Tipologia: CCNL
Data firma: 25 maggio 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Anaste e Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs-Uil, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Anaste

Sommario:

Verbale di accordo preliminare
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 - Regolamentazione del diritto di sciopero
Art. 8 - Ente bilaterale nazionale e regionale
Art. 9 - Appalti - Cambi di gestione
Art. 10 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 12 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 14 - Assemblee
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
Art. 16 - Trattenute associative
Art. 17 - Licenziamento e trasferimento
Art. 18 - Affissioni sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Assunzione a tempo determinato
Art. 22 - Contratto di inserimento
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Lavoro temporaneo
Art. 25 - Apprendistato
Art. 26 - Termini del preavviso
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 27 - Comportamento in servizio
Art. 28 - Ritardi ed assenze
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari
Art. 30 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza
Art. 31 - Assistenza legale
Art. 32 - Ritiro della patente
Art. 33 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 34 - Declaratorie dei livelli di inquadramento
Art. 35 - Inquadramento del personale
Art. 36 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 37 - Orario di lavoro
Art. 38 - Banca ore
Art. 39 - Riposo settimanale
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 40 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 41 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi

Art. 42 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 43 - Gravidanza e puerperio
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 46 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 47 - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 48 - Permessi e recuperi
Art. 49 - Donazione sangue o suoi componenti
Art. 50 - Aspettativa non retribuita
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 51 - Diritto allo studio
Art. 52 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Art. 53 - ECM
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 54 - Trattamento economico di malattia
Art. 55 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 56 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 57 - Divise e indumenti di servizio
Titolo XII Retribuzione
Art. 58 - Elementi della retribuzione
Art. 59 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 60 - Corresponsione della retribuzione
Art. 61 - Scatti di anzianità
Art. 62 - Mansioni del lavoratore
Art. 63 - Mansioni promiscue
Art. 64 - Passaggio di livello
Art. 65 - Tredicesima mensilità
Art. 66 - Quattordicesima mensilità
Art. 67 - Trattamento di famiglia
Art. 68 - Trattamento di fine rapporto
Art. 69 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 70 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 71 - Uso della mensa e dell'alloggio
Art. 72 - Servizio di reperibilità
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Art. 73 - Trattamento di missione
Art. 74 - Attività di soggiorno
Art. 75 - Trasferimenti di residenza
Art. 76 - Condizioni di trasferibilità
Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 77 - Commissione paritetica nazionale e provinciale
Art. 78 - Previdenza complementare
Allegati
Allegato 1 - Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL
Allegato 2 - Accordo per l'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994
Allegato 3 - Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle associazioni, istituzioni ed iniziative organizzate operanti nel campo educativo, sociale e assistenziale (Anaste)

Addì, 25 Maggio 2004, tra Associazione nazionale strutture terza età (Anaste), Federazione italiana sindacati, addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl), Funzione pubblica (Fp-Cgil), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizio (Uiltucs) e Unione italiana lavoratori federazione poteri locali (Uil-Fpl) è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le dipendenti ed i dipendenti di associazioni ed iniziative organizzate, operanti nel campo socio-sanitario-assistenziale-educativo nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all'Anaste, ivi comprese le ex Ipab depubblicizzate.
Per associazioni ed iniziative organizzate si intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali:
- privati, ex Ipab depubblicizzate, Fondazioni, associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, cooperative.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati;
- servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.).
Le parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo per le realtà aderenti all'Anaste e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricompresse nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per farne parte integrante, che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
a) nazionale;
b) regionale o di istituzione.
Sono titolari della contrattazione a livello regionale le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Nelle regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di 2° livello a livello di istituzione, sono titolari della contrattazione le OO.SS. firmatarie del CCNL, congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie o in loro assenza le RSA, sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91, dall'accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL
Costituisce oggetto della contrattazione di 2° livello quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL e contenuto nelle piattaforme contrattuali integrative.
In particolare alla contrattazione a livello regionale vengono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
[…]
- determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 72;
- individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 21 e 24 per l'utilizzo dei contratti a termine e il lavoro temporaneo.
La contrattazione di 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
[…]
Laddove non sussistono le condizioni per svolgere il confronto a livello regionale si potrà procedere a livello di istituzione per le materie previste dal presente contratto.

Art. 8 - Ente bilaterale nazionale e regionale
L'Ente bilaterale nazionale è composto da 12 (dodici) membri dei quali 6 (sei) designati dall'Anaste e 6 (sei) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
Entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l'Ente bilaterale nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant'altro necessario.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali regionali con le medesime finalità.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a definire lo statuto ed a costituire l'Ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell'accordo di rinnovo.
Lo Statuto farà parte integrante del presente CCNL

Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 8 marzo 2000, n. 53.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette sulla base dell'apposito regolamento assunto dalle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'Anaste in data 6 aprile 1995.
[…]
Fino a quando non verranno elette le RSU le stesse funzioni saranno svolte dalle RSA congiuntamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL

Art. 14 - Assemblee
Nelle istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima istituzione nell'ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle RSU di cui all'art. 12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL […]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di istituzione tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 18 - Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle Segretarie e dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'istituzione.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione

[…]
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e della legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del regolamento interno dell'istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto:
[…]
g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell'istituzione verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
[…]

Art. 21 - Assunzione a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art. 1) del presente CCNL, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico, produttive, organizzative o sostitutive di cui al D.Lgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e all'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1993, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la pubblica amministrazione;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
- sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%.
Al di fuori delle ipotesi che precedono, in caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l'utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all'art. 5, comma 6 del presente CCNL
Le politiche adottate dall'azienda circa l'utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, di cui all'art. 4, punto c).
L'azienda assicura l'informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse possibilità di lavoro duraturo degli altri lavoratori.
Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure:
a) per l'assunzione fino a 6 mesi - 15 giorni;
b) per periodi superiori - 30 giorni.
[…]

Art. 22 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato in predette fonti, valgono le norme del presente articolo contrattuale nonché quelle di cui all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento, allegato al presente CCNL, o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo determinato, anche nella modalità part-time. In ulteriore subordine, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali dettate per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli indicati all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.
All'atto dell'assunzione verranno rispettate le medesime formalità, in quanto compatibili, richieste per la generalità del personale, di cui all'art. 19.
La durata del contratto non potrà essere inferiore a nove mesi né superare i diciotto mesi, con la sola eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale e psichico, per i quali la durata non potrà essere superiore ai trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima non potrà superare i 12 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui alla lett. e) del periodo che segue. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto di inserimento/reinserimento dovranno essere indicati:
a) la durata del contratto;
b) l'eventuale periodo di prova, conformemente a quanto indicato all'art. 20 per lo specifico livello di appartenenza del lavoratore;
c) l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore, la quale non potrà essere inferiore, per più di due livelli, ai livelli retributivi di cui alle declaratorie dell'art. 34;
e) il progetto individuale di inserimento;
f) il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, disciplinato come per i dipendenti e le dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella qualifica di riferimento.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore nel contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione cui è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento, con la precisazione dell'area professionale di appartenenza e del corrispondente livello retributivo;
b) la durata e le modalità della formazione.
La formazione teorica inerente il progetto di inserimento non potrà essere inferiore a 16 ore, ripartite fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo e a richiesta ne rilascerà relativo attestato.
Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore con contratto di inserimento/reinserimento corrisponde a quello garantito ai dipendenti assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con eguale livello di inquadramento contrattuale, nei limiti di quanto indicato nel periodo susseguente.
[…]

Art. 24 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall'istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'istituzione.
Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale è vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196,
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di istituzione ai sensi del punto 4 dell'art. 5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L'istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Nota
In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste.
Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs. n. 276/2003 accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell'articolato contrattuale.

Art. 25 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 276/2003.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età.
Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del presente CCNL
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell'azienda.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) livelli 1°-2°-3°-4°-5°: durata 32 mesi;
b) livelli 6°-7°-8°-9°-10°: durata 40 mesi;
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
[…]
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
[…]
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all'art. 23, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato dall'art. 37 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Il periodo di apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la scadenza dei termini di cui alla tabella di cui sopra. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.
La disciplina dell'apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l'approvazione delle leggi regionali in materia.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 27 - Comportamento in servizio

La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'Istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il regolamento interno predisposto dall'istituzione, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 29 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
[…]
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno;
[…]
[…]
Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'istituzione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
[…]
- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite;
- assenza ingiustificata alla visita fiscale;
- assenze ingiustificate nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie.
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave.
[…]
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possano essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 35 - Inquadramento del personale

[…]
Nota 3
Viene istituita una Commissione paritetica a livello nazionale con il compito di elaborare una proposta di revisione del sistema classificatorio e di inquadramento del personale.
La Commissione dovrà operare nell'ottica dei seguenti obiettivi e presupposti:
- la legge n. 328/2000 e le conseguenti leggi regionali hanno profondamente cambiato gli assetti formativi di molte professioni operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo;
- la revisione delle attuali figure impone la conseguente definizione di nuovi profili professionali per le professionalità di nuova istituzione, a seguito delle intese Stato-regioni;
- l'esigenza di riqualificazione e di formazione continua degli operatori.
L'insieme di queste caratteristiche richiede un sistema di inquadramento del personale capace di collegare i processi dinamici finalizzandoli all'obiettivo della valorizzazione del lavoro sociale.
La Commissione dovrà terminare i propri lavori entro e non oltre il maggio 2005 in modo da far sì che la proposta rappresenti presupposto per il confronto a livello di rinnovo del CCNL

Art. 36 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Le Amministrazioni, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle strutture preposte e secondo le norme vigenti l'inidoneità fisica in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla propria qualifica, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del loro potere organizzativo, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 37 - Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti.
Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al 1° comma.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 ed al D.P.R. 28 gennaio 1985, n. 792 sono state assorbite nell'orario di lavoro di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione provinciale del lavoro, settore Ispezione del lavoro competente per territorio, la comunicazione dell'avvenuto superamento delle 48 ore settimanali di media, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi.
Secondo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene di prendere a riferimento la media delle 8 ore di lavoro notturno nell'arco di 4 settimane lavorative.
[…]

Art. 38 - Banca ore
Nella banca ore verranno accumulate l'accantonamento o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella banca ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 37, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 69, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all'art. 40 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata, o intere giornate di permesso retribuito che andranno detratti dalla banca ore.
Le istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all'anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.

Art. 39 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art. 70.
Qualora il giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore dal termine dell'ultimo turno di servizio prestato.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 41 - Ferie

[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 43 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini delle prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario dell'effettuazione degli esami.
[…]
L'istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'istituzione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 48 - Permessi e recuperi
A richiesta la lavoratrice o il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l'Istituto, con altrettante ore di lavoro.

Art. 49 - Donazione sangue o suoi componenti
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 55 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 56 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Anaste in data 12 ottobre 1995.

Art. 57 - Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Il lavaggio di dette divise o indumenti è a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti. Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di istituzione.

Titolo XII Retribuzione
Art. 69 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno "pro-capite". Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
[…]
Su richiesta del dipendente, il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, potrà anche essere compensato con riposo sostitutivo, da accantonare nella Banca ore di cui all'art. 38 del presente CCNL, fatta salva la corresponsione delle sole maggiorazioni previste dal contratto di cui all'articolo successivo.

Art. 72 - Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione territoriale o di istituzione in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell'ex art. 56 del CCNL 2 agosto 1995.

Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 77 - Commissione paritetica nazionale e provinciale

È istituita in Roma presso l'Associazione nazionale strutture terza età (Anaste) la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
I corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche provinciali aventi il compito di:
- definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere i compiti di Commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.