- Dirigente e Preposto
- Pubblica Amministrazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DI CATANZARO;
nel processo penale contro:
1) M.M., nato a (OMISSIS);
2) S.E., nato a (OMISSIS);
3) M.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 16/09/2004 dal tribunale monocratico di Lamezia Terme.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori degli imputati, avv. D'IPPOLITO Ernesto per S. e avv. CANTAFORA Nicola per Ma., che hanno entrambi concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
Fatto e Diritto
1 - M.M., quale datore di lavoro/direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS), S. E., quale direttore sanitario della stessa ASL, e M. F., quale direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale monocratico di Lamezia Terme per rispondere di numerose contravvenzioni alle norme di prevenzione antinfortunistica e di igiene del lavoro, accertate dall'Unità Operativa della Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro con verbali n. 27/99, n. 28/99, n. 29/99, n. 39/99. Con sentenza del 16.9.2004 il giudice monocratico:
- assolveva il M. per non aver commesso il fatto da tutti i reati ascrittigli, ad eccezione per quelli indicati ai punti 15 - 17 - 18 del verbale 27/99, per i quali dichiarava di non doversi procedere per essere gli stessi estinti per oblazione;
- assolveva il S. dalle contravvenzioni ascrittegli perchè il fatto non costituiva reato, ad eccezione delle contravvenzioni indicate ai punti 6 - 8 - 9 - 12 del verbale n. 28/99. per le quali dichiarava non doversi procedere per essere le stesse estinte per oblazione;
assolveva il Ma. dalle contravvenzioni ascrittegli perchè il fatto non costituiva reato, ad eccezione dei reati di cui ai punti 6- 8-9-12 del verbale n. 29/99 per i quali dichiarava non doversi procedere per essere gli stessi estinti per oblazione.
In sintesi, il giudice osservava che il M. era stato direttore generale dell'ASL solo dal 15.10.1999 al 5.9.2000, sicchè non poteva rispondere delle contravvenzioni contro la sicurezza e l'igiene del lavoro commesse dai suoi predecessori. Per le contravvenzioni riferibili al periodo della sua dirigenza, egli - secondo le risultanze dibattimentali - "successivamente alla notifica dei verbali ispettivi de quibus, si era attivato per quanto possibile per elidere le trasgressioni preesistenti e, comunque, persistenti all'atto del suo insediamento, ma comunque non ascrivibili a condotte negligenti a lui stesso riconducibili".
Quanto al S. e al Ma., direttori sanitari rispettivamente dell'ASL n. (OMISSIS) e del Presidio Ospedaliero, il giudice rilevava che le contravvenzioni correlate a deficienze strutturali dell'immobile ospedaliero erano imputabili al direttore generale, datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b), ma non ai direttori sanitari, le cui competenze sono limitate al coordinamento e alla promozione della tutela igienico-sanitaria. Relativamente alle altre contravvenzioni rientranti nell'ambito degli aspetti igienico-sanitari, e riconducibili alla figura del direttore sanitario, esse erano "sempre interconnesse alle deficienze strutturali dell'organismo edilizio" e comunque difettava la prova che i direttori sanitari fossero consapevoli della loro esistenza. Mancava quindi il necessario "profilo psicologico di addebitabilità del fatto al soggetto agente, quanto meno in termini di colpa". Infine, per le alcune contravvenzioni (riguardanti le docce, gli antibagni e gli spogliatoi) risultava già intervenuta la regolare oblazione a norma del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24.
2 - Avverso la sentenza, limitatamente ai capi assolutoli, il procuratore generale di Catanzaro ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso con ordinanza 11.7.2005 della corte d'appello catanzarese.
Denuncia erronea valutazione della posizione processuale del M., giacchè la sentenza impugnata non ha considerato che il direttore generale, secondo la giurisprudenza e la dottrina concordi, è responsabile delle situazioni contrarie alla sicurezza e all'igiene del lavoro, originate dai suoi predecessori, quando si protraggano anche durante il suo mandato dirigenziale; e inoltre non ha specificato in che modo l'imputato si sarebbe attivato per quanto possibile per elidere le trasgressioni.
In secondo luogo il ricorrente denuncia erronea valutazione delle posizioni processuali di S. e Ma., laddove il giudice di merito non ha considerato che i direttori sanitari, pur non avendo poteri di spesa, devono attivarsi per segnalare al direttore generale le carenze di sicurezza e di igiene, che essi sono idonei a individuare proprio per la loro specifica professionalità.
3 - Con memoria depositata il 9.2.2006, il difensore del M. argomenta a favore della sentenza assolutoria per il suo assistito, osservando che la responsabilità del direttore generale era esclusa per il fatto che era stato nominato un professionista, l'ing. B. A., come responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 e perchè al direttore generale M., che aveva fatto tutto il possibile per risolvere in maniera eccellente il grave e annoso problema dell'adeguamento del NOCLT alla normativa antincendio, non poteva chiedersi di adempiere alle prescrizioni del Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro senza prima aver realizzato l'adeguamento strutturale alla normativa antincendio.
Aggiunge il difensore che è ormai maturata la prescrizione dei reati, in considerazione della data in cui il M. cessò dalla sua carica.
4 - Nella discussione orale odierna il procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto, mentre i difensori di S. e Ma. hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5 -. Osserva il collegio che la motivazione con cui il giudice di merito ha assolto il direttore generale M. incorre nei vizi denunciati dal Pubblico Ministero ricorrente.
Sebbene il M. abbia ricoperto la carica predetta solo dal 15.10.1999 al 5.9.2000, egli doveva rispondere non solo delle contravvenzioni contro la sicurezza e l'igiene del lavoro commesse positivamente sotto la sua dirigenza, ma anche di quelle che sotto la sua dirigenza egli aveva lasciato persistere, posto che aveva la possibilità di far cessare la situazione irregolare e, per colpa o per dolo, non era intervenuto in tal senso.
E' quindi illegittima la sua assoluzione per non aver commesso il fatto da queste ultime contravvenzioni, posto che esse erano a lui imputabili a titolo di causalità omissiva ex art. 40 c.p.p., comma 2.
Ugualmente illegittima è l'assoluzione per non aver commesso il fatto dalle altre contravvenzioni positivamente riferibili al periodo della sua dirigenza, atteso che il giudice di merito non ha specificato la ragione per cui esse non erano ascrivibili a sua negligenza, senza considerare che in tal caso avrebbe dovuto essere adottata la formula assolutoria "perchè il fatto non costituisce reato".
Tuttavia, a norma dell'art. 129 c.p.p., tutte le contravvenzioni per le quali il M. è stato assolto devono essere dichiarate estinte per prescrizione, essendo questa maturata sin dal 5.3.2005.
6 - Parimenti viziata è la motivazione con cui il giudice di merito ha assolto i direttori sanitari S. e M. con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" da tutte le contravvenzioni loro ascritte, ad eccezione di quelle estinte per oblazione.
Questa formula presuppone che le norme violate rientrassero nella competenza dei direttori sanitari e che, quindi, le condotte incriminate fossero ad essi materialmente addebitabili, ma non fossero loro ascrivibili nemmeno a titolo di colpa.
Su quest'ultimo punto, però, la motivazione del giudice di merito è meramente apparente, riducendosi a una generica formula di stile, che non specifica le ragioni per cui, in relazione alle singole contravvenzioni, ai direttori generali non poteva addebitarsi alcuna negligenza, imperizia o imprudenza.
Per queste contravvenzioni, quindi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice a qua per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata: senza rinvio nei confronti di M.M., limitatamente all'assoluzione per non aver commesso, perchè le relative contravvenzioni sono estinte per prescrizione; con rinvio al tribunale di Lamezia Terme nei confronti di S.E. e di M.F., limitatamente alle assoluzioni perchè il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2006