Tribunale di Trento, 21 giugno 2011 - Pulizie e pavimento scivoloso: omissione di DPI


 

Responsabilità del delegato alla sicurezza (Pe.) e del preposto (La.) di una ditta perchè per colpa cagionavano ad una dipendente lesioni personali gravi: quest'ultima infatti,  mentre si trovava all'interno degli spogliatoi femminili della piscina It. di Trento asciugando il pavimento davanti alle docce, scivolava sul pavimento bagnato. Colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella specifica violazione delle norme antinfortunistiche di cui sopra perché il Pe. non metteva a disposizione della lavoratrice le scarpe antiscivolo adeguate al lavoro da svolgere sotto il profilo della sicurezza e il La., pur avvertito, non segnalava la predetta mancanza di dispositivi di protezione individuali adeguati.

Il Tribunale dichiara La.Mi. colpevole del reato mentre assolve Pe.Gi. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Quanto alla responsabilità del preposto La., il Tribunale afferma che, nel caso concreto, egli non assolse all'obbligo normativamente individuato di fornire al lavoratore dipendente il materiale più idoneo per svolgere in sicurezza la propria attività subordinata, e tollerò anzi per lungo tempo che tale attività si svolgesse in condizioni di obiettiva pericolosità, qual è quella di chi deve compiere prolungate attività fisiche dinamiche su un pavimento reso scivoloso dal fondo piastrellato del pavimento (seppure denominato "antiscivolo" per chi può percorrerlo a piedi nudi, come da attestazione a doc. 9), dalle condizioni ambientali (docce di una piscina, come si è detto) e dall'impiego di prodotti di tipo detergente da parte dell'impresa di pulizie.

Quanto invece alla figura del delegato alla sicurezza Pe., il Tribunale afferma che egli va invece assolto per la sua collocazione di vertice nell'organigramma aziendale, trattandosi di società di notevoli dimensioni preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi, ciascuno dei quali dotato in concreto di un preposto qualificato ed idoneo, dotato della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione di quel servizio o settore.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE PENALE



Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Guglielmo Avolio alla pubblica udienza del 15.06.11 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA



nel procedimento penale

Contro

Pe.Gi., nato (...), res. a Pordenone via (...);

La.Mi., nato (...), res. a Laives via (...); entrambi con domicilio eletto, ex art. 161 c.p.p., presso lo studio del difensore Su. in Reggio Emilia, Viale (...)

entrambi difesi di fiducia dall'avv. Ro.Su. , del Foro di Reggio Emilia;

Liberi contumaci


Imputati

Entrambi del reato p. e p. dall'art. 113 e 590 commi 3 e 5 c.p. anche in rif. agli artt. 18 comma 1 lett. d) e 19 comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008 perché, in cooperazione colposa tra loro, in qualità rispettivamente il Pe. di delegato alla sicurezza e il La. di preposto della ditta Eu., per colpa cagionavano a Na.Ma.,dipendente della predetta ditta, le lesioni personali gravi consistite in "trauma discorsivo dell'articolazione tibio - tarsica di secondo grado e frattura dell'estremità posteriore dell'astragolo a sinistra" giudicate guaribili in 54 gg. come da certificati medici in atti. In punto di fatto la Ma., mentre si trovava all'interno degli spogliatoi femminili della piscina It. di Trento asciugando il pavimento davanti alle docce, scivolava sul pavimento bagnato. Colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella specifica violazione delle norme antinfortunistiche di cui sopra perché il Pe. non metteva a disposizione della Ma. le scarpe antiscivolo adeguate al lavoro da svolgere sotto il profilo della sicurezza e il La., pur avvertito, non segnalava la predetta mancanza di dispositivi di protezione individuali adeguati.

 



Fatto

 


Si è proceduto, a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, nella dichiarata contumacia degli imputati. Si è dato luogo all'esame dei numerosi testi ammessi e quindi, sull'accordo delle parti, alla dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. All'esito le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

La prova a carico, si anticipa, risiede sostanzialmente nelle dichiarazioni rese in udienza dalla p.o. Ma.Na., dipendente della ditta datrice di lavoro, la quale ha riferito di essere scivolata, con il grave esito lesivo descritto in rubrica, mentre, addetta ad un turno singolo di servizio, asciugava il pavimento davanti alle docce femminili della piscina presso la quale prestava attività retribuita. Ciò in quanto, essendole state a suo tempo consegnate, subito restituite e mai sostituite, ad onta delle sue ripetute richieste, scarpe antiscivolo di una misura troppo piccola (e quindi per lei impossibili da calzare), ella, essendo costretta a portare comuni scarpe di gomma, aveva improvvisamente perso aderenza sul pavimento bagnato, rovinando al suolo. Sul luogo di lavoro ella vedeva e poteva relazionarsi con il solo La., peraltro assente, al pari di ogni altro dipendente, al momento dell'incidente.

Orbene, il Tribunale ricorda che nel caso in esame si è in presenza di testimonianza, seppure resa dalla p.o. Invero, come ripetutamente ha affermato la SC, in tema di valutazione della prova e con specifico riguardo alla prova testimoniale il Giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano riconoscibili e specifici elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve partire invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza, e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza. Detta incompatibilità, inoltre, deve essere ravvisata solo quando incida sull'elemento essenziale della deposizione, e non su elementi di contorno relativamente ai quali appaia ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che il teste possa essere caduto in errore di percezione o di ricordo, senza per ciò perdere di obiettiva credibilità per ciò che attiene all'elemento centrale della narrazione.

Si osserva quindi che nulla osta, in via di principio, a che la deposizione della persona offesa sia anche da sola assunta come fonte di prova, ove sottoposta ad indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva e non innestata in situazioni concrete che inducano a dubitare della attendibilità, tra l'altro neppure necessitando di riscontri esterni (giurispr. costante; cfr. p.e., tra le tante, Cass. Pen. Sez. IV, 13/7/2007 n. 27738, Ma.; Sez. II, 14/6/2007 n. 23383, Sa.; Sez. III, 14/2/2005 n. 5460, Ma.; Sezione V, 21/7/2004 n. 31720, Al.; Sezione IV, 26/3/2004 n. 14873, Ma.; Sez. V, 24/7/2003 n. 31403, Mo.; Sezione V, 30/1/2003 n. 4303, Gu.; Sez. III, 23/1/2003 n. 3162, Ho.).

Nel caso di specie, in effetti, la deposizione della p.o. si presenta nel complesso come verosimile, coerente, disinteressata (tanto che neppure vi è stata, da parte sua, costituzione in giudizio o richiesta di risarcimento del danno) e non contraddetta da sicuri elementi contrari, per cui può essere ritenuta credibile e, quindi, posta a fondamento del giudizio di colpevolezza.

Sono stati poi esaminati alcuni dipendenti della Eu., impiegati in altre strutture, che hanno riferito di avere ricevuto già all'atto dell'assunzione, tra l'altro, le scarpe antiscivolo, la divisa di lavoro ed un manualetto che, in forma assai accessibile, metteva in guardia e suggeriva comuni precauzioni contro il pericolo di scivolamento su superfici bagnate.

La teste F., in particolare, ha riferito che, in caso di necessità, ci si poteva rivolgere ad una collega, tale Mo., "... una specie di capo ...", per ottenere le attrezzature necessarie per il lavoro, tenendo però a precisare di non essere stata presente all'incidente, in quanto il lavoro si svolgeva con una sola addetta per turno e per piscina. Il dirigente Fl., responsabile RSPP dal 2006, ha evocato la cura con cui venivano fornite a tutti i dipendenti le attrezzature di lavoro, ha quantificato i dipendenti di Eu. in circa 2.000, ed ha indicato nel La. il responsabile per la sicurezza rispetto alla piscina nella quale si è verificato l'incidente, così come rispetto ad altre piscine di Trento. Sono stati sentiti, ancora, gli Ispettori I.N.P.S. Mo. e Pu. La prima ha ribadito l'individuazione, in fattispecie, sia della violazione alla normativa antinfortunistica di cui alla rubrica, sia della specifica collocazione in posizione di garanzia, rispetto al luogo ed all'impiego dell'infortunata, del preposto La. Il secondo invece, con dubbie ricadute ai fini che ne occupano, è stato chiamato a rendere conto solo di una iniziale presa di posizione dell'ufficio ispettivo, evidentemente superata dalle emergenze successive, in all. 1/13 agli atti oggi depositati dalla difesa, nel senso dell'accidentalità dell'accaduto e della non violazione delle norme antinfortunistiche.

Premette il Tribunale di non dubitare che all'infortunata, all'atto dell'assunzione, fu consegnato il materiale di lavoro, fra cui le scarpe antiscivolo, ed impartita una rapida formazione antinfortunistica, anche con la consegna del libretto intitolato "ABC della sicurezza". Neppure ha motivo di dubitare, però, del fatto che le scarpe consegnate, come sostenuto dall'interessata, erano per lei impossibili da calzare, e che pertanto, nonostante le sue richieste, ella fu costretta a lavorare in condizioni di pericolosità, portando cioè scarpe comuni a contatto con una superficie lucida e bagnata qual è, notoriamente, il pavimento delle docce di una piscina urbana coperta.

Devesi dunque concludere che, ad onta dell'organizzazione in grande stile e su grandi numeri della Eu., nel caso concreto, e rispetto alla specifica figura lavorativa, il soggetto preposto (e cioè il La., per indicazione dell'Ispettrice dell'I.N.P.S. e per contributo testimoniale, neppure revocati in dubbio dalla difesa, individuato come il soggetto preposto rispetto alla sicurezza sul luogo di lavoro) non assolse all'obbligo normativamente individuato di fornire al lavoratore dipendente il materiale più idoneo per svolgere in sicurezza la propria attività subordinata, e tollerò anzi per lungo tempo che tale attività si svolgesse in condizioni di obiettiva pericolosità, qual è quella di chi deve compiere prolungate attività fisiche dinamiche su un pavimento reso scivoloso dal fondo piastrellato del pavimento (seppure denominato "antiscivolo" per chi può percorrerlo a piedi nudi, come da attestazione a doc. 9), dalle condizioni ambientali (docce di una piscina, come si è detto) e dall'impiego di prodotti di tipo detergente da parte dell'impresa di pulizie.

Va anche ribadito, per fugare ogni dubbio in punto di diritto, che la scelta delle attrezzature di lavoro, implicando una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non è delegabile per espressa volontà di legge (cfr. il combinato disposto degli artt. 4 co. 1 ed 1 co. 4 ter del D.Lgs. n. 626/1994; dato normativo oggi rafforzato, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 2 co. 1 lett. b, 16 co. 1 prima parte e 17, che richiamano l'espressa esclusione della delega di funzioni da parte del datore di lavoro in tale settore nevralgico). Il che, beninteso, non rende la delega integralmente invalida, ma consente l'esplicazione dei suoi effetti solo per la parte relativa alle funzioni invece delegabili, evitandosi in ogni caso una eccessiva diluizione degli obblighi di prevenzione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen. Sez. IV, 31/1/2008 n. 8620, S.).

E' appena il caso di aggiungere che sussiste un perfetto nesso di causalità materiale e giuridica fra la condotta omissiva enucleata e l'evento, posto che, con l'elevato grado di certezza agevolmente raggiungibile attraverso il consueto congegno retrospettivo della prognosi postuma, ed esclusa - anche in quanto non invocata neppure da parte della difesa, per il radicale difetto di qualsiasi elemento a sostegno - l'interferenza di fattori causali alternativi, la rovinosa caduta della lavoratrice per scivolamento sulle piastrelle bagnate non avrebbe avuto modo di verificarsi, laddove il garante per la sicurezza si fosse tempestivamente attivato nel senso prescritto, e posto pure che la cautela in questione era diretta a scongiurare proprio gli infortuni del tipo di quello purtroppo verificatosi.


Pena equa ex art. 133 c.p. per La., data la modestia del fatto, è quella di Euro 600,00 di multa. Spese processuali a carico.

Pe. va invece assolto per la sua collocazione di vertice nell'organigramma aziendale, trattandosi di società di notevoli dimensioni preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi, ciascuno dei quali dotato in concreto di un preposto qualificato ed idoneo, dotato della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione di quel servizio o settore. In ogni caso è da richiamare il basilare dettato dell'art. 27 co. I della Costituzione e della fondamentale regola logica, secondo la quale ad impossibilia nemo tenetur, che impedisce il contemporaneo svolgimento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone il decentramento all'interno di grandi aziende. Viene fissato il termine di gg. 30 per il deposito della sentenza, per la relativa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.


Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.

Dichiara La.Mi. colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Pe.Gi. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Fissa il termine di gg. 30 per il deposito della sentenza.