Mutamento delle condizioni di sicurezza - Obbligo di richiesta del rilascio del certificato di prevenzione incendi


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
M.F., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza resa il 19.12.2005 dal tribunale per il riesame di Firenze.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'indagato, avv. BERNI Gaetano, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:

Fatto

1 - Con ordinanza del 19/12/2005 il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava il decreto del 2.12.2005 con cui il pubblico ministero presso lo stesso tribunale aveva convalidato il sequestro (probatorio) di 379 bombole e 6641 kg. di GPL (pari a mc. 13.282), eseguito il 30/11/2005 dalla Guardia di Finanza di Firenze presso il deposito della Liquigas s.p.a. di Signa.
Osservava il tribunale che sussisteva il fumus del reato contestato, previsto dagli artt. 33, 36 e 37 e punito dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389 giacchè nello stabilimento della Liquigas erano detenuti kg. 21.641 di GPL in bombole (pari a litri 43.282 ovverosia a mc. 43.282), superiori ai 15.000 kg. autorizzati dai Vigili del Fuoco. Il titolare dello stabilimento, signor M.F., aveva quindi realizzato un deposito non autorizzato di GPL, anche in violazione della L.26 luglio 1965, n. 966, e del D.Lgs. n. 334 del 1999, art. 4 (erroneamente indicato nell'ordinanza col n. 339 del 1994), atteso che l'esercizio di un deposito per un quantitativo superiore a quello autorizzato, creando evidenti problemi di sicurezza, equivale all'esercizio di un deposito non autorizzato.
2. Il difensore del M. ha presentato ricorso per cassazione contro l'ordinanza, deducendo due motivi a sostegno.
2.1 - Col primo lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancanza o apparenza di motivazione sulle deduzioni difensive articolate nella memoria del 15/12/2005.
In tale memoria si esponeva che analogo sequestro in danno della Liquigas s.p.a. era stato eseguito il 22/04/2004, ipotizzando sia la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36 e 37 sia la violazione della L. n. 327 del 1958, art. 7 ma il pubblico ministero non lo aveva convalidato e aveva chiesto l'archiviazione, rapidamente disposta dal G.I.P..
Orbene - secondo il difensore - anche l'attuale contestazione della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 37 non è affatto pertinente, giacchè si riferisce solo agli impianti nuovi, e non agli impianti già autorizzati in cui si sia verificata una modificazione delle condizioni di sicurezza in seguito all'aumento delle bombole depositate (peraltro nel caso di specie dettato da esigenze del tutto provvisorie legate ai tempi di consegna alla clientela).
In linea subordinata doveva riconoscersi la buona fede del M., che aveva agito nella consapevolezza di non violare la legge, indotta dalla archiviazione del precedente analogo procedimento.
2.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 354, 253 e 257 c.p.p..
In buona sostanza, sostiene che manca nella impugnata ordinanza qualsiasi motivazione sulla necessità probatoria del sequestro, e che anche la clausola di stile contenuta al riguardo nel decreto di convalida non è pertinente, giacchè la prova del reato era semmai assicurata dal verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza.

 

Diritto

3 - Ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso (n. 2.1) non possa essere accolto.
Il deposito della Liquigas di cui trattasi rientra infatti tra le aziende pericolose sottoposte al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 , artt. 36 e 37 e più precisamente tra quelle indicate nel n. 4 della tabella A approvata con D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi per capacità complessiva delle bombole superiori a 2.000 litri; disciolti o liquefatti per quantitativi di gas superiori a 500 kg.).
Vero è che il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 37 impone il controllo preventivo dei vigili del fuoco soltanto per i nuovi impianti o per le modifiche degli impianti esistenti, sicchè non sembra applicabile alla concreta fattispecie, in cui non risulta una modifica dello stabilimento di Signa della Liquigas, ma solo un aumento delle bombole ivi depositate. E' altrettanto vero però che lo stesso D.P.R. n. 547 del 1955, art. 36 impone il controllo dei vigili del fuoco anche in relazione alle variazioni di quantità dei prodotti pericolosi detenuti nello stabilimento.
Questa norma infatti va letta alla luce della L.26 luglio 1965, n. 966, art. 4 che impone di richiedere la visita del comando provinciale dei vigili del fuoco, che rilascerà se del caso un apposito "certificato di prevenzione incendi", in ogni caso di variazione qualitativa o quantitativa delle sostanze pericolose o comunque di mutamento delle condizioni di sicurezza dello stabilimento.
4 - Giova ricordare che la violazione del predetto art. 4 era prevista come reato dalla L. 7 dicembre 1984, n. 818, artt. 1 e 5 che puniva con l'arresto o con l'ammenda chi ometteva di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi secondo le procedure della citata L. n. 966 del 1965.
Tuttavia - com'è noto - la Corte costituzionale, con sentenza n. 282/1990, ha dichiarato la incostituzionalità del combinato disposto dei suddetti artt. 1 e 5, per violazione dell'art. 25 Cost., comma 2, in quanto l'art. 1 rimetteva la determinazione della cerchia degli obbligati a un regolamento suscettibile di esser modificato dalla pubblica amministrazione (v. prima D.M. 16 febbraio 1982 e poi D.M. 27 marzo 1985).
Ora la L. n. 966 del 1965, ad eccezione (per quanto interessa) del citato art. 4, è stata abrogata dal (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 art. 35), che contestualmente ha però punito con la stessa pena dell'arresto o dell'ammenda chi omette di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, quando gestisca attività pericolose da individuare con D.P.R. (art. 20), che non risulta ancora emanato.
5 - Indipendentemente dalla vicenda legislativa testè riassunta, tuttavia, resta in vigore la L. n. 966 del 1965, citato art. 4 che per le aziende pericolose individuate col predetto D.P.R. n. 689 del 1959 specifica gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36 la cui violazione è penalmente sanzionata dallo stesso D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. c).
In altri termini, il precetto dell'art. 4, quando era o quando sarà di nuovo sanzionato penalmente, si configura come disciplina esclusivamente applicabile in forza del principio di specialità; ma, nella misura in cui resta privo di specifica sanzione penale, si pone come integrativo della disposizione dell'art. 36, che è assistita dalla sanzione penale di cui al D.P.R. n. 547 del 1957, art. 389, lett. c).
In questo senso va condivisa la risalente pronuncia di questa Corte, secondo cui la omessa autorizzazione dei vigili del fuoco è sufficiente a integrare i reati di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36, 37 e 389 che rimangono in vigore anche dopo la sentenza 282/1990 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 818 del 1984, art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, senza intaccare le disposizioni di cui ai predetti artt. 36 e 37 (Sez. 3^, n. 2696 del 18/02/1992, Fusca, rv. 190752).
Poichè è pacifico che nello stabilimento Liquigas di Signa era depositato un numero di bombole GPL superiore a quello autorizzato dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco, sussiste, in conclusione, il fumus delicti richiesto per il sequestro probatorio, senza che in sede cautelare possa valutarsi per escluderlo la invocata buona fede dell'indagato, che solo il giudice di merito potrà verificare con piena cognizione dei suoi elementi di fatto e di diritto.
6 - E' invece fondato il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
Com'è noto, le sezioni unite di questa Corte hanno autorevolmente stabilito che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti";
precisando inoltre che, qualora il pubblico ministero non abbia indicato nel suo decreto le concrete ragioni probatorie che giustificano il sequestro, e non abbia ovviato alla mancanza neppure durante il contraddittorio nel procedimento di riesame, il giudice del riesame non è legittimato a supplire alle scelte discrezionali che competono soltanto all'organo della pubblica accusa e che da questo siano state illegittime pretermesse; con la conseguenza che, in caso di radicale mancanza motivazionale in ordine alle esigenze probatorie, il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio sia il decreto di sequestro sia l'ordinanza del riesame che l'abbia confermato, non potendo più il giudice del riesame, in sede di rinvio, ovviare a quella mancanza di motivazione (NON Orbene, nel caso di specie, il pubblico ministero ha convalidato il sequestro probatorio semplicemente osservando che questo era "intervenuto su cosa costituente corpo di reato o comunque pertinente al reato, la cui acquisizione era necessaria perchè eccessiva rispetto all'autorizzazione dei vigili del fuoco". Sul punto nulla ha aggiunto il giudice del riesame.
Si tratta all'evidenza di una motivazione apparente in ordine alla necessità probatoria del sequestro, perchè non specifica le ragioni concrete che giustificano l'acquisizione al processo delle cose sequestrate al fine dell'accertamento del reato. Sul punto coglie nel segno il difensore quando osserva che alla prova del reato era semmai sufficiente il verbale di constatazione, ma non era necessario il sequestro delle bombole e del GPL.. Sotto questo profilo, quindi, la motivazione sembra mascherare piuttosto un sequestro preventivo, che però competeva soltanto al giudice per le indagini preliminari.
Come ha ancora precisato la citata sentenza Ferazzi, la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione rientrano nella "violazione di legge" che sola consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, (mass. 226710).
In conclusione, sotto questo profilo il secondo motivo di ricorso è ammissibile e fondato e impone l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza e del decreto di convalida del sequestro.

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di convalida del sequestro, disponendo la restituzione all'avente diritto delle cose sequestrate.


Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2006