dell'inquadramento degli addetti del settore della cooperazione sociale socio sanitaria assistenziale educativa e dell'inserimento lavorativo, utili a consentire un corretto equilibrio tra gli obiettivi di efficacia ed innovazione organizzativa delle aziende e le esigenze di valorizzazione e sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.
Tale Commissione dovrà essere composta da 12 componenti, si insedierà entro il 30 giugno 2004 e riferirà alle delegazioni trattanti con cadenza quadrimestrale sull'andamento dei lavori e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire elementi utili ed approfondimenti in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

Art. 49 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 51 - Orario di lavoro

L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla Direzione aziendale.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi.
Ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.
[…]

Art. 52 - Flessibilità
È consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all'art. 51 nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate […]

Art. 53 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall'art. 51.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, di intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
[…]
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Art. 54 - Lavoro notturno
[…]
2) Applicazione del decreto legislativo n. 66/2003
[…]
Ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che l'orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell'arco delle 24 ore.
Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno definite all'esame delle competenti RSA/RSU o in loro mancanza alle OO.SS. territoriali.
Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

Art. 55 - Indennità di turno
Alle lavoratrici ed ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.

Art. 56 - Servizio con obbligo di residenza nella struttura
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo una apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di euro 77,47. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di euro 5,16. Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così come definito all'art. 51. Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall'art. 53.
L'individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura vengono definite dalla Direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell'art. 9, lettera c), punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.

Art. 57 - Pronta disponibilità - Reperibilità
Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.
L'individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di pronta disponibilità vengono definite dalla Direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell'art. 9, lettera c), punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta una indennità oraria lorda di euro 1,55.
In caso di chiamata al lavoro, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 53.
Di regola non potranno essere previsti, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 59 - Ferie

[…]
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
[…]

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 60 - Permessi e recuperi

Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 gg di cui all'art. 59 del presente contratto.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 62 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 64 - Donazione sangue
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 71 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 72 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/1992 le singole aziende cooperative valuteranno con le Rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.

Art. 73 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil e le Associazioni cooperative Legacoop, Confcooperative, Agci in data 5 ottobre 1995 allegato al presente CCNL

Titolo XII Retribuzione
Art. 84 - Abiti da lavoro

L'impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore due abiti da lavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.