Cassazione Penale, Sez. 4, 08 agosto 2011, n. 31575 - "Procura commerciale" e responsabilità in materia antinfortunistica


 

 


Responsabilità dell'amministratore delegato di una s.r.l. nonchè datore di lavoro di Ra.En., perchè, per  colpa, aveva cagionato a quest'ultimo, in due distinte occasioni, lesioni personali che gli avevano impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare, non avendo dotato, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 385, i propri dipendenti di protezioni adeguate ad evitare il rischio di bruciature derivanti dalla caduta di materiale metallico fuso incandescente, aveva cagionato a Ra., colpito da schizzi del predetto materiale, lesioni personali consistite in ustioni al piede ed alla caviglia destri la prima volta, in ustioni di secondo e terzo grado al piede destro la seconda volta.


Condannato in primo grado, propone appello: la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al primo reato per mancanza di querela; ordinava la non menzione della condanna e confermava nel resto.

 

Ricorre in Cassazione l'imputato - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.


"Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente Pe. Al. sulla base del fatto che, in virtù della "Procura Commerciale" conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato Pe. Lu. Ca. ai figli Al. e Pi. , all'odierno ricorrente "era stata delegata espressamente la materia dell'assunzione dei dipendenti e della determinazione delle relative mansioni e che in assenza di deroghe l'attribuzione del settore relativo ai rapporti con il personale dipendente comporta anche, in quanto adempimento per legge connesso all'esistenza di lavoratori subordinati, l'attribuzione della competenza in tema di osservanza della disciplina antinfortunistica"."

 

La Suprema Corte afferma invece che dalla lettura di tale documento, non si può certo dedurre che l'imputato avesse una delega in materia di sicurezza e di presidii antinfortunistici.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che tale potere deve essere delegato con modalità rigorose, con atto scritto avente data certa, nei confronti di persona dotata delle competenze adeguate nelle materia delegate, con i relativi poteri di spesa. Tali circostanze non si sono verificate nella fattispecie che ci occupa, dal momento che nella sopra indicata Procura commerciale mai sono menzionate le tematiche inerenti la sicurezza del lavoro ed i relativi presidii antinfortunistici.


Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, non essendo l'odierno ricorrente tenuto ad occuparsi delle questioni inerenti la sicurezza del lavoro della S.. s.r.l., si deve ritenere che l'infortunio subito da Ra. En. non si sia verificato in conseguenza di una condotta omissiva a lui addebitabile.

 


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

 



sul ricorso proposto da:

1) PE. AL. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 992/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Salvi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

Udito il difensore Avv. Bottino Pierpaolo del Foro di Genova che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Fatto



Pe. Al. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Genova per rispondere del reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 2 e 3, perchè, in qualità di amministratore delegato della S. s.r.l. e datore di lavoro di Ra.En. , per colpa, aveva cagionato in due distinte occasioni, al predetto lesioni personali che gli avevano impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa, una prima volta (infortunio dell'(Omissis)) per giorni 50, una seconda volta (infortunio del (Omissis)) per giorni 62. In particolare, non avendo dotato, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 385, e nonostante la verificazione del primo infortunio, i propri dipendenti di protezioni adeguate ad evitare il rischio di bruciature derivanti dalla caduta di materiale metallico fuso incandescente, aveva cagionato al predetto Ra. , colpito da schizzi del predetto materiale, lesioni personali consistite in ustioni al piede ed alla caviglia destri la prima volta, in ustioni di secondo e terzo grado al piede destro la seconda volta.

Con sentenza del 5.06.07 il Tribunale di Genova in composizione monocratica aveva dichiarato Pe. Al. responsabile dei reati di cui sopra e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione per il primo reato e alla pena di mesi uno e giorni dieci per il secondo reato oltre al pagamento delle spese processuali. Aveva sostituito altresì la pena detentiva inflitta per il primo reato con quella di euro 1.140,00 di multa e quella inflitta con il secondo reato con quella di euro 1.420,00 di multa, determinando così la pena complessiva in euro 2.560,00 di multa, pena interamente condonata.

Avverso la decisione del Tribunale di Genova ha proposto appello il difensore dell' imputato. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 9.12.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al primo reato per mancanza di querela; ordinava la non menzione della condanna e confermava nel resto.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova Pe. Al. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione concludendo chiedendone l'annullamento senza rinvio per i seguenti motivi:

1) contraddittorieta della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) con riferimento all'affermazione della procedibilità di ufficio circa il secondo reato, con contestuale inosservanza, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), della norma in tema di procedibilità di ufficio delle lesioni colpose da infortunio sul lavoro di cui all'articolo 590 c.p., commi 2, 3 e 5, nonchè della norma in tema di carenza probatoria circa una condizione di procedibilità di cui all'articolo 529 c.p.p., comma 2. Osservava sul punto il ricorrente che vi era dubbio sulla durata effettiva della malattia del Ra. , atteso che il certificato di Pronto Soccorso attestava una prognosi di soli dieci giorni e non c'era alcuna ulteriore documentazione medica.

2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in tema di responsabilità penale personale di cui all'articolo 27 Cost., comma 1, e di rapporto di causalità di cui all'articolo 40 c.p.. Osservava sul punto il ricorrente che egli non era il legale rappresentante della S. s.r.l., alle cui dipendenze lavorava il Ra. , allorchè patì l'infortunio sul lavoro de quo, ma soltanto un semplice amministratore, in virtù della "Procura Commerciale" conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato Pe. Lu. Ca. , che gli attribuiva gran parte dei poteri in materia commerciale, ivi compresi i rapporti con i dipendenti, ma nulla diceva in tema di sicurezza e di presidii antinfortunistici che, pertanto, non potevano considerarsi materia a lui delegata.

Diritto



Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente Pe. Al. sulla base del fatto che, in virtù della "Procura Commerciale" conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato Pe. Lu. Ca. ai figli Al. e Pi. , all'odierno ricorrente "era stata delegata espressamente la materia dell'assunzione dei dipendenti e della determinazione delle relative mansioni e che in assenza di deroghe l'attribuzione del settore relativo ai rapporti con il personale dipendente comporta anche, in quanto adempimento per legge connesso all'esistenza di lavoratori subordinati, l'attribuzione della competenza in tema di osservanza della disciplina antinfortunistica". Tanto premesso si osserva che, in vitù della procura commerciale sopra indicata, all'odierno ricorrente, unitamente al fratello Pe. Pi. , sono stati conferiti gran parte dei poteri in materia commerciale, compresi i rapporti con i dipendenti. Dalla lettura di tale documento, peraltro, in cui si legge che egli, tra l'altro, aveva il potere di assumere e licenziare dirigenti, impiegati e operai stabilendone le mansioni ed erogandone i compensi e le indennità, non si può dedurre che egli avesse una delega in materia di sicurezza e di presidii antinfortunistici. Nulla si dice infatti con riguardo al tema della sicurezza e dei presidii antinfortunistici che, quindi, non può ritenersi materia delegata con la predetta procura dal Presidente e Amministratore della S.. s.r.l. all'odierno ricorrente Pe. Al. . Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, lettera b), 1 periodo, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996, invero, considera datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa".

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere (cfr, tra le altre, Cass. Sez.3, Sent. n., Moscatelli; Cass., Sez.3, Sent. n. del 14.05.2002, Saba; Cass., Sez.4, Sent. n.49819 del 5.12.2003) che tale potere deve essere delegato con modalità rigorose, con atto scritto avente data certa, nei confronti di persona dotata delle competenze adeguate nelle materia delegate, con i relativi poteri di spesa. Tali circostanze non si sono verificate nella fattispecie che ci occupa, dal momento che nella sopra indicata Procura commerciale mai sono menzionate le tematiche inerenti la sicurezza del lavoro ed i relativi presidii antinfortunistici. Nè può condividersi l'assunto della Corte territoriale secondo cui assumerebbe rilievo, ai fini della dichiarazione di colpevolezza di Pe. Al. , la circostanza che, in via amministrativa, la ASL abbia individuato in lui il responsabile della violazione, al quale ha comminato la relativa sanzione e che ha provveduto al pagamento senza nulla contestare. Tale circostanza non rappresenta invero un elemento di prova, atteso che l'odierno ricorrente si è limitato a provvedere ad un pagamento che, comunque, sarebbe stato poi accollato alla società.

Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, non essendo l'odierno ricorrente tenuto ad occuparsi delle questioni inerenti la sicurezza del lavoro della S.. s.r.l., si deve ritenere che l'infortunio subito da Ra. En. non si sia verificato in conseguenza di una condotta omissiva a lui addebitabile.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, risultando per le considerazioni sopra effettuate assorbito il primo motivo di ricorso.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.