Causa C-258/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița — Romania) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Nozione di «orario di lavoro» — Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» — Guardia forestale soggetta, ai termini del suo contratto di lavoro e del contratto collettivo applicabile, ad un orario di lavoro flessibile di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali — Normativa nazionale che la considera responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella particella boschiva di sua competenza — Qualificazione — Incidenza delle ore supplementari sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato)
Fonte: Sito web Eur-Lex
© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/
GU C 186 del 25.6.2011, pagg. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dàmbovita — Interpretazione degli artt. 2, punto 1, e 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Nozione di «orario di lavoro» — Normativa nazionale che considera una guardia forestale responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella sua particella boschiva, malgrado le clausole del suo contratto di lavoro la assoggettino ad una durata massima giornaliera di 8 ore lavorative — Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» — Durata settimanale effettiva che supera la durata settimanale massima stabilita dalla legge — Incidenza sulla re¬tribuzione e sulle indennità pecuniarie dell'interessato