Tipologia: CCNL
Data firma: 22 settembre 2004
Validità: 01.09.2004 - 31.12.2007
Parti: Unital-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, P.M.I.

Sommario:

Premessa
Sfera di applicazione
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Parte prima Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali
Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 4 - Rappresentanza sindacale aziendale solo per le industrie boschive e forestali
Art. 5 - Permessi per cariche sindacali ed aspettative
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Fondo di solidarietà
Art. 8 - Affissioni
Art. 9 - Ambiente di lavoro - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Premessa

Parte prima - Ambiente di lavoro
Parte seconda - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
A Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
B Elezione nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti e nelle aziende in cui non siano state elette Rappresentanze sindacali unitarie
C Elezione nelle aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle RSU
D Durata ed espletamento dell'incarico
E Formazione
Art. 10 - Patronati
Art. 11 - Commissione nazionale e paritetica per le "pari opportunità"
Art. 12 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 13 - Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello
Art. 14 - Formazione professionale
Parte seconda Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione
Art. 5 bis - Classificazione
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
A Orario di lavoro

B Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
C Riduzione dell'orario di lavoro
D Festività abolite
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Festività e giorni festivi
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro a turni
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Banca ore individuale
Art. 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 14 - Contratto di fornitura di somministrazione e contratto a tempo determinato
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Minimi retributivi contrattuali
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione
Art. 19 - Reclami sulla retribuzione
Art. 20 - Premio di risultato
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Congedo matrimoniale
Art. 23 - Indennità di zona malarica
Art. 24 - Mensa
Art. 25 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 26 - Assenze
Art. 26 bis - Congedi
Art. 27 - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati - Lavoratori tossicodipendenti
Art. 28 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 29 - Permessi di entrata e uscita
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 31 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 32 - Visite di controllo
Art. 33 - Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 37 - Norme complementari
Art. 38 - Reclami e controversie
Art. 39 - Arco
Art. 40 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 41 - Decorrenza e durata
Art. 42 - Disposizioni finali
Parte terza Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Elementi, computo e modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 3 - Recuperi
Art. 4 - Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro - Soste Integrazione salariale, contratto di solidarietà
Art. 5 - Modifica di mansioni
Art. 6 - Lavoro a cottimo
Art. 7 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio

2. Divieti
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
7. Pagamento della retribuzione
8. Procedura di informazione
9. Norme generali
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Lavori pericolosi
Art. 11 - Chiamata alle armi
Art. 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 13 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Disciplina aziendale
Art. 16 - Divieti
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Multe e sospensioni
Art. 19 - Licenziamento per mancanze
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Parte quarta Regolamentazione per gli intermedi

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
Art. 3 - Modifica di mansioni
Art. 4 - Sospensioni di lavoro
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 14 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 15 - Doveri del lavoratore
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 18 - Trattamento fine rapporto di lavoro
Parte quinta Regolamentazione per gli impiegati

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modifica di mansioni
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
Art. 5 - Sospensioni di lavoro
Art. 6 - Trasferimenti
Art. 7 - Trasferte
Art. 8 - Alloggio
Art. 9 - Servizio militare
Art. 10 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 11 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 12 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 13 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 14 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 15 - Doveri dell'impiegato
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto
Art. 19 - Indennità in caso di invalidità permanente
Art. 20 - Previdenza
Art. 21 - Norme generali e speciali
Parte sesta Regolamentazione per i quadri
Art. 1 - Istituzione della categoria dei quadri
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Inquadramento professionale del quadro
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di quadro
Art. 5 - Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di quadro
Art. 6 - Passaggio dalla qualifica di impiegato alla qualifica di quadro
Art. 7 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 8 - Obbligo assicurativo
Art. 9 - Norma di coordinamento
Art. 10 - Prima decorrenza contingenza
Parte settima Apprendistato
Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero e forestali - Unital Confapi stipulato il 15 luglio 1999 di cui alla parte settima del CCNL del 24 gennaio 2000 legge n. 196 del 1997
Apprendistato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 in recepimento dell'accordo Unital-Confapi, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, sottoscritto il 22 dicembre 2005 e l'integrazione del 30 gennaio 2006
Parte ottava Contratti di Inserimento e reinserimento
Art. 1 - Contratto di inserimento
Art. 2 - Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Trasformazione
Art. 5 - Rinvio
Parte nona Tabelle Salariali
Tabelle retributive - Minimi tabellari contrattuali
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Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e boschivi-forestali

Oggi, 22 settembre 2004, in Bologna tra l'Unital Unione Italiana Arredi-Legno, con l'assistenza di una delegazione di Industriali, con l'assistenza della Commissione tecnica sindacale, con l'assistenza della Confapi Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa e Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal - aderente alla Uil, la Filca - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - aderente alla Cisl, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil è stato stipulato il presente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.

Premessa
A. L'accordo di rinnovo del CCNL è stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998 sottoscritto tra Governo e parti sociali.
È volontà delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.
B. Il CCNL ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione collettiva definiti e regolamentati dal capitolo Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998.
Sono previsti i seguenti assetti contrattuali:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale od alternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi.
C. Il CCNL ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione.
Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potrà avere luogo con la comune finalità di:
a. consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;
b. una effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;
c. lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
D. Il secondo livello di contrattazione potrà avere luogo esclusivamente secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998, nello spirito dell'attuale prassi, tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano il presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa dimensione.
E. Il secondo livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del punto 3, del punto 2 Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23 dicembre 1998, non potrà avere per oggetto materie già definite e/o trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potrà realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e la RSU.
F. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
G. Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Considerata la prassi esistente, la contrattazione di livello aziendale esclude ed inibisce la contrattazione di livello territoriale e, viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazione aziendale; di questo si rendono garanti Unital, Filca, Fillea e Feneal, nelle rispettive articolazioni di organizzazione nazionale, territoriale ed aziendale.
H. Le parti procederanno ad un esame del testo contrattuale al fine di effettuare concordemente un'operazione di adeguamento alle norme di legge, alle modifiche necessarie per le parti obsolete ed a eventuali riscritture che ne consentano una migliore comprensione.
I. La presente premessa è parte integrante del CCNL

Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
- industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento;
- segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati, segherie, che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - il trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati ad anima listellata, pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, "medium density" e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, placcati, pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio - la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci, ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione scuole, navi, ristoranti, comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini anche ornamentali - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.

Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme e relative deroghe contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali:
- industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, iecc., di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero sughero in plance, sugheraccio, sugherone;
- segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Parte prima Rapporti e diritti sindacali
L'Unital, la Feneal, la Filca e la Fillea ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.
Ferme restando l'autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.

Art. 1 Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali
1. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
Il Comitato paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla legge e nelle aree sistema censite dall'Istat e/o dal Cnel, dove il settore è particolarmente presente.
Il Comitato paritetico regionale, previo accordo specifico tra le parti interessate, potrà costituirsi nelle regioni con significativa presenza del settore legno-mobile-arredamento nel caso in cui nelle predette regioni non vengano costituiti Comitati paritetici a livello di distretto o di aree-sistema.
2. Comitato paritetico nazionale
Il Comitato paritetico nazionale gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sulla formazione professionale e formazione continua.
In particolare, la Commissione bilaterale paritetica definisce orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.
Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente;
- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;
- competitività del settore anche avendo riguardo all'introduzione dell'euro.
Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di distretto e di aree-sistema per verificarne funzionalità, indirizzi ed obiettivi perseguiti.
Il Comitato paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo che potrà essere denominato ente, agenzia o altro che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31 marzo 2005.
L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria, sarà sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato paritetico nazionale.
Entro il mese di dicembre 2004 saranno definite le modalità costitutive ed operative dei Comitati di distretto e di area-sistema e regionali.
Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre designati dall'Unital e tre da Feneal, Filca, Fillea.
La Presidenza del Comitato è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'Unital e l'altro congiuntamente dalla Feneal, dalla Filca e dalla Fillea.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attività dell'Osservatorio.
Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.
Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul lavoro un tema centrale per la competitività delle aziende e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.
Le parti, quindi, presenteranno proposte che siano unanimemente condivise tramite il Comitato paritetico nazionale:
- al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese Confapi/Cgil/Cisl/Uil;
- a Confapi, Cgil, Cisl e Uil.
Le parti si impegnano a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia prima.
Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di eventuali proposte per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
A questo scopo, le parti chiederanno congiuntamente alle Istituzioni, alla FSC ed alla PEFC, tramite il Comitato paritetico nazionale, di individuare un tavolo di confronto che affronti prioritariamente:
- il "sistema bosco e suoi derivati";
- un sistema di qualità nazionale.
3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema
I Comitati paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del Comitato paritetico nazionale e possono assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato paritetico nazionale.
I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui tre designati dalla Unital e tre da Feneal, Filca, Fillea, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
La presidenza dei Comitati è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'Unital e l'altro congiuntamente dalla Feneal, dalla Filca e dalla Fillea.
4. Informazioni a livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'Unital fornirà a Feneal, Filca e Fillea territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistite dall'Unital, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSU ed alla Fillea, Filca e Feneal territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della RSU, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla RSU
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse nell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive RSU
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne darà preventiva informazione alla RSU
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'Unital.
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente alla RSU e, tramite la Sezione territoriale l'Unital, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:
- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
- eventuali appalti nel comparto della nautica.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda:
- le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività;
- le attività legate ad una fase od un ciclo che, per loro natura, abbiano un termine.
6. Livello di gruppo
Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti, assistite dall'API nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, forniranno alle RSU, assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 2 Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]

Art. 3 Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione della RSU
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Feneal, Filca e Fillea in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria di seguito nominata RSU.
[…]
4. Compiti e funzioni
La RSU sostituisce le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL del 25 marzo 1991 ed i componenti la RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità dei diritti e di tutte le agibilità sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
[…]
Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.

Art. 4 Rappresentanza sindacale aziendale solo per le industrie boschive e forestali
I delegati sono, nell'unità produttiva cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo cui sono addetti, i Rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]
Per l'individuazione dell'unità produttiva agli effetti dell'applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
[…]

Art. 8 Affissioni
La RSU ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.

Art. 9 Ambiente di lavoro - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Premessa

Le parti richiamano e recepiscono l'accordo interconfederale Confapi/Cgil/Cisl/Uil del 27 ottobre 1995 sui Rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche.
La prevenzione e la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro sono obiettivi comuni delle parti e su di essi, quindi, va sviluppato un sistema di relazioni partecipativo a livello nazionale, territoriale ed aziendale. La collaborazione congiunta favorirà un atteggiamento positivo tra imprese e lavoratori e nel contempo creerà le condizioni di un rapporto costruttivo con le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994.
A tale scopo le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato a livello nazionale, territoriale ed aziendale, come più avanti specificato.

Parte prima - Ambiente di lavoro
A Livello nazionale
Le parti concordano sull'utilità di un monitoraggio nazionale sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nelle aziende del settore.
A tal fine impegnano il Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 1, punto 2, della Parte prima, a considerare prioritario, all'interno dei campi di intervento previsti dal presente CCNL, quello relativo alla prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro; il Comitato paritetico individuerà gli strumenti e la metodologia con cui operare, con particolare attenzione ad iniziative analoghe esistenti a livello confederale.
B Livello territoriale
Agli Organismi paritetici operanti a livello territoriale di cui all'accordo interconfederale del 27 ottobre 1995, sono riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994. Potranno, in particolare, essere studiati linee-guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedente lett. A.
C Livello aziendale
Fanno parte dei compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza attività inerenti l'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori secondo le attribuzioni e le competenze previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, come indicato dalle norme contrattuali di seguito riportate.

Parte seconda - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
È recepito nel contratto collettivo nazionale di lavoro quanto previsto nell'accordo interconfederale Confapi/Cgil/Cisl/Uil del 27 ottobre 1995 sui Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con le seguenti modifiche.
La regolamentazione di seguito esposta costituisce, quindi, il suddetto recepimento e comprende, assorbe e sostituisce quanto previsto nel citato accordo interconfederale.

A Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1 Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al Rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione dell'azienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a questo monte ore le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lett. b, c, d, g, i, l.

2 Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei Rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994 e cioè:
a un Rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b tre Rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c sei Rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
L'individuazione del Rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano state elette le Rappresentanze sindacali unitarie il Rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le Rappresentanze sindacali unitarie non siano state ancora costituite, il Rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui non esistano Rappresentanze sindacali unitarie, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, di norma su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ad ogni Rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lett. b, c, d, g, i, l.
Dichiarazione delle parti
Gli effetti di quanto qui pattuito trovano applicazione anche per i Rappresentanti già eletti alla data di stipula del presente CCNL

B Elezione nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti e nelle aziende in cui non siano state elette Rappresentanze sindacali unitarie
1 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2 Modalità elettorali
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi "pro-quota" i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale ed inviata all'Organismo paritetico provinciale.

C Elezione nelle aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle RSU
Nelle aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle RSU, trovano applicazione le norme previste per l'elezione delle RSU

D Durata ed espletamento dell'incarico
1 Durata dell'incarico
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della Rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della Rappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al Rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili, in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le tutele previste dalla legge n. 300/1970.
Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.

2 Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e ed f del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al Rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il Rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il Rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al Rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla Direzione aziendale e dal Rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
In particolare, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ha accesso al registro degli infortuni;
- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- riceve una formazione adeguata;
- è consultato sull'organizzazione della formazione ai lavoratori di cui all'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994.
Le parti si danno atto che il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

5 Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il Rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione aziendale.

E Formazione
Il Rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lett. A della Parte seconda, punto 1, comma 2, e punto 2, comma 3, e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Art. 13 Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti nel CCNL
[…]

Art. 14 Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fapi, il Comitato paritetico nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la formazione continua.
Il Comitato paritetico nazionale, nell'ambito dei rapporti sopra indicati, chiederà a Fapi i dati relativi ai piani di formazione approvati.
È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la suddetta attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.

Parte seconda Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
Art. 1 Assunzione

[…]
Dichiarazione a verbale
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3 Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7 Orario di lavoro
A Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003, salve tutte le deroghe ed eccezioni di legge.
La durata massima dell'orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge.
Il limite di 55 ore settimanali può essere superato per accordo aziendale.
[…]
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere realizzate, nell'arco di dodici mesi, attraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
L'introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU così come specificato alla successiva lett. B.
Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, le parti rimandano al D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 nonché alle altre leggi vigenti.

B Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Nel periodo di dodici mesi consecutivi, in ottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, l'orario di lavoro potrà essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale.
Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità oltre le 40 ore settimanali non potrà superare le 90 ore nel periodo di dodici mesi consecutivi.
La Direzione aziendale informerà le RSU e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalità di attuazione.
La Direzione aziendale è tenuta, pertanto, almeno due settimane prima dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro preventivo con le RSU, onde esplicitare le modalità applicative.
Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile.
Non si darà luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza dell'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare a intese a livello aziendale, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre i limiti settimanali ed annuali sopra previsti, nei limiti della legislazione vigente.
Entro il 31 dicembre 2005 le parti esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del precedente comma, al fine di valutare eventuali modifiche alla normativa contrattuale sulla flessibilità dell'orario di lavoro.
Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di permesso retribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco del periodo di dodici mesi consecutivi, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali.
Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del limite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il suddetto beneficio verrà fruito successivamente secondo le modalità di cui alla seguente lett. C.
[…]

Art. 8 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo, sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario massimo di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di oggettive e comprovate esigenze aziendali, la Direzione esaminerà con le RSU le modalità con le quali l'eventuale minore durata del riposo verrà recuperata in occasione di uno dei successivi tre riposi settimanali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento, il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente CCNL per dette festività.

Art. 11 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei casi di ciclo continuo, la Direzione aziendale e le RSU si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario di lavoro di cui all'art. 7 della parte comune del presente CCNL
Nell'impossibilità tecnica di fruire di tutto il riposo, i predetti lavoratori fruiranno di dieci minuti retribuiti, anche in forma individuale, mentre per la parte restante verrà loro corrisposto, a decorrere dal 1° ottobre 2004, un compenso sostitutivo pari al 5% che si intende comprensivo di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 non fruiranno del riposo i lavoratori turnisti con un orario di lavoro non superiore alle sette ore e trenta minuti giornalieri o alle trentasette ore e trenta minuti settimanali né verrà loro riconosciuto il compenso sostitutivo, in quanto beneficiari di adeguata tutela derivante dal loro ridotto orario di lavoro.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno; queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie.

Art. 12 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui all'art. 7 orario di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto in 250 ore annuali, salve tutte le deroghe ed eccezioni di legge.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalle disposizioni di legge e relativo regolamento.
Inoltre, l'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario, che il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei seguenti casi:
- necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- esigenze particolari connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime;
- realizzazione del campionario;
- improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti che creino difficoltà alla filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna rispetto ai termini ordinari e/o alle quantità precedentemente fissate;
- lavoratori in trasferta in Italia ed all'estero.
Non si computeranno ai fini del raggiungimento delle 250 ore annuali le ore di lavoro straordinario effettuate nei casi di seguito indicati, in aggiunta ai casi previsti dalle lettere a, b e c del 4° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003:
- necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime, non dipendenti da responsabilità dell'azienda;
- anticipazioni di consegna rispetto ai termini pattuiti;
- vincolanti termini di consegna garantiti da penale;
- lavoratori in trasferta in Italia ed all'estero.
Il lavoro straordinario oltre i limiti delle suddette 250 ore potrà avere luogo oltre ai casi previsti nel precedente comma, per accordo con le RSU
Su richiesta delle RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU
La Direzione aziendale informerà preventivamente le RSU prima di ricorrere al lavoro notturno di cui al D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003.
Nei casi di lavoro notturno imprevisto o per forza maggiore, non vi è obbligo di comunicazione alle RSU
[…]

Banca ore individuale
A decorrere dal 1° gennaio 2005, per ogni ora di lavoro straordinario effettuata oltre le 80 nell'anno solare, il lavoratore potrà optare tra la retribuzione spettante per il lavoro straordinario od un trattamento sostitutivo costituito dalla conversione delle ore di lavoro straordinario prestate in un uguale numero di ore di riposo retribuito compensativo a regime normale, fermo restando il pagamento della maggiorazione percentuale prevista dal CCNL per il lavoro straordinario che si intende onnicomprensiva di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge.
I riposi retribuiti non potranno essere fruiti prima che sia trascorso un mese dal mese nel quale sono stati acquisiti.
L'Azienda provvederà ad accordare la richiesta per un massimo del 5% dei lavoratori in servizio nel reparto od ufficio, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
La richiesta di fruizione dovrà pervenire all'azienda con un preavviso di cinque giorni lavorativi.
I riposi retribuiti non potranno essere fruiti oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello nel quale la prestazione straordinaria è stata effettuata.
I riposi retribuiti non fruiti entro tale data saranno trasformati nella retribuzione corrispondente, senza alcuna maggiorazione, e corrisposti con le competenze retributive del mese di dicembre.
L'opzione dovrà essere comunicata, per iscritto, dal lavoratore entro il ventesimo giorno del mese in cui è stata effettuata la prestazione di lavoro straordinario e vale anche per le ore di lavoro straordinario effettuate fino alla fine del mese.
Qualora si verifichino condizioni per le quali si renda necessario l'intervento della cassa integrazioni guadagni od altre esigenze che necessitino di un sospensione o riduzione dell'attività aziendale, potranno essere utilizzate anche le ore accantonate in banca ore.

Art. 14 Contratto di fornitura di somministrazione e contratto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato ed il ricorso al contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per entrambe le tipologie di contratto esclusivamente riferite alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi:
a. sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
b. eccezionali lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
c. aumento di carattere eccezionale dell'attività aziendale per il soddisfacimento di particolari esigenze produttive per le quali siano necessarie professionalità non presenti in azienda.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie sopra indicate, è pari al 20%, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 15%, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva
Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori di cui alle due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato fruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività e ai rischi elettivi ambientali.
Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui al punto 2 dell'art. 1 della parte prima del presente contratto.
[…]

Art. 23 Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 Tutela delle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati - Lavoratori tossicodipendenti
Le parti, nella condivisa valutazione dell'opportunità di interventi di legge nei confronti delle categorie socialmente svantaggiate, si danno atto della necessità di un'efficace applicazione delle norme di tutela esistenti e delle disposizioni che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico interno per l'attuazione di direttive comunitarie in materia.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto dall'art. 1 della Parte prima, e nella tipologia dei contratti di inserimento.
Le parti stipulanti, preso atto che nel settore legno-arredamento si registra un progressivo aumento dei lavoratori extracomunitari, demandano alle aziende eventuali soluzioni organizzative che consentano di contemperare le esigenze familiari dei singoli con le necessità produttive delle imprese, avendo riguardo alle norme in materia di lavoratori immigrati.
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, aspettativa non retribuita.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 482/1968, 104/1992 e 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Entro il mese di marzo 2005 il Comitato paritetico nazionale pone all'ordine del giorno la trattazione della presente materia.

Art. 29 Permessi di entrata e uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 31 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 37 Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 38 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o la RSU, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Le parti, nell'intento di costruire nuove relazioni industriali nel settore, si impegnano affinché le possibili controversie in sede di applicazione del presente CCNL e/o in merito ad eventuali contenziosi in sede aziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle Associazioni stipulanti attraverso l'istituzione di una apposita Commissione paritetica nazionale.

Art. 40 Tutela della dignità personale dei lavoratori
In attesa della normativa di riferimento, le parti riconfermano che sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisico del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche in riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Parte terza Regolamentazione per gli operai
Art. 3 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 6 Lavoro a cottimo
A. Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario tariffa di cottimo corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
a. alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b. all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c. al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d. al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
B. Industrie boschive e forestali
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario tariffa di cottimo corrispondente.
[…]

Art. 7 Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 cod.civ. ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

8. Procedura di informazione
La RSU può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, la RSU potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.

9. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10 Lavori pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione base minimo tabellare più contingenza con facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 12 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A. Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavori fuori dallo stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 14 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. A decorrere dal 1° luglio 1989 verrà estesa alle lavoratrici di cui alla presente regolamentazione quanto previsto dall'art. 13 della regolamentazione per gli impiegati, fatte salve misure integrative equivalenti già concordate ed in atto a livello territoriale.

Art. 15 Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

Art. 16 Divieti
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. […]
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette la mancanza, incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a. con rimprovero verbale;
b. con rimprovero scritto;
c. con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d. con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e. con il licenziamento.

Art. 18 Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c e d dell'articolo precedente all'operaio che:
a ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 26 Assenze della Parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f alterchi con i compagni di lavoro;
g si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h sia trovato addormentato;
i trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 19 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a. insubordinazione ai superiori;
b. danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c. esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d. litigio o rissa nello stabilimento;
e. abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h. recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 18 Multe e sospensioni della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
[…]
l. danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Parte quarta Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.

Art. 7 Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base minimo tabellare più indennità di contingenza.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 13 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di legge sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 15 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2 dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4 avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:
a rimprovero verbale;
b rimprovero scritto;
c multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e licenziamento con preavviso e con trattamento fine rapporto;
f licenziamento senza preavviso e con trattamento fine rapporto.
La sospensione di cui alla lett. d si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a, b e c ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 15 della presente regolamentazione per gli intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvisare il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc..
Nel provvedimento di cui alla lett. e incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a, b, c e d, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. f.
Nel provvedimento di cui alla lett. f incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
I provvedimenti di cui sopra sono inoltre indipendenti dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Parte quinta Regolamentazione per gli impiegati
Art. 12 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Ferme restando le disposizioni di legge sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 15 Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2 dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4 avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a rimprovero verbale;
b rimprovero scritto;
c multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e licenziamento con preavviso;
f licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
La sospensione di cui alla lett. d si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a, b e c ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 26, Parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc..
Nel provvedimento di cui alla lett. e incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a, b, c e d, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. f.
Nel provvedimento di cui alla lett. f incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
I provvedimenti di cui sopra sono inoltre indipendenti dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 21 Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme in ogni caso saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

Parte sesta Regolamentazione per i quadri
Art. 9 Norma di coordinamento

Salvo quanto previsto nella presente Parte sesta troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.

Parte settima Apprendistato
In attesa che diventi esecutiva la nuova normativa sull'apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, continua ad applicarsi quanto previsto dalla parte settima del CCNL 24 gennaio 2000.
Nelle regioni dove la legislazione regionale abbia reso esecutiva la normativa sull'apprendistato professionalizzante per i settori di cui al presente CCNL, troverà applicazione, dal 16 gennaio 2006 il presente accordo facendo riferimento, per i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, a quanto stabilito dalla Regione e rinviando alla legislazione nazionale e regionale per quanto qui non previsto.
Anche al fine di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali, le parti si incontreranno entro il 31 marzo 2006 al fine di integrare il presente accordo per consentirne l'applicazione anche nelle regioni dove la legislazione regionale non abbia ancora reso esecutiva la normativa sull'apprendistato professionalizzante.

Parte ottava Contratti di inserimento e reinserimento
Art. 1 Contratto di inserimento

La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si applica alle sole aziende aderenti al sistema Confapi.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento verrà stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
Nel contratto dovranno essere indicati:
- la durata che dovrà essere da un minimo di 9 nove mesi ad un massimo di 18 mesi con l'eccezione dei soggetti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 trentasei mesi;
- l'eventuale periodo di prova, determinato ai sensi degli art. 1, Parte terza - regolamentazione per gli operai, art. 1, Parte quarta - regolamentazione per gli intermedi, art. 1, Parte quinta - regolamentazione per gli impiegati, art. 2, Parte sesta - regolamentazione per i quadri, del vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento alla fine del percorso di inserimento;
- l'orario di lavoro, sarà determinato in base al presente CCNL, sia in caso di contratto a tempo pieno che in caso di contratto a tempo parziale.
L'azienda provvederà affinché ogni lavoratore riceva una formazione teorica di 16 ore e che sia sufficiente ed adeguata prioritariamente sulle nozioni di prevenzione antinfortunistica con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione ed ai rischi elettivi ambientali.

Art. 5 Rinvio
Per tutto quanto sopra non disciplinato si rinvia alle norme del presente CCNL, all'accordo interconfederale Confapi/Cgil/Cisl/Uil dell'11 febbraio 2004 ed alla legge.