Cassazione Penale, Sez. 4, 08 agosto 2011, n. 31569 - Omessa formazione e movimentazione manuale dei carichi


 

 

Responsabilità del titolare di una ditta di costruzioni, per aver cagionato lesioni personali ad un proprio dipendente, in particolare per aver omesso di fornirgli un'adeguata informazione e formazione in merito ai compiti assegnatigli, con specifico riferimento alla movimentazione dei carichi mediante autogrù e ai compiti dell'imbracatore/segnalatore (in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22), e per non aver messo a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza, ed in particolare un segnalatore acustico per comunicare con il gruista (in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 art. 35).

Per come precisato nel capo di imputazione, il fatto si era svolto come segue: il lavoratore infortunato avente le mansioni di imbracatore/segnalatore in occasione di una manovra di posizionamento di alcuni pallets su di una soletta mediante autogrù, per evitare che il carico, impigliatosi negli occhielli dell'imbracatura, si impuntasse e si rovesciasse, era intervenuto intempestivamente cercando di sfilare manualmente l'imbracatura, mentre il gruista stava già sollevando il carico per mancanza di coordinamento e di adeguata segnalazione con il gruista, così venendo colpito alle gambe a seguito della caduta a terra del pallet.

Condannato in primo e secondo grado, il datore di lavoro ricorre in Cassazione - Inammissibile.

La Suprema Corte afferma che "nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima"; "la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta del C. e del manovratore della gru, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la violazione di legge contestata all'imputato.
Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro, dunque, che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale."

Con riferimento alla condotta del lavoratore stesso, prospettata dal ricorrente quale causa dell'infortunio in questione, è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme; orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento dell'operaio infortunatosi, giacchè deve definirsi imprudente la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono, non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza.

 


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza


sul ricorso proposto da:
1) D.D.N. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2636/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio Capasso in sostituzione dell'avv. Gambuti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

D.D.N. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Genova per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3, secondo la seguente contestazione: perchè nella sua qualifica di titolare della ditta "Costruzioni D.D.", e quindi di datore di lavori di C.H.B.A. aveva cagionato lesioni personali a quest'ultimo per colpa consistita nella violazione della normativa antinfortunistica, ed in particolare per aver omesso di fornire al lavoratore predetto un'adeguata informazione e formazione in merito ai compiti assegnatigli, con specifico riferimento alla movimentazione dei carichi mediante autogrù e ai compiti dell'imbracatore/segnalatore (in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22), e per non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza, ed in particolare un segnalatore acustico per comunicare con il gruista (in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 art. 35). Per come precisato nel capo di imputazione, il fatto si era svolto come segue: il C., avente le mansioni di imbracatore/segnalatore in occasione di manovra di posizionamento di alcuni pallets su di una soletta mediante autogrù, per evitare che il carico, impigliatosi negli occhielli dell'imbracatura, si impuntasse e si rovesciasse, era intervenuto intempestivamente cercando di sfilare manualmente l'imbracatura, mentre il gruista stava già sollevando il carico per mancanza di coordinamento e di adeguata segnalazione con il gruista, così venendo colpito alle gambe a seguito della caduta a terra del pallet.

 

Il Tribunale affermava la penale responsabilità dell'imputato sul rilievo dell'avvenuta violazione delle norme antinfortunistiche specificamente contestate e della sussistenza del rapporto causale tra dette violazioni e l'incidente, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.


A seguito di gravame ritualmente proposto dalla difesa dell'imputato, la Corte d'Appello di Genova confermava l'impugnata sentenza, disattendendo i rilievi dell'appellante finalizzati a dimostrare, per un verso, la correttezza della condotta dell'imputato e, nel contempo, la imprevedibilità ed abnormità della condotta dell'operaio, dall'appellante stesso ritenuta causa esclusiva dell'incidente. Secondo la tesi dell'appellante, al momento dell'incidente il C. stava conversando al telefono con la sua compagna e verosimilmente stava fumando, dimenticando di compiere una manovra che aveva acquisito: al riguardo, con i motivi di appello era stata censurata la decisione del giudice di non aver accolto la richiesta di integrazione istruttoria avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p., proprio in ordine alla condotta del C.; quanto alla contestazione di aver omesso di fornire al dipendente un dispositivo acustico (tipo radiolina o fischietto), lo stesso tecnico dell'ASL, secondo l'assunto difensivo, aveva precisato che nessuna disposizione di legge imponeva l'adozione di una simile precauzione essendovi altri mezzi di comunicazione visivi o gestuali.

La Corte territoriale motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: 1) la mancanza di qualsiasi adeguata formazione ed informazione sulla movimentazione meccanica dei carichi risultava evidente alla luce della assoluta ignoranza operativa rilevabile da una condotta che solo per un caso fortuito non aveva avuto per il lavoratore conseguenze ancora più gravi: l'unica alternativa poteva ravvisarsi solo in un intento gravemente autolesionista del lavoratore, ma nulla consentiva di accreditare una tale ipotesi; il lavoratore era stato mandato allo sbaraglio, abbandonato a se stesso e, nell'emergenza, aveva tentato a suo modo di salvare il carico: in tale frangente era risultata decisiva la impossibilità di comunicare in qualsiasi modo con il gruista, come desumibile proprio dalla testimonianza di quest'ultimo il quale aveva ritenuto di poter "allungare le gambe", fermandosi, avendo potuto ipotizzare, proprio a causa della mancanza di un contatto visivo con il C., che questi stesse conversando al telefono o si fosse recato a fumare; peraltro, l'attribuzione di siffatte abitudini al C. costituiva una mera illazione o rafforzava "l'idea della mancanza di un minimo di indicazioni al lavoratore circa la delicatezza e pericolosità della mansione nella circostanza affidatagli" (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello).


Ricorre per Cassazione il D.D., tramite il difensore, con censure con le quali vengono sostanzialmente ribadite le tesi difensive sottoposte al vaglio dei giudici del merito, con particolare riferimento alla condotta del lavoratore da ritenersi, ad avviso del ricorrente, anomala ed imprudente perchè asseritamente improntata a massima distrazione; ove non ritenuta provata tale circostanza, la Corte distrettuale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del dibattimento per sentire come testi la moglie del C. ed il dipendente che aveva riferito al D.D. di aver ricevuto una telefonata dalla moglie del C. la quale era molto preoccupata perchè durante la conversazione telefonica con quest'ultimo la comunicazione si era bruscamente interrotta.

Diritto

 


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su doglianze che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.

Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. rie. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., rie. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire - quanto al vizio di manifesta illogicità - per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità.
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta del C. e del manovratore della gru, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la violazione di legge contestata all'imputato.
Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro, dunque, che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito -tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Al riguardo - e con riferimento alla condotta del C. stesso, prospettata dal ricorrente quale causa dell'infortunio in questione - è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (Sez. 4, Sentenza n. 40164 del 03/06/2004 Ud. - dep. 13/10/2004 - Rv. 229564, imp. Giustiniani); orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento dell'operaio infortunatosi, giacchè deve definirsi imprudente la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro -oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 236991). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono, non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 -Rv. 236109 imp.: Masi e altro).


Qualche considerazione conclusiva deve essere svolta, per completezza espositiva, in ordine alla censura concernente il diniego della rinnovazione del dibattimento che era stata sollecitata per l'acquisizione delle testimonianze della "compagna della parte civile nonchè di altro lavoratore" (pag. 2 del ricorso).
Sul punto, al di là del carattere del tutto generico di simili prospettazioni, deve evidenziarsi che, in punto di art. 606 c.p.p., lett. d), con riguardo all'esame di parti private o testimoni, sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva allorquando l'elemento probatorio pretermesso di per sè abbia un contenuto tale da risolvere il "thema decidendum"; con la conseguenza che, dunque, non può definirsi decisiva una prova abbisognevole, come nel caso di specie, di comparazione con altri elementi acquisiti in processo, (non per negarne la efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio): in tal caso, infatti, viene meno il carattere di "decisività".
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.