Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 settembre 2011, n. 18941 - Incarico dirigenziale e demansionamento: accertamento di una condotta di mobbing
Fatto
1. M. A. G. ricorre, nei confronti della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, per la cassazione della sentenza n. 58/08, pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste il 27 marzo 2008, depositata il successivo 5 maggio. prospettando dodici motivi di impugnazione.
2. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, prospettando, con quest'ultimo, quattro motivi di impugnazione.
3. La G. ha proposto controricorso avverso il suddetto ricorso incidentale.
4. La Corte d'Appello di Trieste, con la suddetta sentenza n. 58/08, accoglieva in parte l'appello proposta dalla G. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. n. 65/06 e, in parziale riforma di detta pronuncia, liquidava a favore della medesima il danno morale in euro 4000,00 complessivi, e condannava la Regione al relativo pagamento, con interessi dalla data della pronuncia al saldo.
5. La G., come esposto nella sentenza d'appello, aveva adito il Tribunale di Trieste al fine di ottenere l'accertamento del demansionamento subito a causa dì condotta di mobbing realizzata a suo danno dalla Regione, tramite il proprio personale, e del conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di detta condotta.
La ricorrente deduceva di essere stata dipendente del Ministero del lavoro e che, in seguito alla costituzione dell'Agenzia regionale per l'impiego e all'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale del Ministero del lavoro, aveva prestato servizio presso l'ULPMO di Gorizia, e poi era stata inquadrata nel ruolo dei dirigenti regionali con conferimento, in data 21 marzo 2008, dell'incarico di direttrice del servizio del commercio presso la direzione regionale del commercio alla quale era preposto altro funzionario.
La stessa, quindi, esponeva di aver constatato il mancato esercizio della responsabilità del procedimento amministrativo, la deprofessionalizzazione del personale addetto alle istruttorie, e di avere ritenuto necessario reincardinare la responsabilità istruttoria, distinguendola da quella del procedimento, convocando riunioni di gruppo che illustrava anche al direttore regionale. Essa ricorrente aveva coinvolto il personale nella rivisitazione delle procedure e nel progetto dì creazione di un sito internet del commercio.
Ciò nonostante, il direttore regionale in data 24 agosto 1998 la estrometteva dall'incarico, avocando a sé la competenza di direttore del servizio del commercio. contestandole una serie di comportamenti che, a suo avviso, avrebbero compromesso l'efficienza del servizio.
Con ordine di servizio del 3 dicembre 1998, il direttore imponeva una serie di procedure da adottare nel servizio, volte a porre nel nulla le metodologie adottate dalla ricorrente.
In data 4 dicembre 1998 la direzione richiedeva l'accertamento medico, ex lege n. 274 del 1991, ed il collegio medico la riteneva idonea alle mansioni di dirigente limitatamente all'attività di studio, ricerca e programmazione per un anno.
Detto giudizio aveva imbarazzato l'amministrazione, che chiedeva chiarimenti, in merito, al collegio, ed intanto revocava il suo incarico negando la sussistenza di presupposti per affidarle un incarico di studio e ricerca. Il responsabile dell'unità di medicina legale proponeva un incarico di studio offrendosi di supportare la ricorrente in tale incarico.
In data 22 marzo 1999 le era revocato retroattivamente l'incarico di dirigente con sospensione delle indennità dirigenziale previste dal contratto collettivo.
Assumeva, quindi, la ricorrente che, nonostante il mantenimento della retribuzione di dirigente, era stata privata di qualsiasi incarico e delle relative indennità trovandosi in uno stato di piena inattività .
Essa ricorrente aveva continuato a recarsi al lavoro anche senza alcun incarico e rapporto con i colleghi e in data 9 febbraio 2000 le era stato assegnato un incarico di ricerca e studio di notevole complessità dandole dei tempi strettissimi per portarlo a termine, cosicché aveva contestato l'attribuzione tramite il proprio legale, ma la richiesta di un incontro non aveva avuto esito.
In data 14 aprile 2000, con lettera, il dirigente le aveva spiegato che aveva soltanto inteso darle qualcosa da fare, interpretando la risposta dell'avvocato come una richiesta di dilazione ed informando la direzione che la ricorrente si sarebbe allontanata dall'ufficio per partecipare alla sessione primaverile dei World Trade Centers senza informare la direzione regionale.
In data 28 luglio 2000 la ricorrente inoltrava al Presidente della Giunta regionale richiesta per assegnazione di incarico con segnalazione della dequalificazione subita.
Il successivo 23 novembre 2000 era stata sottoposta ad un nuovo esame sanitario che accertava la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente e della qualifica immediatamente inferiore, nonché a qualsiasi lavoro.
Cessava, quindi, dal servizio il 25 novembre 2011 e nella liquidazione della buonuscita il calcolo veniva effettuato depurando la base di computo dalle indennità dirigenziali di cui godeva prima della dequalificazione, essendo stata calcolata soltanto sulla retribuzione base, con conseguenze peggiorative anche sulla pensione.
Assumeva, quindi, di esser stata vittima di azione di mobbing. sia con riferimento alla revoca degli incarichi, che alla condotta del datore di lavoro, di cui erano diretta conseguenza le patologie che l'avevano condotta al prepensionamento e allegava perizia medico legale. Concludeva, quindi, per il risarcimento dei danni tutti patiti a causa di tale condotta che era stata posta in essere in dispregio della normativa regionale in materia.
6. Il Tribunale rigettava le domande proposte dalla G..
7. La Corte d'Appello, come si è accennato, confermava integralmente la sentenza appellata con riferimento all'azione di mobbing, mentre la modificava parzialmente, in punto di risarcimento del danno, a fronte dell'accertato demansionamento subito dalla ricorrente, nel periodo dall'8 marzo 1999 al 25 novembre 2000. intercorrente dalla valutazione medica di parziale idoneità alle mansioni dirigenziali a quella di inidoneità che conduceva alla cessazione del rapporto di lavoro ed al pensionamento anticipato della ricorrente.
Diritto
1. Preliminarmente deve esser disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti in ordine alla medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso (art. 360, n. 3. c.p.c.) la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art. 47 della legge regionale n. 18 del 1996.
Erroneamente, la Corte d'Appello (pag. 10 della sentenza) avrebbe qualificato la valutazione medica della capacità lavorativa della ricorrente come "parziale idoneità alle mansioni dirigenziali". Ed infatti, ai sensi della suddetta disposizione regionale, quello di dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità è uno dei possibili incarichi dell'unica qualifica funzionale su cui si articola la dirigenza, così come quello di direttore di servizio.
Pertanto, erroneamente, sarebbe stato ritenuto legittimo il demansionamento. con l'esonero dell'amministrazione regionale dall'onere della prova ex art. 2087 di avere ottemperato agli obblighi datoriali di tutelare l'integrità fisica e la personalità del lavoratore.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se possa considerarsi parziale la prestazione dell'attività lavorativa della ex direttrice del servizio commercio - come definita dal giudizio del collegio medico. Quest'ultimo, sollecitato dall'amministrazione regionale ad accertare l'assoluta inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, o in subordine a svolgere le mansioni di dirigente, l'aveva invece dichiarata idonea alle mansioni di dirigente, limitatamente alle attività di studio, ricerca e programmazione per un anno, da rivedere a scadenza.
1.1. Il suddetto quesito è inammissibile, in quanto privo di rilevanza. Ed infatti, nella sentenza di appello (pag. 10 citata in ricorso), il riferimento alla inidoneità parziale è collegata all'immediato successivo riferimento alla inidoneità, al fine di delimitare l'arco temporale in ordine al quale andava modificata, in punto di risarcimento del danno da demansionamento, la sentenza appellata, e, dunque, con una valenza diversa da quella attribuitagli dalla ricorrente, ragione per la quale lo stesso, come si è detto, è privo di conferenza e rilevanza con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio. Tale inammissibilità si riverbera sul relativo motivo di ricorso.
Può ricordarsi, infatti, come questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26020 del 2008), abbia affermato che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c, in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regala iuris"' suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. A ciò consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione si pone in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, per la sua inidoneità a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.
2. Con il secondo motivo di ricorso (art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla dirigente della Regione Friuli - Venezia Giulia, il cui rapporto di lavoro era iniziato il 21 marzo 1998 ed era cessato il 24 novembre 2000.
In proposito è stato prospettato il seguente quesito di diritto: se il d.lgs. n. 165 del 2001 possa applicarsi, ratione temporis e ratione materiae, ad un dirigente dell'amministrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia il cui rapporto di lavoro sia iniziato nel marzo 1998 e sia cessato il 24 novembre 2000.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, come si evince dalla lettura del relativo punto della sentenza d'appello, peraltro richiamato nel motivo di ricorso (pag. 13), nonché dalla sentenza stessa, nel complesso, la Corte d'Appello di Triste rigettava analogo motivo d'impugnazione, ponendo in evidenza come il richiamo al suddetto testo unico aveva una mera funzione confermativa dell'autonoma interpretazione letterale e teleologica delle leggi regionale posta in essere dal giudice di primo grado, così confermando di fatto l'inapplicabilità del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Con il terzo motivo di ricorso (art. 360, n. 3, c.p.c.) è dedotta falsa applicazione dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000. Ad avviso della ricorrente. tale disposizione, la quale prevede che in caso di mancata conferma nell'incarico dirigenziale deve essere conferito un altro incarico, avrebbe dovuto trovare applicazione ratione temporis (il rapporto di lavoro abbracciava l'arco temporale 23 marzo 1998 - 25 novembre 2000), mentre la Corte d'Appello (pag. 15 della sentenza) affermava che non poteva assumere rilevanza la successiva normativa intervenuta nel 2000.
E' stato formulato il seguente quesito di diritto: se al rapporto di lavoro di un dirigente della Regione Friuli - Venezia Giulia, in essere nel suddetto periodo, tenuto conto della potestà legislativa riconosciuta alla Regione dallo statuto speciale in materia dì ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico del personale ad essi addetto, si applichi l'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000.
3.1. Il motivo non è fondato.
E' opportuno, in via preliminare una breve ricognizione della normativa in questione.
L'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000 introduceva alcune modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 18 del 1996, sostituendo il comma 2, come segue: "gli incarichi di cui al comma 1" (incarichi di funzioni dirigenziali) "sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare detti incarichi deve comunque provvedere, entro la scadenza dei medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2".
Il testo storico dell'art. 48 della legge regionale n. 18 del 1996 prevedeva: "gli incarichi di cui al comma 1" (incarichi di funzioni dirigenziali) sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non deliberi il rinnovo dell'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), almeno trenta giorni prima della relativa scadenza, l'incarico medesimo deve intendersi non confermato alla data della relativa scadenza; entro detto termine il Consiglio di amministrazione del personale provvedere ad attribuire all'interessato uno degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b" (direttore di servizio, direttore dì servizio autonomo o di struttura equiparata a servizio, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive).
Il suddetto art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000 è stato poi abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2002, che, al comma 2 del medesimo art. 7, ha sostituito il citato art. 48 della legge regionale n. 18 del 1996.
Ora, in primo luogo va rilevato che se è vero che la Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile ratione temporis la disciplina intervenuta nel 2000, la stessa non precisa a quale fonte normativa intendeva riferirsi, mentre però, in precedenza richiama proprio l'art. 48 della legge regionale n. 18 del 1996, dando atto che in base a tale norma, alla scadenza, l'incarico può essere rinnovato o è possibile conferirne altro.
Come si può rilevare dal confronto tra il testo storico del citato art. 48. comma 2, e quello con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 1 del 2000, in entrambe le disposizioni vi era la previsione dell'attribuzione di un altro incarico in caso di mancato rinnovo alla scadenza. Pertanto la doglianza sul punto è priva di rilevanza.
Ciò che però è conclusivo in ordine alla non fondatezza del terzo motivo di ricorso è il fatto che. nella specie, non si verte in una ipotesi di scadenza dell'incarico dirigenziale a compimento dell'ordinario termine di durata dello stesso, fattispecie a cui va riferita la disciplina invocata dalla ricorrente, ma di revoca dell'incarico per le condizioni di salute della ricorrente e per la mancanza della possibilità di conferire un incarico di studio, almeno in un primo tempo.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 18 del 1996, in connessione con l'art. 2087 c.c.
Avrebbe errato la Corte d'Appello nel ritenere non applicabile tale disposizione (pag. 15 della sentenza). Ad avviso della ricorrente, poiché alcuni incarichi di studio richiedono una professionalità specifica, quale l'avvocato della Regione, e la ricorrente era in possesso dell'abilitazione forense, l'amministrazione avrebbe dovuto sentirla, potendola occupare in detto settore, così traendo qualche utilità dall'attività in soprannumero.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore:
se l'amministrazione regionale a fronte dell'accertamento di idoneità all'esercizio delle funzioni dirigenziali limitatamente ad attività di studio. programmazione e ricerca, rivedibile ad un anno, dovesse fare applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 18 del 1996, la cui ratio è conforme all'art. 2087 c.c., occupando, tra le tante possibilità, una risorsa dirigenziale abilitata all'esercizio della professione forense, nell'organigramma dell'avvocatura regionale, anche in soprannumero;
se sull'amministrazione regionale incombesse l'onere di provare di aver cercato di attribuire all'ex direttrice del servizio del commercio un incarico, per l'attitudine lavorativa riconosciutele dal collegio medico, corrispondente alla prestazione lavorativa di ogni tecnico laureto di elevata specializzazione, senza responsabilità di gestione del personale:
se dovesse rispondere di danno patrimoniale (mancata erogazione della indennità dirigenziale nella retribuzione per ventuno mesi, a partire dall’8 marzo 1999, sia nella liquidazione che nella pensione) e dei danni non patrimoniali, biologico, morale (a partire dal 24 novembre 1998) e alla professionalità, prodotti , dopo ventisei mesi di inattività, non avendo motivato le ragioni del mancato reincarico, dopo che era stata accerta la capacità lavorativa della dirigente, peraltro a seguito di procedura richiesta dalla datrice di lavoro e ciò, nemmeno a fronte delle ripetute manifestazioni di disponibilità a rendere la prestazione lavorativa.
4.1. Preliminarmente, occorre ricordare, oltre a quanto già detto al precedente punto 1.1.. che il quesito di dirilto di cui all'art. 366-bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E. pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere al giudice di legittimità puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (ex muliis. Cass, ord. n. 19769 del 2008).
Tanto premesso, i requisiti sopra richiamati sono rinvenibili solo nel primo dei tre punti in cui si articola il quesito di diritto, integrando gli altri due la inammissibile richiesta, in sede di legittimità, di un riesame "tout court" della valutazione del merito del giudizio, che prescinde dalle statuizione del giudice d'appello.
Il quarto motivo di ricorso, con riguardo al primo punto dei quesito di diritto. non è fondato. Anche in questo caso è opportuno richiamare la norma invocata dalla ricorrente, art. 28 della legge regionale n. 18 del 1996.
La stessa prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2:
«1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia».
E' palese che, come ritenuto correttamente e con congrua motivazione dalla Corte d'Appello, la disposizione in questione non poteva trovare applicazione alla fattispecie in esame, in quanto la stessa disciplina l’ipotesi di inidoneità permanente.
Nella fattispecie in esame, correttamente, la Corte d'Appello pone in evidenza che la commissione medica aveva attestato una rivedibilità del giudizio sanitario dopo un anno, ritenendo, pertanto, non conclusivo l"accertamento compiuto in ragione di una possibile evoluzione dello stato di salute della ricorrente, il cui esito positivo o negativo non era preventivabile.
Peraltro, il concetto di profilo professionale non può esser confuso con quello di incarico, come peraltro, occorre dire, si rileva dall'esame dello stesso art. 47 della legge regionale n. 18 del 1996, laddove lo stesso prevede che la dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali e che nell'ambito della qualifica funzionale sono previsti diversi incarichi, tra cui quelli in questione.
5. Con il quinto motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 48 della legge regionale n. 18 del 1996 e dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000, in relazione all'art. 97 Cost. e agli 1375 cc.
Ad avviso della ricorrente avrebbe errato la Corte d'Appello nel ritenere l'esistenza della piena discrezionalità del consiglio di amministrazione del personale nella valutazione delle competenze e della specifica preparazione professionale (pag. 14 della sentenza), in quanto ciò avrebbe consentito allo stesso di non attribuire alla ricorrente medesima un incarico di attività di studio, programmazione e ricerca, giusto giudizio del collegio medico, anche in ragione della carenze di richieste da parte delle strutture operative.
Espone la ricorrente che tale statuizione è in contrasto con le previsioni del citato art. 48, che richiama i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e valorizza le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente.
L'art. 48, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2000, costituiva un limite alla discrezionalità dell'amministrazione. Quest'ultima avrebbe dovuto rendere edotta l'interessata delle ragioni che avevano condotto alla decisione della non assegnazione, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuali di cui agli 1375 c.c.
11 quesito di diritto è articolato come segue:
se l'art. 48 della legge regionale n. 18 del 1996, a maggiore ragione come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2000, che non prevede vacatio di assegnazione di incarico dirigenziale, in connessione con l'art. 28 della medesima legge regionale n. 18 del 1996, in ossequio alla norma costituzionale che obbliga le pubbliche amministrazioni ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività svolta, ed ai principi di correttezza e buona fede contrattuale, vincolasse l'amministrazione regionale a motivare adeguatamente il mancato incarico di studio programmazione e ricerca alla ricorrente, privata dell'incarico di dirigente, a seguito di giudizio del collegio medico ex art. 28 della legge regionale n. 18 del 1996;
se non avendo adeguatamente motivato la mancata assegnazione, (l'amministrazione regionale) avesse posto in essere attività illegittima, fonte di responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, per i danni subiti dalla ricorrente.
5.1. Come sopra già affermato, il quesito di diritto deve rispondere a precipui requisiti che, nella specie si rinvengono solo in ordine al primo punto.
11 secondo punto del quesito di diritto, che non trova riferimento nel motivo di ricorso, è privo di tali caratteristiche in quanto non si sostanzia in una censura della sentenza d'appello, ma nella richiesta di una pronuncia di merito su un profilo della vicenda in questione.
Il quinto motivo di ricorso, con riguardo al primo punto del quesito di diritto, non è fondato.
Il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione delle disposizioni richiamate dalla ricorrente. Ed infatti, la fattispecie in esame, per le ragioni sopra esposte, esula dall'ambito dell'art. 28 della legge regionale n. 18 del 1996, che prevede, tra l'altro che l'individuazione del nuovo profilo professionale, e non dell'incarico, debba essere effettuato sentito l'interessato.
L'art. 48, comma 2, della medesima legge, come si è già detto, attiene alle problematiche connesse alla regolare scadenza dell'incarico dirigenziale, situazione che non si è verificata nella fattispecie in esame, e comunque, prevede l'attribuzione di uno degli incarichi di cui all'art. 47, ma non obbliga alla costituzione specifica di uno di essi, ciò ancor più, ove, come evidenziato dal Giudice d'appello si consideri che l'art. 53, della medesima legge regionale, prevede che per compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, può essere attribuito nell'ambito delle direzioni regionali un particolare incarico a personale regionale di qualifica dirigenziale con specifica qualificazione professionale e competenze interdisciplinari ovvero che utilizzi particolari metodologie lavorative.
Quindi l'attribuzione del suddetto incarico, presuppone una valutazione, cui TAmministrazione è chiamata in concreto, circa la sussistenza di un'effettiva esigenza in tal senso, come congniamente dedotto dal Giudice d'Appello, che ha posto in luce come il consiglio di amministrazione avesse giustificato la mancata attribuzione dell'incarico proprio in ragione della carenza di richieste, per soddisfare le quali si sarebbe dovuto procede al conferimento del suddetto incarico.
6. Con il sesto motivo di ricorso (art. 2059 cc..
Espone la ricorrente che il giudice d'appello non ha dato congrua motivazione del processo logico attraverso il quale è giunto alla liquidazione del quantum debeatur. per il danno non patrimoniale, in misura di euro 4000,00, così violando i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, ed applicando in modo erroneo il combinato disposto dei suddetti articoli del cc.
Il quesito di diritto è stato articolato come segue:
se il giudice di merito che è richiesto di liquidare ex 1226 cc, deve esplicitare nella motivazione della sentenza il percorso logico-giuridico seguito, al fine di adeguare il quantum da risarcire alla situazione concreta sottoposta al suo esame, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità della personalizzazione del risarcimento del danno.
6.1. Il motivo è inammissibile per l'inadeguatezza del quesito di diritto, in quanto quest'ultimo, come formulato si traduce in una domanda che non ha altra risposta che quella affermativa che però, di per se stessa , non può offrire soluzione alla questione in esame.
7. Con il settimo motivo di ricorso (art. 61 c.p.c
Assume la ricorrente che la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di CTU medico - legale in quanto ritenuta meramente esplorativa a fronte dell'ammissione dell'appellante della recuperata idoneità allo svolgimento delle mansioni dirigenziali e quindi, della conferma dell'inesistenza di un attuale danno biologico in termini postumi permanenti.
La CTU era stata già chiesta nel ricorso ex art. 409 c.p.c per accertare, se contestato, il nesso di causalità tra la patologia riportata dalla ricorrente e le azioni e condotte della datrice di lavoro, nonché la misura ed il grado di danno subito dalla medesima.
Detta richiesta era stata confermata nel ricorso in riassunzione del procedimento. nonché nelle conclusioni del ricorso in appello.
Pertanto, se i tempi del giudizio di primo e secondo grado erano stati tali da consentire un'evoluzione in senso positivo dello stato di salute della ricorrente, ciò non significava, ad avviso della stessa, che non ci fosse stato danno almeno temporaneo, come ritenuto dalla Corte d'Appello, per la lunga inattività lavorativa.
Nel respingere la richiesta di CTU il Giudice di appello avrebbe dato luogo ad una grave carenza all'accertamento dei fatti, dando luogo ad un vizio di motivazione della sentenza.
Il quesito di diritto è stato formulato come segue:
se in presenza di un giudizio di idoneità alla dirigenza d.d. 25 febbraio 1999 dal collegio medico su sollecitazione della datrice di lavoro.
un giudizio di inidoneità del medesimo collegio medico d.d. 23 novembre 2000, una certificazione medica del centro di salute mentale dell'azienda sanitaria d.d. 27 novembre 2000, attestante lo stato morboso in essere e il nesso eziologico con l’ambiente di lavoro, una perizia di parte ricorrente attestante un danno biologico permanente, a seguito dei comportamenti tenuti dalla datrice di lavoro, d.d. 8 gennaio 2001, controdeduzioni del perito legale della controparte, nonché, una certificazione riabilitativa qualificata, del direttore del dipartimento dei servizi di salute mentale, d.d. 19 novembre 2004.
Il giudice avrebbe dovuto aderire alla richiesta di CTU, che potesse certificare il danno temporaneo alla salute subito della ricorrente, nel periodo in cui era stata alle dipendenze della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, senza affidamento di mansioni, dal 24 settembre 1998 al 23 novembre 2000, e fino alla cessazione delle turbative e il recupero totale della capacità lavorativa.
7.1. Il motivo non è fondato.
Come questa Corte ha più volte affermato, la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le partì debbono provare, fermo il presupposto che il giudice. nell'esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o dì valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti. La consulenza tecnica d'ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trame elementi chiarificatori ai fini della sua decisione.
Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnala);
- non è mezzo istruttoria in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità;
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (ex multis, Cass.. ordinanza n. 3130 del 2011, sentenze n. 15219 del 2007. n. 3191 del 2006 e n. 9060 del 2003).
In ragione dei principi sopra richiamati, è palese che esattamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui - come nella specie - è sollecitata, a fini esplorativi, da una delle parti per colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.
Con motivazione congrua e logica la Corte d'Appello ha, quindi, ritenuto inammissibile la CTU, in quanto esplorativa, a fronte del dato documentale in atti, sopra richiamato, e del tempo trascorso che rendeva impossibile una perizia che doveva svolgersi sugli atti, in ragione dell'allegazione attorea secondo cui il danno alla salute non esisteva più.
8. Con l'ottavo motivo di ricorso (art. 112 c.p.c.
In particolare, la ricorrente si duole che pur avendo, in motivazione, il Giudice di appello preso in esame il danno non patrimoniale riconoscendolo nella misura di euro 4000,00, nel dispositivo mancherebbe la relativa statuizione, facendosi riferimento al danno morale.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se il giudice del merito sia tenuto a pronunciarsi espressamente su tutte le domande proposte dalle parti, violando altrimenti il disposto dell'art. 112 c.p.c, ed incorra nel vizio di omessa pronuncia il giudice che, richiesto di pronunciarsi sul risarcimento del danno alla posizione professionale, come espressamente richiesto, ne abbia riconosciuta la configurabilità, ma ne ometta la liquidazione e la relativa condanna della responsabile a favore della danneggiata.
8.1. Preliminarmente, va ricordato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (art. 366-bis c.p.c, che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), né può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda.
Tanto premesso ritiene la Corte che il quesito di diritto presenta profili di inammissibilità in ragione di una formulazione non conforme al richiamato principio, e , che, comunque, il motivo di ricorso non è fondato.
Il ricorrente incentra il motivo di ricorso sull'uso da parte della Corte d'Appello del termine danno non patrimoniale nella motivazione e di danno morale nel dispositivo, da cui fa discendere una mancata statuizione sul danno non patrimoniale.
Tuttavia, tra le due espressioni non vi è contraddizione.
Questa Corte, a Sezioni Unite, con la art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione».
Ciò chiarito, ed essendo evidente che la dizione danno morale integra danno non patrimoniale, occorre rilevare che, con articolata e congruente motivazione, la Corte d'Appello (pagg. 18-20 della sentenza) si è pronunciata, sia sulla sussistenza del danno non patrimoniale per il demansionamento, che in via equitativa veniva liquidato in euro 4000,00 (tenuto conto della protratta inerzia, della visibilità di cui la ricorrente godeva come direttrice di servizio, nonché del disagio psichico che veniva provato dalla stessa nel periodo in cui era costretta a continuare a recarsi in un posto di lavoro senza peraltro avere più contatti lavorativi con i propri sottoposti, pagg. 19 e 20 della sentenza di appello), sia sulla mancanza del diritto al risarcimento del danno patrimoniale (poiché l'attrice aveva continuato a percepire anche in questo periodo la liquidazione base di dirigente e non aveva ottenuto solo le indennità dirigenziali che erano collegate all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, p. 20 della sentenza di appello).
9. Con il nono motivo d'impugnazione (art. 360, n. 5. c.p.c.) è dedotta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale l'ammissione delle prove richieste sulla mancata assegnazione di un posto di lavoro multifunzionale, e cioè di un computer dotato degli strumenti informatici per 1*esercizio della funzione dirigenziale, rete Internet e rete Intranet.
Il punto della sentenza su cui verte la doglianza è stato così specificato: rigetto delle istanze di istruttoria testimoniale per l'accertamento della mancata assegnazione di un posto di lavoro multifunzionale da parte dell'amministrazione regionale alla dirigente del servizio del commercio in quanto elemento determinante ad illuminare il disegno preordinato alla sua espulsione dall'amministrazione regionale.
9.1. Il motivo è inammissibile per la lesione del principio di autosufficienza del ricorso.
Questa Corte, con propria pacifica giurisprudenza, ha affermato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito. provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass., ordinanza n. 17915 del 2010, sentenza n. 15952 del 2007).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non soddisfa tale condizione, in quanto il motivo di ricorso è carente dei capitoli di prova testimoniale e del contenuto dei documenti prodotti su cui ha inteso incentrare la censura.
10. Con il decimo motivo di ricorso (art. 360, n. 5, c.p.c.) è dedotta insufficiente ed omessa motivazione sul punto del nesso causale tra il danno biologico e la dequalificazione professionale, con riguardo, in particolare, al passaggio motivazionale della sentenza resa in grado di appello, ove si affermava che, anche in termini di nesso causale, la patologia lamentata temporaneamente dalla ricorrente difficilmente avrebbe potuto essere ricondotta al comportamento di revoca dell'incarico dirigenziale.
Ad avviso della ricorrente l'avere la Corte d'Appello respinto la richiesta di risarcimento del danno biologico a causa del comportamento illegittimo dell'amministrazione regionale sarebbe viziata per motivazione insufficiente fino all'omissione, per non avere valutato le conseguenze di 26 mesi di inerzia professionale, nonché di comportamenti apertamente marginalizzanti ed ostili.
10.1. Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso si sostanzia nella prospettazione di una soluzione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d'appello, senza illustrare del ragione del ritenuto vizio del ragionamento effettuato dalla Corte d'Appello sul piano logico giuridico.
Peraltro, come già affermato da questa Corte (ex multis, Cass., sentenze n. 6288 del 2011 e n. 27162 del 2009), il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c, n. 5, si configuri soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
11. Con l'undicesimo motivo di impugnazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) è dedotta omessa e contraddittoria motivazione sul punto della presenza in atti di idonea documentazione - il certificato medico d.d. 27 novembre 2000 (riferisce la ricorrente che lo stesso attestava la presenza di uno stato depressivo reattivo e che. essa medesima, era in cura presso il centro di salute mentale con il supporto di regolari colloqui psicoterapeutici individuali; pur mantenendo buone relazioni sociali e familiari, e continuando a coltivare svariati interessi di tipo culturale, la medesima necessitava di aiuto per affrontare e superare le difficoltà legate alle proprie relazioni e attività professionali) - a comprova dello stato morboso di salute, le sue cause e conseguenze, già nel primo grado di giudizio.
La Corte d'Appello, espone la ricorrente, avrebbe erroneamente affermato che quanto al danno temporaneo alla salute nel periodo del demansionamento, parte attrice in primo grado, ad eccezione della perizia di parte e della valutazione della commissione medica per l'idoneità, non aveva dimesso alcuna certificazione medica da cui inferire l'esistenza di un danno alla salute.
La doglianza è stata così sintetizzata: l'omesso esame della certificazione medica, pur prodotta nei due gradi di giudizio e mai esaminata, sul punto determinante del danno biologico e morale sofferto dalla ricorrente, costituisce vizio della motivazione della sentenza su un punto controverso, perché contestato dalla controparte. rappresentato dal nesso di causalità tra lo stato morboso e l'inattività cui era stata costretta per ventisei mesi, e decisivo per il giudizio di responsabilità da danni ex 2059 cc.
11.1. Il motivo è inammissibile in quanto non è prospettata la decisività del contenuto del suddetto certificato in ordine all'accertamento del nesso causale - né tale decisività si palesa dal contenuto dello stesso esposto in ricorso e sopra richiamato - che sarebbe necessaria per giustificare, a seguito della censura della mancanza di motivazione, la cassazione della sentenza.
Ai fini del sindacato di legittimità, infarti, in relazione alla censura di omesso esame di documenti, è necessario che tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata sussista un rapporto di causalità logico - giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che detta documentandone, che il ricorrente ha l'onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza, possa comportare, se esaminata, una decisione diversa (Cass., sentenza n. 4009 del 2001).
In sostanza, non è possibile cassare in sede di legittimità la sentenza solo perché il giudice di merito ha disatteso un dato probatorio senza un'effettiva motivazione, ma è necessario che si dimostri da parte del ricorrente che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione, in modo diverso, di un punto decisivo della controversia.
Ciò, ancor più, ove si consideri che la Corte d'Appello ha affermato, con motivazione logica e congruente, che in termini di nesso causale, la patologia lamentata temporaneamente dalla ricorrente difficilmente avrebbe potuto essere ricondotta al comportamento di revoca dell'incarico dirigenziale, tenuto conto che, come emergeva dagli atti (sono richiamati i documenti nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del fascicolo di primo grado), e dalle stesse allegazioni di parte attrice, la stessa, già nel lontano 1994, quando non era dipendente regionale, bensì del Ministero, ed operava presso l'ULPMO di Udine, aveva sofferto di patologia psichica analoga a quella poi lamentata ed accertata per i fatti per cui era causa.
12. Con il dodicesimo motivo di ricorso (art. 360, n. 5, c.p.c.) è dedotta contraddittoria motivazione sul punto della valutazione del comportamento datoriale e sulla conseguente esclusione del mobbing.
Ad avviso della ricorrente l'avere la Corte d'Appello:
escluso l'esistenza della condotta iscrivibile a mobbing, lamentata dalla ricorrente, e di un obbligo risarcitorio della Regione in conseguenza di tale condotta, l'aver ritenuto sussistente il demansionamento per essere rimasta priva la ricorrente di qualsiasi compito nel periodo dall'8 marzo 1999 al 23 novembre 2000, l'aver ritenuto sussistente il solo danno non patrimoniale escludendo la sussistenza di danno patrimoniale dopo la revoca dell'incarico dirigenziale, darebbe luogo ad una motivazione contraddittoria sulla valutazione del comportamento datoriale.
12.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 25984 del 2010) hanno ribadito la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.
Alla luce del suddetto principio, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella sentenza della Corte d'Appello di Trieste ove sì consideri il percorso argomentativo logico- giuridico seguito, come ricapitolato, in sintesi, di seguito:
la revoca dell'incarico dirigenziale interveniva a seguito di un giudizio medico legale espresso dalla Commissione costituita presso la ASS n. 1 Triestina in data 25 febbraio 1999, ove si leggeva che la ricorrente era giudicata idonea alle mansioni di dirigente limitatamente alle attività di studio, ricerca e programmazione per un anno da rivedere a scadenza, il conferimento di detto ultimo incarico non poteva prescindere dalla sussistenza di una valutazione in merito dell'amministrazione, anche con riguardo alla presenza di un'esigenza concreta (si veda supra. punto 5 dei Motivi della decisione), erano, quindi, legittimi sia la revoca dell'incarico di dirigente, sia la mancata attribuzione dell'incarico di studio consigliato dal collegio medico, gli stessi non erano, dunque, espressione di mobbing, tuttavia, l'inattività a ciò seguita, considerato che la ricorrente pur non potendo essere destinata ad incarichi di studio, in quanto non necessari per l'amministrazione, avrebbe potuto svolgere altra attività compatibile con il proprio stato di salute, dava luogo a demansionamento;
in ordine a quest'ultimo era ritenuto sussistente il danno non patrimoniale (danno morale), mentre si riteneva non sussistere il danno patrimoniale (si veda, supra. punto 8.1.).
Va escluso, quindi, che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata presenti contraddittorietà rilevanti ai fini della decisione.
Il motivo in esame risulta privo di pregio.
13. Pertanto il ricorso principale deve essere rigettato.
14. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
15. Con il primo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) è dedotta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'Appello condannato la Regione al risarcimento del danno da demansionamento. pur avendo escluso la sussistenza di mobbing ed accertato la legittimità dell'incarico e del mancato conferimento di altri incarichi dirigenziali.
15.1. Il motivo non è fondato per le medesime argomentazioni esposte con riguardo al rigetto del dodicesimo motivo di impugnazione del ricorso principale (si veda supm, punto 12 dei Motivi della decisione).
16. Con il secondo motivo del ricorso incidentale (art. 360, n. 3, c.p.c.) è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 ce, in relazione all'art. 9 della legge regionale n. 18 del 1986, nonché dell'art. 4, n. 1, dello statuto di autonomia della Regione Friuli - Venezia Giulia ( legge costituzionale n. 1 del 1963).
Ad avviso della Regione, erroneamente la Corte d'Appello ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. e le relative garanzie, ha condannato la stessa al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti alla sua violazione.
In ordine allo stesso è stato articolato il seguente quesito di diritto: se nel rapporto di lavoro dirigenziale alle dipendenze della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la disciplina delle mansioni sia dettata dalla legge regionale n. 18 del 1996, vigente all'epoca dei fatti per cui è causa e non dell'art. 2103 c.c.
16.1. Ritiene la Corte che il suddetto quesito sia inammissibile in quanto non assolve alla propria funzione che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura dello stesso, inteso come a intesi logico - giuridica della questione, quale sia Terrore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
17. Con il terzo motivo del ricorso incidentale (art. 2103 cc. (se ritenuto applicabile all'ordinamento regionale).
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se in relazione agli 2103 cc, in caso di accertata idoneità allo svolgimento di taluni incarichi dirigenziali, il datore di lavoro sia obbligato in mancanza di dette tipologie di incarico, a conferire al dirigente pubblico mansioni ed incarichi per i quali non è stato giudicato idoneo sotto il profilo psico-fisico.
17.1. Il motivo è inammissibile in ragione dell'inadeguatezza del quesito di diritto, in quanto quest'ultimo, come formulato, si sostanzia in una domanda che non ha altra risposta che quella negativa che però, di per se stessa non può offrire soluzione alla questione in esame.
18. Con il quarto motivo (1226 cc.)
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se in caso di demansionamento, il riconoscimento del diritto de! lavoratore al risarcimento del danno morale e all'immagine, che asseritamele ne deriva, suscettibile di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., consegua in re ipsa al demansionamento, oppure sia subordinato all'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di provare l'esistenza del pregiudizio, attraverso una specifica allegazione nel ricorso introduttivo, nonché la dimostrazione in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.
18.1. Anche in questo caso il motivo è inammissibile in ragione dell'inadeguatezza del quesito di diritto, in quanto lo stesso, come formulato, si sostanzia in una domanda che non ha altra risposta che quella positiva che però, di per se stessa non può offrire soluzione alla questione in esame.
19. Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
20. In ragione della reciproca soccombenza sono compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese di giudizio.