Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1996 n. 293 - Supplemento ordinario n. 219


 

 

Preambolo

Il Presidente della Repubblica: 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a ), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante attuazione della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia; 

Emana il seguente decreto legislativo: 

Articolo 1
Marcatura CE. 

1. L'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente: 

"Art. 6. -- 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'art. 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'art. 7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente legge. 

2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2, il fabbricante o il suo rappresentante può produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'art. 8. 

3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate. 

4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee , devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico". 


Articolo 2
Modalità di apposizione della marcatura. 

1. L'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente: 

"Art. 7. -- 1. La marcatura CE di cui all'allegato II è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

2. é vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.".


Articolo 3
Individuazione degli organismi di normalizzazione. 

1. L'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente: 

"Art. 8. -- 1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 o che possono rendere parere alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico, è effettuata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". 

2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal presente decreto. In tal caso, si applica l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 


Articolo 4
Controlli e sanzioni. 

1. L'art. 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente: 

"Art. 9. -- 1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonchè di altre amministrazioni dello Stato e della autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di confermare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni. 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore. 

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973. 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'art. 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni. 

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'istallatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire un milione cinquecentomila e non superiore a lire nove milioni. 

7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.". 


Articolo 5
Disposizioni transitorie. 

1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791. 

2. Il materiale di cui al comma 1 può essere messo in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997. 
 

Articolo 6
Adempimenti per la marcatura CE. 

1. Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, la parola: "allegato" è sostituita dalla seguente: "allegato I". 

2. Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, comma 1, lettera b ), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.". 

3. Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono aggiunti i seguenti allegati II e III: 


Allegato 1
" Allegato II MARCATURA CE DI CONFORMITA' E DI DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' 

A. Marcatura CE di conformità. 

-- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

( Omissis ). 

-- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. 

-- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. B. Dichiarazione di conformità. 

La dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti elementi: 

-- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità; 

-- descrizione del materiale elettrico; 

-- riferimento alle norme armonizzate; 

-- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità; 

-- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità; 

-- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE. 
 

Allegato 2

Allegato III CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE 

1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. 

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 

Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario. 

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene: 

-- la descrizione generale del materiale elettrico; 

-- disegni di progettazione e fabbricazione nonchè schemi di componenti, sottounità, circuiti; 

-- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico; 

-- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme; 

-- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; 

-- i rapporti sulle prove effettuate. 

4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. 

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.".