Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Uneba e Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Uneba

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale e regionale
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 10 - Assemblee
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Trattenute associative
Art. 13 - Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Art. 14 - Affissioni sindacali
Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Assunzione a tempo determinato
Art. 18 - Contratti di formazione-lavoro
Art. 19 - Contratto di inserimento e reinserimento
Art. 20 - Lavoro temporaneo - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Apprendistato
Art. 22 - Percentuali di ammissibilità
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
a) Tutela delle condizioni di lavoro

Art. 24 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 25 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 26 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 27 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 28 - Divise e indumenti di servizio
Art. 29 - Attività di volontariato
Art. 30 - Donazioni di sangue e/o di midollo
Art. 31 - Assistenza legale
Art. 32 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti con l'utenza
Art. 33 - Ritiro della patente
Art. 34 - Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
b) Qualificazione professionale
Art. 35 - Diritto allo studio
Art. 36 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
c) Inquadramento
Art. 37 - Classificazione del personale
Art. 38 - Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 39 - Mansioni promiscue
Art. 40 - Passaggio di livello
Art. 41 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
d) Trattamento economico

Art. 42 - Elementi della retribuzione
Art. 43 - Retribuzione mensile nazionale conglobata
Art. 44 - Corresponsione della retribuzione
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Quattordicesima mensilità
Art. 47 - Trattamento di famiglia
Art. 48 - Scatti di anzianità
Art. 49 - Uso della mensa e dell'alloggio
e) Orario, festività, riposi
Art. 50 - Orario di lavoro
Art. 51 - Riposo settimanale
Art. 52 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 53 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 54 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Reperibilità
Art. 57 - Richiamo in servizio
f) Missioni e trasferimenti
Art. 58 - Trattamento di missione
Art. 59 - Trasferimenti di residenza
Art. 60 - Condizioni di trasferibilità
Titolo VI Permessi, aspettative, congedi
Art. 61 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 62 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 63 - Congedo matrimoniale
Art. 64 - Permessi retribuiti per eventi e cause particolari
Art. 65 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 66 - Banca ore
Art. 67 - Aspettativa non retribuita
Art. 68 - Malattia ed infortunio
Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 69 - Doveri del personale
Art. 70 - Ritardi ed assenze
Art. 71 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 73 - Licenziamento individuale
Art. 74 - Appalti - Cambi di gestione
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Procedure per l'esame delle controversie
Art. 76 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 - Accordo per l'elezione delle RSU nelle realtà di cui alla sfera di applicazione del CCNL Uneba
Allegato 4 - Accordo per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio - sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'Uneba

Addì, 27 Maggio 2004, tra Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl), Funzione pubblica (Fp-Cgil) e Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizio (Uiltucs-Uil), è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio - sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni ed iniziative organizzate, operanti nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'Uneba, ivi comprese le ex Ipab.
Per Associazioni ed iniziative organizzate si intendono i seguenti soggetti:
- enti e congregazioni religiose, Organismi diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
- cooperative, privati;
- Federazioni o Consorzi tra i soggetti sopra descritti.
A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, centri socio-educativi, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (case di riposo, residence, case-albergo, centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (case protette, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni integrati, assistenza domiciliare integrata, ecc.);
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell'ambito di istituzioni terze rispetto all'Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti il presente contratto ai sensi della legge 3 maggio 1956, n. 392 e dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono per le realtà aderenti all'Uneba il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, verranno concordati specifici Protocolli regionali, in assenza dei quali verrà applicato il Protocollo nazionale allegato al presente CCNL
Detti Protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente CCNL

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i costi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- coordinare soluzioni di problematiche comuni a più istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU o RSA e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
- primo livello - nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL;
- secondo livello - regionale o di istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale l'Uneba e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, in sede di istituzione le Direzioni degli enti e le Rappresentanze sindacali unitarie, o, in loro assenza, le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
[…]
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
Sede regionale
[…]
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 56.
- Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 22 per l'utilizzo dei contratti a termine, di inserimento, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato.
- Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34.
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1.
Sede di istituzione
a) Materie sulle quali è prevista l'informazione ed il confronto tra le parti:
- esercizio del volontariato così come previsto dall'art. 29;
- articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50, 2° comma;
- soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall'art. 74.
b) Materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti:
- prima applicazione contrattuale nelle istituzioni che applicano altri CC.CC.NN.L.;
[…]
- ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro;
- criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 36 e 35;
- eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall'art. 50;
- eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 50;
[…]
- modalità particolari per l'uso delle divise ed indumenti di lavoro così come previsto dall'art. 28;
[…]
- attuazione dei Protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell'art. 1.

Art. 7 - Ente bilaterale nazionale e regionale
L'Ente bilaterale nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall'Uneba e 3 (tre) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'Uneba, ivi comprese le Ipab, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali regionali con le medesime finalità.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a definire lo Statuto ed a costituire l'Ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell'accordo di rinnovo.
Lo Statuto farà parte integrante del presente CCNL

Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 - Rappresentanze sindacali unitarie

Le Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti, ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
Alla Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 10 - Assemblee
Nelle istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. […]
Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 14 - Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle segretarie e dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell'istituzione.

Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione

[…]
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del regolamento interno dell'istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l'impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell'ente (ad es.: soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
[…]
g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
[…]
j) libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
[…]

Art. 17 - Assunzione a tempo determinato
Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL
L'assunzione di personale con apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001.
Sarà pertanto consentito il ricorso al contratto a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo o sostitutivo. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
- intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno per motivazioni particolari;
- esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti sperimentali, commesse eccezionali o situazioni contingenti ove ai bisogni dell'utenza non è possibile sopperire con il normale organico;
- esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni;
- esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati nel tempo, aventi carattere occasionale o straordinario;
- sostituzione di personale assente per malattia, maternità, servizio militare, ferie anche plurime e sequenziali, aspettative in genere con o senza retribuzione, ed in ogni altro caso per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto.
In ogni caso l'apposizione del termine sarà priva di effetto se non risulti direttamente o indirettamente da atto scritto in cui siano specificate le ragioni dell'apposizione del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e - nei casi di sostituzione - il nominativo o i nominativi dei lavoratori sostituiti.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore o alla lavoratrice interessata entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Non è ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- qualora si tratti di enti o istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994;
- per lo svolgimento di mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati nell'arco dei sei mesi precedenti, salvo che ciò avvenga in base a specifico accordo sindacale, o che il contratto a termine sia concluso con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, L. n. 223/1991, o che il contratto a termine serva per sostituire lavoratori assenti, o che infine il contratto a tempo determinato venga stipulato con durata iniziale non superiore a tre mesi.
Qualora alla scadenza del contratto perdurino le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che avevano determinato la stipula del contratto originario, ovvero si presentino nuove esigenze riconducibili alle medesime motivazioni, il contratto a termine potrà, con il consenso del lavoratore o della lavoratrice, essere prorogato solo nel caso però in cui il contratto originario sia inferiore a tre anni.
La proroga potrà operare una sola volta sempreché si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto originario, e la sua durata sarà tale da non superare il periodo di tre anni, computando in tale periodo sia il contratto originario che quello prorogato.
Qualora il lavoratore o la lavoratrice vengano riassunti con un secondo contratto a termine senza alcuna interruzione rispetto al primo contratto, il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto. Qualora il secondo contratto intervenga entro 10 giorni dalla scadenza del primo di durata fino a sei mesi, ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del primo di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considererà a tempo indeterminato.
I lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni affidate al fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.
I lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai nove mesi sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Nota a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica, in quanto regolamentati da apposita normativa contrattuale, ai contratti di lavoro somministrato, ai contratti di inserimento, ai rapporti di apprendistato, né alle attività di "stages" e/o tirocinio.

Art. 18 - Contratti di formazione-lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, della legge 19 luglio 1994, n. 451, dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione-lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione-lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti, in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedia;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli 6° super, 5°, 5° super, 4°, 4° super, 3°, 3° super, e quali professionalità elevate quelle collocate nei livelli 2°, 1°.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere un livello di ingresso inferiore a quello di destinazione.
I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive, le stesse verranno retribuite nella misura del 50% se svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà della iscrizione ad albi, ordini o Collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, nonché le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Uplmo dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nulla-osta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso e al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice o del lavoratore o per fatto a loro imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente CCNL
Alle lavoratrici ed ai lavoratori sarà corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per le dipendenti ed i dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato ed il medesimo trattamento. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente CCNL Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed i lavoratori dovranno essere utilizzate/i in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, 5° comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal CCNL I contratti di formazione-lavoro devono essere notificati dalla parte datoriale, all'atto dell'accensione, dell'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto la parte datoriale è tenuta, relativamente ai contratti di tipo a1) e a2), a trasmettere alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per i contratti di tipo b), alla scadenza, la parte datoriale rilascia un attestato sull'esperienza svolta.
Nota a verbale
Il presente articolo mantiene i propri effetti secondo le condizioni previste dall'accordo interconfederale in materia sottoscritto il 23 ottobre 2003.

Art. 19 - Contratto di inserimento e reinserimento
Il contratto di inserimento o reinserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale finalizzato all'adattamento delle competenze professionali soggettive ad un determinato contesto organizzativo, l'inserimento della lavoratrice o del lavoratore nello specifico mercato del lavoro del settore socio-sanitario-assistenziale ed educativo Uneba, così come definito dall'art. 1 del presente CCNL
Potranno essere assunti con contratto di inserimento o reinserimento i seguenti soggetti:
- giovani tra i 18 e i 29 anni di età;
- disoccupati di lunga durata fino a 32 anni di età;
- ultra-quarantacinquenni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- lavoratrici o lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che vogliano intraprendere o riprendere un'attività;
- lavoratrici di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le parti convengono che per "disoccupati di lunga durata" ai sensi del comma precedente si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto dovrà avere la forma scritta, in mancanza della quale i lavoratori o le lavoratrici si intenderanno assunti a tempo indeterminato, e contenere i seguenti elementi:
- la durata del contratto, entro un minimo di nove ed un massimo di diciotto mesi, salvo il caso dei soggetti con handicap fisico o mentale per i quali la durata potrà estendersi fino a trentasei mesi. Qualora si tratti di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata massima sarà di 12 mesi entro i quali la durata effettiva sarà stabilita tenendo conto della congruità delle competenze possedute dalla lavoratrice o dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento;
- il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso della lavoratrice o del lavoratore, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del soggetto al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Il progetto di inserimento dovrà prevedere:
a) la qualificazione al cui conseguimento il progetto è preordinato;
b) le modalità con cui verrà realizzata la formazione.
Questa sarà composta da una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da impartire nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio, e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali della lavoratrice o del lavoratore;
[…]
- l'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 50 del presente CCNL; per orari lavorativi a tempo parziale, si farà riferimento all'art. 23;
- il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal presente CCNL in rapporto al livello di inquadramento, che non potrà essere inferiore a due livelli rispetto al livello di inquadramento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle a cui è preordinato il progetto di inserimento o reinserimento;
[…]
Per quanto riguarda il numero massimo dei contratti di inserimento o reinserimento che potranno essere utilizzati da ogni singolo ente, si fa riferimento all'art. 22 del presente CCNL
Nel caso in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo relativo verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto, con esclusione degli scatti di anzianità di cui all'art. 48 e dei passaggi di livello collegati all'anzianità di servizio di cui all'art. 37 del presente CCNL
Per ogni aspetto non definito dal presente articolo, si farà riferimento alla normativa in vigore ed all'accordo interconfederale in materia dell'11 febbraio 2004.
Nota a verbale
In attesa delle modalità di attuazione in materia di "libretto formativo", in fase di definizione legislativa, la registrazione delle competenze acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento sarà curata dagli enti datori di lavoro.

Art. 20 - Lavoro temporaneo - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte dei soggetti utilizzatori è motivata da ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo e sostitutivo. In particolare, gli enti utilizzatori potranno farvi ricorso nelle seguenti fattispecie:
1) per particolari punte di attività;
2) per l'effettuazione di servizi definiti e predeterminati nel tempo, oppure per commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico, per la durata delle stesse attività;
3) per qualifiche di contenuto professionale alto-medio, fino al 6° livello compreso.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o al lavoro somministrato non è consentito:
a) per la sostituzione di personale in sciopero;
b) presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi, salvo diversa disposizione da parte degli accordi sindacali;
c) da parte di enti o istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Con riferimento al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, il totale delle lavoratrici e dei lavoratori non potrà superare per ciascun trimestre la media dell'8 per cento degli occupati stabilmente dall'utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per ciascuna tipologia di contratto. In alternativa, è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipologia di contratto, a condizione che non venga superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in atto presso l'ente utilizzatore.
Gli enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati il potere di direzione e controllo. Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di elementi eventualmente forniti dall'utilizzatore.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati avranno diritto alla parità retributiva rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore a parità di mansioni e di orario. Ad essi si estenderanno le eventuali erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale ai sensi del punto b) dell'art. 5 del presente CCNL, nei termini definiti in tale ambito. Fatta eccezione per gli istituti economici e normativi collegati all'anzianità di servizio, essi avranno altresì diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali in atto presso l'utilizzatore.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della legge n. 300/1970. Gi enti utilizzatori comunicheranno preventivamente alla RSU, o, in mancanza, alla RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato che intendono utilizzare ed il motivo del ricorso ad esso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula dei contratti in questione.
Annualmente gli enti utilizzatori forniranno ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti stipulati e la loro durata, nonché il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Art. 21 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno nel rispetto delle normative vigenti e tenderanno, attraverso opportuni percorsi formativi, a rendere disponibili competenze professionali utili anche alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Con il contratto di apprendistato per istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, potranno essere assunti come apprendisti i giovani e le giovani che abbiano compiuto l'età di 15 anni. La durata massima dell'apprendistato sarà non superiore a tre anni.
Gli enti prevederanno un monte ore di formazione sia interna che esterna, che dovrà essere certificata sul "libretto formativo" redatto in modo conforme alle prescrizioni di legge. Essi dovranno altresì provvedere alla nomina di un "tutor" avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice/tore di handicap, i limiti di età sono elevati di due anni. Le assunzioni di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Agli apprendisti sono garantiti, senza operare alcuna decurtazione delle retribuzioni, i periodi occorrenti alla frequenza obbligatoria dei corsi di formazione, normalmente pari ad almeno 120 ore annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alle attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato sarà rilasciata agli interessati idonea certificazione dell'avvenuta formazione.
[…]
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dell'organico a qualsiasi fine.
[…]
Il presente articolo non è applicabile alle figure professionali obbligate all'iscrizione ad albi e/o collegi.
Norma transitoria
Per quanto attiene ai contratti di apprendistato di tipo "professionalizzante" ed a quelli per acquisizione di diplomi o percorsi di "alta formazione", gli enti si atterranno alla normativa legislativa in via di emanazione.

Art. 22 - Percentuali di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni istituzione che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 17, ad eccezione del punto c) di detto articolo, con contratto di formazione-lavoro di cui al precedente art. 18, con contratto di inserimento o reinserimento di cui al precedente art. 19, con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 20, ed infine con contratto di apprendistato di cui al precedente art. 21, non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All'interno di detta percentuale, l'utilizzo del lavoro temporaneo e/o somministrato di cui all'art. 20 non potrà superare l'8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere definite nell'ambito della contrattazione decentrata.

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
a) Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche

Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 25 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della predetta legge non comporterà riduzione degli istituti contrattuali.

Art. 26 - Superamento delle barriere architettoniche
I progetti finalizzati all'attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo ente o istituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 27 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l'Uneba in data 12 ottobre 1995.

Art. 28 - Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
La manutenzione di dette divise o indumenti è a carico del lavoratore.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.
Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello regionale o di istituzione.

Art. 30 - Donazioni di sangue e/o di midollo
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue e/o il midollo hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.

c) Inquadramento
Art. 37 - Classificazione del personale

[…]
Nota a verbale
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica di studio che, al fine di una migliore qualità del servizio, approfondisca le questioni connesse con:
- l'assetto classificatorio del personale secondo criteri che tengano conto dell'oggettività dell'inquadramento in riferimento all'attività svolta, nel rispetto delle esigenze organizzative e gestionali dell'ente e delle aspettative del personale;
- la valorizzazione delle professionalità in relazione alla mutata realtà del mercato dei servizi sociali.
Le parti, all'atto di insediamento della Commissione, provvederanno a consegnare proposte scritte.
Detta Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 luglio 2005.

Art. 41 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Gli enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità fisica in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno ai fini del mantenimento del posto di lavoro e nell'ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro loro richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

e) Orario, festività, riposi
Art. 50 - Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
All'atto della definizione e/o introduzione e di sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, l'articolazione degli stessi sarà discussa a livello di istituzione con le Rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. di cui all'art. 9 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1° comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate al livello di istituzione durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di lavoro medio è di dodici mesi.
Allo stesso livello di istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato che, qualora la lavoratrice o il lavoratore non possano usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo. Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere.
[…]
Riposo giornaliero
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore.
[…]

Art. 51 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art. 53.

Art. 52 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno "pro-capite". Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
[…]
Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella "banca ore" di cui all'art. 66, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all'articolo seguente.

Art. 55 - Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.

Art. 56 - Reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.
Reperibilità esterna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1) potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolto per più di 8 volte nel mese;
2) darà diritto ad un compenso orario non inferiore a € 1,00 e non superiore a € 2,00.
È demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico e i periodi di reperibilità esterna.
Reperibilità interna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all'interno della struttura, per detta reperibilità interna:
1) al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
2) detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
3) detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.).
Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto, qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell'art. 52.

Art. 57 - Richiamo in servizio
Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità del servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo, vengono richiamati ad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore.
Nel caso in cui la prestazione richiesta abbia luogo, il richiamo sarà compensato forfettariamente […]

Titolo VI Permessi, aspettative, congedi
Art. 62 - Tutela della maternità e della paternità

La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono regolati dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'Allegato A, Testo unico n. 151/2001.
Congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, che è di cinque mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.
[…]
Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.
[…]
La donna può uscire dall'ente.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di permesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Divieto di lavoro notturno
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
Fino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
[…]
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle norme in vigore in materia di tutela della maternità/paternità e di tutela dei disabili.

Art. 66 - Banca ore
Nella banca ore verrà accumulato l'accantonamento e/o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella banca ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 50, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 52, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all'art. 54 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla banca ore.
Le istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.

Art. 68 - Malattia ed infortunio
Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.
[…]
Tubercolosi
Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
[…]

Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 69 - Doveri del personale

Qualora all'ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull'efficacia della prestazione).
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La prestatrice ed il prestatore d'opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.
In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto.
È vietato alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell'ente.
È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

Art. 71 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) biasimo inflitto verbalmente;
b) biasimo inflitto per iscritto;
c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:
[…]
2) assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
[…]
4) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
6) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
7) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
8) introduca e/o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche o stupefacenti negli ambienti di lavoro dell'istituzione;
9) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
10) partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma caratteri di rissa;
[…]
12) violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'istituzione;
[…]
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
[…]
c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nel corso dell'anno;
[…]
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della istituzione;
[…]
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
[…]
m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]

Titolo IX Procedure per l'esame delle controversie
Art. 76 - Commissione paritetica nazionale e regionale

È istituita in Roma presso l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Entro sei mesi dalla firma del contratto, le parti - su indicazione della Commissione paritetica - stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di:
a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi regionali o di istituzione;
b) definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai Protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL;
c) con riferimento alla legge n. 108/1990 assumere i compiti di Commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articoli contrattuali.