Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 14 febbraio 2005
Validità: 01. 01.2004 - 31.12.2007
Parti: Asci e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Società di intermediazione mobiliare

Sommario:

Art. 2 - Fondo integrativo pensione
Art. 2.1 - Assistenza sanitaria
Art. 2 bis - Contratto di inserimento
Art. 2 octies - Materie di contrattazione aziendale
Art. 2 decies - Aggiornamento professionale
Art. 11 - Classificazione unica
Art. 35 - Permessi individuali retribuiti
Contratti part-time
Art. 36 - Definizione

Art. 36.1 - Part-time post maternità
Art. 37 - Estremi del rapporto
Art. 61 - Conservazione del posto
Art. 76 - Scatti di anzianità
Art. 77.01
Art. 84 - Indennità di cassa
Art. 95 - Trasferimento d'azienda
Art. 116 - Appalti
Art. 118 - Distacco
Art. 119 - Occupazione
Art. 120 - Validità del contratto
Art. 120 bis - Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali
Art. 120 ter - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 121 - Affissione del contratto
Tabelle retribuzione base
"Una tantum"

Accordo di rinnovo per i quadri, impiegati e operai delle società d' intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse

Il giorno 14 febbraio 2005 tra l'associazione Asci e Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil rappresentata da si è siglato il seguente accordo di rinnovo della parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati e gli operai delle società d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse, scaduto il 31 dicembre 2003.

Art. 2 bis - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di lavoratori:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età tra i ventinove ed i 32 anni, che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso di disoccupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della economia e delle finanze sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le aziende potranno effettuare nuove assunzioni mediante contratto di inserimento a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Il contratto di inserimento deve essere stipulato per iscritto ed in esso dovranno essere specificatamente indicati:
1) il progetto individuale di inserimento,
2) la categoria di inquadramento del lavoratore,
3) la durata del contratto,
4) l'orario di lavoro a tempo pieno o parziale,
5) l'eventuale periodo di prova così come previsto dal presente contratto collettivo in relazione al livello di inquadramento assegnato inizialmente,
6) il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, riproporzionati in base alla durata del contratto di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Ferme restando le specificità del contratto di inserimento, le parti stipulanti concordano di estendere a tali rapporti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
Agli assunti con contratto di inserimento verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto individuale di inserimento.
Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, elevabili a 36 mesi per i soggetti con grave handicap fisico, mentale o psichico.
All'atto della assunzione, al lavoratore sarà assegnato un inquadramento non inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento.
Le parti convengono che i tempi e le modalità dell'attività di formazione teorica debbano essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di inserimento.
Si ritengono compatibili con quanto sopra i seguenti periodi di formazione teorica/pratica:
Conseguimento livello Durata minima della formazione
D/C 240 ore complessive di formazione teorico-pratica, di cui 32 ore di formazione teorica
B/A 120 ore complessive di formazione teorico-pratica, di cui 20 ore di formazione teorica.
La formazione teorica sarà ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed Organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione dovrà essere impartita nella fase iniziale del rapporto di lavoro e dovrà essere registrata del cd. "libretto formativo" che ogni azienda predisporrà per ogni lavoratore.
Le parti convengono di rinviare alla sede aziendale la identificazione delle disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con il contratto di inserimento e lavoro stante la natura del contratto stesso.
[…]
La parti valuteranno l'opportunità di promuovere e sostenere progetti formativi per i contratti di inserimento.
Per tutto quanto non esposto si fa rimando alle disposizioni di legge vigenti e all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004.

Art. 2 octies - Materie di contrattazione aziendale
In applicazione del punto 2.2 del Protocollo d'accordo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sistema produttivo, le parti concordano che nelle aziende che abbiano un Organico di 16 o più dipendenti potranno essere stipulati, per iniziativa delle OO.SS. firmatarie, accordi integrativi aziendali relativamente a:
- distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
- part-time ed eventuali altre forme di flessibilità;
- azioni positive per le pari opportunità uomo/donna;
- determinazione dei turni di ferie;
- rimborsi spese;
- tutela della salute, ambiente e sicurezza;
- "premi aziendali di produttività" con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all'incremento della produttività aziendale;
- verifica dell'inquadramento rispetto ai profili professionali.
[…]

Art. 2 decies - Aggiornamento professionale
Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso percorsi di carriera.
Le parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da Organismi esterni. In sede aziendale, verrà concordato un monte ore da destinare a corsi di formazione per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, non inferiore a 30 ore a far tempo dal 1° gennaio 2005. Le ore di formazione eccedenti saranno così gestite:
- 20 ore retribuite da effettuarsi durante l'orario di lavoro;
- 10 ore da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro e non retribuite.
La formazione potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
I corsi in questione riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali. Ai fini della formazione verranno considerate dall'azienda, su richiesta del lavoratore, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentono l'effettuazione.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'azienda.
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

Art. 11 - Classificazione unica
[…]
Le parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione, a fronte di nuove figure non comprese nella presente classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale, ricorreranno alla Commissione paritetica di cui all'art. 2 per un confronto del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo ad elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione paritetica dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore della consulenza finanziaria.
Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente contratto.
[…]

Contratti part-time
Art. 36.1 - Part-time post maternità

Le aziende devono accogliere la richiesta (da presentarsi con preavviso di 60 giorni) di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da full time a part-time, al fine di permettere l'assistenza al bambino fino ai 3 anni di età.
Le aziende devono altresì accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da full time a part-time, per il periodo minimo di un anno (rinnovabile), per esigenze di assistenza e cura documentabili e comunque riconducibili alle causali previste dalla L. n. 53/2000.
Per far fronte alla minore prestazione lavorativa, le aziende potranno stipulare contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando i limiti percentuali stabiliti dalla disciplina del contratto a tempo determinato.

Art. 116 - Appalti
All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli Organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.

Art. 118 - Distacco
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'azienda distaccante.
Su richiesta degli Organismi sindacali aziendali l'azienda fornirà con cadenza annuale una informativa in merito al numero dei lavoratori distaccati.

Art. 121 - Affissione del contratto
Il presente accordo ed eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni sede.
Copia degli stessi sarà consegnata al lavoratore al momento dell'assunzione.